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  1. #151
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    In Origine Postato da JollyRoger239
    Roba da scompisciarsi dalle risate....come si viviseziona qualcosa che non e' ancora un organismo!? Poi ho sentito pure "smembrare embrioni".....ma di che membra sta parlando!? Qua si parla di pochissime cellule...niente piu'...
    Cellule per giunta tutte uguali, quindi prive di organi e, a maggior ragione, di sensibilità.

  2. #152
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    In Origine Postato da aguas
    Cellule per giunta tutte uguali, quindi prive di organi e, a maggior ragione, di sensibilità.
    ===
    LASCIATELI PERDERE...... ORA SAPPIAMO CHE GLI ULTRAS DELLE RELIGIONI SONO PEGGIO DI QUELLI DEL CALCIO...
    su questo forum è meglio non rispondere ai fessi!
    voi nazifascisti di oggi e i vostri servi siete solo gli ayatollah E I TALEBANI dell'occidente..

  3. #153
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    Nel prossimo referendum sulla fecondazione artificiale non è in gioco solo il futuro di una legge, la 40 del 2004, ma soprattutto il primigenio diritto alla vita di ogni uomo ed il principio di eguaglianza tra tutti gli esseri umani. La legge dopo pochi mesi di applicazione è già sotto il tiro di quattro referendum che la vorrebbero stravolgere facendo nuovamente cadere l’Italia nel far west procreatico, un disordine che la scienza è la prima a non volere.


    TI HANNO DETTO che la legge 40/04 è
    incostituzionale, confessionale, proibizionista, oscurantista, medioevale, nemica della scienza, antieuropea, contro la donna, atroce, inattuabile, in contrasto con legge sull'aborto e che provocherà un turismo procreatico

    NOI TI DICIAMO CHE NON È VERO

    E TI SPIEGHIAMO COSA CAMBIEREBBE SE VINCESSERO I SI
    (smascheriamo le vere intenzioni dei quesiti referendari)

    1. Il primo referendum denominato dai promotori con parole ingannevoli, "per consentire nuove cure per malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori" , chiede che sia lecito e possibile eliminare l'embrione mediante: la sperimentazione distruttiva; la clonazione; la crioconservazione.

    La raccolta delle firme è stata effettuata con l'inganno perché ad oggi non esiste in tutto il mondo un solo caso in cui malattie dell'adulto siano state guarite usando cellule estratte dall'embrione in provetta. Al contrario negli esperimenti su animali le cellule staminali embrionali si sono rivelate cancerogene. Viceversa grandi traguardi ha compiuto la scienza usando le cellule staminali dei tessuti "adulti".

    Perciò il vero quesito è:


    Vuoi tu che i figli esistenti in una provetta siano usati come cavie?
    Vuoi tu che un essere umano possa essere ucciso per trovare dei farmaci che potrebbero guarire un altro essere umano?
    Vuoi tu che le risorse intellettuali ed economiche impegnate con successo a guarire gravi malattie con successi già realizzati ed altri che prevedibilmente possono essere conseguiti in tempo non lungo siano distolte per ricerche altamente inutili e che comunque per ottenere un risultato eventuale esigano l'attesa di molti anni?
    Vuoi tu che molti embrioni siano distrutti nelle operazione di congelamento e scongelamento?
    Vuoi tu aprire la strada alla clonazione?



    2. Il secondo quesito denominato dai promotori con parole ingannevoli "per la tutela della salute della donna", chiede: che alla fecondazione artificiale si possa ricorrere anche se non c'è la prova della sterilità nella coppia e, ove questa sia la causa della richiesta, anche senza aver tentato prima la cura in altri modi; che la donna possa legittimamente rifiutarsi di accogliere il figlio lungamente desiderato, dicendo di no al trasferimento in utero dell'embrione nei due o tre giorni successivi alla sua formazione; che sia possibile la selezione degli embrioni; che si possa generare in una sola volta un numero illimitato di embrioni; che sia permessa la crioconservazione.

    Le firme sono state raccolte con un po' di inganno perché la Pma è sempre carica di rischi non solo fisici, ma anche psicologici per le donne, cosicché porre dei limiti corrisponde anche al bene di lei. Questo referendum, a differenza del successivo, non chiede l'abrogazione dell'intero articolo uno, cosicché la vittoria dei "si" lascerebbe in piedi l'affermazione che la legge intende garantire "i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito", ma lo svuoterebbe di contenuto perché ne eliminerebbe le conseguenze, consentendo l'uccisione diretta e volontaria degli embrioni. Dicono che la selezione degli embrioni è indispensabile per eliminare quelli malati, ma non dicono che per sapere se un figlio concepito in provetta è portatore di una malattia ereditaria bisogna distruggere anche altri embrioni sani.

    Perciò il vero quesito è:

    Vuoi tu che si decida di guarire le malattie sopprimendo i "malati"?
    Vuoi tu che per scoprire un embrione malato ed eliminarlo si possano distruggere altri embrioni sani?
    Vuoi tu che si possa ricorrere alla Pma anche se non c'è una sterilità e non sono stati tentati altri metodi per curarla?
    Vuoi tu che per far nascere un bambino si distruggano deliberatamente e direttamente altri figli concepiti in provetta?
    Vuoi tu che sia considerata una scelta giusta il rifiuto della donna di ricevere un figlio-embrione dopo che è stato lungamente cercato e formalmente richiesto esercitando una completa autodeterminazione?



    3. Il terzo referendum per le quale le firme sono state raccolte con il titolo, non sincero, "per l'autodeterminazione e la tutela della salute della donna" è identico la secondo referendum. In aggiunta chiede soltanto che siano negati i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella Pma, che invece sono assicurati dall'articolo 1 della L. 40/04.

    Per questo referendum si può ripetere quanto già detto a proposito del secondo referendum.

    In aggiunta si osserva:



    Il titolo non è sincero perché "l'autodeterminazione" non equivale alla totale volubilità. La coppia (non solo la donna!) si è già autodeterminata al momento della generazione dell'embrione. Tutte le circostanze sono state già seriamente e a lungo soppesate. La legge non costringe la donna a ricevere l'embrione, ma si limita a dire che non è cosa giusta rifiutarlo.
    Cancellare i diritti di tutti i soggetti coinvolti non significa escludere solo quelli del concepito, ma anche quegli degli aspiranti genitori. L'ideologia che non vuol vedere un essere umano nel concepito è arrivata a non vedere nemmeno i diritti dei già nati.
    Perciò il vero quesito (oltre a quanto già detto riguardo al secondo referendum) è:
    Vuoi tu che il concepito in provetta sia considerato una cosa e non un essere umano?


    4. Il quarto referendum denominato dai firmatari "per la fecondazione eterologa" chiede soltanto di eliminare il divieto di procreazione eterologa.

    Se tale quesito venisse approvato verrebbe legalizzato non il "dono" dello sperma e dell'ovocita, ma l'abban-dono di un figlio da parte di chi lo ha generato con violazione della regola costituzionale secondo cui "i genitori devono mantenere i figli". Vi sarebbe il rischio di un rifiuto di un figlio da parte di colui, assai spesso l'uomo, che non lo ha generato. Verrebbe impedito il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, ciò che talvolta è importante, non solo per ragioni psicologiche, ma anche per ragioni mediche. L'adozione non può essere presa ad esempio, perché essa è finalizzata a dare genitori a chi non ne ha, non a dare un figlio a chi non ne ha e perché è un rimedio ad un male -l'abbandono di cui un bambino è vittima- non la soluzione ideale; mentre nella Pma eterologa si ordina l'abbandono di un figlio per darlo ad altri.

    Perciò il vero quesito è :

    Credi tu che per un figlio che nasce il meglio non sia avere dei genitori veri in ogni senso, certi, conosciuti?

    http://www.popoloperlafamiglia.it/di...20embrioni.doc
    "Sarà qualcun'altro a ballare, ma sono io che ho scritto la musica. Io avrò influenzato la storia del XXI secolo più di qualunque altro europeo".

    Der Wehrwolf

  4. #154
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    Sei falso e bugiardo

    lo riposto anche qui
    legge 40, in corsivetto le parti che , se vincesse il sì, sarebbero da cambiare (E NON DA TOGLIERE)

    ART. 1
    (Finalità)

    1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

    2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.


    ART. 2
    (Interventi contro la sterilità e la infertilità)

    1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    ART. 3
    (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)

    1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".

    2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    CAPO II
    ACCESSO ALLE TECNICHE

    ART. 4
    (Accesso alle tecniche)

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:

    a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
    b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.

    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

    ART. 5
    (Requisiti soggettivi)

    1.Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

    ART. 6
    (Consenso informato)

    1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

    2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

    3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

    4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

    5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.

    ART. 7
    (Linee guida)

    1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

    2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.

    3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

    CAPO III
    DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

    ART. 8
    (Stato giuridico del nato)

    1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

    ART. 9
    (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)

    1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

    2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

    3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

    CAPO IV
    REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
    TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

    ART. 10
    (Strutture autorizzate)

    1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

    a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
    b) le caratteristiche del personale delle strutture;
    c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
    d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.

    ART. 11
    (Registro)

    1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

    2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

    3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

    4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

    5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

    6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    CAPO V
    DIVIETI E SANZIONI

    ART. 12
    (Divieti generali e sanzioni)

    1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

    2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

    3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

    5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

    6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

    7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

    8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

    9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

    10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

    CAPO VI
    MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

    ART. 13
    (Sperimentazione sugli embrioni umani)

    1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

    2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative

    3. Sono, comunque, vietati:
    a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
    b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
    c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
    d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

    4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

    5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

    ART. 14
    (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

    3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

    4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

    6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

    7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

    8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

    9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

    CAPO VII
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

    ART. 15
    (Relazione al Parlamento).

    1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

    2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

    ART. 16
    (Obiezione di coscienza)

    1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.

    2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.

    3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

    ART. 17
    (Disposizioni transitorie)

    1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

    ART. 18
    (Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita)

    1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

    3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio


    in particolare, caro werwolf, ti faccio notare che

    ART. 13
    (Sperimentazione sugli embrioni umani)

    1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

    non è in corsivetto, e rimarrebbe
    per cui le cazzate sulla sperimentazione risparmiatele
    siete veramente tristi

 

 
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