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    Predefinito il benessere nelle Due Sicilie

    il Benessere nelle Due Sicilie




    Subito dopo l'annessione del 1861 delle Due Sicilie al Piemonte, un ministro sabaudo, Vittorio Sacchi, titolare del Ministero delle Finanze in Napoli dal 1° aprile al 31 ottobre 1861, fece circolare un resoconto in cui si sosteneva che nel 1860 l'ex Regno di Napoli avevano presentato un disavanzo di 62 milioni di ducati, dipingendo l'Antico Regno come gravato di debiti, destinato al fallimento, se non fosse intervenuta la "pietosa mano piemontese". Un funzionario napoletano, Giacomo Savarese, si sentì in dovere di controbattere, dati alla mano e per iscritto.

    La sua prima considerazione è di natura fiscale: con l’ascesa al trono di Carlo III nel 1734, il governo Tanucci avviò una politica tesa all’abbattimento della pressione fiscale e del debito pubblico. Questa politica fu scrupolosamente seguita dai suoi successori, ed identificata quale strumento di stabilità dello Stato, che aveva quali principi basilari il rispetto della proprietà privata, la solidarietà sociale e l’amicizia con gli altri Paesi. Il governo del ministro de’Medici continuò la politica del Tanucci per la quale "le risorse finanziarie non vanno ricercate nell’indebitamento, né in nuove imposte, ma esclusivamente nell’ordine e nella economia, perché veramente il miglior governo è quello che costa meno".

    L’imposizione diretta fu fissata come segue (Decreto del 10 agosto 1815):

    Tav. 1 – Il prelievo fiscale diretto nel Regno di Napoli (Ducati)


    Imposta fondiaria
    6.150.000

    Addizionali per il debito pubblico
    615.000

    Addizionali per le Provincie
    307.500

    Esazione
    282.900

    Totale
    7.355.400



    La contribuzione diretta restò uguale fino al 1860. Il prelievo indiretto era così articolato:

    Tav. 2 – Gli strumenti fiscali indiretti nel Regno di Napoli


    Dazi (dogane e monopoli)

    Imposta del Registro

    Tassa postale

    Imposta sulla Lotteria



    I tributi diretti ed indiretti non furono mai più aumentati né in numero né in aliquota, tranne in circostanze particolarissime e per tempi limitati, eppure le entrate passarono dai 16 milioni di ducati del 1815, ai 30 milioni del 1859, a dimostrazione della crescita generale di quella fiorente economia. Le entrate pubbliche rimasero strettamente correlate alla ricchezza generale: "entrambi questi patrimoni sono soggetti alle medesime leggi; crescono e decrescono insieme, ma la proporzione rimane sempre la stessa. Or se vi è un paese dove questa regola sia stata rigorosamente applicata, e fino alla superstizione, noi non temiamo di affermare che questo paese è stato il Regno di Napoli".

    La nota rivolta carbonara del 1820, cui seguì l’esperienza costituzionale, la sommossa siciliana, quindi l’intervento e l’occupazione austriaca, costò allo Stato 80 milioni di ducati e gli interessi del debito pubblico consolidato, che nel 1820 erano di 1,42 milioni di ducati annui, passarono a 5,19 milioni di ducati. Ma non si ricorse a nuove tasse, bensì le risorse furono cercate nel risparmio. Rivoluzionario per l’epoca, fu il nuovo regolamento del 15 dicembre 1823, con cui fu introdotta la Tesoreria Unica, sottoponendo le spese allo stretto controllo del Ministro delle Finanze. Inoltre le dogane e la vendita dei generi di monopolio furono dati in concessione (regie interessate), con un aumento del relativo introito da 4,65 milioni di ducati annui a 5,83 milioni.

    Nel 1830 Ferdinando II, re a venti anni, promulgò nuove misure a sostegno dell’economia. Il de’Medici era morto e fu nominato Ministro delle Finanze il marchese d’Andrea. In pochi anni gli interessi sul debito pubblico si ridussero a 4,15 milioni di ducati; furono costruiti le prime vie ferrate; si gettarono ponti in ferro sui fiumi; la Marina Militare fu dotata di undici navi a vapore; l’industria progredì ed il bilancio offriva un avanzo di cassa.

    Gli avvenimenti degli anni 1848-49, l’intervento a fianco del Piemonte e la composizione della nuova rivolta siciliana, gravarono l’erario per oltre 30 milioni: gli interessi sul debito pubblico passarono da 4,15 milioni a 5,19 milioni e si ebbe un deficit di cassa di ben 15,73 milioni di ducati. Ma anche in tale occasione non si fece ricorso a nuove tasse: il fabbisogno fu colmato con l’emissione di una rendita che fruttò 11,12 milioni, e con la riscossione di crediti per 8,42 milioni.

    Nel luglio 1860 fu pubblicato dal Ministero delle Finanze la situazione delle nostre finanze dal 1848 al 1859. Per la storia delle finanze piemontesi, sebbene lì ci fosse un regime parlamentare, l'assestamento definitivo dei bilanci giunge solo all'anno 1853. Savarese, per fare i confronti, usò quindi per l’anno 1854 il conto amministrativo presentato al parlamento, ed approvato con legge del 17 luglio 1858. Per gli anni successivi passò a rassegna tutte le leggi piemontesi di autorizzazione alla spesa. "Così abbiamo potuto stabilire il disavanzo annuale del Piemonte. Ma le nostre cifre dal 1855 in poi debbono necessariamente essere molto al di sotto del vero". Mancano infatti i dati di disavanzo di cassa; soprattutto non vi è traccia delle approvazioni dei finanziamenti occulti che, come vedremo, furono smisurati.

    Tav.3 - Nuovi prelievi fiscali, e aumento degli esistenti, nel Regno di NAPOLI e nel Piemonte, dal 1848 al 1859.


    Regno di Napoli
    Regno di Sardegna
    Data

    Nessuna tassa

    nuova e

    nessun

    aumento

    di tassa esistente


























    Aumento nel prezzo dei tabacchi
    1° febbraio 1850

    Aumento del prezzo della polvere da sparo e piombo da caccia
    19 febbraio 1850

    Tassa per pesi e misure
    26 marzo 1850

    Diritto di esportazione sulla paglia, fieno, ed avena
    5 giugno 1850

    Aumento del 33 % del prezzo della carta bollata
    22 giugno 1850

    Aumento del 20% dei diritti d’insinuazione
    22 giugno 1850

    Tassa sulle fabbriche
    31 marzo 1851

    Tassa sulle mani morte
    23 maggio 1851

    Tassa sulle successioni
    17 giugno 1851

    Tassa sull’industria
    16 luglio 1851

    Tassa sulle pensioni
    28 maggio 1852

    Tassa sulle donazioni, mutui e doti; sulla emancipazione ed adozione
    18 giugno 1852

    Aumento d’imposta sul consumo delle carni, pelli, acquavite e birra
    1° gennaio 1853

    Aumento d’imposta personale
    28 aprile 1853

    Tassa sulle vetture
    1° maggio 1853

    Tassa per la caccia
    26 giugno 1853

    Tassa sulle società industriali
    30 giugno 1853

    Aumento di tassa sull’industria
    7 luglio 1853

    Tassa sanitaria
    13 aprile 1854

    Aumento della tassa sulle successioni
    9 settembre 1854

    Aumento del prezzo della carta bollata
    9 settembre 1854

    Aumento della tassa sull’industria
    13 febbraio 1856



    Tav.4 - Disavanzi annuali di bilancio del Regno di Napoli e del Piemonte (Lire)


    Disavanzo napoletano
    Disavanzo piemontese
    Legge finanziaria (Piemonte)

    1848
    28.588.760,54
    37.951.431,02
    Legge del 21 giugno 1856

    1849
    38.257.830,76
    93.032.244,64
    Legge del 19 luglio 1857

    1850
    10.480.075,48
    23.438.945,75
    Legge del 19 luglio 1857

    1851
    5.708.927,54
    3.716.225,11
    Legge del 19 luglio 1857

    1852
    10.676.108,10
    35.896.368,45
    Legge del 19 luglio 1857

    1853
    18.995.573,27
    35.024.020,60
    Legge del 19 luglio 1857

    1854
    11.969.226,78
    22.026.255,27
    Legge del 17 luglio 1858

    1855
    4.782.746,96
    7.915.922,71
    manca

    1856
    attivo
    82.858.206,15
    Legge del 24 marzo 1856

    1857
    7.467.561,92
    12.244.592,88
    manca

    1858
    2.005.311,60
    15.203.794,01
    manca

    1859
    avanzo

    - 4.591.023,76

    126.600.311,04
    Ferrovie (provvedimenti vari)

    134.341.099,19
    495.908.317,63
    TOTALE



    Tav.5 - Interessi annui sul debito del Regno di Napoli e del Piemonte dal 1848 al 1859


    REGNO DI NAPOLI
    PIEMONTE

    Denominazione
    Rendita (lire)
    Legge
    Denominazione
    Rendita (lire)
    Legge






    Rendita consolidata 5%






    424.989,38
    26 aprile 1848
    Debito redimibile 5%
    3.044.036,23
    7.9.48 e 26.3.51

    2.549.936,25
    2 ottobre 1848
    Obbligazioni 4%
    1.194.120,00
    26.3.1849

    76.498,09
    3 agosto 1850
    Redimibile 5%
    43.430.398,16
    12 e 16.6.1849

    110.497,24
    21 agosto 1851
    Obbligazioni 4%
    1.080.000,00
    9.7.1850

    110.497,24
    1° marzo 1853
    Redimibile 5%
    5.416.250
    26.6.1851

    424.989,38
    26 ottobre 1853
    Redimibile 3%
    2.310.386,66
    13.2.1853

    1.062.473,44
    23 ottobre 1854
    Prestito inglese
    2.000.000,00
    8.3.1855

    450.246,98
    13 ottobre 1859
    Prestito per la carta moneta di Sardegna
    28.228,98
    27.2.1856.

    Prestito ferrovia di San Pier d’Arena
    108.050,00
    4.7.1858

    SUBTOTALE
    5.210.128


    58.611.470,03


    Interessi al 1847
    17.637.500
    9.362.707,07

    TOTALE 1859
    22.847.628

    67.974.177,1



    Tav.6 - Beni demaniali alienati dal Regno di Napoli e dal Piemonte dal 1848 al 1859


    REGNO DI NAPOLI
    PIEMONTE




    Nessuna Alienazione






    Denominazione
    Prezzo (lire)
    Legge

    Tenuta di Torino,
    6.100.000,00
    8 febbraio 1851

    Chieri, Gassino. Casella,
    2.778.422,32
    11 luglio 1852

    Chiavasso, Genova, Cuneo,
    4.628.436,29
    19 maggio 1853

    806.137,13
    23 giugno 1857

    Stabilimento di S. Pier d’Arena.
    800.000,00
    19 giugno 1853

    Lire
    15.112.995,74



    Tav.7 - Andamento del debito pubblico nel Regno di Napoli e in Piemonte


    REGNO DI NAPOLI
    PIEMONTE

    Debito a tutto il 1847
    Lire
    317.475.000
    168.530.000

    Debito a tutto il 1859
    Lire
    411.475.000
    1.121.430.000

    Incremento nel periodo
    %
    29,61%
    565,42%

    Interessi sul D.P.
    Lire
    22.847.628
    67.974.177,1

    Popolazione residente
    6.970.018
    4.282.553

    Debito pro-capite
    Lire
    59,03
    261,86

    Reddito pro-capite
    Lire
    291

    PIL
    Lire
    2.620.860.700
    1.610.322.220

    D.P./PIL
    %
    16,57%
    73,86%

    Interessi D.B./PIL
    %
    0,87%
    4,22%



    Il Piemonte dal 1848 al 1859 si indebitò per 952,9 milioni di lire (tav.7), ma le spese "legittime" assommano a 495,9 milioni (tav.4). Come fu impiegata la differenza pari a ben 457 milioni di lire? Perché dal 1855 al 1859 non furono più presentati i bilanci per l’approvazione di legge? La risposta di Savarese è che questi "contengono spese ingiustificabili, ovvero spese tali, che un ministro non oserebbe confessare al cospetto del parlamento".

    Al 1° gennaio 1860 la Tesoreria di Stato (Madrefede) disponeva di:

    Tav. 8 – Regno di Napoli: disponibilità di cassa al 1° gennaio 1860


    Introito dalla vendita dei grani del governo ducati
    2.335.227,20

    Cambiali tratte dal governo per l’approvvigionamento dei grani negli Abruzzi
    115.000,00

    Cambiali tratte per servizio dei grani, dedottone le già soddisfatte
    1.017.879,94

    Resto della rendita iscritta del 13 ottobre 1859
    1.878.300

    Resta di Tesoreria e portafoglio al 31 dicembre 1859
    453.507,27

    Totale ducati
    5.799.914,41



    Pari a 24,65 milioni di lire. Il bilancio dell’anno 1860 prevedeva entrate per ducati 30.135.442, pari a 128,08 milioni di lire. Prevedeva una spesa di ducati 35.536.411,35 pari a 151,03 milioni di lire. Si prevedeva dunque un disavanzo di ducati 5.400.969,35 pari a 22,95 milioni di lire, inferiore al valore in portafoglio (tav. 8). Al termine dell'anno la tesoreria napoletana avrebbe dovuto presentare un avanzo di ducati 398.945,06 pari a 1,70 milioni di lire. L’invasione mutò questa prospera situazione. Dal 1° gennaio al 30 giugno, le entrate si ridussero a ducati 13.563.968,92 e le spese assommarono a ducati 20.080.299,27. Sicché si verificò un disavanzo di ducati 6.516.330,35 pari a 27,69 milioni di lire.

    A questo disavanzo si fece fronte come segue:

    Tav.9 – Misure per il contenimento del deficit del giugno 1860.


    Rendita iscritta in ragione di 111,13 su 5
    3.408.107,07

    Rendita pignorata di ducati 16.650
    333.000,00

    Rendita pignorata di ducati 29.132
    582.640,00

    Cessione in pagamento di una rendita di ducati 11.764
    264.690,00

    Buoni della Tesoreria scontati alla cassa di sconto
    1.345.360,74

    Trasferimento dalla Tesoreria
    582.532,54

    Totale ducati
    6.516.330,35



    Tav. 10 - Situazione della finanza napoletana al 30 giugno 1860


    Disponibilità al 31 dicembre 1859
    5.799.914,41

    Trasferimento dalla Tesoreria
    -582.532,54

    Buoni del Tesoro
    -1.345.360,74

    Rendita del 1° maggio e 6 giugno (valore in portafoglio)
    2.943.168,60

    Totale ducati
    6.815.189,73



    pari a 28,96 milioni di lire al 30 giugno 1860.

    Dal 30 giugno al 7 settembre 1860

    In base al rendiconto pubblicato dal piemontese Sacchi si ebbero nel periodo:

    Entrate
    ducati
    3.152.803,80

    Uscite
    ducati
    -10.096.672,23

    Disavanzo
    ducati
    -6.943.868,43


    Il disavanzo però era saldato con le risorse riportate in tav.10 ( di ducati). Ciò nonostante il governo Spinelli con due decreti del 6 agosto e del 1° settembre 1860, creava altri ducati 350 mila di rendita iscritta sul gran libro, che rappresentano un valore di 7 milioni di ducati, ossia 29,75 milioni di lire.

    Questi soldi, lasciati a Napoli dai regi nella ritirata del 6 settembre, furono subito fagocitati dai piemontesi e da Garibaldi. Francesco II non pensò neanche di ritirare la sua liquidità personale né la dote materna, che i Savoia restituirono solo in parte 30 anni dopo.

    Tav. 11 - Situazione al 6 settembre 1860


    NAPOLI

    Disavanzo d’esercizio
    ducati
    13.460.198,78

    Disponibilità di cassa
    ducati
    7.000.000,00

    Oro a garanzia moneta
    ducati
    104.750.000,00



    Tav. 12 - 1860: raffronto in milioni di lire


    NAPOLI
    PIEMONTE

    Debito pubblico consolidato
    441,225
    1.271,43

    Interessi annui
    25,181
    75,474



    Tav. 13 - Riserva aurea a garanzia della moneta degli antichi stati italiani al momento dell’annessione


    Milioni di lire - oro

    Due Sicilie
    445,2

    Lombardia
    8,1

    Ducato di Modena
    0,4

    Parma e Piacenza
    1,2

    Roma (1870)
    35,3

    Romagna, Marche e Umbria
    55,3

    Piemonte
    27,0

    Toscana
    85,2

    Venezia (1866)
    12,7

    TOTALE
    670,4



    Lo Stato delle Due Sicilie possedeva un "patrimonio" doppio rispetto a tutti gli altri stati della penisola messi assieme.

    Dal 7 settembre al 31 dicembre 1860.

    L’allegra gestione dittatoriale fece lievitare le spese a ducati 17.422.385,80, mentre le entrate ammontarono a ducati 6.970.347,82. Il disavanzo nel periodo fu perciò fu di ulteriori ducati 10.452.037,98.

    Seguiva l’anno 1861, ed il regno d'Italia s'inaugurava a Torino con un altro debito di 500 milioni di lire. Il bilancio per l’anno 1862 prevedeva un nuovo disavanzo di lire 308.846.372,02. Contemporaneamente le provincie dell’Antico Regno furono gravate dalla nuova tassa del decimo di guerra, e da quella del registro graduale, e dalla nuova tassa sull'industria, la mobiliare, e la personale.

    Relazione del Direttore Generale alla Commissione Parlamentare di Vigilanza

    Il Debito Pubblico in Italia 1861 - 1987: Volume I

    Parte I - La Storia

    Capitolo 1 - La finanza di "emergenza" all'inizio del Regno d'Italia. 1861 - 1872

    Dopo l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano, avvenuta con legge 10 luglio 1861, n. 94, in cui confluirono i debiti degli stati preunitari si aprì un decennio di fuoco per la finanza pubblica, che dovette ad un tempo far fronte ai costi smisurati di azzardati eventi militari e alla creazione di una struttura unitaria.

    Tav. 14 – Periodo 1861 - 1872



    1861
    1872

    Debito Pubblico/PIL
    45%
    95%

    Spesa Pubblica
    base
    + 17%

    Entrate/Spesa
    60%




    La classe dirigente dell'epoca non seppe far altro di aumentare le imposte.

    Tav. 14 – Contribuzioni introdotte con la proclamazione del regno d’Italia


    Denominazione
    Anno

    Tassa del decimo di guerra
    1861

    Tassa del registro graduale
    1861

    Tassa sull'industria
    1862

    Imposta sui redditi di ricchezza mobile
    1864

    Fondiaria
    1864

    Imposta sul macinato
    1868

    Imposta sui redditi dei titoli pubblici
    1868



    La rapida conquista dell’unità nazionale e la volontà di consolidarla a ogni costo costituiscono il grande evento del decennio e il problema che ossessiona i gruppi dirigenti. Le componenti liberalmoderate della nuova classe politica italiana dedicano le loro energie soprattutto all’unificazione e allo sviluppo del mercato nazionale. In vista di questo obiettivo si procede all’immediato abbattimento delle tariffe doganali interne (1861) e all’estensione all’intero paese della tariffa liberista in vigore in Piemonte. L’unificazione amministrativa viene imposta analogamente attraverso l’estensione e la generalizzazione della legislazione del Regno di Sardegna, che peraltro non è sempre la più avanzata, né la più adatta a regioni molto diverse dal punto di vista dell’economia, dell’assetto sociale, delle consuetudini. Per quel che riguarda l’andamento dell’economia nel decennio, si nota una crescita del prodotto interno abbastanza soddisfacente fino al 1866 e dovuta soprattutto ad annate agricole favorevoli. La guerra del 1866 con l’Austria si rivela però disastrosa per le finanze del giovane regno, già fortemente indebitato: in particolare mostra un maggior dinamismo il settore industriale, che anche in seguito all’introduzione del corso forzoso (cioè la fine della convertibilità della moneta in oro) è avvantaggiato nelle esportazioni. L’aumento dei prezzi, che non è seguito da corrispondenti aumenti dei salari, produce una diminuzione della domanda dei beni di consumo. La drastica cura imposta dalla destra storica al bilancio statale, riducendo l’indebitamento, rende meno necessario il ricorso al credito e alla raccolta del risparmio privato da parte dello stato. Una massa di capitali precedentemente investiti in titoli di stato è così resa disponibile per impieghi produttivi. Contemporaneamente, però, il prelievo fiscale, assai elevato nei confronti dei consumi popolari, frena lo sviluppo del mercato interno. La politica doganale fortemente orientata in senso liberistico, già in vigore da dieci anni nel Regno di Sardegna, accresce gli scambi commerciali con l’Europa, ma crea notevoli difficoltà in ampi settori della produzione manifatturiera nazionale. Ne risultano in particolare danneggiati gli impianti di minori dimensioni, e le grandi industrie meridionali. Nell’insieme la politica delle "porte aperte" si rivela poco efficace, in quanto i danni che produce in alcuni comparti del sistema produttivo non trovano un contrappeso adeguato nella modernizzazione di altri settori. La politica economica dell’età della destra finisce col favorire soprattutto gli interessi dei proprietari terrieri. Infatti la politica doganale serve a incentivare in particolare modo le esportazioni di prodotti agricoli, e quella fiscale è assai blanda nei confronti della grande proprietà fondiaria, mentre si rivela invece severa verso i redditi industriali, commerciali e professionali e decisamente punitiva verso i consumi popolari, dato il massiccio ricorso all’imposizione indiretta che tocca l’apice nel 1868 con l’introduzione dell’imposta sul macinato. Costituito formalmente il 17 marzo 1861 il Regno d’Italia, la classe dirigente del nuovo stato si trovò ad affrontare una serie di gravi problemi legati ai settori economico e finanziario. La situazione ereditata dal periodo precedente era abbastanza complessa: ai sette stati preunitari corrispondevano infatti ben nove amministrazioni finanziarie (la Sicilia e l’Emilia godevano infatti di uno statuto autonomo), con differenti sistemi monetari e criteri di riscossione delle imposte. Il ministro delle finanze del nuovo regno, Pietro Bastogi, dovette fare i conti con un debito pubblico già piuttosto alto: 111.500.000 lire, di cui il 57% di origine sabauda. Per tentare di contenere il deficit, aggravato dall’abolizione di una gran parte dei dazi doganali che vigevano tra gli stati preunitari, vennero estese a tutto il regno tasse e gabelle proprie del Regno di Sardegna. Mentre, nel frattempo, tutte le aliquote impositive venivano progressivamente inasprite. Per le sconsiderate spese militari, e per opere sproporzionate alle risorse, la spesa aumentò e, al netto degli interessi, restò su di un livello molto elevato rispetto al PIL. Fu quindi inevitabile che il riequilibrio di bilancio provenisse quasi interamente dal lato delle entrate, con l’aumento della pressione fiscale. Ci fu inoltre l'assunzione del debito veneto nel 1868, il pagamento dell’indennità di guerra all'Austria nel 1866 e l’acquisto delle ferrovie dell'Austria meridionale nel 1876, per un totale di poco più di 2 miliardi di capitale nominale e circa 80 milioni annui di rendita. Si procedette alla vendita di beni demaniali ed ecclesiastici del Sud, alla cessione nel 1865 alla Società Alta Italia delle ferrovie per 188 milioni di lire, alla concessione nel 1869 della Privativa dei Tabacchi ad una regìa interessata per 15 anni, contro anticipazione di 180 milioni di lire. In media, nel decennio 1860 le entrate extra tributarie ebbero un'incidenza del 16% circa sul totale delle entrate. Fu così che tra il 1862 e il 1868 le entrate aumentarono del 79%, ed il pareggio di bilancio al netto degli interessi si raggiunse nel 1867. La spesa per interessi, che era però ormai diventata insostenibile, fu coperta solo nel 1872. Di fronte a queste imponenti esigenze di reperimento di capitali, la politica del Debito subì notevoli cambiamenti nel corso del decennio. Il primo prestito di 500 milioni netti fu collocato sul mercato dal Ministro delle Finanze Bastogi nel luglio del 1861 a 70,5 lire effettive per 100 lire di capitale nominale. Doveva servire per colmare il deficit del 1861 e quello previsto del 1862. Durante il corso del 1862, Sella, subentrato a Bastogi, fece molte proposte di aumento delle entrate, fra cui la vendita dei beni demaniali e dei beni della neo_costituita Cassa ecclesiastica, vendita che venne autorizzata nell'agosto 1862. Il risultato finanziario dei provvedimenti presi fu, a breve termine, così scarso che Minghetti si trovò l'anno successivo a dover ricorrere nuovamente ad un prestito di ben 700 milioni netti, collocati a 71 lire. Oltre a ciò, veniva allargata la circolazione dei Buoni del Tesoro, che passarono tra il 1861 e il 1862 da 38,9 a 227,5 milioni di lire, restando poi sempre su cifre molto elevate. Con il ritorno di Sella l'anno dopo al Ministero delle Finanze, si iniziò a cercare delle alternative alla emissione dei prestiti assai onerosi, precedentemente collocati. Sella, concluse una convenzione con una neo_costituita Società Anonima per la vendita di beni demaniali, in base alla quale tale società anticipava 150 milioni al Governo. La "novità" di Sella venne ampiamente discussa in Parlamento, dove si levarono molte critiche, ma alla fine la convenzione venne approvata il 20 novembre 1864. L'anno dopo, il Sella non poté evitare di proporre un nuovo prestito per 425 milioni netti, oltre alla alienazione delle ferrovie per 185 milioni circa. Non vennero risparmiati sarcastici commenti in Parlamento. "A me pare _ dichiarò l'on. Lazzaro nella seduta del 13 aprile 1865 _ che in quattro o cinque anni dacché stiamo qui riuniti, la questione finanziaria non ci abbia presentato null'altroché una serie di illusioni, e per conseguenza una serie di disinganni; e si potrebbe ancora dire che i diversi Ministeri si sono demoliti gli uni e gli altri; i precedenti illudevano sé e il paese; ed i successori demolivano i primi mostrandosi illusi, aspettando gli altri che li demolissero a volta loro dimostrando il disinganno". "Nell'amministrazione finanziaria, _ rilevava l'On. La Porta _ che cosa abbiamo noi osservato? Un sistema che si puntella sui prestiti ogni due anni: un prestito al 1861, un prestito al 1863, un prestito al 1865! Due miliardi di lire!". Crispi osservava: "Contrarre degli imprestiti per le spese ordinarie è uno di quei fatti anomali di cui a noi sembra dato privilegio. Gli imprestiti si fanno per le spese straordinarie, in caso di guerra, per grandi lavori pubblici, per esigenze eccezionali, e che non è possibile soddisfare con mezzi normali; ma quando si tratta di avere, bisogna tenersi a quello che si ha". E il senatore Siotto_Pintor concludeva: "il malcontento è grave, un senso di malessere si diffonde in tutte le classi della società. Le sorgenti della ricchezza vanno a disseccarsi. Noi facciamo il lavoro di Tantalo o di Penelope. Il signor Rothschild, re del milione, è, finanziariamente parlando, re dell'Italia". Il miglioramento nel bilancio corrente che nel frattempo si era registrato venne vanificato dagli eventi del 1866. In primo luogo una crisi finanziaria internazionale fece precipitare le quotazioni della rendita italiana all'estero, dalle 66 lire di marzo alle 49 di fine aprile. Le banche restringevano il credito; s'iniziava la corsa agli sportelli. Fu in questo clima che il Ministro delle Finanze Scialoja fece approvare il 30 aprile un disegno di legge che accordava "al governo la facoltà di provvedere per via di decreti reali, anche con mezzi straordinari, ai bisogni della finanza". Il 1° maggio successivo fu emanato un decreto che obbligava la Banca Nazionale a dare un mutuo al Tesoro di 250 milioni di lire al tasso di interesse dell'1,1/2%, proclamando al contempo il "corso forzoso" di tutti i biglietti di banca in circolazione. Questa decisione si rivelò determinante per i destini del Debito Pubblico italiano: se, infatti, prima di tale provvedimento, l'unica alternativa al collocamento di prestiti consolidati (e di Buoni del Tesoro) era stata l'alienazione di patrimoni pubblici, ora si presentava anche percorribile il canale della creazione di moneta. Intanto, però, dobbiamo ricordare che nel giugno 1866 era scoppiata la guerra con l'Austria che fece notevolmente lievitare le spese. Il ministro Scialoja decise dunque di ricorrere ad un prestito redimibile forzoso interamente collocato in Italia. L'anno dopo l'attenzione del Parlamento fu polarizzata dalla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, una delle questioni più lunghe ed intricate della storia della finanza (e dell'agricoltura) italiana. Per quanto riguarda i suoi effetti sul Debito Pubblico, nel giugno 1866, era stata decretata la conversione dei beni delle corporazioni religiose, ma fu nel 1867 che si discusse come effettuarla. Durante la sua breve permanenza al Ministero delle Finanze, Ferrara concluse una convenzione con il banchiere Erlanger, che avrebbe dovuto versare al Tesoro italiano 600 milioni e avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione dei beni. La convenzione suscitò la opposizione parlamentare e fu accantonata. Fu invece approvato il disegno di legge Rattazzi (15 agosto 1867) che prevedeva l'emissione d'obbligazioni per 500 milioni nominali per 395 milioni di ricavo netto, obbligazioni da accettare in pagamento dei beni dell'Asse ecclesiastico acquistati dai privati e quindi da annullare. Ma l'accoglimento presso il pubblico di queste obbligazioni non fu buono, così che i 150 milioni della prima tranche vennero depositati presso la Banca Nazionale a garanzia di un anticipo di 100 milioni concesso al Tesoro nel 1868. Nello stesso anno, si pensò di varare un'altra operazione che sistemasse ad un tempo l'amministrazione poco florida del monopolio dei tabacchi e alcuni buchi di bilancio. Fu Cambray_Digny a concludere, nel 1868, con la Società Generale di Credito Mobiliare, la creazione di una Regìa cointeressata dei tabacchi alla quale veniva ceduto per 15 anni l'esercizio del monopolio dei tabacchi: la proposta di Cambray_Digny sollevò una grossa battaglia parlamentare, ma alla fine venne approvata. Dopo un anno (il 1869) di relativa calma, nel 1870 Sella, ritornato al Ministero delle Finanze, si ritrovò di nuovo di fronte al problema del ripianamento dei deficit residui, comunque meno preoccupanti di quelli dei suoi primi ministeri. Nella sua esposizione finanziaria davanti alla Camera dei deputati del 10_11 marzo 1870, Sella concludeva di avere bisogno di altri 200 milioni. "Come si fa, o signori _ si interrogava _ a trovare questi 200 milioni? Ecco la questione. Volete procacciarvi tutta questa somma con prestiti? Combinateli con rimborsi, o senza rimborsi, fate quel che volete, se esaminate la cosa attentamente, voi troverete che questi prestiti a rimborso hanno costato tutti assai caro alla finanza, salvo il Prestito Nazionale che fu imposto al paese, e gliene furono quindi imposte le condizioni ...Vorreste procedere per prestito forzato, o signori? Una misura di tal genere, per regola, è bene riservarla per i momenti gravissimi pel paese, e poi crederei impossibile di ottenerla oggi". Sella propose quindi una convenzione con la Banca Nazionale per il versamento di altri 122 milioni, il che avrebbe portato il debito totale del governo verso la Banca a 500 milioni. Nel contempo, si annullarono tutte le obbligazioni ecclesiastiche ancora invendute e si stabilì l'emissione di una nuova serie d'obbligazioni per 333 milioni nominali. Questo prestito venne dato in garanzia alla Banca Nazionale, la quale doveva provvedere al suo collocamento, il cui ricavato sarebbe andato a diminuire l'esposizione del Tesoro nei confronti della Banca. Altri 80 milioni (netti) vennero ricavati con un normale prestito. l "rubinetto" della Banca Nazionale era assai allettante e, in un primo tempo, sembrava privo del tutto di effetti collaterali negativi che non fossero quelli dell'aggio dell'oro. Mentre il deflatore implicito del PIL aumentò in 10 anni (1861_71) di meno del 10%, mostrò poi una forte crescita nel 1872_73 (nei due anni aumentò del 23%). Il mercato dei capitali, praticamente monopolizzato dai titoli pubblici, non lasciava spazio ai titoli privati. Si continuò in tale direzione per sistemare gli ultimi buchi di bilancio, evitando la crescita esponenziale della spesa per interessi che si era verificata nei primi 10 anni: tra il 1862 e il 1871 essa si era pressoché triplicata! Le operazioni di credito con la Banca Nazionale erano però diventate ormai di importo talmente consistente, che la Banca si prestò a farle solo contro deposito in garanzia di titoli di Stato, ossia seguendo il metodo instaurato nel 1870 in occasione della convenzione relativa alle obbligazioni ecclesiastiche. "Sebbene a caro prezzo....concludeva J. Tivaroni _ il Governo allontanava così la necessità di ricorrere a nuovi ingenti debiti per far fronte ai disavanzi dei bilanci e sino al 1881 non troviamo stipulati altri debiti a tale scopo". I "biglietti di Stato" ascesero nel 1872 a 790 milioni di lire, per raggiungere 940 milioni nel 1875: il tasso d'inflazione s'impennò, passando dal 2 per cento del 1871 al 12 per cento nel 1872. Si chiuse in questo modo il primo grande ciclo della storia del Debito Pubblico italiano, durante il quale si registrò una violenta crescita dello stesso e una progressiva diversificazione delle sue fonti di finanziamento.


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    Bibliografia e fonti:

    Relazione "Sacchi", Ministero delle Finanze, Torino 1861

    Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1848 al 1860, Giacomo Savarese, Napoli - tipografia Gaetano Cardamone - 1862

    Annuario ISTAT 2002

    Relazione del Direttore Generale della Banca d'Italia alla Commissione Parlamentare di Vigilanza, Roma, 2001
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  2. #2
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    Predefinito Gli usi civici

    a cura di Brigantino

    Il diritto napoletano introdusse una netta distinzione nella "publica civitatum" (proprietà pubblica). Furono chiamati "patrimoniali" i beni che la Pubblica Amministrazione possedeva come propria dotazione (immobili, navi da guerra, ambasciate ecc); "demaniali" i beni pubblici, disponibili all'uso immediato della collettività nazionale (boschi, strade, fiumi, ecc). I termine "demanium", di derivazione medioevale (indicava i beni posseduti dal nobile, in quanto tale, per esprimere lo splendore della sua dignità), nella giurisprudenza napoletana (sviluppatasi fin dal XVI secolo), venne quindi a significare "terra libera". Furono detti demani universali quelli statali/comunali, la cui proprietà e l'uso appartenevano a ogni singolo cittadino; demani feudali quelli derivanti dalle proprietà conferite alla nobiltà per l'esercizio delle proprie funzioni. L'istituto degli "Usi Civici" del Regno delle Due Sicilie, garantiva il libero uso per tutti i cittadini delle terre del demanio per piantare, coltivare, pascolare greggi, far legna nei boschi.

    La giurisprudenza degli Usi Civici è tutta propria del Diritto Napoletano ed è ritenuto una gloria del diritto italiano, per il suo carattere liberale che la differenziava di gran lunga da quelle di Francia e Germania. A seguito dell'invasione napoleonica, insediatosi sul trono Gioacchino Murat (cognato di Napoleone), fu promulgata il 2 agosto 1806 la legge per abolire la feudalità, ma non gli usi civici: le popolazioni conservarono tutti i diritti. Il 20 settembre 1836 Ferdinando II di Borbone, riconfermò gli Usi Civici con una "Prammatica" in cui si affermava: "... Doversi presumere usurpato in danno del demanio comunale tutto quel territorio che non si trovasse compreso nel titolo d’infeudazione;" [si doveva cioè considerare occupato abusivamente dai feudatari (e/o dai municipi) tutto il terreno non espressamente patrimoniale); "di doversi considerare come libera ogni terra posseduta dai privati o dai Comuni, finché non si fosse dal feudatario giustificata una servitù costituita con pubblici istrumenti; (si noti che è il feudatario, nobile o municipio, a dover dimostrare la proprietà della terra e non il colono o chi la coltivava gratuitamente per se). "di doversi consolidare la proprietà dell'erbe e quella della semina, compensando l'ex feudatario mediante un canone redimibile ove apparisse aver egli riserbato il pascolo in suo favore. (Anche quest’altro passaggio è significativo: nel caso si fosse dimostrato che il colono coltivava terre non libere il "feudatario" non poteva scacciare coloro che le avevano coltivate impossessandosi del raccolto e delle "erbe" ma poteva solo pretendere il pagamento d’un affitto.

    La legge, in tal modo, salvaguardava il lavoro dei contadini e impediva che venissero privati, d’un botto, dei mezzi di sussistenza. Nel Diritto Napoletano la salvaguardia dei diritti dei più deboli era un principio ispiratore); "di doversi considerare come inamovibili quei coloni che per un decennio avessero coltivate le terre feudali, ecclesiastiche o comunali, e come assoluti proprietari delle terre coloniche sulle quali è loro accordata la pienezza del dominio e della proprietà senza poter essere mai tenuti a una doppia prestazione... " (cioè i coloni che per un decennio avessero coltivato terreni patrimoniali di feudatari, enti religiosi o municipi non potevano essere rimossi, scacciati o costretti a prestazioni servili e dovevano esserne considerati come legittimi proprietari). Nel 1860 giunsero i piemontesi e la "festa" finì: vendettero le proprietà demaniali, per rastrellare il risparmio del Sud e trasferirlo.

    Terre, boschi, pascoli e frutteti finirono in mano ai liberali borghesi non "compromessi" con i Borbone ... fu così creato il latifondo, migliaia di famiglie finirono alla fame, senza più alcun sostentamento. Iniziò la più grande diaspora della storia italiana: quella meridionale, che ha costituito, e continua a costituire (qui sta la differenza con quella veneta!), una risorsa enorme per le casse erariali italiani, perciò è sempre fomentata. Ma questa è un'altra storia!
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  3. #3
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    Predefinito La prima ferrovia

    a cura di Brigantino

    La prima ferrovia italiana fu realizzata nel Regno delle Due Sicilie: la Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839 insieme con le relative stazioni. Era la prima tratta della Napoli-Castellammare di Stabia,. data in concessione il 19 giugno 1836 all’ingegnere francese Armand Bayard de la Vingtrie dal Ministero dell’Interno, su impulso di re Ferdinando II, appassionato promotore del progresso tecnologico. Il Bayard, in cambio della concessione, realizzò la linea ferroviaria a proprie spese. I vagoni furono costruiti a Napoli, nello stabilimento di Pietrarsa, le locomotive acquistate dalla società inglese Longridge Starbuck e Co. di Newcastle-Upon Tyne. In seguito, anche le locomotive furono costruite a Pietrarsa, ed esportate anche in altri stati italiani. Il Piemonte, ad esempio, acquistò nel 1847 sette locomotive napoletane.

    Ferdinando II presenziò l’inaugurazione del primo percorso ferroviario d'Italia, pronunziando un discorso in cui disse: "Questo cammino ferrato gioverà senza dubbio al commercio e considerando come tale nuova strada debba riuscire di utilità al mio popolo, assai più godo nel mio pensiero che, terminati i lavori fino a Nocera e Castellammare, io possa vederli tosto proseguiti per Avellino fino al lido del Mare Adriatico".

    Nel 1840 la via ferrata arrivò a Torre del Greco, nel 1842 a Castellammare di Stabia, nel 1844 a Nocera proseguendo per Salerno. Frattanto un secondo tronco ferroviario, finanziato direttamente dallo Stato, raggiunse Caserta nel 1843 e nel 1844 Capua. Nel 1853 fu concessa in appalto la costruzione del tronco Nola-Sarno-Sanseverino, che avrebbe dovuto poi proseguire per Avellino. Il 16 aprile 1855 Ferdinando Il approvò due decreti di Salvatore Murena, Direttore di Stato dei Lavori Pubblici: "Accordiamo concessione al signor Emmanuele Melisburgo di costruire ... una ferrovia da Napoli a Brindisi ... Accordiamo concessione al Barone D. Panfilo de Riseis, di costruire ... una ferrovia da Napoli agli Abruzzi fino al Tronto, con una diramazione per Ceprano, una per Popoli, una per Teramo ed un'altra per Sansevero ... ".

    Il programma prevedeva poi che la linea Napoli-Capua dovesse essere prolungata a Cassino, e quindi allacciarsi con la ferrovia dello Stato Pontificio. La linea Napoli-Avellino doveva proseguire da un lato per Bari-Brindisi-Lecce, da un altro per la Basilicata e Taranto. Furono programmate anche le linee per Reggio e la tratta da Pescara al Tronto. In Sicilia erano previste le linee Palermo-Catania-Messina, e Palermo-Girgenti-Terranova. Nel 1860, al momento dell’annessione al Piemonte, erano in funzione 124 km di ferrovia (tutti nell'attuale Campania) ed altri 132 erano in costruzione o in preparazione (gallerie e ponti erano già stati realizzati). Il 15 Ottobre del 1860 Garibaldi, insediatosi da circa un mese a Napoli come dittatore, annullò tutte le convenzioni in atto per le costruzioni ferroviarie, e ne stipulò una nuova con la Società Adami e Lemmi di Livorno.

    Non è quindi vero, come si sostiene ancora oggi, che la ferrovia fu realizzata solo per collegare le residenze reali, o per poter spostare più velocemente le truppe di stanza a Capua, in caso di disordini a Napoli. Essa invece fornì un servizio regolare a numerosi utenti, specialmente lavoratori ed artigiani, che si recavano al lavoro a Napoli. Occorre peraltro ammettere che i tempi di realizzazione del programma ferroviario risultarono troppo lunghi (basti pensare che al 1860 il Piemonte aveva approntato 866 km di ferrovie, il Lombardo Veneto 240 km, la Toscana 324 km, i ducati emiliani 180 km). Da un lato questi dati dimostrano che non basta essere i primi ad iniziare, se poi ci si lascia superare dagli altri. Dall'altro lato c'è da dire che il ritardo nello sviluppo delle ferrovie, va inquadrato nella concezione economico-fiscale-sociale delle Due Sicilie, di cui si parla diffusamente in altra monografia. Qui accenniamo solo come, in tale concezione, i programmi di sviluppo dovessero essere "sostenibili", cioè proporzionati a risorse ed esigenze, e non viceversa. Fatto sta, il Piemonte è ancora ricordato per quei 866 km di ferrovie, sottacendo che contribuirono all'enorme Debito Pubblico che quello Stato lasciò in eredità all'Italia. Le conquistate Due Sicilie invece si videro portar via i materiali ed i macchinari allestiti per le costruzioni ferroviarie, che vennero adoperati al Nord, ed i suoi soldi andarono a turare le larghe falle delle casse del novello regno d'Italia.

    Con l’unità d’Italia, il progetto di re Ferdinando II di realizzare una rete ferroviaria dal Tirreno all’Adriatico fu abbandonato e non venne più realizzato. Ancora oggi, ad esempio, per andare da Napoli a Lecce in treno (400 km circa) occorre prendere la cuccetta! I governi unitari si disinteressarono infatti a sviluppare agevoli collegamenti all’interno del Sud, e si concentrarono sullo sviluppo delle linee Sud-Nord per agevolare il trasferimento della mano d’opera meridionale al Nord.


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    Cavour ncoppa 'a vaporiera

    di Nicola Zitara

    La società piemontese è sempre stata fortemente municipale, però a un livello elevato. Infatti, diversamente dal mio paese, dove ancora si sente pronunziare qualche nomignolo dal costrutto lessicale appartenete alla parlata volgare, lì, invece, a volte, si usa l'appellativo in luogo del nome. Niente di volgare, insomma. Per esempio, se alzate il tono della voce e pronunziate la parola Avvocato in una pubblica via, nessuno si volta. Solo gli agenti dell'intelligence FIAT, che si trovano a portata di voce, annotano sui loro taccuini che in via Conte Revel, un tale, di cui in seguito si accerterà meglio l'identità, ha proferito la parola Avvocato.

    La notizia arriva in sede, e l'avvocato, dall'alto della sua sovrana sapienza, deciderà se la cosa deve avere un seguito. Quest'usanza municipale vigeva anche centocinquanta anni fa. Se un giornale scriveva le due parole "il Conte", tutti intendevano che si trattava di Cavour, all'anagrafe Camillo Benso (o Benzo, da cui Benzoni e mai Bensoni). E la cosa accadde veramente. Il 5 aprile dei 1854, il giornale Il Progresso Subalpino apparve con un titolo su cinque colonne (a quel tempo la sesta, la settima, l'ottava e la nona non erano ancora in uso, neppure a Torino). Diceva: Domani il Conte inaugurerà la nuova strada ferrata Torino - Genova.

    La mattina del 6, alle quattro e tre quarti, mezza Torino era assiepata intorno alla stazione. Alle cinque precise, apparve, proveniente dal centro, un corteo di carrozze. Cavour, quelle poche volte che usciva per andare in visita da una marchesa sua amica, ci andava regolarmente a piedi. Infatti non sopportava il cattivo odore che i cavalli emanano, e poi gli piaceva ascoltare i suoi stessi passi e lo scricchiolio delle suole. Ma quella volta, trattandosi di un'occasione solenne, con la presenza di tutti i ministri, tranne quello degli esteri, nonché di generali, ammiragli, ambasciatori (di potenze italiane e straniere), di dame eleganti e di cavalieri in tuba e redingote, si adattò a fare il percorso in landeau.

    Giunte le carrozze dinanzi alla stazione, il reggimento dei Cavalleggeri di Saluzzo, appiedato per l'occasione, presentò le Lance, con in cima la Bandierina Azzurro Savoja. Si formò, poi, il corteo degli ospiti. Il Conte tagliò il nastro (ancora azzurro: era un residuo di nastri pre-statutari, che l'oculata amministrazione sabauda non intendeva buttar via) e il corteo accedette ordinatamente al marciapiedi della stazione. Sul binario (ancora l'unico) sbuffava una vaporiera, a cui erano legate tre carrozze. Un fumo nero e acre avvolse gli astanti. La massa ferrosa che vibrava, le dimensioni stesse del mostro spaventarono signore e gentiluomini. Molti di loro si pentirono per aver accettato di fare una gita sull'orribile congegno. Alcuni si defilarono alla chetichella. Invece il Conte, che era di animo saldo, salì allegramente sul primo scompartimento della prima vettura, con l'aiuto di un robusto colonnello che lo spinse da sotto le natiche.

    In vettura, arrivò un manipolo di cucinieri dei 7' Cavalleggeri di Pinerolo, in giacca e guanti bianchi, con delle gerle piene di panini al prosciutto, di panini al formaggio, di polli allo spiedo ancora caldi, di dolci tipici, di savoiardi al cacao, di prelibata gianduja artisticamente posata su piattini di fine maiolica di Vietri (la Ferrero non aveva ancora scoperto la carta-stagnola), di vecchie bottiglie di Albana, di Barbera, di Barolo.

    Il Conte fece onore alla colazione. Un sergente della divisione Re, alto tre volte il Conte, si presentò con una bacinella di rame forbito, piena d'acqua tiepida, affinché Egli potesse sciacquarsi le dita. Il Conte lo fece volentieri, e poi chiese al sergente di porgergli l'asciugamani che recava sul braccio, appunto per l'uso dell'ospite. li sergente parve non capire la richiesta. Allora il Conte, immaginando che fosse francofono, gliela ripeté in francese. li sergente continuò a non capire. Mortificato, il colonnello Salmour, addetto militare dei Conte, comandò la cosa in una lingua somigliante al tedesco. Finalmente l'ordinanza ubbidì.

    L'accaduto spinse il Conte a profonde riflessioni (sempre nel più puro francese, come era suo costume). "Se già nel Regno di Sardegna si parlano una decine di lingue, cosa avverrà quando sarà fatta l'Italia? Sicuramente sarà una babele!" (traduzione a cura del redattore).

    Questa riflessione l'infastidì, per cui decise d'andare a vedere come funzionava la vaporiera. Il desiderio del Conte fu notificato all'ingegner Scott, uno scozzese che aveva progettato e costruito la ferrovia. A quel tempo il passaggio da un vagone all'altro non era ancora possibile, cosicché questi ordinò che il treno si fermasse e poi aiutò personalmente il Conte a scendere sulla sassosa scarpata. Lo aiutò anche a salire sulla macchina, cosa non facile neppure per un acrobata. Voleva salirci anche lui, ma il Conte, in un inglese per niente disprezzabile, gli chiese di non farlo. Voleva restar solo con i suoi sudditi e conversare con loro.

    Il treno ripartì. Il macchinista e il fuochista, senza interrompere il loro lavoro, lo sbirciavano con condiscendenza. "E signuri sono curiosi, non è 'u vero, Vostra Eccellenza?". Il Conte capiva benissimo cosa stava dicendo il macchinista, ma non riusciva a inquadrare la provincia da cui proveniva. "Genovese non è, forse è sardo? Maa......" E così riflettendo andò per appoggiarsi a un passavano. "Attento, Signurì, ca ve spureate". Il Conte si ritrasse e guardò il fuochista, che l'aveva avvertito. "Merde, questi da dove vengono?" (Parziale traduzione del redattore).

    Era inutile arrovellarsi su quel punto. Meglio dedicare il tempo a capire come funzionava la vaporiera. "Eccellenza, chisto è o freno. Se tiro sta leva, 'e rróte si bloccano. Il pericolo sta nel surriscaldamento delle rotaie. Avite capito, Signurì, chisto nunn' è nu mestiere facile! V' 'o ddico pecché il vostro regno ci paga poco, a confronto dei pericoli ca currìmme e p ' 'a fatica che facìmme".

    "Ma perché?... da che regno venite?"

    "Simme 'e Napoli, Eccellenza. Siamo a Torino da sette anni, noi e altre dodici persone... Sin da quando il nostro glorioso re Ferdinando vendette sette vaporiere a suo "cognato", il re Carlo Alberto, che Dio abbia in gloria l'anima sua".

    "Ah, sì. Adesso ricordo ... Sette vaporiere, voi dite... ? O Dio, ci siamo dimenticati di pagarle! "

    "Sì, Eccellenza. E sono la Sorrento, la Capri, la Posillipo, la Mergellina, la Capodimonte, la Portici, la Vesuvio, sulla quale Vostra Eccellenza ci fa l'onore, e l'Etna... Tutte sempre in perfetto funzionamento...

    Nicola Zitara


    --------------------------------------------------------------------------------

    Nota del Portale del Sud.

    Il prof. Zitara ha dato nomi di fantasia alle locomotive, effettivamente vendute nel 1846 dalle napoletane Officine di Pietrarsa al Regno di Sardegna. Le macchine vennero consegnate a partire dal 1847 e regolarmente pagate. I nomi veri erano Pietrarsa, Corsi, Robertson, Vesuvio, Maria Teresa, Etna e Partenope. [Cfr. Il centenario delle ferrovie italiane 1839-1939 (Pubblicazione celebrativa delle FF.SS), Roma 1940, pp. 106, 137 e 139].


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    Predefinito STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA

    Il 13 aprile 1848 la Sicilia dichiarò l'indipendenza da Napoli, e decaduto re Ferdinando II. Dai tempi di Ruggero II (1130), l'Isola era stata uno stato sovrano, in alcuni periodi storici compartendo con Napoli lo stesso re. Nel 1812 aveva ottenuto la costituzione da Ferdinando III, di ispirazione inglese. Dopo il Congresso di Vienna, la costituzione fu abolita e la Sicilia fu aggregata a Napoli con la creazione del Regno delle Due Sicilie. Palermo perse il ruolo di capitale. Nel 1820 l'Isola insorse, reclamando la plurisecolare indipendenza: il governo costituzionale napoletano inviò l'esercito, al comando del generale Florestano Pepe, e la rivolta fu soffocata con la violenza. Anche la rivolta del 1848 venne domata con l'uso delle armi dal generale napoletano Carlo Filangieri. È bene ricordare questi fatti anche a noi cultori delle Due Sicilie: quelle repressioni determinarono fratture che di lì a poco avrebbero agevolato la caduta dello Stato. Sostenere, come fanno alcuni, che sia esistito un solo popolo delle Due Sicilie, con una comune nazionalità, è un puro esercizio di retorica che, in quanto tale, non giova al riscatto del Sud.

    STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA

    decretato il giorno 10 luglio 1848 dal Generale Parlamento

    RELIGIONE, INDIPENDENZA, SOVRANITÀ

    Articolo 1 La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana. Quando il re non vorrà professarla sarà ipso facto decaduto.

    Articolo 2 La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza.

    Articolo 3 La sovranità risiede nella università dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsene l'esercizio. Il poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente statuto.

    POTERE LEGISLATIVO

    Articolo 4 Il potere di far leggi, interpretarle e derogare ad esse appartiene esclusivamente al parlamento.

    Articolo 5 Il parlamento composto da rappresentanti del popolo, è diviso in due camere, dette l'una dei deputati, e l'altra dei senatori.

    CAPO I

    ELEZIONI E RAPPRESENTANZA

    Articolo 6 Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 21, e che sappiano leggere e scrivere, sono elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano da tre mesi.

    Articolo 7 Non sono elettori: 1) i soldati delle truppe di terra e di mare; 2) i regolari; 3) i condannati per delitti, durante la pena; 4) i condannati per delitti di furto, frode, calunnia o falsa testimonianza sino a due anni dopo l'espiazione della pena; 5) i condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

    Articolo 8 Possono essere deputati, purché abbiano compiuti gli anni 25: 1) i professori delle università, dei licei e dei collegii; 2) i membri dell'istituto d'incoraggiamento, delle società e delle commissioni economiche del regno; 3) i membri delle accademie letterarie, scientifiche ed artistiche del regno; 4) i dottori e licenziati in qualunque facoltà; 5) coloro che dall'esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di once 18 annuali; 6) i commercianti con case e stabilimenti di commercio; 7) i professori di arti liberali; 8) i proprietari d'una rendita perpetua o vitalizia di once diciotto annuali.

    Articolo 9 Possono essere senatori, purché abbiano compiuti gli anni trentacinque: 1) i già presidenti e vice-presidenti della camera dei deputati; 2) coloro che per due legislature sono stati deputati; 3) i già ministri, ambasciatori e plenipotenziarii costituzionali; 4) i già direttori di ministero costituzionale; 5) il giudice della monarchia, i vescovi, arcivescovi, archimandrita di Messina, abate di Santa Lucia, siciliani; 6) i professori delle Università; 7) i socii dell'instituto d'incoraggiamento; 8) coloro che dall'esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di once duecento annuali; 9) i proprietari d'un'annua rendita perpetua o vitalizia di once cinquecento annuali.

    Articolo 10 Non possono essere deputati né senatori: 1) i ministri o direttori di ministero in esercizio; 2) i magistrati e gl'impiegati dell'ordine giudiziario in esercizio; 3) i funzionarii e gl'impiegati dei ministeri e d'ogni ramo d'amministrazione dello Stato; 4) gli uffiziali e soldati delle truppe di terra e di mare; 5) coloro che hanno cariche ed uffici di corte e gli impiegati di casa reale; 6) coloro che godono pensioni amovibili dal potere esecutivo; 7) i regolari; 8) gli analfabeti; 9) i debitori morosi dello Stato o dei Comuni; 10) gli accusati per misfatti, finché non tornino in libertà assoluta; 11) i condannati per delitti durante la pena; 12) i condannati per delitti di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza fino a due anni dopo la espiazione della pena; 13) i condannati per misfatti sino alla riabilitazione. Le incompatibilità previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 8 non avranno vigore nel solo caso che l'impiegato o funzionario eletto a rappresentante nell'una o nell'altra camera rinunzi al suo ufficio pria di sedere in parlamento.

    Articolo 11 Per ogni comune di 6.000 abitanti sarà scelto un deputato. Per ogni comune di 18.000 due. Per ogni comune capo-luogo di circondario, sebbene non abbia la popolazione di seimila abitanti, sarà scelto un rappresentante. Dalle università degli studi di Catania e Messina sarà scelto un rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo. Da' comuni che sceglievano rappresentanti per la costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo, e non siano capo-luoghi di circondario, sarà scelta il numero di rappresentanti stabilito dalla costituzione del 1812. Per tutt'altri comuni sono formate tante associazioni di 8.500 abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un deputato secondo l'apposito regolamento. Dal comune di Palermo ne verranno scelti 10; da quei di Messina e Catania 5 ognuno. Dall'isola di Lipari due.

    Articolo 12 I senatori saranno 120; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti d'ogni distretto. Dei senatori del distretto di Messina, uno sarà eletto dagli elettori dell'isola di Lipari e sue adiacenze.

    Articolo 13 L'ufficio dei deputati durerà per due anni; quello dei senatori per sei. Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.

    Articolo 14 I deputati e i senatori, durante il loro ufficio e per due anni dopo, non potranno accettare benefizii, cappellanie, cariche o impieghi, il cui conferimento appartiene al potere esecutivo. Potranno essere eletti ministri, restando sospesi dalla funzione di deputato o senatore, durante tale carica.

    Articolo 15 Potranno i comuni concedere ai rappresentanti, pel periodo delle sessioni, una indennità non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che risiedono nella capitale.

    Articolo 16 Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi in cui si danno le elezioni. Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menoché il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto giorni prima, e ritornare otto giorni dopo le elezioni.

    Articolo 17 I membri del parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto o votato nell'esercizio delle loro funzioni. Qualunque magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal regno per anni dieci. Il re non potrà mai fargli grazia. Nessun senatore o deputato, durante la sessione e per un mese antecedente e susseguente, potrà essere arrestato senza permesso della camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza.

    Articolo 18 I membri del parlamento rappresentano l'intiera Sicilia, non i comuni o distretti particolari dai quali sono eletti.

    CAPO II

    Articolo 19 Il parlamento si riunirà di diritto in Palermo il 12 di gennaio di ogni anno. Alla solenne apertura, che avrà luogo nella chiesa di S. Domenico, il re interverrà personalmente o per mezzo di un suo delegato. Potrà il re, al bisogno, straordinariamente convocarlo.

    Articolo 20 La carriera dei deputati è legalmente costituita con la presenza di sessanta, e quella dei senatori con trenta componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Il presidente avrà voto nel solo caso di parità.

    Articolo 21 Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri, e ne giudica.

    Articolo 22 Ogni sessione parlamentaria avrà la durata di tre mesi: potrà dalla camera essere di accordo prolungata.

    Articolo 23 La sessione delle due camere sarà contemporanea.

    Articolo 24 Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna camera si unirà in comitato segreto sulla richiesta di 5 membri. La camera deciderà in seguito se la seduta debba riaprirsi al pubblico.

    Articolo 25 Ciascuna camera avrà un regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

    Articolo 26 L'iniziativa della legge appartiene ad ambe le camere. Ogni camera ha il diritto di assentire, dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall'altra camera. Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe le camere.

    Articolo 27 Nel caso che le due camere siano d'accordo in alcuni punti e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potranno deputare un numero eguale de' rispettivi membri perché sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e ridurre le camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle camere. Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi che alla nuova sessione.

    Articolo 28 Le leggi relative alle entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell'esercito e dell'armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella camera dei deputati. La camera de' senatori avrà solamente il diritto di assentire o dissentire, senza farvi modificazioni.

    Articolo 29 Ciascuno de' membri del parlamento ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo de' componenti la camera. I ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

    Articolo 30 La legge fatta dal parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal re, o con apposite osservazioni rimandata al parlamento. Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta, il parlamento vi persista, il re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla.

    Articolo 31 Appartiene a ciascuna camera il diritto di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto del potere esecutivo.

    Articolo 32 Ciascuna camera avrà il diritto di ordinare l'arresto di chiunque l'abbia oltraggiata, giudicarlo e punirlo; potrà invece, se lo crede, inviarlo a' magistrati ordinari per subire il competente giudizio.

    Articolo 33 La camera de' deputati si rinnoverà per intero, quella dei senatori per terzo, in ogni biennio. Le camere non possono essere disciolte, né sospese dal re.

    TITOLO III

    POTERE ESECUTIVO

    Articolo 34 Il potere esecutivo sarà esercitato dal re per mezzo dei ministri responsabili, ed eletti da lui.

    CAPO I

    Del Re

    Articolo 35 La persona del re è inviolabile.

    Articolo 36 I poteri conferiti al re dalla costituzione si trasmettono per successione. La sola discendenza del primo re potrà regnare in Sicilia, morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la di costoro linea discendenza maschile, la nazione sceglierà la novella dinastia. La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti maschi del re con diritto di rappresentazione; in modo che i figli del primogenito predefunto escluderanno lo zio secondogenito vivente, e così di seguito. Sono perpetuamente ed in tutti i casi escluse le femmine, ed i loro discendenti anche maschi. Morto un re senza discendenti maschi, succederà il fratello secondogenito, ed in difetto i di costui discendenti maschi, collo stesso ordine di primogenitura agnatizia. Estinta la di costui linea maschile, succederà quella del terzogenito, e così di seguito; ben inteso però che in ogni caso di successione collaterale, dovrà sempre darsi la preferenza alla linea ingressa e di qualità più prossima all'ultimo defunto re.

    Articolo 37 Tutte le quistioni di successione saranno decise dal parlamento.

    Articolo 38 In mancanza di legittimi successori nell'ordine come sopra stabilito, la nazione eleggerà il nuovo re.

    Articolo 39 Gli atti dello stato civile della famiglia reale saranno ricevuti nella forma comune dall'intiero magistrato municipale del luogo ove si celebrano; una copia di essi sarà depositata nell'archivio dello stato.

    Articolo 40 Alla morte del re l'immediato successore assumerà il governo del regno. Dovrà però farsi riconoscere dal parlamento e presterà il giuramento alle camere riunite nel duomo di Palermo, e nelle mani dell'arcivescovo. Se la sessione del parlamento non trovisi aperta, deesi fra un mese convocare. Le parole del giuramento sono: "Io... re dei Siciliani giuro e prometto innanzi a Dio, e per questi santi Evangelii, di osservare e far osservare la costituzione del regno di Sicilia, in virtù della quale sono chiamato a regnare".

    Articolo 41 L'istruzione del re minore sarà regolata dal parlamento. La Maggiore età del re è fissata a 18 anni compiti: appena giuntovi, presterà il giuramento nei modi e colle condizioni prescritte nell'articolo precedente.

    Articolo 42 L'incapacità del re per difetto intellettuale sarà giudicata dal parlamento e dichiarata con un decreto.

    Articolo 43 Nei casi di minor età, imbecillità del re o vacanza di trono, appartiene al parlamento istituire la reggenza.

    Articolo 44 Se il parlamento non vi abbia provveduto, e le camere non sieno riunite, si formerà di diritto una reggenza provvisoria composta dall'arcivescovo di Palermo, da' due presidenti delle camere, o da coloro che lo furono nell'ultima sessione, e dal presidente del primo magistrato giudiziario del regno.

    Articolo 45 Il parlamento fisserà, ad ogni caso di successione, la lista Civile da durare per tutta la vita del re.

    Articolo 46 Alla morte del re il parlamento, nel fissare la lista civile del successore, provvederà al mantenimento della regina vedova.

    Articolo 47 Il re e tutti i successibili al trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del parlamento.

    Articolo 48 Come qualunque cittadino, nei negozi civili, il re è sottoposto alle leggi di privato diritto. La lista civile è immune da ogni azione.

    Articolo 49 I principi e le principesse sono sottoposti alla regola di privato diritto, come tutti i Siciliani.

    Articolo 50 Il re non potrà per qualsiasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del parlamento, il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso. Il re che abbandonasse il regno senza un tale consenso o prolungasse la sua dimora fuori dell'isola al di là del termine prefisso, non avrà più diritto a regnare: il suo successore, ove ne abbia, salirà al trono, o la nazione eleggerà il nuovo re.

    Articolo 51 Non potrà il re esercitare alcuno dei poteri delegati a lui dalla costituzione senza consultare il consiglio dei ministri.

    Articolo 52 Niun ordine del re sarà eseguito se non sottoscritto da un ministro.

    Articolo 53 Il re rappresenterà la Sicilia nei rapporti colle altre potenze.

    Articolo 54 Egli ha il diritto di coniare monete, conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effige da un lato, dall'altro lo stemma della Sicilia.

    Articolo 55 Potrà intimare la guerra e conchiudere la pace; e come la sicurezza e l'interesse dello stato il permetteranno, ne darà comunicazione al parlamento.

    Articolo 56 Potrà conchiudere trattati di alleanza e di commercio, i quali non avranno effetto senza l'assenso del parlamento.

    Articolo 57 Non potrà introdurre né tenere nel regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del parlamento.

    Articolo 58 Conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare giusta la legge: salvo quel che è stabilito per la guardia nazionale.

    Articolo 59 Eleggerà gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici.

    Articolo 60 Provvederà le magistrature e tutte le cariche ed uffici amministrativi dello stato, secondo le leggi particolari.

    Articolo 61 Eserciterà tutti i diritti che per la legazia apostolica appartengono alla monarchia di Sicilia.

    Articolo 62 Presenterà a tutti i beneficii ecclesiastici di patronato nazionale, ai quali è annessa cura di anime, e provvederà a tutt'altre nomine ecclesiastiche secondo le leggi.

    Articolo 63 Potrà far grazia, attenuare, commutare, condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla costituzione, e salve sempre le azioni civili. L'atto di grazia sarà motivato e reso pubblico.

    Articolo 64 Il re, a peso della lista civile, potrà istituire quegli ufficii di corte che riputerà convenienti al servizio e decoro della sua casa. Essi saranno incompatibili con qualsiasi carico od uffizio dello stato: non daranno privilegio di sorta, né preminenza o distinzione di grado sugli altri.

    Articolo 65 Il re nell'istituzione degli ufficii di corte non potrà stabilire condizioni di classi o di ceti, né categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.

    Articolo 66 Il re non ha altri poteri al di là di quelli conferitigli dallo statuto. Egli si intitolerà Re dei Siciliani per la costituzione del Regno.

    CAPO II

    DE' MINISTRI

    Articolo 67 Al re solo appartiene la elezione o revocazione dei ministri.

    Articolo 68 I ministri sono risponsabili. Essi potranno esser processati e puniti ne' casi e modi stabiliti dall'apposita legge. Potrà il parlamento domandar conto de' loro atti, sottoporli a giudizio e punirli. Il re non potrà loro far grazia attenuando, commutando o condonando la pena.

    Articolo 69 L'ordine del re, verbale o iscritto, non potrà in alcun caso sottrarre il ministro dalla responsabilità.

    Articolo 70 I ministri devono render conto in ogni anno al parlamento delle spese, e proporranno lo stato preventivo dei bisogni del loro ripartimento. Quello della finanza renderà il conto dell'entrate e delle spese pubbliche, e proporrà il bilancio preventivo per l'anno seguente.

    TITOLO IV

    DEL POTERE GIUDIZIARIO

    Articolo 71 Il potere giudiziario sarà esercitato dai magistrati istituiti dalla legge ed eletti dal re. La legge non costituirà che soli magistrati e giurisdizioni ordinarie, così civili, che criminali, salvo le giurisdizioni ecclesiastiche secondo la disciplina della chiesa di Sicilia, e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari, e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte allo statuto penale militare e salvo i giudizi per giurati nelle materie in cui saranno stabiliti dal parlamento. Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. Per tali delitti al solo giurì appartiene pronunziare anche pei danni ed interessi. Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice nei giudizi di fatto.

    Articolo 72 Il potere giudiziario nell'esercizio, delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno sottoposti a giudizio a' termini della legge, e senza bisogno di autorizzazione. La udienze de' magistrati dell'ordine giudiziario sono publiche.

    Articolo 73 L'alta corte del parlamento è composta dalla camera dei deputati, che accusa, e da quella dei senatori che giudica.

    Articolo 74 Sono giudicabili dall'alta corte del parlamento, per tutti i fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, i ministri ed i magistrati supremi dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme e le classi.

    Articolo 75 La giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge. L'esecuzione sarà ordinata in nome della legge e del re.

    TITOLO V

    DI ALTRE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI

    Articolo 76 La guardia nazionale è una istituzione essenzialmente costituzionale. Gli ufficiali saranno scelti dalla stessa uardia. Essa sarà ordinata da un'apposita legge.

    Articolo 77 La guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo.

    Articolo 78 I forti di ogni città del regno saranno affidati alla custodia della guardia nazionale. Le truppe in linea potranno essere richieste dal comandante locale della guardia nazionale per prestare nelle fortificazioni dello stato quel servizio che essa crederà necessario.

    Articolo 79 La truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della guardia nazionale di tutto il regno.

    Articolo 80 I Municipii, in ciò che concerne l'azienda del proprio comune, si amministreranno da sé con quelle libertà che saranno garantite e regolate da una legge speciale. Nessun cittadino può ricusare gli ufficii municipali gratuiti nel municipio al quale appartiene.

    Articolo 81 La publica salute sarà affidata ad un supremo magistrato di salute, indipendente da qualunque potere nell'esercizio delle sue funzioni. Una legge speciale ne ordinerà i poteri, e darà le norme per bene esercitarli.

    TITOLO VI

    DE' SICILIANI E DE' LORO DIRITTI

    Articolo 82 La qualità di Siciliani si acquista e si perde nei modi prescritti dalle leggi civili. La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù della legge.

    Articolo 83 I Siciliani sono tutti uguali innanzi alla legge. Essi soli e senza altra distinzione che il merito e la capacità, sono ammessi agli uffizii, a beneficii ed alle pensioni di qualunque natura e grado.

    Articolo 84 Un solo ordine nazionale di merito sarà stabilito come semplice designazione alla publica stima. Non vi sarà ammessa alcuna precedenza e privilegio. Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.

    Articolo 85 Nessun cittadino potrà essere giudicato se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal magistrato competente.

    Articolo 86 Il domicilio del cittadino è inviolabile. L'autorità publica non potrà penetrarvi per investigazioni, che nei casi stabiliti e con le forme ordinate dalla legge.

    Articolo 87 Nessun cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti e senza le forme ordinate dalla legge. Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni publico uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minacce usargli violenza.

    Articolo 88 La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge.

    Articolo 89 L'insegnamento è libero. Il pubblico insegnamento sarà gratuito e regolato da apposita legge.

    Articolo 90 Il secreto delle lettere è inviolabile.

    Articolo 91 I cittadini hanno diritto di adunarsi pacificamente e senza armi, per privata o pubblica utilità, senza permesso alcuno, salvo l'applicazione delle leggi penali pei reati che si commettessero per l'abuso di questo diritto.

    Articolo 92 Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, ne' casi e coi modi stabiliti dalla legge e mediante giusto precedente compenso.

    Articolo 93 Tutto ciò che non è proibito da una legge è permesso. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino non si estendono al di là dei tempi e dei casi in esse espressi.

    TITOLO VII

    DELLA REVISIONE DELLO STATUTO

    Articolo 94 Nessun articolo dello statuto potrà essere modificato se non dopo una dichiarazione del parlamento che proponga la riforma a farsi; in tal caso il parlamento resterà disciolto per riunirsi dopo una nuova elezione. Tanto la deliberazione che propone la riforma, quanto quella del nuovo parlamento, non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi dei votanti presenti di ciascuna camera.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 95 Nella prima sessione i senatori si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

    Articolo 96 Saranno chiamati, durante la loro vita, a far parte del senato, oltre il numero dei 120, quei pari temporali che siedono per la costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza.

    Articolo 97 Niun senatore potrà farsi rappresentare da procura.

    (da: A. Aquarone, M. D'Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano, 1958.)

    2010:

 

 

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