Non è che nel '74 in pieno clima di compromesso storico la Corte Costituzionale sia stata "spinta" a ritenere incostituzionale la norma del '40?In Origine Postato da Decima Regio
Mi consenta , buon Re, di fare una piccolissima precisazione .
L'istigazione all'odio di classe è stata espressamente vietata , dall'art. 415 del Codice Penale del 1940, tuttora in vigore.
Ma l'art. 415 è stato ritenuto incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con Sentenza n^ 108 del 1974, che ha precisato che l'istigazione all'odio può essere sanzionata solo se ed in quanto contenga istigazione diretta alla commissione di fatti delittuosi.
Inammissibile è la repressione penale della semplice esortazione alla diffidenza vigilante, o alla mobilitazione politica - ancorchè deplorevole, chè l'odio è sempre una triste cosa, sia tra gruppi sociali che tra gruppi etnici - perchè (ci spiegano i Giudici delle Leggi ) prevalenti sono i diritti, costituzionalmente garantiti, alla manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) ed all'associazione politica ( art. 49 Cost.).
Io aspetto da 13 anni una imputazione della fottutissima Mancino per eccepire l'incostituzionalità, ma ii togati svicolano sempre sulla Legge Scema sull'apologia di Fascismo , meno attaccabile costituzionalmente a cagione della nota e fottutissima transitoria.