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Rif: Brutta putt...
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WalterA
Comunque una cosa è certa, prima di sposarsi bisogna avè occhio :sofico:
"E che mi metto una sconosciuta in casa?" (cit. Albertonenazionale)
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Rif: Brutta putt...
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Originariamente Scritto da
WalterA
Esiste ed ha una motivazione.
Come l'avarizia, la gola, la lussuria ecc.? Naaaaaa... questione di carattere.
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Rif: Brutta putt...
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Originariamente Scritto da
WalterA
se ti sposi una spero che ti accorga se è una demente oppure se non lo è.
Come no. Infatti i matrimoni vanno tutti a buon fine, proprio per questa oculatissima capacità di scegliersi il partner che le persone hanno.
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Rif: Brutta putt...
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Robert
Avevo letto di questa notizia , il signore corre il rischio serio di dover fare a metà visto che dalla moglie , al momento della vincita , era semplicemente separato e non ancora divorziato.
Questo dice la legge , che oggettivamente andrebbe cambiata , se tu ti separi e poi divorzi anche , quindi non si è trattato di una semplice crisi passeggera , è segnale che non ami più la persona e non vuoi fare una vita con lei , la legge dovrebbe tenerne conto.
Già! Andrebbe rivista e oggettivamente cambiata.
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Rif: Brutta putt...
non ho mai capito perchè si parla tanto di parità dei sessi. poi è sempre l'ex marito a dover finanziare la moglie. e non il contrario. :giagia:
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Rif: Brutta putt...
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D.V.X.
Masochista,eh?:giagia:
Diciamo pure che non impara nulla dalle esperienze fatte .... :sofico:
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Rif: Brutta putt...
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Lego
chi cazzo è tuo sucero, Zamparini??? :D
Si il Zamparini de noatri ...... :D :D
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Rif: Brutta putt...
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Originariamente Scritto da
cacomassi
non ho mai capito perchè si parla tanto di parità dei sessi. poi è sempre l'ex marito a dover finanziare la moglie. e non il contrario. :giagia:
Infatti,è una stronzata allucinante.
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Rif: Brutta putt...
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Originariamente Scritto da
blob21
ma infatti non ho mai capito perchè l'assegno di separazione e di divorzio deve tenere conto del tenore di vita anteatto
Infatti l'art. 156 cod. civ (in tema di modifica delle condizioni di separazione) e l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 in tema di divorzio) si basano sul principio c.d. 'rebus sic stantibus' pertanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di uno dei coiniugi tali da mutare il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione (ed anche - a maggior ragione - in sede di divorzio) si possono ottenere le modifiche del caso: se un coniuge era tenuto alla corresponsione di assegno poniamo di 10 a fronte di determinate condizioni reddituali, se queste mutano - come nel caso in oggetto - vertiginosamente sarà tenuto alla corresponsione di assegno pari a 1000 (è solo un esempio, ovviamente)
Quindi il tenore di vita 'anteatto' (i.e. qual'era il tenore di vita durante il matrimonio) è criterio identificativo dell'importo dell'assegno solo in fase diciamo così di prima attribuzione (si vuole assicurare al coniuge in dificoltà e che non sia in "colpa" un tenore di vita pressochè uguale a quello goduto in costanza di matrimonio); se successivamente tali condizioni (in meglio o in peggio) mutano soccorrono i criteri di cui sopra.
Ovviamente si sta parlando tra 'amici' ... non vuole essere uno sfoggio di nozioni giuridiche nè tantomeno una consulenza 'on line' :D
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Rif: Brutta putt...
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Originariamente Scritto da
Jack's Return Home
Infatti l'art. 156 cod. civ (in tema di modifica delle condizioni di separazione) e l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 in tema di divorzio) si basano sul principio c.d. 'rebus sic stantibus' pertanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di uno dei coiniugi tali da mutare il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione (ed anche - a maggior ragione - in sede di divorzio) si possono ottenere le modifiche del caso: se un coniuge era tenuto alla corresponsione di assegno poniamo di 10 a fronte di determinate condizioni reddituali, se queste mutano - come nel caso in oggetto - vertiginosamente sarà tenuto alla corresponsione di assegno pari a 1000 (è solo un esempio, ovviamente)
Quindi il tenore di vita 'anteatto' (i.e. qual'era il tenore di vita durante il matrimonio) è criterio identificativo dell'importo dell'assegno solo in fase diciamo così di prima attribuzione (si vuole assicurare al coniuge in dificoltà e che non sia in "colpa" un tenore di vita pressochè uguale a quello goduto in costanza di matrimonio); se successivamente tali condizioni (in meglio o in peggio) mutano soccorrono i criteri di cui sopra.
Ovviamente si sta parlando tra 'amici' ... non vuole essere uno sfoggio di nozioni giuridiche nè tantomeno una consulenza 'on line' :D
Quind insomma, la puttana vincerà la causa? A me sembra una gran ingiustizia. Se due si separano, decidono di interrompere ogni vincolo affettivo e legale, perchè poi uno dei due deve mantenere l'altro?