Risultati da 1 a 9 di 9
  1. #1
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    Predefinito Chi incita a non votare commette un reato...

    Chi incita a non votare commette un reato.

    Esistono due leggi, l'art 98 del Dpr. 30 marzo 1957 n°361 e successive modifiche Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato e la legge del 25.5.1970 n. 352 che estende l'art. 98 ai referendum, che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto.
    La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

    Chiedo pertanto l'incriminazione per chi incita a non votare come la destra (Fini no perchè ha cappottato all'ultimo momento), Rutelli, il Clero e il Papa.

    Facciamo una pena intermedia: un anno e mezzo, due Pater Noster e un'Ave Maria per tutti.


    da Beppegrillo.it

  2. #2
    fedalmor
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    Ma come... adesso salta fuori ciò che si diceva da mesi?

    Mah... com'è piccolo il mondo... casualmente mi si è dato del c*glione fino ad oggi, e lo si continuerà a fare, quando avevo pienamente ragione...

    Ma si potrebbe negare anche l'evidenza: qualcuno potrebbe evidenziare (se ce ne sono) dei commi/lemmi/articoli successivi e smentire tutto... non siamo in un ordinamento giuridico di common law, quindi il precedente giurisprudenziale non è fonte giuridica

  3. #3
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    Predefinito

    Ma come, Beppe Grillo non era contrario alla modifica della legge?
    Riaffiorano i ricordi degli anni di passione
    ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione.
    Racconti senza fine di gente che ha pagato
    non puoi mollare adesso la lotta a questo stato.
    La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento.

  4. #4
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    Predefinito

    In origine postato da fedalmor
    .............

    Ma si potrebbe negare anche l'evidenza: qualcuno potrebbe evidenziare (se ce ne sono) dei commi/lemmi/articoli successivi e smentire tutto... non siamo in un ordinamento giuridico di common law, quindi il precedente giurisprudenziale non è fonte giuridica
    sia più preciso, lo faccia per la memoria di Augusto De Marsanich

  5. #5
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    Predefinito Re: Chi incita a non votare commette un reato...

    In origine postato da vongola
    Chi incita a non votare commette un reato.

    Esistono due leggi, l'art 98 del Dpr. 30 marzo 1957 n°361 e successive modifiche Titolo VII, relativo alle elezioni alla Camera e al Senato e la legge del 25.5.1970 n. 352 che estende l'art. 98 ai referendum, che puniscono la propaganda astensionista se fatta da persone che ricoprono un incarico pubblico o da ministri di culto.
    La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

    Chiedo pertanto l'incriminazione per chi incita a non votare come la destra (Fini no perchè ha cappottato all'ultimo momento), Rutelli, il Clero e il Papa.

    Facciamo una pena intermedia: un anno e mezzo, due Pater Noster e un'Ave Maria per tutti.


    da Beppegrillo.it
    Che il giullare genovese se ne vada aff...: lui e quell'altro tribuno romanesco di Funari, suo pari!

  6. #6
    fedalmor
    Ospite

    Predefinito

    In origine postato da iproscritti
    sia più preciso, lo faccia per la memoria di Augusto De Marsanich
    Il diritto anglosassone prevede che il precedente giurisprudenziale (alias sentenza di un giudice) sia fonte di diritto, ossia venga considerato come legge. Nel diritto europeo (ordinamento giuridico di civil law), se così possiamo definirlo, ciò non accade.

    Ossia: se un giudice assolve un parlamentare italiano nel caso "x", ciò non modifica assolutamente la legge, ossia è considerato come un fatto a se stante e frutto di conseguenze contingenti. Non ha conseguenze su altri casi simili.

    Se, invece, un giudice inglese o, americano assolve l'imputato nel caso "y", allora un avvocato può appellarsi a quel precedente per far assolvere l'imputato in un caso analogo, perché la giurisprudenza (l'insieme delle decisioni dei giudici) è legge.

    In pratica: se anche non avessero condannato, in passato, dei pubblici ufficiali per aver propagandato l'astensione, ciò non significherebbe che la legge non debba punire quell'atteggiamento. Perché un giudice in Italia non ha né lo stare decisis né l'efficacia erga omnes.

    Così si capisce meglio?

  7. #7
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    Predefinito

    In origine postato da fedalmor
    Il diritto anglosassone prevede che il precedente giurisprudenziale (alias sentenza di un giudice) sia fonte di diritto, ossia venga considerato come legge. Nel diritto europeo (ordinamento giuridico di civil law), se così possiamo definirlo, ciò non accade.

    Ossia: se un giudice assolve un parlamentare italiano nel caso "x", ciò non modifica assolutamente la legge, ossia è considerato come un fatto a se stante e frutto di conseguenze contingenti. Non ha conseguenze su altri casi simili.

    Se, invece, un giudice inglese o, americano assolve l'imputato nel caso "y", allora un avvocato può appellarsi a quel precedente per far assolvere l'imputato in un caso analogo, perché la giurisprudenza (l'insieme delle decisioni dei giudici) è legge.

    In pratica: se anche non avessero condannato, in passato, dei pubblici ufficiali per aver propagandato l'astensione, ciò non significherebbe che la legge non debba punire quell'atteggiamento. Perché un giudice in Italia non ha né lo stare decisis né l'efficacia erga omnes.

    Così si capisce meglio?
    no, ma non importa. Mi riferivo a ciò che fa dottrina. In Italia anche alcune sentenze fanno dottrina, tutto qui, nonostante si abbia il Codice Civile

  8. #8
    fedalmor
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    In origine postato da iproscritti
    no, ma non importa. Mi riferivo a ciò che fa dottrina. In Italia anche alcune sentenze fanno dottrina, tutto qui, nonostante si abbia il Codice Civile
    Il diritto prevede che la giurisprudenza sia compensativa del diritto e consuetudinaria per ciò che concerne le falle del sistema. Se una legge non prevede una determinata casistica, il giudice decide secondo coerenza.

  9. #9
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    Predefinito

    In origine postato da fedalmor
    Il diritto prevede che la giurisprudenza sia compensativa del diritto e consuetudinaria per ciò che concerne le falle del sistema. Se una legge non prevede una determinata casistica, il giudice decide secondo coerenza.
    in effetti, la Corte di Cassazione è un orpello ...

 

 

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