Re: L'embrione è persona ?
Citazione:
In origine postato da Shaytan
[B]Equiparare i diritti del concepito a quelli di tutti “i soggetti coinvolti”, come fa questa legge, significa dare per acquisito che un ovocita fecondato ai primissimi stadi di sviluppo (prima ancora dell’impianto nell’utero) è una persona, la cui distruzione equivale alla soppressione di una vita umana.
Tuttavia:
dovrei farti fare la fatica di cercare l'articolo che dice queste cose nella legge 40, ma dato che sei un amico ti dirò semplicemente che non lo roveresti. difatti, la legge 40 parla di diritti dell' embrione solo in un caso, e per un motivo specifico: impedire il disconoscimento di paternità, nel caso di contravvenzione al divieto di eterologa, e l'utero in affitto.
ecco l'articolo che parla di "diritti" dell'embrione: in effetti non si tratta di diritti, ma di tutela dell'embrione:
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
(questo articolo è sottoposto a due quesiti referendari per gli stessi comma)
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; di cui al comma 2 del presente articolo
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo