Ar. 278 cod. pen. : "OFFEA ALL'ONORE O AL PRESTIGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni"
Art. 289 cod. pen: " ATTENTATO CONTRO GLI ORGANI COSTITUZIONALI E CONTRO LE ASSEMBLEE REGIONALI". E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) la presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) all Assemblee legislative o ad una di queste o alla Corte Costituzionale o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni. La pena è della reclusione da unoa cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette".
Art. 290 cod. pen: " VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI E DELLE FORZE ARMATE". "Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legisltaive o una diqueste, ovvero il governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
art. 291: "VILIPENDIO ALLA NAZIOEN ITALIANA" Chiunque pubblicamente vilipende la nazioen italiana è pnito con la reclusione da uno a tre anni".
art. 293: "CIRCOSTANZA AGGRAVANTE. Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero".
MI RISULTA CHE TUTTI QUESTI ARTICOLI DEL CODICE PENALE SIANO ANCORA IN VIGORE.