Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1
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    Predefinito La Padania difende Berluska da Biagi!!!

    Ma chissenefrega se il rincoglionito attacca berlusconi sul Corriere? Possibile che vada in PRIMA PAGINA sulla Padania? Rob de matt...

  2. #2
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    Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni circostanza, ma mai in ogni circostanza e in ogni epoca si potrà avere la libertà senza la lotta!
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    Predefinito

    Attenzione:
    la fideiussione è una garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all’obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.
    L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
    Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
    Solitamente esso sorge da contratto ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.
    Generalmente il contratto di fideiussione è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte, purchè le parti non abbiano pattuito con una contro prestazione per la garanzia offerta in contratto. In ogni caso la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa art. 1937 c.c. e non può desumersi da fatti concludenti.
    Oggetto della fideiussione è l’obbligo del debitore principale.
    L’obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale.
    Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della esecuzione del debitore principale.
    Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore principale (art. 1949 c.c.).
    Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore /art.1950c.c.).
    Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito , ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione soltanto alla parte da lui dovuta.

  3. #3
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    Predefinito

    In origine postato da Nanths
    Attenzione:
    la fideiussione è una garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio all’obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.
    L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
    Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti.
    Solitamente esso sorge da contratto ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.
    Generalmente il contratto di fideiussione è a titolo gratuito e con obbligazioni a carico di una sola parte, purchè le parti non abbiano pattuito con una contro prestazione per la garanzia offerta in contratto. In ogni caso la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa art. 1937 c.c. e non può desumersi da fatti concludenti.
    Oggetto della fideiussione è l’obbligo del debitore principale.
    L’obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale.
    Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della esecuzione del debitore principale.
    Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore vantava verso il debitore principale (art. 1949 c.c.).
    Inoltre egli può esperire contro il debitore azione di regresso, cioè può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato al creditore /art.1950c.c.).
    Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito , ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione soltanto alla parte da lui dovuta.

    Thorough explanation.
    Iunthanaka
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  4. #4
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    Predefinito definizione di fidejussione

    e allora ?

 

 

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