Ci raccontano bugie per convincerci delle loro tesi. Punto per punto, ecco gli argomenti che le smontano

FRANCESCA MARTINI
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e MARCO PENNA
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Ecco tutte le bugie che ci vengono raccontate.
BUGIA: più di quattro milioni di cittadini vogliono che questa legge venga abrogata
NON È VERO, PERCHÉ... Le firme consegnate in Cassazione sono 1.090.000 sul referendum di abrogazione totale della legge e circa 750mila su ognuno dei quattro referendum di abrogazione parziale. La raccolta delle firme sui cinque quesiti referendari si svolgeva nella maggior parte dei casi in contemporanea, quindi, plausibilmente, la stessa persona sottoscriveva tutti e cinque i quesiti. Spesso i sostenitori del referendum fanno credere con giochi di parole costruiti ad arte che più di quattro milioni di persone hanno firmato per abrogare questa legge non è vero: moltiplicano per cinque il numero reale dei sottoscrittori di ciascun quesito proposto ed ecco qui che le quasi 800mila persone diventano quattro milioni.
BUGIA: La legge determinerà il turismo procreativo
NON È VERO, PERCHÉ... I sostenitori dei referendum sostengono che, dato che in Italia vi è una legge restrittiva, chi vorrà arginare questi divieti sarà costretto ad andare in altri Paesi. Riflettiamo: questo oggi accade per la droga dove è legalizzata, per ottenere trapianti dove il commercio di organi non è perseguitato, per lo sfruttamento del lavoro sottopagato e minorile da parte delle multinazionali senza scrupoli nei Paesi del terzo mondo, per lo sfruttamento sessuale dei minori ad esempio in Cambogia dove è un'attività, se non legale, ampiamente tollerata. È ovvio quindi che la logica che il legislatore deve seguire non può essere dettata dal permissivismo libertario esercitato sotto il ricatto del timore delle fughe all’estero, ma basata sulla promozione e tutela, anche attraverso i limiti di legge, di valori etici che rendano onore ad un Paese civile. L'Italia in questo caso è all'avanguardia e offre un esempio agli altri Paesi.
BUGIA: la legge vieta la ricerca sulle cellule staminali embrionali (ovvero prelevate dall'embrione allo stadio di blastocisti. Il prelievo comporta inevitabilmente la morte dell’embrione), cioè la speranza di cura per dieci milioni di malati italiani.
NON È VERO, PERCHÉ... Considerazione menzognera finalizzata a strumentalizzare le masse disinformate perpetrando la strategia terroristica dell'incubo della malattia. Chiamare in causa dieci milioni di malati, agitando la speranza di una guarigione legata alla sovrapproduzione di embrioni disponibili per la ricerca, è un’operazione inaccettabile. Quali sono i fatti: azioni sperimentali sugli embrioni umani non sono scienza ma delirio di onnipotenza dettato da posizioni ideologiche e da interessi economici. Grazie anche al supporto dato dai mezzi che la scienza ha perfezionato in questi decenni, è veramente impossibile negare l’evidenza che la vita inizia dal concepimento e che il prelievo di cellule staminali implicherebbe la sua morte certa. Sostenere che le cellule staminali embrionali rappresentano la via migliore per lo sviluppo di terapie cellulari salvavita è una vera e propria falsità. La ricerca infatti, sulla base dei risultati, si sta positivamente indirizzando verso le cellule staminali adulte ed estratte dal cordone ombelicale. È follia orientare altrove tempo e risorse. La sperimentazione sugli embrioni priva di qualsivoglia scrupolo è infatti una storia vecchia di decenni. Negli Stati Uniti d'America già nel 1970 si praticava in modo "occulto" questo tipo di ricerca su embrioni e feti abortivi vivi, senza del resto approdare a nessun tipo di risultato.
Non esistono terapie, nemmeno sperimentali che implichino l'impiego di cellule staminali embrionali, né si può attualmente prevedere se e quando questo sarà possibile, data la scarsa conoscenza dei meccanismi che regolano l'attività di queste cellule e la loro intrinseca tendenza a produrre tumori. Inoltre esistono tecniche altrettanto promettenti ed eticamente accettabili basate sulla attivazione delle cellule staminali nella loro sede di residenza. Trattandosi di cellule staminali del paziente stesso i problemi di rigetto che possono esistere col trapianto di staminali sia embrionali che adulte, in questo caso non sussistono
Angelo Vescovi, codirettore Istituto per la Ricerca sulle Cellule Staminali - Ospedale S. Raffaele di Milano
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In conclusione va rammentato che la produzione di cellule staminali embrionali può avvenire senza passare attraverso la produzione di embrioni. Sono infatti in corso studi grazie ai quali è possibile deprogrammare le cellule adulte fino a renderle uguali alle staminali embrionali senza mai produrre embrioni.
Gli scienziati ricercatori dell'Università della Pennsylvania Philadelphia, effettuando ricerche sulle cellule della pelle, hanno ottenuto il risultato di far tornare allo stadio embrionale le cellule staminali adulte che in questo modo potrebbero essere potenzialmente impiegate per lo sviluppo di tessuti ex novo. Con questa scoperta la speranza degli scienziati Usa è anche quella di ridimensionare le polemiche che dividono il mondo dei ricercatori: da un lato coloro che appoggiano la ricerca sulle staminali embrionali, e dall'altro quelli che intendono occuparsi solo di cellule adulte
Tratto da articolo pubblicato su Libero il 2 marzo 2005
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La legge 40/2004 evita il permanere, in Italia, di squallidi mercati finalizzati al profitto, tramite la produzione e la clonazione di embrioni da vendere alle case farmaceutiche o ad altri enti per ricerche (le tecniche di produzione ed utilizzo delle cellule staminali embrionali sono coperte da brevetto). Ricorrere a cellule non embrionali farebbe venire meno i profitti da capogiro che si nascondono dietro ai proclami di libertà scientifica.
BUGIA: l’accostamento tra concepito e persona è una mostruosità giuridica
NON È VERO, PERCHÉ... L'embrione, sin dal suo concepimento, è programmato per divenire un essere umano e solo un evento traumatico può fermare questo processo. Nessuno scienziato potrà mai negarlo. Se tale programma di vita esiste per quale ragione lo Stato deve tutelarlo soltanto a decorrere da una data fittizia costruita ad hoc? Già la tradizione romanistica riconosceva al concepito una tutela giuridica, che trova sviluppo nei Digesta di Giustiniano in singole norme riguardanti gli status (libertà, cittadinanza), gli iura (un intero titolo del libro XXXVII è dedicato al diritto del concepito agli alimenti: D. 37.9 "De ventre in possessione mittendo etcuratore eius", che prende inizio dal Commento di Ulpiano all'Editto), in particolare gli iura hereditatium, e finalmente i crimina (l'aborto volontario è trattato nel titolo dedicato all'omicidio: D. 48.8 "Ad legem Corneliam desicariis et veneficis"). I principi romani sono stati mantenuti, almeno in parte, in molti codici: implicitamente nel Code Napoléon; esplicitamente ad es. nel Codice civile dell'Impero d’Austria e nel Código civil della Repubblica Argentina. L'ordinamento giuridico italiano, prevedendo, ex art. 10 Cost, l'obbligo di osservare i principi e i patti internazionali, attribuisce rilevanza costituzionale a quegli atti che tutelano il diritto alla vita fin dal concepimento:
* La Dichiarazione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1959 a New York, nel preambolo stabilisce che “il fanciullo necessità di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”.
* La Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 22 novembre 1969 entrata in vigore il 18 luglio 1978 afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita e questo diritto deve essere protetto in generale a partire dal concepimento”.
* La raccomandazione n. 874 del 1979 approvata dall’assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa afferma che “i diritti di ciascun bambino dovranno essere riconosciuti dal momento del suo concepimento”.
La nostra Costituzione, inoltre, pur non facendo riferimento espressamente alla tutela dei diritti del nascituro, nella parte relativa ai rapporti etico-sociali, stabilisce determinati elementi che la definiscono implicitamente: ciò è evidenziabile nel combinato disposto degli articoli 2 (“tutela dei diritti inviolabili della persona”), 11 (“rinnega la guerra e stabilisce il rispetto della vita”), 13 (“è punita ogni violenza fisica e morale”), 22 (“nessuno può essere privato della capacità giuridica”), 24 (“il diritto di difesa”), 27 (“vieta la pena di morte”), 30 (“stabilisce che è dovere dei genitori mantenere i figli”), 31 (“impone alla Repubblica di proteggere la maternità”) e 32 (“tutela la salute”, questa particolare fattispecie di tutela si specifica anche nel diritto a nascere e nel diritto all'assistenza non solo durante il parto ma anche durante il concepimento). A riprova di quanto detto anche la stessa legge 194 del1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza, ex art. 1 garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana dal suo inizio. In conclusione si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1975 dichiarò l'illeggittimità costituzionale parziale dell'art. 546 del Codice Penale del 1930 sull'aborto, adducendo tra le motivazioni che la tutela del concepito si colloca tra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti ex art. 2 della Cost. e la sentenza 35/1997 ha ribadito il diritto del concepito alla vita. La dimensione costituzionale di tutela del nascituro trova specificazione nelle legislazioni di settore del diritto amministrativo, del diritto penale, della procedura penale e civile, del diritto tributario e del diritto del lavoro.
Il principio di uguale dignità di ogni essere umano, che sta alla base della moderna dottrina dei diritti umani, implica che l'embrione umano, fin dalla sua prima formazione non può essere considerato una cosa, né un'entità intermedia tra gli oggetti e i soggetti, ma deve essere riconosciuto come soggetto titolare dei primordiali diritti inerenti alla dignità umana, quali il diritto alla vita, alla famiglia, alla propria identità. Egli è dunque "persona" nel significato tecnico-giuridico della parola.
Dichiarazioni di docenti universitari delle facoltà mediche e giuridiche sulla vita umana, Corriere della Sera del 22 aprile 2004
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