TRIBUNALE DI POL
Art 1
Il tribunale di Pol viene istituito ed ha funzione di controllo sulla vita politica virtuale.
Esso si attiene alla costituzione ed ogni sua decisione ne rispetta gli articoli ed i principii.
Ne risulta un organismo democratico, apartitico con funzione giuridica.
Art 2
I giudici giurano totale ubbidienza alla Costituzione e alle Leggi che si impegneranno a rispettare e a far rispettare.
Art 3
Il tribunale di Pol non dipenderà in nessun modo dal Governo, a differenza della corte Suprema ed è quindi un organo Super Partes completamente libero ed indipendente.
Art 4
Il tribunale di Pol non svolge attività di controllo diretto, ma entra in funzione se interpellato o convocato.
I GIUDICI, MODALITA’ DI NOMINA:
Art 1
Può essere nominato giudice solo chi non è deputato al Congresso e/o chi non è stato candidato al congresso, anche se non è stato eletto, nelle ultime elezioni.
Art 2
Può essere nominato Giudice solo chi ha più di 150 post
Art 3
I giudici che costituiscono il tribunale sono 3
Art 4
Il primo giudice è nominato dal Ministro della Giustizia in rispetto degli articoli precedenti.
Art 5
Gli altri due giudici vengono proposti dai congressisti ed devono essere eletti ad una unanimità
TRIBUNALE FUNZIONI
Art 1
Al tribunale ci si può appellare in caso di giudizio sfavorevole della Corte Suprema e/o per denunciare forumisti e/o partiti virtuali.
Art 2
Il caso viene passato ad uno dei tre giudici, il quale porterà avanti la causa fino al termine.
Art 3
In caso di giudizio sfavorevole il forumista interessato può andare in Appello dove il giudice sarà diverso da quello che ha seguito il caso in precedenza.