Ricordo che alla prima seduta del parlamento di pol della prossima legislatura nn solo si dovrà votare la fiducia al governo ma anche questi punti perchè, come tutti noi sappiamo, la terza seduta del congresso di pol è stata sciolta mentre si stava svolgendo...
1)Elezione Nuovo Presidente e Vice-Presidente del Congresso
2)Approvazione PDL: Legge sulla Raccolta firme (relatore On. italianuova2)
Testo:
art 1
Qualunque partito e/o movimento può presentarsi alle elezioni di POL
art 2
Il partito in questione deve obbligatoriamente per presentarsi alle elezioni raccogliere 3 firme che siano autentificate dagli stessi firmatari.
art 3
le firme vanno presentate e raccolte almeno due giorni prima della apertura delle urne.
3)PDL: Poteri Presidenziali Parte I Relatore: On. italianuova2
modifiche valide dalla prossima legislatura
Testo:
AGGIUNTA DI POTERI PRESIDENZIALI
PARTE I: MODERAZIONE
Art 1
Una volta eletto il Presidente di POL ha il diritto di divenire moderatore del Forum Camera.
4)PDL: Poteri Presidenziali Parte II Relatore: On. italianuova2
Testo:
AGGIUNTA DI POTERI PRESIDENZIALI
PARTE II: GESTIONE DEI MINISTRI
Art 1
Il Presidente di POL ha il diritto e la possibilità di revocare il mandato ad un Ministro con o senza il consenso del Primo Ministro.
La sostituzione spetta comunque al Premier e non sarà necessario voto di fiducia.
5)PDL: Commissione Elettorale Relatore: On. italianuova2
Testo:
Art 1
Viene istituita la commissione elettorale.
Art 2
La funzione di tale commissione è l'apertura della campagna elettorale e l'apertura, concordata con l'Amministrazione, delle Urne
Art 3
I membri di questa commissione sono 3 + 1:
Il Presidente del Congresso
congressita o cittadino
congressita o cittadino
Presidente di POL.
Art 4
I 2 membri della commissione citati sopra sono nominati dal Presidente di POL (1 maggioranza, 1 opposizione).
Art 5
Il Presidente di POL una volta annunciata data campagna elettorale ed elezioni cede la Presidenza della Commissione al Presidente del Congresso.
Art 6
La Commissione controlla anche gli "intention-pool" ed "exit-pool" nominando uno o più responsabili per il conteggio.
6)PDL: Legge elettorale Relatore: Min. Giò91
Testo:
Art.22
La Durata del Congresso è di 9 mesi, il Numero di Congressisti è fissato a 20 unità. I congressisti esercitano le loro prerogative senza vincolo di mandato.
Il trasferimento è consentito al Presidente del Congresso o al relatore della legge in esame.
Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti giorni prima e non più di venti giorni dopo il termine naturale della legislatura e sono indette dal Presidente del Congresso.
Il Congresso è convocato di diritto il Primo lunedì successivo alla elezione.
Il Congresso non può essere sciolto per i primi 2 mesi della legislatura, può essere sciolto prima solo se il governo non ottiene la fiducia entro un mese dalla proclamazione dei risultati elettorali.
Art.23
Il voto sarà palese e potranno votare tutti i forumisti che abbiano almeno 100 posts e che siano attivi al momento della indizione delle elezioni. I cloni e coloro che non sono di nazionalità italiana sono esclusi dalla votazione.
I candidati al congresso dovranno avere minimo 200 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni e devono essere di nazionalità italiana.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale, con la possibilità di poter esprimere da nessuna a due preferenze per i candidati congressisti del partito votato. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Art. 23 comma 1
La legge elettorale del Congresso di Pol è la seguente: le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 9 mesi, l’80% dei seggi è eletto col sistema proporzionale. Il rimanente 20% è distribuito totalmente alla forza politica che sostiene il candidato vincitore delle Elezioni Presidenziali.
In caso il vincitore delle Elezioni Presidenziali della Comunità di POL sia sostenuto da più forze politiche, la quota ultra-maggioritaria del 20% dei seggi, va distribuita in proporzione ai voti ottenuti alle Elezioni del Congresso di POL dai singoli partiti presenti in tale coalizione.
Il Presidente di POL è considerato il primo nella lista degli eletti del suo partito al Congresso di POL.
7)PDL: Modifica articolo 7 della Costituzione Relatore On. silvioleo
Testo:
Il Presidente di Pol rappresenta la Comunità di Pol all' interno del Forum Camera, e può intervenire in nome della stessa.
Può proclamare giornate di lutto nazionale o dedicate alla memoria di specifici eventi.
Può richiedere la messa in rilievo di specifici thread ai moderatori, che devono eseguire quanto stabilito salvo i casi in cui tali thread non rispettino il regolamento della Comunità accettato al momento dell'iscrizione.
8)PDL: modifica articolo 48 costituzione Relatore: Min. Giò91
Testo:
Art. 48
Prima di poter essere celebrato, il referendum (se propositivo o negativo) deve essere richiesto in un apposito 3d da un minimo di 20 forumisti di nazionalità italiana che abbiano all'attivo almeno 100 posts. Tale numero di firme deve essere raccolto al massimo in 5 giorni, altrimenti il referendum non potrà essere celebrato.
9)PDL: Discorsi del Presidente Relatore:On. italianuova2
Testo:
art 1
Viene istiuita la norma dei discorsi presidenziali che verranno raccolti in un apposito 3d.
art 2
Ogni Presidente ha diritto ad un 3d in cui possa postare i suoi discorsi e i suoi comunicati.
art 3
Tale 3d e a cura del Presidente.
art 4
Il link del "3d Discrorsi del Presidente: nome" verrà messo nel 3d posto in rilievo sulla storia del forum.
10)PDL: Segreteria personale del Presidente Relatore:On. italianuova2
Testo:
art 1
Viene istituita la Segreteria Personale del Presidente
art 2
Il Segretario personale del Presidente è nominato dal Presidente di POL.
art 3
Le sue funzioni sono di portavoce.
11)PDL: modifica regolamento costituzionale art 4 Relatore On. silvioleo
Testo:
art. 4. Entro sette giorni dalla chiusura della votazione il Presidente dell'assemblea ovvero il Presidente di POL pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.
12)PDL: "Disposizioni Congressuali di Attualità" relatore On. italianuova2
Testo:
art 1
In sede congressuale possono essere dibattuti anche temi di politica reale.
art 2
le proposte di dibattito possono essere fatte SOLO da congressisti o seguendo le norme previste dall'ordinamento in materia di "Leggi di Iniziativa Popolare"
art 3
Ogni tematica/problematica discussa viene messa ai voti e se viene ottenuta l'approvazione diventa la Posizione Ufficiale della Comunità di POL in materia di attualità.
I documenti approvati saranno trascritti dal Presidente del Congresso sulla Gazzetta di POL e per essere ufficiali devono essere controfirmati dal Presidente di POL.
13)PDL: ambasciata di POL Relatore On. benfy
Testo:
Art 1.
Viene creata l'Ambasciata di POL, un 3d Ufficiale posto in questo Forum.
Art 2.
Per ogni legislatura congressuale sarà eletto un Ambasciatore di POL. (elezione a maggioranza semplice in Congresso)
Art 3.
L'Ambasciatore di POL si impegna a frequentare altri forum virtuali presenti nel Web segnalando questo sito. Una volta allacciato un "legame diplomatico" con altro forum, l'ambasciatore riporterà il Link del suddeto sul 3d Ufficiale in modo da poter avere un Interscambio tra le Comunità Virtuali.
L'Ambasciatore potrà essere coadiuvato dal Ministro degli Esteri.
14)PDL: Camera dei Lavoratori Relatore On. italianuova2
Testo:
Camera dei Lavoratori
FUNZIONI
Art 1
La Camera dei Lavoratori è un organo della Repubblica di Pol, con possibilità di legiferare.
Art 2
La Camera dei Lavoratori ha come funzione i principale
I- Essa rappresenta tutti i mestieri dei forumisti presenti in Pol
Art 3
La Camera dei Lavoratori ha la possibilità di presentare al Congresso proposte di legge, mozioni e/o denuncie da parte dei forum principali
Art 4
La Camera dei Lavoratori può approvare leggi con valore immediato solo se la proposta di legge viene accettata dalla Camera ad una unanimità .
Nel suddetto caso il Congresso non può intervenire bloccando la legge se approvata come già citato.
Art 5
Le mozioni vengono proposte dai membri e devono essere approvate a maggioranza semplice, in questo caso la mozione viene discussa dal Congresso
MODALITA’ DI ELEZIONE DEI MEMBRI
Art 1
Possono far parte della Camera dei Lavoratori tutti i forumisti con più di 150 post
Art 2
La Camera dei Lavoratori è composta da 5 membri
Art 3
Può candidarsi e far parte della Camera dei Lavoratori anche chi è gia congressista o ministro o ricopra qualunque carica in Pol.
Art 4
I 5 seggi vengono affidati a:
1 rappresentante del mondo operaio
1rappresentante dei piccoli proprietari
1rappresentante dei liberi professionisti
1 rappresentante del mondo agrario
1rappresentante del mondo scuola (studenti e/o insegnanti)
Art 5
L’elezione avviene in codesto modo:
i 5 rappresentanti dei Lavoratori vengono eletti mediante elezioni aperte a tutti i forumisti
essi si dovranno candidare e devono essere eletti.
Verranno aperti nel forum *Camera* cinque thread uno per ogni mestiere.
Ogni elettore potrà votare solo in un thread al quale appartiene.
Le votazioni rimarranno aperte per 5 giorni.
Art 6
Il presidente della Camera dei Lavoratori viene eletto durante la prima seduta.
Art 7
Le elezioni per il rinnovamento della Camera avvengono ogni 12 mesi, indipendentemente dallo scioglimento o meno del Congresso
Art 8
Tutti i membri della camera possono proporre mozioni e/o Leggi.
Art 9
Qualsiasi cittadino con più di 150 post può presentare una mozione alla Camera dei Lavoratori
Art 10
Qualsiasi cittadino può partecipare alle riunioni della Camera dei Lavoratori.
Esso è escluso solo dalle votazioni.
Art 11
I membri della Camera dei Lavoratori possono trattare e discutere approvando mozioni anche riguardanti temi di attualità politica reale
15)PDL: modifica articolo 51 costituzione Relatore: Min. Giò91
Testo:
art. 51
Ogni proposta di legge che sia approvata o abrogata da un referendum non dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale processo parlamentare.
16)Nomina Commissione Riforme. (2 rappresentanti maggioranza, 2 opposizione)
17)L'Art.8 della Carta Costituzionale viene modificato come segue:
Art.8
II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno i componenti laici del Consiglio Costituzionale e il Presidente del Congresso riuniti in Alta Corte di Giustizia. Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi.
In caso di sospensione da parte dell'amministrazione del sito il Presidente decade automaticamente e la Presidenza passa di diritto e senza alcun cambiamento al Vice_Presidente, che diventa Presidente a tutti gli effetti.
In caso di vacanza della Vicepresidenza al momento della rimozione del Presidente le funzioni del presidente sono assunte in ordine di successione da:
-Premier
-Presidente Corte Suprema
-Presidente Congresso
-Congresso stesso con decisioni a 2/3 dei deputati".
-------------
18)"Interventi di armonizzazione della Carta Telematica"
Testo attuale:
Art.19
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità, dei Rapporti Istituzionali e delle Riforme.
Il Premier può nominare altri due ministeri con relativi ministri.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da Un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.[DDL Cost. 13/07/04]
Si istituiscono due nuovi ministeri: Il ministero degli Esteri che si occupa dei rapporti di POL con l'esterno, e il Ministero della Cultura con delega allo Sport che si occupa dei vari concorsi e dei suddetti forum.[DDL Cost. 26/11/04]
Testo Riformato
Art.19
Il Governo è composto, dal Primo Ministro e dai Ministri degli Affari Interni, della Giurisprudenza, delle Pari Opportunità, dei Rapporti Istituzionali e delle Riforme, degli Esteri , e della Cultura con delega allo Sport .
Il Premier può nominare altri due ministeri con relativi ministri.
Ogni Ministro potrà essere affiancato da un Viceministro. Le deleghe del Viceministro sono a discrezione del Premier e del Ministro competente.
-------------------------------------
19)
Art. 23
L'art.23 si intende così modificato (in neretto le parti modificate)
Testo originario
Il voto sarà palese e potranno votare solo i forumisti che abbiano raggiunto i 150 posts all’attivo al momento della “indizione” delle elezioni. I cloni sono esclusi dalla votazione.
I candidati al congresso dovranno avere minimo 1000 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi.
Nuovo testo:
Il voto sarà palese e potranno votare solo i forumisti che abbiano raggiunto i 150 posts all’attivo al momento della “indizione” delle elezioni.I cloni sono esclusi dalla votazione.
I candidati al congresso dovranno avere minimo 150 posts all’attivo al momento della indizione delle elezioni.
Le votazioni si svolgeranno su due 3d distinti, uno per la elezione del Presidente di Pol, l’altro per la elezione dei componenti del Congresso di Pol. Nel primo i forumisti dovranno indicare la preferenza per uno dei candidati alla presidenza, nel secondo esprimeranno il voto per uno dei partiti che si presentano alla competizione elettorale. L'edit del voto è ammesso solo per correggere l'espressione non regolamentare, cioè espressa in maniera diversa da come previsto nella Costituzione, interpretata in maniera espansiva, della volontà dell'elettore.
L'edit del voto non è consentito per correggere un voto già espresso regolarmente a norma di Costituzione.
L'editazione del voto deve essere fatta mandando un post di correzione, e non editando quello precedentemente sbagliato.
Le elezioni per il rinnovo del Congresso si svolgono ogni 6 mesi. [/B]
--------------------------------------------
20)
Art. 30
L'art.30 si intende così modificato (in neretto le parti modificate)
Testo originario:
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 500 post.[DDL Cost.13/07/04]
Testo modificato:
L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente di Pol ,al Primo Ministro ed ai membri del Parlamento e da almeno cinque forumisti che abbiano superato i 150 post. [/B]
------------------------------------------------
21)
Art.31
Testo originario (in neretto l'aggiunta)
Art.31
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Art.31 modificato:
I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di emendamento.
Gli emendamenti possono essere presentati entro e non oltre le 72 ore dedicate in Congresso alla discussione. Non sarà consentita la presentazione di emendamenti una volta aperto il thread delle votazioni.
---------------------------------------
22)
Art. 32 originario
L'ordine del giorno delle assemblee comporta, per priorità e nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge da esso accettate.
Art.32 modificato
L'ordine del giorno delle assemblee comporta ,nell'ordine fissato dal Governo, la discussione dei disegni di legge presentati dal Governo e delle proposte di legge presentate nei modi e nei termini previsti dalla presente Carta Telematica e dal Regolamento Congressuale.
------------------------------------------
23)
Art. 37 originario:
Art.37
Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità della norma se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli.
Art.37 modificato:
Art.37
Possono Adire il consiglio costituzionale venticinque forumisti che abbiano superato i 150 post, il governo, 1/3 del parlamento.
Il giudizio di legittimità costituzionale per le leggi e per gli atti avente forza di legge si svolge in due fasi: nella prima fase verrà dichiarata l’inamissibilità del ricorso se la questione è manifestamente infondata; nella seconda si entrerà più dettagliatamente nel merito e verrà dichiarata la fondatezza o infondatezza della questione presentata.
I soggetti legittimati a presentare istanza al consiglio costituzionale possono costituirsi come parte nel processo e il consiglio è tenuto ad ascoltarli. [/B]
------------------------------------------
24)
Art.38 originario
Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta di POL.
Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza pena la cessazione dalla carica.
La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio.
Art.38 modificato
In neretto le espressioni aggiunte e modificate:
Il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti avente forza di legge è successivo alla sua promulgazione. Una legge o un atto avente forza di legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla gazzetta di POL.
Il presidente di POL è tenuto alla pubblicazione della sentenza entro 5 giorni dalla decisione della Corte pena la cessazione dalla carica.
La sentenza è inappellabile. Devono essere rese note anche eventuali relazioni di minoranza emerse nel dibattito interno al consiglio. [/B]
-------------------------------------------
25)
Art.51 originario
Art.51
Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà, prima di entrare in vigore, subire un normale passaggio parlamentare in Congresso.
Art. 51 modificato
Art.51 Ogni proposta di legge che sia approvata da un referendum propositivo dovrà essere obbligatoriamente promulgata dal Presidente di Pol nei termini previsti dalla Costituzione per le leggi ordinarie.
[/B][/QUOTE]
--------------------------------------------
26)
Art.22
Nell' Art.22, la parte che afferma
"Il trasferimento è consentito al Presidente del Congresso o al relatore della legge in esame."
è da intendersi abrogata.
Il resto dell'articolo rimane in vigore