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  1. #1
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito Universi Dominici Grecis

    Se ne è parlato molto in questi ultimi giorni della Universi Dominici Grecis, la costituzione apostolica della Chiesa Cattolica promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996.

    GIOVANNI PAOLO II
    SOMMO PONTEFICE
    COSTITUZIONE APOSTOLICA
    UNIVERSI DOMINICI GREGIS
    CIRCA LA VACANZA
    DELLA SEDE APOSTOLICA
    E L'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

    GIOVANNI PAOLO VESCOVO
    SERVO DEI SERVI DI DIO
    A PERPETUA MEMORIA


    Pastore dell'intero gregge del Signore è il Vescovo della Chiesa di Roma, nella quale il Beato Apostolo Pietro, per sovrana disposizione della Provvidenza divina, rese a Cristo col martirio la suprema testimonianza del sangue. È pertanto ben comprensibile che la legittima successione apostolica in questa Sede, con la quale « a causa dell'alta preminenza deve trovarsi in accordo ogni Chiesa »,(1) sia stata sempre oggetto di speciali attenzioni.

    Proprio per questo i Sommi Pontefici, nel corso dei secoli, hanno considerato loro preciso dovere, non meno che specifico diritto, quello di regolare con opportune norme l'ordinata elezione del Successore. Così, ancora in tempi a noi vicini, i miei predecessori san Pio X,(2) Pio XI,(3) Pio XII,(4) Giovanni XXIII (5) e da ultimo Paolo VI,(6) ciascuno nell'intento di rispondere alle esigenze del particolare momento storico, provvidero ad emanare in proposito sagge e appropriate regole, per guidare l'idonea preparazione e l'ordinato svolgimento del consesso degli elettori a cui, per la vacanza della Sede Apostolica, è demandato l'importante ed arduo ufficio di eleggere il Romano Pontefice.

    Se oggi mi accingo ad affrontare a mia volta questa materia, non è certamente per poca considerazione di quelle norme, che anzi profondamente apprezzo e in gran parte intendo confermare, almeno quanto alla sostanza ed ai principi di fondo che le hanno ispirate. Ciò che mi muove a questo passo è la consapevolezza della mutata situazione nella quale sta vivendo oggi la Chiesa e la necessità, inoltre, di tener presente la revisione generale della legge canonica, felicemente attuata col plauso di tutto l'Episcopato mediante la pubblicazione e promulgazione dapprima del Codice di Diritto Canonico e poi del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. A tale revisione, ispirata dal Concilio Ecumenico Vaticano II, è stata successivamente mia premura adeguare la riforma della Curia Romana con la Costituzione apostolica Pastor Bonus.(7) Del resto, proprio quanto disposto dal canone 335 del Codice di Diritto Canonico, e riproposto nel canone 47 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lascia intendere il dovere di emanare e di costantemente aggiornare leggi specifiche, che regolino la provvista canonica della Sede Romana, per qualsiasi motivo vacante.

    Nella formulazione della nuova disciplina, pur tenendo conto delle esigenze del nostro tempo, mi sono preoccupato di non deflettere nella sostanza dalla linea della saggia e veneranda tradizione finora invalsa.

    Indiscusso, in verità, appare il principio per cui ai Romani Pontefici compete di definire, adattandolo ai cambiamenti dei tempi, il modo in cui deve avvenire la designazione della persona chiamata ad assumere la successione di Pietro nella Sede Romana. Ciò riguarda, in primo luogo, l'organismo a cui è demandato l'ufficio di provvedere alla elezione del Romano Pontefice: per prassi millenaria, sancita da precise norme canoniche, confermate anche in una esplicita disposizione del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr can. 349 C.I.C.), esso è costituito dal Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa. Se, invero, è dottrina di fede che la potestà del Sommo Pontefice deriva direttamente da Cristo, di Cui egli è Vicario in terra,(8) è pure fuori dubbio che tale supremo potere nella Chiesa gli viene attribuito « con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale ».(9) Gravissimo è, pertanto, l'ufficio che incombe sull'organismo a tale elezione deputato. Ben precise e chiare dovranno essere, di conseguenza, le norme che ne regolano l'azione, affinché l'elezione stessa avvenga nel modo più degno e consono all'ufficio di estrema responsabilità che l'eletto per divina investitura dovrà col suo assenso assumere.

    Confermando, pertanto, la norma del vigente Codice di Diritto Canonico (cfr can. 349 C.I.C.), nella quale si rispecchia l'ormai millenaria prassi della Chiesa, ribadisco ancora una volta che il Collegio degli elettori del Sommo Pontefice è costituito unicamente dai Padri Cardinali di Santa Romana Chiesa. In loro s'esprimono, quasi in mirabile sintesi, i due aspetti che caratterizzano la figura e l'ufficio del Romano Pontefice: Romano, perché identificato nella persona del Vescovo della Chiesa che è in Roma e, quindi, in rapporto stretto con il Clero di questa Città, rappresentato dai Cardinali dei titoli presbiterali e diaconali di Roma, e con i Cardinali Vescovi delle Sedi suburbicarie; Pontefice della Chiesa universale, perché chiamato a fare visibilmente le veci dell'invisibile Pastore che guida l'intero gregge ai pascoli della vita eterna. L'universalità della Chiesa è, peraltro, ben raffigurata nella composizione stessa del Collegio Cardinalizio, che raccoglie Porporati di ogni continente.

    Nelle attuali contingenze storiche la dimensione universale della Chiesa sembra sufficientemente espressa dal Collegio dei centoventi Cardinali elettori, composto da Porporati provenienti da tutte le parti della terra e dalle più varie culture. Confermo pertanto come massimo questo numero di Cardinali elettori, precisando al tempo stesso che non vuol essere affatto segno di minore considerazione il mantenimento della norma stabilita dal mio predecessore Paolo VI, secondo la quale alla elezione non partecipano coloro che hanno già compiuto, il giorno in cui inizia la vacanza della Sede Apostolica, gli ottant'anni di vita.(10) La ragione di tale disposizione infatti è da cercare nella volontà di non aggiungere al peso di così veneranda età l'ulteriore gravame costituito dalla responsabilità della scelta di colui che dovrà guidare il gregge di Cristo in modo adeguato alle esigenze dei tempi. Ciò, tuttavia, non impedisce che i Padri Cardinali ultraottantenni abbiano parte alle riunioni preparatorie del Conclave, secondo quanto più sotto disposto. Da loro poi in particolare s'attende che, in tempo di Sede Vacante, e soprattutto durante lo svolgimento dell'elezione del Sommo Pontefice, facendosi quasi guide del Popolo di Dio radunato nelle Basiliche Patriarcali dell'Urbe, come pure in altre chiese delle Diocesi sparse nel mondo intero, coadiuvino con intense preghiere e suppliche al divino Spirito il compito degli elettori, implorando per essi la luce necessaria per fare la loro scelta avendo solamente Dio davanti agli occhi, e mirando unicamente alla « salvezza delle anime che deve sempre essere nella Chiesa la legge suprema ».(11)

    Particolare attenzione ho voluto prestare alla antichissima istituzione del Conclave: normativa e prassi, al riguardo, sono consacrate e definite anche in solenni disposizioni di non pochi miei Predecessori. Un'attenta disamina storica conferma non soltanto l'opportunità contingente di tale istituto, a motivo delle circostanze in cui è sorto ed è stato via via normativamente definito, ma altresì la sua costante utilità per l'ordinato, sollecito e regolare svolgimento delle operazioni dell'elezione medesima, particolarmente in momenti di tensione e di turbamento.

    Proprio per questo, pur consapevole della valutazione di teologi e canonisti di ogni tempo, i quali concordemente ritengono tale istituto non necessario per sua natura alla valida elezione del Romano Pontefice, ne confermo con questa Costituzione la permanenza nella sua struttura essenziale, apportandovi tuttavia alcune modifiche, così da adeguarne la disciplina alle esigenze odierne. In particolare, ho ritenuto opportuno disporre che, durante tutto il tempo di durata della elezione, le abitazioni dei Cardinali elettori e di quanti sono chiamati a collaborare al regolare svolgimento della elezione stessa siano collocate in ambienti convenienti dello Stato della Città del Vaticano. Anche se piccolo, lo Stato è sufficiente per assicurare entro la cinta delle sue mura, grazie anche agli opportuni accorgimenti più sotto indicati, quell'isolamento e conseguente raccoglimento che un atto così vitale per la Chiesa intera esige negli elettori.

    Al tempo stesso, considerata la sacralità dell'atto e perciò la convenienza che esso si svolga in una sede confacente, nella quale, da una parte, le azioni liturgiche ben si compongano con le formalità giuridiche e, dall'altra, agli elettori sia reso più facile preparare l'animo ad accogliere le interiori mozioni dello Spirito Santo, dispongo che l'elezione continui a svolgersi nella Cappella Sistina, ove tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato.

    Confermo, inoltre, con la mia autorità apostolica il dovere del più rigoroso segreto riguardo a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente le operazioni stesse dell'elezione; anche in questo, tuttavia, ho voluto semplificare e ridurre all'essenziale le relative norme, così da evitare perplessità e dubbi, e forse anche successivi problemi di coscienza in chi ha preso parte all'elezione.

    Infine, ho ritenuto di dover rivedere la forma stessa dell'elezione, tenendo anche qui conto delle attuali esigenze ecclesiali e degli orientamenti della cultura moderna. Così mi è sembrato opportuno non conservare l'elezione per acclamazione quasi ex inspiratione, giudicandola ormai inadatta ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo così esteso per numero e tanto diversificato per provenienza. Ugualmente è parso necessario lasciar cadere l'elezione per compromissum, non solo perché di difficile attuazione, come è dimostrato dalla congerie quasi inestricabile di norme emanate in proposito nel passato, ma anche perché di natura tale da comportare una certa deresponsabilizzazione degli elettori i quali, in tale ipotesi, non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto.

    Dopo matura riflessione sono giunto, quindi, nella determinazione di stabilire che l'unica forma in cui gli elettori possono manifestare il loro voto per l'elezione del Romano Pontefice sia quella dello scrutinio segreto, attuato secondo le norme più sotto indicate. Tale forma, infatti, offre le maggiori garanzie di chiarezza, linearità, semplicità, trasparenza e, soprattutto, di effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri Cardinali, chiamati a costituire l'assemblea elettiva del Successore di Pietro.

    Con questi intendimenti promulgo la presente Costituzione apostolica, nella quale sono contenute le norme a cui, quando si verifichi la vacanza della Sede Romana, debbono rigorosamente attenersi i Cardinali che hanno il diritto-dovere di eleggere il Successore di Pietro, Capo visibile di tutta la Chiesa e Servo dei servi di Dio.

  2. #2
    Alessandra
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    PARTE PRIMA

    VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA


    CAPITOLO I

    POTERI DEL COLLEGIO DEI CARDINALI
    DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA


    1. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Collegio dei Cardinali non ha nessuna potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al Sommo Pontefice, mentre era in vita o nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio; tali questioni dovranno essere tutte ed esclusivamente riservate al futuro Pontefice. Dichiaro, pertanto, invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o di giurisdizione spettante al Romano Pontefice mentre è in vita od è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, che il Collegio stesso dei Cardinali giudicasse di esercitare, se non entro i limiti espressamente consentiti in questa Costituzione.

    2. Al Collegio dei Cardinali, nel tempo in cui la Sede Apostolica è vacante, è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (cfr n. 6), e per la preparazione di quanto è necessario all'elezione del nuovo Pontefice. Questo compito dovrà essere svolto nei modi e nei limiti previsti da questa Costituzione: dovranno perciò essere assolutamente esclusi gli affari, che — sia per legge sia per prassi — o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice secondo le disposizioni della presente Costituzione.

    3. Inoltre stabilisco che il Collegio Cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, ed ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte o la valida rinuncia del Pontefice.(12) Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti.

    4. Durante la vacanza della Sede Apostolica, le leggi emanate dai Romani Pontefici in nessun modo possono essere corrette o modificate, né si può aggiungere o detrarre qualche cosa o dispensare sia pure da una parte di esse, soprattutto per quanto riguarda l'ordinamento dell'elezione del Sommo Pontefice. Anzi, se accadesse eventualmente che sia fatto o tentato qualcosa contro questa prescrizione, con la mia suprema autorità lo dichiaro nullo e invalido.

    5. Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione, o circa il modo di attuarle, dispongo formalmente che ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetti al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardi nali congregati convenga sulla stessa opinione.

    6. Allo stesso modo, quando vi è un problema che, secondo la maggior parte dei Cardinali riuniti, non può essere differito ad altro tempo, il Collegio dei Cardinali disponga secondo il parere della maggioranza.

  3. #3
    Alessandra
    Ospite

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    CAPITOLO II

    LE CONGREGAZIONI DEI CARDINALI IN PREPARAZIONE
    DELL'ELEZIONE DEL SOMMO PONTEFICE


    7. In periodo di Sede Vacante, si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una generale, cioè dell'intero Collegio, fino all'inizio della elezione e l'altra particolare. Alle Congregazioni generali devono partecipare tutti i Cardinali non legittimamente impediti, non appena sono informati della vacanza della Sede Apostolica. Tuttavia ai Cardinali, che a norma del n. 33 di questa Costituzione non godono del diritto di eleggere il Pontefice, è concessa la facoltà di astenersi, se lo preferiscono, dalla partecipazione a tali Congregazioni generali.

    La Congregazione particolare è costituita dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa e da tre Cardinali, uno per ciascun Ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori già pervenuti a Roma. L'ufficio di questi tre Cardinali, detti Assistenti, cessa al compiersi del terzo giorno, ed al loro posto, sempre mediante sorteggio, ne succedono altri con il medesimo termine di scadenza anche dopo iniziata l'elezione.

    Durante il periodo dell'elezione le questioni più importanti, se necessario, sono trattate dall'assemblea dei Cardinali elettori, mentre gli affari ordinari continuano ad essere trattati dalla Congregazione particolare dei Cardinali. Nelle Congregazioni generali e particolari, in periodo di Sede Vacante, i Cardinali indossino la consueta veste talare nera filettata e la fascia rossa, con zucchetto, croce pettorale e anello.

    8. Nelle Congregazioni particolari devono trattarsi solamente le questioni di minore importanza, che si presentano giorno per giorno o momento per momento. Ma se sorgessero questioni più gravi e meritevoli di un più profondo esame, devono essere sottoposte alla Congregazione generale. Inoltre, ciò che è stato deciso, risolto o negato in una Congregazione particolare non può essere revocato, mutato o concesso in un'altra; il diritto di fare ciò appartiene soltanto alla Congregazione generale, e con la maggioranza dei voti.

    9. Le Congregazioni generali dei Cardinali si terranno nel Palazzo Apostolico Vaticano o, se le circostanze lo richiedano, in altro luogo più opportuno a giudizio degli stessi Cardinali. Ad esse presiede il Decano del Collegio o, nel caso sia egli assente o legittimamente impedito, il Sottodecano. Che se uno dei due od ambedue non godessero più, a norma del n. 33 di questa Costituzione, del diritto di eleggere il Pontefice, all'assemblea dei Cardinali elettori presiederà il Cardinale elettore più anziano, secondo l'ordine consueto di precedenza.

    10. Il voto nelle Congregazioni dei Cardinali, quando si tratta di cose di maggiore importanza, non deve essere dato a voce, ma in forma segreta.

    11. Le Congregazioni generali che precedono l'inizio dell'elezione, dette perciò preparatorie, devono tenersi quotidianamente, a cominciare dal giorno che sarà stabilito dal Camerlengo di Santa Romana Chiesa e dal primo Cardinale di ciascun Ordine tra gli elettori, anche nei giorni in cui si celebrano le esequie del Pontefice defunto. Ciò dovrà farsi per rendere possibile al Cardinale Camerlengo di sentire il parere del Collegio e dargli le comunicazioni ritenute necessarie o opportune; nonché per permettere ai singoli Cardinali di esprimere il loro avviso sui problemi che si presentano, di domandare spiegazioni in casi di dubbio, e di fare delle proposte.

    12. Nelle prime Congregazioni generali si provveda a che i singoli Cardinali abbiano a disposizione una copia di questa Costituzione e, al tempo stesso, sia loro data la possibilità di proporre eventualmente questioni circa il significato e l'esecuzione delle norme nella stessa stabilite. Inoltre conviene che sia letta la parte della presente Costituzione che riguarda la vacanza della Sede Apostolica. Nel contempo tutti i Cardinali presenti dovranno prestare giuramento circa l'osservanza delle prescrizioni in essa contenute e circa il mantenimento del segreto. Tale giuramento, che dovrà essere emesso anche dai Cardinali i quali, arrivando in ritardo, partecipano a queste Congregazioni in un secondo momento, sia letto dal Cardinale Decano o, eventualmente, da altro presidente del Collegio, conformemente alla norma stabilita al n. 9 di questa Costituzione, alla presenza degli altri Cardinali secondo la formula seguente:

    Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, dell'Ordine dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi, promettiamo, ci obblighiamo e giuriamo, tutti e singoli, di osservare esattamente e fedelmente tutte le norme, contenute nella Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, e di mantenere scrupolosamente il segreto su tutto ciò che in qualsiasi modo abbia attinenza con l'elezione del Romano Pontefice, o che per sua natura, durante la vacanza della Sede Apostolica, postuli il medesimo segreto.

    Quindi ciascun Cardinale dirà: Ed io N. Cardinale N. prometto, mi obbligo e giuro. E, ponendo la mano sopra il Vangelo, aggiungerà: Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.

    13. In una delle Congregazioni immediatamente successive, i Cardinali dovranno, sulla base di un prestabilito ordine del giorno, prendere le decisioni più urgenti per iniziare le operazioni dell'elezione, vale a dire:

    a) stabiliscano il giorno, l'ora e il modo, in cui la salma del defunto Pontefice sarà portata nella Basilica Vaticana, per essere esposta all'omaggio dei fedeli;

    b) predispongano tutto il necessario per le esequie del defunto Pontefice, che dovranno essere celebrate per nove giorni consecutivi, e fissino l'inizio di esse in modo che la tumulazione abbia luogo, salvo ragioni speciali, fra il quarto e il sesto giorno dopo la morte;

    c) sollecitino la Commissione, composta dal Cardinale Camerlengo e dai Cardinali che svolgevano rispettivamente l'Ufficio di Segretario di Stato e di Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, perché predisponga tempestivamente sia i locali della Domus Sanctae Marthae per la conveniente sistemazione dei Cardinali elettori, sia gli alloggi adatti per quanti sono previsti al n. 46 della presente Costituzione, e perché, al tempo stesso, provveda alla messa a punto di quanto occorre per la preparazione della Cappella Sistina, affinché le operazioni relative alla elezione possano svolgersi in modo agevole, ordinato e con la massima riservatezza, secondo quanto previsto e stabilito in questa Costituzione;

    d) affidino a due ecclesiastici di specchiata dottrina, saggezza ed autorevolezza morale il compito di dettare ai medesimi Cardinali due ponderate meditazioni circa i problemi della Chiesa in tale momento e la scelta illuminata del nuovo Pontefice; al contempo, fermo restando quanto disposto al n. 52 di questa Costituzione, provvedano a stabilire il giorno e l'ora in cui dovrà essere loro rivolta la prima di dette meditazioni;

    e) approvino — su proposta dell'Amministrazione della Sede Apostolica o, per la parte di competenza, del Governatorato dello Stato Città del Vaticano — le spese occorrenti dalla morte del Pontefice fino alla elezione del successore;

    f) leggano, qualora vi fossero, i documenti lasciati dal defunto Pontefice per il Collegio dei Cardinali;

    g) provvedano a far annullare l'Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo, con i quali sono spedite le Lettere Apostoliche;

    h) dispongano l'assegnazione per sorteggio delle stanze ai Cardinali elettori;

    i) stabiliscano giorno e ora dell'inizio delle operazioni di voto.

  4. #4
    Alessandra
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    CAPITOLO III

    CIRCA ALCUNI UFFICI IN PERIODO DI SEDE APOSTOLICA VACANTE

    14. A norma dell'art. 6 della Costituzione apostolica Pastor Bonus,(13) alla morte del Pontefice tutti i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, sia il Cardinale Segretario di Stato sia i Cardinali Prefetti sia i Presidenti Arcivescovi, come anche i Membri dei medesimi Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio. Viene fatta eccezione per il Camerlengo di Santa Romana Chiesa e il Penitenziere Maggiore, che continuano a svolgere gli affari ordinari, sottoponendo al Collegio dei Cardinali ciò che avrebbe dovuto essere riferito al Sommo Pontefice.

    Allo stesso modo, conformemente alla Costituzione apostolica Vicariae potestatis (n. 2 § 1),(14) il Cardinale Vicario Generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio durante la vacanza della Sede Apostolica e, parimenti, non cessa per la sua giurisdizione il Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana e Vicario Generale per la Città del Vaticano.

    15. Qualora alla morte del Pontefice o prima dell'elezione del Successore siano vacanti l'ufficio del Camerlengo di Santa Romana Chiesa o del Penitenziere Maggiore, il Collegio dei Cardinali dovrà eleggere quanto prima il Cardinale o, se è il caso, i Cardinali, che ne terranno la carica fino all'elezione del nuovo Pontefice. In ognuno dei singoli casi citati, l'elezione avviene per mezzo di votazione segreta di tutti i Cardinali elettori presenti, mediante schede, che saranno distribuite e raccolte dai Cerimonieri e quindi aperte alla presenza del Camerlengo e dei tre Cardinali Assistenti, se si tratta di eleggere il Penitenziere Maggiore; oppure, dei suddetti tre Cardinali e del Segretario del Collegio dei Cardinali, se deve essere eletto il Camerlengo. Risulterà eletto e avrà ipso facto tutte le facoltà inerenti alla carica colui sul quale sarà confluita la maggioranza dei suffragi. Nel caso di parità di voti, sarà designato chi appartiene all'Ordine più elevato e, nello stesso Ordine, chi è stato creato Cardinale per primo. Fino a quando non sia eletto il Camerlengo, le sue funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio o, in caso di sua assenza o di suo legittimo impedimento, dal Sottodecano o dal Cardinale più anziano secondo l'ordine consueto di precedenza, conformemente al n. 9 di questa Costituzione, il quale può prendere senza indugio le decisioni, che le circostanze suggeriscono.

    16. Se invece, in periodo di Sede Vacante, venisse a mancare il Vicario Generale per la Diocesi di Roma, il Vicegerente allora in carica eserciterà anche l'ufficio proprio del Cardinale Vicario, oltre alla giurisdizione ordinaria vicaria che gli è propria.(15) Qualora manchi pure il Vicegerente, il Vescovo Ausiliare primo per nomina ne compirà le funzioni.

    17. Appena ricevuta la notizia della morte del Sommo Pontefice, il Camerlengo di Santa Romana Chiesa deve accertare ufficialmente la morte del Pontefice alla presenza del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, dei Prelati Chierici e del Segretario e Cancelliere della stessa Camera Apostolica, il quale compilerà il documento o atto autentico di morte. Il Camerlengo deve, inoltre, apporre i sigilli allo studio e alla camera del medesimo Pontefice, disponendo che il personale abitualmente dimorante nell'appartamento privato vi possa restare fino a dopo la sepoltura del Papa, quando l'intero appartamento pontificio sarà sigillato; comunicarne la morte al Cardinale Vicario per l'Urbe, il quale ne darà notizia al Popolo Romano con speciale notificazione; e parimenti al Cardinale Arciprete della Basilica Vaticana; prendere possesso del Palazzo Apostolico Vaticano e, personalmente o per mezzo di un suo delegato, dei Palazzi del Laterano e di Castel Gandolfo, ed esercitarne la custodia e il governo; stabilire, uditi i Cardinali Capi dei tre Ordini, tutto ciò che concerne la sepoltura del Pontefice, a meno che questi, da vivo, non abbia manifestato la sua volontà a tale riguardo; curare, a nome e col consenso del Collegio dei Cardinali, tutto ciò che le circostanze consiglieranno per la difesa dei diritti della Sede Apostolica e per una retta amministrazione di questa. È infatti compito del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, in periodo di Sede Vacante, di curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede, con l'aiuto dei tre Cardinali Assistenti, premesso, una volta per le questioni meno importanti, e tutte le volte per quelle più gravi, il voto del Collegio dei Cardinali.

    18. Il Cardinale Penitenziere Maggiore ed i suoi Officiali, durante la Sede Vacante, potranno svolgere ciò che è stato stabilito dal mio predecessore Pio XI nella Costituzione apostolica Quae divinitus, del 25 marzo 1935,(16) e da me stesso nella Costituzione apostolica Pastor Bonus.(17)

    19. Il Decano del Collegio dei Cardinali, invece, appena il Cardinale Camerlengo o il Prefetto della Casa Pontificia lo avrà informato della morte del Pontefice, ha il compito di darne notizia a tutti i Cardinali, convocando costoro per le Congregazioni del Collegio. Parimenti, egli comunicherà la morte del Pontefice al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede ed ai Capi supremi delle rispettive Nazioni.

    20. Durante la vacanza della Sede Apostolica, il Sostituto della Segreteria di Stato come pure il Segretario per i Rapporti con gli Stati ed i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana mantengono la direzione del rispettivo Ufficio e ne rispondono al Collegio dei Cardinali.

    21. Allo stesso modo, non cessano l'incarico ed i relativi poteri dei Rappresentanti Pontifici.

    22. Anche l'Elemosiniere di Sua Santità continuerà nell'esercizio delle opere di carità, secondo gli stessi criteri usati mentre il Pontefice era in vita; e sarà alle dipendenze del Collegio dei Cardinali, fino all'elezione del nuovo Pontefice.

    23. Durante la Sede Vacante, tutto il potere civile del Sommo Pontefice, concernente il governo della Città del Vaticano, spetta al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia non potrà emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo della vacanza della Santa Sede. Tali decreti saranno validi per il futuro solamente se il nuovo Pontefice li confermerà.

  5. #5
    Alessandra
    Ospite

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    CAPITOLO IV

    FACOLTA' DEI DICASTERI DELLA CURIA ROMANA DURANTE LA VACANZA DELLA SEDE APOSTOLICA


    24. In periodo di Sede Vacante, i Dicasteri della Curia Romana, ad eccezione di quelli di cui al n. 26 di questa Costituzione, non hanno alcuna facoltà in quelle materie che, Sede plena, non possono trattare o compiere se non facto verbo cum SS.mo, ovvero ex Audientia SS.mi, o vigore specialium et extraordinariarum facultatum, che il Romano Pontefice suole concedere ai Prefetti, ai Presidenti od ai Segretari dei medesimi Dicasteri.

    25. Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione (come, tra l'altro, i casi in articulo mortis per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere), potranno essere affidate dal Collegio Cardinalizio al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Sommo Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere per modum provisionis, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche.

    26. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana, durante la vacanza della Santa Sede, continuano a trattare le cause secondo le leggi loro proprie, fermi restando i prescritti di cui all'art. 18, comma 1 e 3, della Costituzione apostolica Pastor Bonus.(18)

  6. #6
    Alessandra
    Ospite

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    CAPITOLO V

    LE ESEQUIE DEL ROMANO PONTEFICE


    27. Dopo la morte del Romano Pontefice, i Cardinali celebreranno le esequie in suffragio della sua anima per nove giorni consecutivi, secondo l'Ordo exsequiarum Romani Pontificis, alle cui norme, come pure a quelle dell'Ordo rituum conclavis, essi si atterranno fedelmente.

    28. Se la tumulazione avviene nella Basilica Vaticana, il relativo documento autentico è compilato dal Notaio del Capitolo della medesima Basilica o dal Canonico archivista. Successivamente, un delegato del Cardinale Camerlengo e un delegato del Prefetto della Casa Pontificia stenderanno separatamente i documenti che facciano fede dell'avvenuta tumulazione; il primo alla presenza dei membri della Camera Apostolica, l'altro alla presenza del Prefetto della Casa Pontificia.

    29. Se il Romano Pontefice dovesse morire fuori Roma, spetta al Collegio dei Cardinali disporre tutto il necessario per una degna e decorosa traslazione della salma nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

    30. A nessuno è lecito riprendere con alcun mezzo immagini del Sommo Pontefice sia infermo a letto sia defunto, né registrarne con alcuno strumento le parole per poi riprodurle. Se qualcuno, dopo la morte del Papa, vorrà farne delle fotografie a titolo di documentazione, dovrà chiederlo al Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il quale, però, non permetterà che siano eseguite fotografie al Sommo Pontefice se non rivestito degli abiti pontificali.

    31. Dopo la sepoltura del Sommo Pontefice e durante l'elezione del nuovo Papa, nessun ambiente dell'appartamento privato del Sommo Pontefice sia abitato.

    32. Se il defunto Sommo Pontefice ha fatto testamento delle sue cose, lasciando lettere e documenti privati, ed ha designato un proprio esecutore testamentario, spetta a costui stabilire ed eseguire, secondo il mandato ricevuto dal testatore, ciò che concerne i beni privati e gli scritti del defunto Pontefice. Tale esecutore renderà conto del suo operato unicamente al nuovo Sommo Pontefice.

  7. #7
    Alessandra
    Ospite

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    Mi semba molto bella la premessa, questo continuo riferimento al passato, ma al contempo l'esigenza di tenere conto che i tempi cambiano. A mio modo di vedere, è l'unico modo per rispettare il passato stesso.

  8. #8
    Alessandra
    Ospite

    Arrow Il conclave del 2005

    Europa
    Francisco Álvarez Martínez, 79, Spagna
    Carlos Amigo Vallejo, 70, Spagna
    Ennio Antonelli, 68, Italia
    Audrys Juozas Backis, 68, Lituania
    Philippe Xavier Ignace Barbarin, 54, Francia
    Tarcisio Bertone, 70, Italia
    Giacomo Biffi, 76, Italia
    Josip Bozanic, 56, Croazia
    Agostino Cacciavillan, 78, Italia
    Ricard María Carles Gordo, 78, Spagna
    Marco Ce, 79, Italia
    Desmond Connell, 79, Irlanda
    Godfried Danneels, 71, Belgio
    Salvatore De Giorgi, 74, Italia
    Peter Erdo, 52, Ungheria
    Michele Giordano, 74, Italia
    Jozef Glemp, 75, Polonia
    Zenon Grocholewski, 65, Polonia
    Julian Herranz Casado, 75, Spagna
    Lubomyr Husar, 72, Ucraina
    Marian Jaworski, 78, Ucraina
    Walter Kasper, 72, Germania
    Karl Lehmann, 68, Germania
    Jean-Marie Lustiger, 78, Francia
    Franciszek Macharski, 77, Polonia
    Franciasco Marchisano, 75, Italia
    Eduardo Martínez Somalo, 78, Spagna
    Carlo Maria Martini, 78, Italia
    Renato Raffaele Martino, 72, Italia
    Joachim Meisner, 71, Germania
    Cormac Murphy-ÒConnor, 72, Gran Bretagna
    Attilio Nicora, 68, Italia
    Keith Michael Patrick ÒBrien, 67, Irlanda
    Bernard Panafieu, 74, Francia
    Laszlo Paskai, 77, Ungheria
    Severino Poletto, 72, Italia
    Jose da Cruz Policarpo, 69, Portogallo
    Mario Francesco Pompedda, 75, Italia
    Paul Poupard, 74, Francia
    Janis Pujats, 74, Lettonia
    Vinko Puljic, 59, Bosnia-Erzegovina
    Joseph Ratzinger, 77, Germania
    Giovanni Battista Re, 71, Italia
    Antonio Maria Rouco Varela, 68, Spagna
    Camillo Ruini, 74, Italia
    Jose Saraiva Martins, 73, Portogallo
    Christoph Schönborn, 60, Austria
    Henri Schwery, 72, Svizzera
    Angelo Scola, 63, Italia
    Sergio Sebastiani, 73, Italia
    Crescenzio Sepe, 61, Italia
    Adrianus Johannes Simonis, 73, Olanda
    Angelo Sodano, 77, Italia
    Georg Maximilian Sterzinsky, 69, Germania
    Jean-Louis Pierre Tauran, 61, Francia
    Dionigi Tettamanzi, 71, Italia
    Vlk Miloslav, 72, Repubblica Ceca
    Friedrich Wetter, 77, Germania


    Sud America
    Geraldo Majella Agnelo, 71, Brasile
    Jorge Mario Bergoglio, 68, Argentina
    Darío Castrillón Hoyos, 75, Colombia
    Juan Luis Cipriani Thorne, 61, Perù
    Francisco Javier Errazúriz Ossa, 71, Cile
    José Freire Falcão, 79, Brasile
    Cláudio Hummes, 70, Brasile
    Nicolás de Jesús López Rodríguez, 68, Repubblica Dominicana
    Alfonso López Trujillo, 69, Colombia
    Javier Lozano Barragán, 72, Messico
    Jorge Arturo Medina Estévez, 78, Cile
    Miguel Obando Bravo, 79, Nicaragua
    Jaime Lucas Ortega y Alamino, 68, Cuba
    Rodolfo Quezada Toruno, 73, Guatemala
    Norberto Rivera Carrera, 62, Messico
    Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 62, Honduras
    Pedro Rubiano Saenz, 72, Colombia
    Juan Sandoval Iniguez, 72, Messico
    Eusebio Oscar Scheid, 72, Brasile
    Adolfo Antonio Suárez Rivera, 78, Messico
    Julio Terrazas Sandoval, 69, Bolivia


    Nord America
    Aloysius Matthew Ambrozic, 75, Canada
    William Wakefield Baum, 78, Washington
    Edward Michael Egan,73, New York
    Francis Eugene George, 68, Chicago
    William Henry Keeler, 74, Baltimora
    Bernard Francis Law, 73, Boston
    Roger Michael Mahony, 69, Los Angeles
    Adam Joseph Maida, 75, Detroit
    Theodore Edgar McCarrick, 74, Washington
    Marc Ouellet, 60, Canada
    Justin Francis Rigali, 69, Philadelphia
    James Francis Stafford, 72, Denver
    Edmund Casimir Szoka, 77, Detroit
    Jean-Claude Turcotte, 68, Canada



    Africa
    Bernard Agre, 79, Costa d'Avorio
    Francis Arinze, 72, Nigeria
    Frederic Etsou-Nzabi-Bamungwabi, 74, Repubblica Democratica del Congo
    Wilfrid Fox Napier, 64, Sud Africa
    Anthony Olubunmni Okogie, 68, Nigeria
    Polycarp Pengo, 60, Tanzania
    Armand Gaetan Razafindratandra, 79, Madagascar
    Christian Wiyghan Tumi, 74, Camerun
    Peter Kodwo Appiah Turkson, 56, Ghana
    Emmanuel Wamala, 78, Uganda
    Gabriel Zubeir Wako, 64, Sudan


    Asia
    Ignace Moussa I Dauod, 74, Siria
    Julius Riyadi Darmaatmadja, 70, Indonesia
    Ivan Dias, 68, India
    Stephen Fumio Hamao, 75, Giappone
    Michael Michai Kitbunchu, 76, Thailandia
    Jean-Baptiste Pham Minh Man, 70, Vietnam
    Peter Seiichi Shirayanagi, 76, Giappone
    Jaime Lachica Sin, 76, Flippine
    Telesphore Placidus Toppo, 65, India
    Ricardo J. Vidal, 74, Flippine
    Varkey Vithayathil, 77, India
    [modifica]
    Oceania
    George Pell, 63, Australia
    Thomas Stafford Williams, 75, Nuova Zelanda

  9. #9
    Alessandra
    Ospite

    Arrow i Papi

    Non pensavo che l'elenco fosse così lungo:

    Fino al 250
    San Pietro (32-67) - Secondo alcune fonti fino al 64
    Papa Lino (67-76)
    Papa Anacleto I (76-88)
    Papa Clemente I (88-97), Santo e martire
    Papa Evaristo (97-105)
    Papa Alessandro I (105-115)
    Papa Sisto I (115-125)
    Papa Telesforo (125-136)
    Papa Igino (136-140)
    Papa Pio I (140-155)
    Papa Aniceto (155-166)
    Papa Sotero (166-175)
    Papa Eleuterio (175-189)
    Papa Vittorio I (189-199)
    Papa Zefferino (199-217)
    Papa Callisto I (217-222)
    Papa Urbano I (222-230)
    Papa Ponziano (230-235)
    Papa Antero (235-236)
    Papa Fabiano (236-250)


    Dal 251 al 514
    Papa Cornelio (251-253)
    Papa Lucio I (253-254)
    Papa Stefano I (254-257)
    Papa Sisto II (257-258)
    Papa Dionisio (260-268)
    Papa Felice I (269-274)
    Papa Eutichiano (275-283)
    Papa Caio (283-296)
    Papa Marcellino (296-304)
    Papa Marcello I (308-309)
    Papa Eusebio (309-310)
    Papa Milziade (311-314)
    Papa Silvestro I (314-335)
    Papa Marco (335-336)
    Papa Giulio I (337-352)
    Papa Liberio (352-366)
    Papa Damaso I Santo (366-383)
    Papa Siricio (384-399)
    Papa Anastasio I (399-401)
    Papa Innocenzo I (401-417)
    Papa Cosimo (417-418)
    Papa Bonifacio I (418-422)
    Papa Celestino I (422-432)
    Papa Sisto III (432-440)
    Papa Leone I (440-461)
    Papa Ilario (461-468)
    Papa Simplicio Santo (468-483)
    Papa Felice III (483-492)
    Papa Gelasio I (492-496)
    Papa Anastasio II (496-498)
    Papa Simmaco (498-514)


    Dal 514 al 752
    Papa Ormisida (514-523)
    Papa Giovanni I (523-526)
    Papa Felice IV (526-530)
    Papa Bonifacio II (530-532)
    Papa Giovanni II (533-535)
    Papa Agapito I (535-536)
    Papa Silverio (536-537)
    Papa Vigilio (537-555)
    Papa Pelagio I (556-561)
    Papa Giovanni III (561-574)
    Papa Benedetto I (575-579)
    Papa Pelagio II (579-590)
    Papa Gregorio I il grande (590-604)
    Papa Sabiniano (604-606)
    Papa Bonifacio III (607)
    Papa Bonifacio IV (608-615)
    Papa Adeodato I (615-619)
    Papa Bonifacio V (619-625)
    Papa Onorio I (625-638)
    Papa Severino (640)
    Papa Giovanni IV (640-642)
    Papa Teodoro I (642-649)
    Papa Martino I (649-655)
    Papa Eugenio I (654-657)
    Papa Vitaliano (657-672)
    Papa Adeodato II (672-676)
    Papa Dono (676-678)
    Papa Agatone (678-681)
    Papa Leone II (682-683)
    Papa Benedetto II (684-685)
    Papa Giovanni V (685-686)
    Papa Conone (686-687)
    Papa Sergio I (687-701)
    Papa Giovanni VI (701-705)
    Papa Giovanni VII (705-709)
    Papa Sisinnio (708)
    Papa Costantino (708-715)
    Papa Gregorio II (715-731)
    Papa Gregorio III (731-741)
    Papa Zaccaria (741-752)


    Dal 752 al 1003
    Papa Stefano II (752)
    Papa Stefano III (752-757)
    Papa Paolo I (757-767)
    Papa Stefano IV (767-772)
    Papa Adriano I (772-795)
    Papa Leone III (795-816)
    Papa Stefano V (816-817)
    Papa Pasquale I (817-824)
    Papa Eugenio II (824-827)
    Papa Valentino (827)
    Papa Gregorio IV (827-844)
    Papa Sergio II (844-847)
    Papa Leone IV (847-855)
    Papa Benedetto III (855-858)
    Papa Nicola I il grande (858-867)
    Papa Adriano II (867-872)
    Papa Giovanni VIII (872-882)
    Papa Marino I (882-884)
    Papa Adriano III (884-885)
    Papa Stefano VI (885-891)
    Papa Formoso (891-896)
    Papa Bonifacio VI (896)
    Papa Stefano VII (896-897)
    Papa Romano (897)
    Papa Teodoro II (897)
    Papa Giovanni IX (898-900)
    Papa Benedetto IV (900-903)
    Papa Leone V (903)
    Papa Cristoforo (903-904)
    Papa Sergio III (904-911)
    Papa Anastasio III (911-913)
    Papa Lando (913-914)
    Papa Giovanni X (914-928)
    Papa Leone VI (928-929)
    Papa Stefano VIII (929-931)
    Papa Giovanni XI (931-935)
    Papa Leone VII (936-939)
    Papa Stefano IX (939-942)
    Papa Marino II (942-946)
    Papa Agapito II (946-955)
    Papa Giovanni XII (955-963)
    Papa Leone VIII (963-964)
    Papa Benedetto V (964)
    Papa Giovanni XIII (965-972)
    Papa Benedetto VI (973-974)
    Papa Benedetto VII (974-983)
    Papa Giovanni XIV (983-984)
    Papa Giovanni XV (985-996)
    Papa Gregorio V (996-999)
    Papa Silvestro II (999-1003)


    Dal 1003 al 1254
    Papa Giovanni XVII (1003)
    Papa Giovanni XVIII (1003-1009)
    Papa Sergio IV (1009-1012)
    Papa Benedetto VIII (1012-1024)
    Papa Giovanni XIX (1024-1032)
    Papa Benedetto IX (1032-1045)
    Papa Silvestro III (1045)
    Papa Benedetto IX (1045) - Papa per la seconda volta
    Papa Gregorio VI (1045-1046)
    Papa Clemente II (1046-1047)
    Papa Benedetto IX (1047-1048) - Papa per la terza volta
    Papa Damaso II (1048)
    Papa Leone IX (1049-1054)
    Papa Vittorio II (1055-1057)
    Papa Stefano X (1057-1058)
    Papa Nicola II (1058-1061)
    Papa Alessandro II (1061-1073)
    Papa Gregorio VII (1073-1085)
    Papa Vittorio III (1086-1087)
    Papa Urbano II (1088-1099)
    Papa Pasquale II (1099-1118)
    Papa Gelasio II (1118-1119)
    Papa Callisto II (1119-1124)
    Papa Onorio II (1124-1130)
    Papa Innocenzo II (1130-1143)
    Papa Celestino II (1143-1144)
    Papa Lucio II (1144-1145)
    Papa Eugenio III (1145-1153)
    Papa Anastasio IV (1153-1154)
    Papa Adriano IV (1154-1159)
    Papa Alessandro III (1159-1181)
    Papa Lucio III (1181-1185)
    Papa Urbano III (1185-1187)
    Papa Gregorio VIII (1187)
    Papa Clemente III (1187-1191)
    Papa Celestino III (1191-1198)
    Papa Innocenzo III (1198-1216)
    Papa Onorio III (1216-1227)
    Papa Gregorio IX (1227-1241)
    Papa Celestino IV (1241)
    Papa Innocenzo IV (1243-1254)


    Dal 1254 al 1503
    Papa Alessandro IV (1254-1261)
    Papa Urbano IV (1261-1264)
    Papa Clemente IV (1265-1268)
    Papa Gregorio X (1271-1276)
    Papa Innocenzo V (1276)
    Papa Adriano V (1276)
    Papa Giovanni XXI (1276-1277)
    Papa Nicola III (1277-1280)
    Papa Martino IV (1281-1285)
    Papa Onorio IV (1285-1287)
    Papa Nicola IV (1288-1292)
    Papa Celestino V (1294)
    Papa Bonifacio VIII (1294-1303)
    Papa Benedetto XI (1303-1304)
    Papa Clemente V (1305-1314)
    Papa Giovanni XXII (1316-1334)
    Papa Benedetto XII (1334-1342)
    Papa Clemente VI (1342-1352)
    Papa Innocenzo VI (1352-1362)
    Papa Urbano V (1362-1370)
    Papa Gregorio XI (1370-1378)
    Papa Urbano VI (1378-1389)
    Papa Bonifacio IX (1389-1404)
    Papa Innocenzo VII (1404-1406)
    Papa Gregorio XII (1406-1415)
    Papa Martino V (1417-1431)
    Papa Eugenio IV (1431-1447)
    Papa Nicola V (1447-1455)
    Papa Callisto III (1455-1458)
    Papa Pio II (1458-1464)
    Papa Paolo II (1464-1471)
    Papa Sisto IV (1471-1484)
    Papa Innocenzo VIII (1484-1492)
    Papa Alessandro VI (1492-1503)


    Dal 1503 al 1758
    Papa Pio III (1503)
    Papa Giulio II (1503-1513)
    Papa Leone X (1513-1521)
    Papa Adriano VI (1522-1523)
    Papa Clemente VII (1523-1534)
    Papa Paolo III (1534-1549)
    Papa Giulio III (1550-1555)
    Papa Marcello II (1555)
    Papa Paolo IV (1555-1559)
    Papa Pio IV (1559-1565)
    Papa Pio V (1566-1572)
    Papa Gregorio XIII (1572-1585)
    Papa Sisto V (1585-1590)
    Papa Urbano VII (1590)
    Papa Gregorio XIV (1590-1591)
    Papa Innocenzo IX (1591)
    Papa Clemente VIII (1592-1605)
    Papa Leone XI (1605)
    Papa Paolo V (1605-1621)
    Papa Gregorio XV (1621-1623)
    Papa Urbano VIII (1623-1644)
    Papa Innocenzo X (1644-1655)
    Papa Alessandro VII (1655-1667)
    Papa Clemente IX (1667-1669)
    Papa Clemente X (1670-1676)
    Papa Innocenzo XI (1676-1689)
    Papa Alessandro VIII (1689-1691)
    Papa Innocenzo XII (1691-1700)
    Papa Clemente XI (1700-1721)
    Papa Innocenzo XIII (1721-1724)
    Papa Benedetto XIII (1724-1730)
    Papa Clemente XII (1730-1740)
    Papa Benedetto XIV (1740-1758)


    Dal 1758 ad oggi
    Papa Clemente XIII (1758-1769) - Carlo Rezzonico, Venezia, 7 marzo 1693
    Papa Clemente XIV (1769-1774) - Gian Vincenzo Antonio Ganganelli, S.Arcangelo (Rimini), 21 ottobre 1705
    Papa Pio VI (1775-1799) - Giovanni Angelo Braschi, Cesena, 27 dicembre 1717
    Papa Pio VII (1800-1823) - Barnaba Chiaramonti, Cesena, 14 agosto 1742
    Papa Leone XII (1823-1829) - Annibale Sermattei della Genga, Genga (Ancona), 20 agosto 1760
    Papa Pio VIII (1829-1830) - Francesco Saverio Castiglioni, Cingoli (Macerata), 20 novembre 1761
    Papa Gregorio XVI (1831-1846) - Bartolomeo Mauro Cappellari, Belluno, 18 settembre 1765
    Beato Papa Pio IX (1846-1878) - Giovanni Maria Mastai Ferretti, Senigallia (Ancona), 13 maggio 1792
    Papa Leone XIII (1878-1903) - Gioacchino Pecci, Carpineto (Anagni), 2 marzo 1810
    Papa Pio X, santo (1903-1914) - Giuseppe Sarto, Riese (Treviso), 5 giugno 1835
    Papa Benedetto XV (1914-1922) - Giacomo della Chiesa, Genova, 21 novembre 1854
    Papa Pio XI (1922-1939) - Achille Ratti, Desio (Milano), 31 maggio 1857
    Servo di Dio Papa Pio XII (1939-1958) - Eugenio Pacelli, Roma, 2 marzo 1876
    Beato Papa Giovanni XXIII (1958-1963) - Angelo Giuseppe Roncalli, Brusicco di Sotto il Monte (Bergamo), 25 novembre 1881
    Papa Paolo VI (1963-1978) - Giovanni Battista Montini, Concesio (Brescia), 26 settembre 1897
    Servo di Dio Papa Giovanni Paolo I (1978) - Albino Luciani, Forno di Canale d'Agordo (Belluno), 17 ottobre 1912
    Papa Giovanni Paolo II (1978-2005) - Karol Jozef Wojtyla, Wadowice (Cracovia), 18 maggio 1920

  10. #10
    Alessandra
    Ospite

    Predefinito

    Stefano II fu Papa nel marzo del 752.

    Stefano II venne eletto alla morte del suo predecessore, Papa Zaccaria, all'incirca il 23 marzo 752. Tre giorni dopo morì per un colpo apoplettico, prima che venisse consacrato. Per questo motivo alcuni compilatori dell'elenco dei Papi non lo contano come tale, escludendolo dal conteggio dei Papi chiamati Stefano. Gli storici moderni tendono a includerlo, ma si vedono talvolta i suoi successori omonimi indicati con una doppia numerazione, cosi che il suo immediato successore potrebbe essere indicato come Stefano (II) III.

    Qualcuno mi sa dire questa differenza tra l'elezione del Papa e la sua consacrazione? Se ho ben capito, un Pontefice eletto sarebbe monarca dello Stato Città del vaticano ma non Papa?

 

 
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