GOVERNO CIVICO presenta una pdl per istituire delle VERE primarie!!!

PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo, del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati, dei consigli
regionali, provinciali e comunali, si
svolgono in due turni elettorali, salvo nel
caso di ballottaggi previsti dalle norme
vigenti in materia. Entrambi sono aperti
alla partecipazione di tutti gli iscritti alle
liste elettorali.
2. Il primo turno assolve alle funzioni
di elezioni primarie.

ART. 2.
1. Entro il centottantesimo giorno antecedente
la data di scadenza del termine
per la presentazione delle candidature per
l’ufficio di parlamentare europeo, senatore,
deputato, presidente di regione, presidente
di provincia e sindaco o entro tre
giorni dalla data di indizione delle elezioni
anticipate, il legale rappresentante del partito,
della lista civica o della coalizione, o
una persona di sua fiducia munita di
delega autenticata, iscrive la forza politica
da lui rappresentata all’ufficio elettorale
competente, accompagnandola con l’elenco
degli aspiranti candidati, proposti dalla
forza politica stessa in numero non inferiore
a tre.
2. Gli aspiranti candidati di cui al
comma 1 sono selezionati con le modalita`
previste dall’articolo 3.
3. Ciascun turno si svolge in un solo
giorno festivo.
4. Il secondo turno si svolge a tre
settimane dalla data del primo turno.
5. L’eventuale ballottaggio si svolge a
due settimane dalla data del secondo
turno.

ART. 3.
1. La selezione di almeno due terzi
degli aspiranti candidati proposti nel
primo turno dai partiti politici, dalle liste
civiche e dalle coalizioni avviene attraverso
la consultazione degli iscritti al partito
politico o alla lista civica, ovvero degli
iscritti ai partiti politici e alle liste civiche
che compongono la coalizione. Ciascun
iscritto deve poter esercitare il suo diritto
di scelta attraverso il voto.
2. Ciascun partito politico, lista civica o
coalizione e` tenuto a informare l’ufficio
elettorale competente delle modalita` prescelte
per garantire a ciascun iscritto il
diritto di cui al comma 1. In caso di
irregolarita` , inadempienze o violazioni del
presente comma, il partito politico, la lista
civica o la coalizione sono esclusi dalla
tornata elettorale o, nel caso le elezioni si
siano gia` svolte, ogni relativo eletto e`
dichiarato decaduto e ad esso subentra il
candidato della lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti dopo quella
esclusa.
3. La proposta di candidatura puo`
essere avanzata anche da singoli elettori in
possesso dei requisiti di legge, i quali sono
ammessi alle elezioni primarie se sostenuti
dalle firme autenticate di almeno un centesimo
degli aventi diritto al voto.
4. Sono dispensati dalla presentazione
delle firme autenticate di sostegno gli
aspiranti candidati proposti da partiti politici,
liste civiche e coalizioni rappresentati
nel Parlamento europeo o nel Parlamento
nazionale. Sono dispensati altresý`,
nelle elezioni per il rinnovo dei consigli
regionali, provinciali e comunali, gli aspiranti
candidati proposti da partiti politici,
liste civiche e coalizioni rappresentati nei
consigli stessi.
5. Ciascun partito politico, lista civica e
coalizione e` tenuto a candidare nel secondo
turno il proprio aspirante candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti
nel primo turno.
6. Per gli aspiranti candidati a titolo
individuale l’ammissione al secondo turno
e` subordinata al raggiungimento di un
consenso, nel primo turno, non inferiore a
un ventesimo dei votanti nel turno stesso.
7. In caso di decesso o di impedimento
grave e certificato dell’aspirante candidato
che ha riportato il maggior numero di voti
nel primo turno, nel secondo turno gli
subentra l’aspirante candidato immediatamente
successivo per il numero dei voti
riportati.

ART. 4.
1. L’esito del primo turno elettorale
deve essere comunicato dall’ufficio elettorale
competente ai soggetti che, in virtu` dei
risultati, acquisiscono il diritto di partecipare
al secondo turno. La comunicazione
deve essere notificata entro ventiquattro
ore dalla data di chiusura dei seggi elettorali.

ART. 5.
1. I costi sostenuti dallo Stato per
l’effettuazione del primo turno elettorale
sono ripartiti tra i soggetti che beneficiano
del rimborso elettorale in quota proporzionale
all’entita` del rimborso stesso.


On. Roberto DAMIANI

Presentata alla Camera dei Deputati

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