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    SUBENTRO DELL’INPDAP NELLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DI MILITARI, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA DAL 1° GENNAIO 2010
    La legge n. 335/1995 affidò all’Inpdap, tra gli altri compiti, anche quello della gestione delle pensioni del personale militare (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare) e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza).
    L’Inpdap prese in carico il pagamento delle suddette pensioni di fatto dal 02.01.1999, con l’acquisizione delle relative funzioni e del personale delle Direzioni Provinciali del Tesoro.
    Negli anni successivi, con riferimento al personale civile di Stato ed Enti Locali (ivi compresa la Polizia di Stato) l’Inpdap ha acquisito la funzione di “ordinatore primario di spesa”, cioè di organo competente all’adozione del provvedimento di liquidazione della pensione, oltre che del relativo pagamento.
    Per il personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento militare l’Inpdap, fino al 31.12.2009, è unicamente “ordinatore secondario di spesa”: ovvero l’amministrazione militare di appartenenza adotta il provvedimento di liquidazione della pensione e l’Inpdap provvede al relativo pagamento.
    A partire dal 1° gennaio 2010 l’Inpdap assumerà la funzione di “ordinatore primario di spesa”, cioè di organo competente all’adozione del provvedimento di liquidazione della pensione, anche per il personale militare (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare) e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza).
    Detta disposizione riguarda però unicamente il personale che a partire da tale data viene collocato direttamente nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto” (collocamento a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado).
    Resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione c.d. di “ausiliaria”.
    Sempre dal 1° gennaio 2010, per le domande presentate a partire da tale data, l’Inpdap diventa competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento di servizi o periodi utili a pensione (riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, ecc.).
    Le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici definitivi riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010, sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione computo, etc., per le istanze presentate anteriormente alla predetta data, restano di competenza delle amministrazioni di appartenenza.
    Si rimanda per ogni ulteriore chiarimento alle circolari Inpdap n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 18.09.2009.


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    INNALZAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE DELLE DIPENDENTI PUBBLICHE DAL 1° GENNAIO 2010

    L’articolo 22–ter della legge n. 102/2009, di conversione del decreto legge n. 78/2009, introduce per le lavoratrici iscritte all’Inpdap e alle altre gestioni diverse dall’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
    I nuovi requisiti sono riportati nella tabella sottostante:
    Anno Età
    2009 60
    2010 61
    2012 62
    2014 63
    2016 64
    2018 65
    E’ comunque il caso di ricordare che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia avviene a seguito del raggiungimento, oltre che del requisito dell’età anagrafica, anche di quello dell’anzianità contributiva (20 anni nel sistema retributivo – cui accedono le lavoratrici con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 - e 5 anni nel sistema contributivo).
    Infine il diritto alla pensione si consegue in ogni caso, indipendentemente dall’età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva.
    Non sono interessate dalla nuova normativa:
    • le dipendenti pubbliche per cui sono previsti requisiti anagrafici più elevati (es. magistrati, ambasciatrici, professoresse universitarie);
    • le dipendenti delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare) e della forze di polizia ad ordinamento sia militare (Carabinieri, Guardia di Finanza) che civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e dei Vigili del Fuoco, per cui vale sempre il requisito dei 60 anni (art. 2 d.lgs. 165/1997).
    Le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12. 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previgenti per il diritto alla pensione di vecchiaia, mantengono il diritto a conseguire la pensione con i suddetti requisiti. Gli interessati possono richiedere apposita certificazione all’Inpdap, che assume valore meramente dichiarativo – e non costitutivo - dei requisiti anagrafici e contributivi maturati.
    Restano invece fermi, indistintamente per uomini e donne - i requisiti di “età+contribuzione” (c.d. “quote”) per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, già previsti dalla legge 247/2007 e illustrati nella tabella sottostante:
    Anno Requisito (età+contribuzione)
    01.01.2008-30.06.2009 58+35
    01.07.2009-31.12.2010 59+36 o 60+35 (quota 95)
    2011 - 2012 60+36 o 61+35 (quota 96)
    2013 61+36 o 62+35 (quota 97)
    Si rimanda per ogni ulteriore chiarimento alla nota operativa Inpdap n. 50 del 07.10.2009.


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    INPS: NUOVA PROCEDURA PER L’INVALIDITA’ CIVILE DAL 1° GENNAIO 2010

    Con determinazione Inps n.189 del 20.10.2009, è stato disciplinato il nuovo procedimento di concessione dei benefici agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, previsto dall’articolo 20 legge n. 102/2009, che entrerà in vigore dal 01.01.2010.
    In luogo della presentazione del certificato e della domanda alla Asl competente:
    1. il medico certificatore dovrà inviare via web la c.d. "scheda di segnalazione" all’Inps;
    2. il richiedente dovrà inviare via web la “sezione domanda” all’Inps, abbinandola alla sopra citata “scheda di segnalazione”.
    La Commissione Asl competenti per l’accertamento sanitario sarà integrata da un medico di fiducia dell'Inps.
    I verbali sanitari saranno redatti in formato elettronico.
    I riconoscimenti con giudizio unanime daranno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, contenendo al massimo i tempi di concessione, fatto salvo il diritto di verifica sanitaria sempre vigente; i riconoscimenti (e i mancati riconoscimenti) a maggioranza genereranno l'esame agli atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita.
    L’Inps diventerà unico soggetto passivo del contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Nel caso in cui, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, venga nominato un consulente tecnico, alle operazioni peritali dovrà obbligatoriamente partecipare un medico di fiducia dell’Inps.
    Si coglie l’occasione per ricordare che secondo l'art. 2 della legge n. 118/1971, sono l’invalidità civile consiste nell’affezione di soggetti in età compresa da 18 a 65 anni, da minorazioni congenite o acquisite, non dipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, tale da ridurre la capacità lavorativa in modo non inferiore a un terzo. La legge tutela altresì ciechi, sordomuti e i minori di 18 anni o gli anziani con più di 65 anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Le prestazioni erogate a seconda del grado (Decreto Min. Sanità 05.02.1992) o del tipo di invalidità sono riportate di seguito:
    1. invalidità pari o superiore al 34%: prestazioni protesiche e ortopediche;
    2. invalidità pari o superiore al 46%: iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro;
    3. invalidità pari o superiore al 74% (con reddito annuo fino a € 4382,43): assegno mensile di assistenza (pari a € 255,13);
    4. invalidità del 100% (con reddito annuo fino a € 14.886,28) : pensione di invalidità (pari a € 255,13 mensili);
    5. soggetti non deambulanti e non autosufficienti (senza limite di reddito): indennità di accompagnamento (pari a € 472,04 mensili, se monetizzata);
    6. minori di 18 anni o anziani con più di 65 anni con difficoltà (con reddito annuo fino a € 4.382,43): indennità mensile di frequenza (pari a € 255,13 mensili);
    7. sordomuti (con reddito annuo fino a € 14.886,28): pensione sordomuti (pari a € 255,13 mensili);
    8. sordomuti (senza limite di reddito): indennità di comunicazione (pari a € 236,15 mensili);
    9. ciechi assoluti (con reddito annuo fino a € 14.886,28): pensione ciechi assoluti (pari a € 275,91 mensili, 255,13 se ricoverati);
    10. ciechi decimisti (con reddito annuo fino a € 7.156,90): assegno decimisti (pari a € 189,33 mensili);
    11. ciechi ventesimisti (con reddito annuo fino a € 14.886,28): pensione ventesimisti (pari a € 255,13 mensili);
    12. ciechi ventesimisti (senza limiti di reddito): indennità ventesimisti (pari a € 180,11 mensili);
    13. ciechi (senza limite di reddito): indennità di accompagnamento (pari a € 755,71 mensili).

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