| Mercoledì 20 Luglio 2005 - 126 | F. D. |

LA NOTIZIA: Ansa 7/6/2005- Far lavorare troppo i dipendenti non è reato! Ma al massimo potrà essere punito con una semplice sanzione amministrativa. Questo è quanto ha sentenziato la sezione Civile della Corte di Cassazione cha ha annullato la sentenza del tribunale di Catania che nel novembre 2004 aveva condannato Eugenio P. alla pena di 200 euro per la contravvenzione ad alcuni articoli del Testo unico sulla pubblica sicurezza, per aver fatto lavorare i suoi dipendenti con turni di 17 ore di fila- L’imputato è titolare di un istituto di vigilanza.

Questo è quanto riporta la cronaca di un giorno qualsiasi in Italia.

Quasi nessuno se n’è accorto, i media non l’hanno messo nei titoloni di prima pagina, le grandi centrali sindacali hanno fatto spallucce, ma qualcosa è successo nel panorama del mondo del lavoro italiano. L’orario di lavoro, fissato dal Regio Decreto del 1923, n692 , che fissava in otto ore massimo la durata giornaliera della prestazione del lavoratore, è stato reso inefficace dal Dlgs n.66/2003, che ha modificato in modo sensibile l’organizzazione dell’orario lavorativo, addirittura scavalcando quanto previsto dalla direttiva comunitaria n 88/2003, anche in contrasto con le norme costituzionali e con la legge delega.
Ma vediamo cosa è avvento. E’ stata di fatto abrogata la disposizione del R.D.L. n.692/1923, che emanato durante il governo fascista prevedeva le 8 ore giornaliere, (per arrivare poi successivamente alle famose tre 8-ovvero otto ore di lavoro-otto di riposo-otto per il tempo libero-) una conquista che poneva già allora l’Italia all’avanguardia in Europa. Ora grazie alla nuova normativa, non è previsto alcun limite giornaliero (che può essere portato tranquillamente innalzato a 13 ore..), visto che l’art 7 del decreto prevede che “ il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore…e certamente tutto ciò non è mitigato dall’art 8 che indica nel caso di lavoro eccedente le 6 ore giornaliere, il “diritto ad una pausa”, che però in assenza di miglioramenti previsti dalla contrattazione collettiva, si riduce a soli 10 minuti!.
Ma il “limite” delle 13 ore può anche essere superato, se eventuali contrattazioni collettive (e sappiamo bene come vengono svolte oramai in Italia questo tipo di contrattazioni dalle grandi centrali sindacali..) lo prevedessero o mancando queste ultime per decreto ministeriale, peri lavori particolari (trasporti-turismo-agricoltura ecc.ecc.). E le pause? Quelle potrebbero anche non esserci…..

Per quel concerne l’orario settimanale, il noto R.D.L. del 1923 prevedeva una durata massima di 48 ore ( poi successivamente negli anni seguenti portata a 40 ore –art. 13 L.n. 196/97) e con l’aggiunta di 12 ore di straordinario, che portavano il totale a 60 ore. Proprio l’art 13, che aveva fissato a 40 ore l’orario normale di lavoro, prevedeva che i Contratti Collettivi Nazionali potessero fare riferimento per l’orario normale, alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ad un anno; ma l’art 3 del decreto 66 ha previsto invece che il “riferimento alla media della prestazione può avvenire nei CCNL senza alcuna specificazione, questo anche per i contratti decentrati ed aziendali.
Quindi la durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dall’art 4 del Dlgs 66 con riferimento alla contrattazione collettiva e non potrebbe superare in media, comprendendo anche lo straordinario le 48 ore.Questo solo in teoria, infatti tutto cioè sulla carta sembra migliore delle leggi precedenti, ma nella realtà dei fatti le 48 ore massime saranno calcolate come “media per un periodo non superiore a 4 mesi”, che può essere innalzato a 6 mesi nei Ccnl ed a 12 mesi per ragioni tecnico organizzative. Come conseguenza per alcune settimane l’orario di lavoro può tranquillamente superare le 60 ore previste dalla legge del 1923 e le 52 da quelle del 1997, per raggiungere teoricamente le 72 ore!Ma anche questo tetto massimo potrebbe essere superato grazie alle deroghe contenute nell’art 17.
In sostanza se facciamo un po’ di conti con 48 ore alla settimana per 48 settimane arriviamo alla bellezza di 2304 all’anno lavorative, però queste ore potranno essere flessibilizzate per massimo dodici mesi. Cosa significa? Vuol dire che i lavoratori potranno essere chiamati a lavorare anche 76 ore alla settimana per sei mesi e 20 ore per i restanti mesi dell’anno….Ma possono anche in deroga sottoscrivere accordi per lavorare di più, fino a 78 ore settimanali. Questo anche nei CCNL…..Inoltre il lavoro in regime di reperibilità non sarà conteggiato

Lo straordinario,invece, che veniva regolato fin dal 1923 nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali, è stato di fatto deregolamentato, e lo steso consenso del lavoratore a compierlo è stato eliminato, lavoratore, che avrà anche difficoltà a calcolare lo straordinario effettuato, questo poiché il sistema della “media” permetterà solo alla fine di ogni periodo medio di sapere le ore fatte in eccedenza, perché il lavoro straordinario non va più computato con riferimento alla giornata di lavoro, ma alla settimana, inserita in una media di periodi più lunghi. Povero lavoratore che non saprà nemmeno in anticipo quante ore di straordinario avrà effettuato. Ma non è tutto qui, la maggiorazione minima del 10% prevista per il lavoro straordinario è stata abolita, e le contrattazioni collettive potrebbero anche renderla inferiore in futuro…..Resta il vincolo a non superare le 250 ore annuali, anche se per le imprese industriali è stato già abolito il limite delle 80 ore trimestrali.
L’art.9 in tema di riposo, prevede che ogni sette giorni vi siano almeno 24 ore consecutive di riposo, ma esso contiene numerose deroghe (trasporto ferroviari, lavoro a turni o frazionato), senza che sia previsto riposo compensativo e prevede anche la solita “deroga” da parte della Contrattazione Collettiva Nazionale.
Il lavoro notturno avrà orari che potranno essere tranquillamente derogati dalla contrattazione collettiva (..non ci deve aspettare nulla di buono per i lavoratori quando ai tavoli siedono certo sindacati gialli.. più propensi alla “concertazione” che alla difesa dei diritti dei loro iscritti…)
Per le sanzioni previste per chi dovesse contravvenire al Dlgs 66, queste non hanno nemmeno una loro specificità, restano nel vago e rinviano alle norme preesistenti, il che comporterà come conseguenza che il sistema sanzionatorio potrebbe risultare inefficace per “la non precisa corresponsione tra il precetto e la sanzione”.