L’Unione avrà gli stessi diritti degli Stati
L’articolo 7 e attribuisce “personalità giuridica” che diventerà un soggetto internazionale vero e proprio

FRANCESCA MORANDI
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L’articolo 7 della Costituzione europea potrebbe a prima vista apparire insignificante. Breve e conciso, l’articolo passa quasi inosservato sotto gli occhi di un lettore inesperto. In realtà la norma in questione è necessaria all’esistenza stessa della Unione europea.
«Con una formulazione tanto sintetica quanto ricca di significato l’art. 7 del Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa afferma che l’Unione ha “personalità giuridica”. L’attribuzione della personalità giuridica all’Unione contribuirebbe ad assimilare l’ordinamento comunitario ad un ordinamento sovrano, in particolare per quanto concerne i rapporti internazionali che intercorrono sia con altri Stati sovrani, sia con altre eventuali organizzazioni sovranazionali». L’interpretazione dell’art. 7 della Costituzione europea fatta dall’avvocato Daniele Grasso, membro della giunta dell’Unione Camere Penali Italiane, è prettamente giuridica ma, una volta compreso il concetto di “personalità giuridica”, elemento cruciale per la comprensione della norma, i contenuti ne risultano chiari.
La definizione di “personalità giuridica” indica il soggetto di diritto, cioè la persona fisica o il soggetto collettivo a cui lo Stato riconosce la titolarità di diritti e di doveri in base al proprio ordinamento e di agire per il perseguimento di uno scopo lecito e determinato. L’art. 7 definisce, dunque, la condizione necessaria al soggetto, in questo caso l’Unione europea, per avere il “diritto ai diritti” configurando in tal modo l’istituzione di un soggetto sovranazionale che gode, appunto, di diritti sul piano internazionale.
Si deduce inoltre che l’art. 7 conferisce una sorta di identità all’Unione europea, presumibilmente di carattere politico, sebbene ciò non sia specificato.
«Allo stato attuale, infatti - spiega il giurista - soltanto le Comunità europee sono soggetti avente rilevanza giuridica internazionale, mentre l’Unione europea, intesa come entità o sistema risultante dalle Comunità europee integrate dalle attività poste in essere in materia di politica estera e di sicurezza comune (c.d. secondo pilastro) e di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (c.d. terzo pilastro), non è considerata soggetto al quale siano imputabili diritti e obblighi sul piano internazionale».
Attualmente, come chiarisce Grasso, soltanto le Comunità europee possiedono “personalità giuridica” mentre la norma in questione estende tale condizione anche all’Ue. Bisogna osservare che vi è una notevole differenza tra l’Unione europea, istituita nel 1993 con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, e le tre Comunità europee (CE, Euratom e CECA). Se queste ultime hanno natura soltanto economica, la Ue ha valenza politica.
«Di conseguenza - precisa l’avvocato - per ogni attività che trascenda l’ambito tradizionale di riferimento delle Comunità europee, soltanto gli Stati membri dell’Unione sono dotati di personalità giuridica sul piano internazionale, e pertanto solo ai singoli Stati possono imputarsi diritti ed obblighi rilevanti sul piano del diritto internazionale pubblico».
“Diritti e doveri” sul piano internazionale sono primariamente patrimonio degli Stati che possono decidere di agire sul piano internazionale per conto dell’Unione, la quale tuttavia non ha una propria “autonomia giuridica”.
«In altri termini - dice ancora Grasso - l’Unione non può, in quanto tale, concludere accordi internazionali, né intrattenere relazioni diplomatiche, né diventare componente di altre organizzazioni sopranazionali; parimenti, l’Unione è priva della c.d. capacità processuale, cioè della possibilità di agire o resistere in un procedimento che si svolga avanti una qualunque autorità giurisdizionale». Con l’articolo 7 le cose cambieranno. «La soggettività internazionale di un ente nasce e si consolida in base al riconoscimento da parte degli altri soggetti, e dunque anche da parte di Stati ed organizzazioni estranee all’ambito comunitario - chiarisce infine il giurista - ma certamente l’attribuzione della personalità giuridica all’Unione da parte degli Stati membri faciliterebbe anche il riconoscimento di quest’ultima sul piano internazionale, contribuendo ad avvalorare il concetto e l’immagine di un’entità unitaria alla quale una collettività organizzata (benché ripartita in una pluralità di Stati membri) trasferisce una parte della propria sovranità».


[Data pubblicazione: 16/07/2005]