LA DIFFAMAZIONE ON-LINE
1. PREMESSE INTRODUTTIVE.
L'epoca in cui viviamo si connota per gli innumerevoli progressi conseguiti nel settore della c. d. tecnologia dell'informazione.
La rivoluzione in atto in questo ambito, infatti, ha radicalmente mutato i costumi, le condizioni di vita e di lavoro della società, al punto da rendere non solo possibili, ma altresì concretamente realizzabili, comportamenti che, un tempo, potevano essere solo frutto di fervida immaginazione.
Si è ormai delineata all'orizzonte una nuova era c. d. telematica, nella quale la trasmissione del pensiero a distanza è resa possibile attraverso l'ausilio di strumenti tecnologici, mediante l'impiego di un linguaggio computerizzato capace di veicolare informazioni automatizzate.
Un'era in cui, contrariamente a quanto accadeva in passato, i tempi di trasmissione delle informazioni risultano inverosimilmente immediati.
Costituisce senz'altro una realtà dei giorni nostri la crescente diffusione, ormai a livello di massa, dell'utilizzo di reti telematiche allo scopo di effettuare la trasmissione e l'interscambio di dati tra una pluralità di soggetti, pubblici o privati, connessi alle medesime.
L'avvento delle nuove tecnologie, delle c. d. autostrade dell'informazione, tra cui in primo luogo Internet, ha consentito la circolazione di qualsivoglia tipologia di dati e di informazioni a qualsiasi distanza ed in modo estremamente rapido, elementare ed economico.
Detta rivoluzione tecnologica, peraltro, al di là della sua acclarata utilità e necessità, ha aperto la strada anche a nuove frontiere della criminalità.
Come spesso accade, infatti, i progressi compiuti dalla scienza vengono talvolta sfruttati per raggiungere obbiettivi divergenti rispetto a quelli cui erano originariamente preordinati.
Così, l'uso di Internet ha consentito la realizzazione di comportamenti delittuosi o, quantomeno, dannosi per i diritti e gli interessi degli individui e della collettività.
Proprio la possibilità, insita nel mezzo, di comunicare continuativamente e, soprattutto, in modo informale con una molteplicità indeterminata di destinatari, comporta inevitabilmente che ogni attività illecita, di tipo informatico o telematico, con Internet perpetrabile, risulta inevitabilmente contraddistinta da una notevole potenzialità diffusiva e, al contempo, da una "delocalizzazione" del fenomeno.
Circostanze, queste, che finiscono entrambe per connotare gli illeciti telematici in modo del tutto peculiare rispetto a quelli tradizionali e che, considerato altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti nell'attività della rete, rendono particolarmente arduo l'accertamento della responsabilità penale.
Si può senz'altro affermare che se, da un lato, Internet rappresenta una nuova forma di esplicazione della personalità dell'individuo, attuabile in condizioni di assoluta democrazia ed uguaglianza, dall'altro, si presta, proprio per le sue potenzialità intrinseche, ad essere impiegato con lo scopo di ledere quegli stessi diritti che garantisce.
Da un punto di vista giuridico, pertanto, si ripropongono in relazione ad Internet tutte quelle problematiche connesse alla libertà di pensiero e di comunicazione in modo decisamente amplificato, stante la capacità, tipicamente connaturata a tale mezzo di comunicazione, di veicolare informazioni e, in particolare, di diffonderle istantaneamente.
L'Italia, contrariamente ad altri Paesi, anziché emanare una disciplina ad hoc con riferimento ai crimini informatici, ha preferito optare per un metodo evolutivo, novellando, attraverso una serie di interventi normativi, la legislazione penale previgente.
La legge n. 547 del 1993, infatti, mentre da un lato, ha introdotto disposizioni innovative, come ad esempio l'art. 623 bis c. p. in tema di reati contro l'inviolabilità dei segreti, dall'altro, si è limitata a modificare parzialmente le disposizioni già esistenti, specificando alcuni comportamenti che, in passato, stante il differente grado di cognizione scientifica, non potevano certo configurarsi.
Il legislatore italiano, pur mostrando di aver attribuito rilevanza all'esistenza di nuovi strumenti di trasmissione del pensiero, non ha ritenuto di dover mutare o, quantomeno, integrare la lettera della legge con riferimento a quelle fattispecie criminose che, proprio in quanto presuppongono, quale condotta tipica, la comunicazione dell'agente con terze persone, si prestano, intuitivamente, ad essere commesse anche per via telematica o informatica.
Il problema si pone, in particolare, in ordine al delitto di diffamazione, oggetto del presente studio.
L'art. 595 c. p., che contempla tale figura di reato, costituisce, per l'appunto, una di quelle norme che non hanno subito modifica alcuna a seguito dell'ingresso della l. 547/93, benché sia di palmare evidenza che il delitto de quo possa trovare, proprio grazie all'ausilio delle nuove tecnologie, un ulteriore canale di realizzazione della condotta tipica e, dunque, una nuova forma di aggressione al bene giuridico tutelato.
Da qui il sorgere della vexata quaestio, per altro positivamente risolta da dottrina e giurisprudenza, circa la configurabilità e punibilità della diffamazione ai sensi della normativa vigente, quando essa sia perpetrata, anziché con i tradizionali veicoli di manifestazione del pensiero, attraverso i servizi messi a disposizione da Internet, ovverosia on line.
2. VECCHIE E NUOVE TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE.
Le tradizionali modalità di comunicazione interpersonali, mediante cui da sempre vengono poste in essere numerose tipologie di reato, tra cui indubbiamente la diffamazione, rappresentano ormai, alla luce del progresso tecnologico raggiunto, fenomeni residuali se poste a raffronto con le più recenti forme di trasmissione del pensiero.
Accanto, pertanto, alla comunicazione orale, sia diretta che telefonica, a quella epistolare, comprensiva del telegramma e del telefax, nonché a quella a mezzo stampa e a mezzo radio e televisione si delineano nuove forme espressive, alcune delle quali costituiscono l'evoluzione tecnologica di quelle già esistenti, mentre altre si connotano per caratteristiche del tutto peculiari.
La comunicazione tramite e - mail, ad esempio, risulta assimilabile a quella a mezzo posta, di cui assume la medesima dignità e tutela giuridica in forza dell'art. 15 della Costituzione, trattandosi, a tutti gli effetti, di corrispondenza privata e, in quanto tale, inviolabile ai sensi art. 616 c. p..
Ogni utente collegato alla rete può disporre di una propria casella virtuale di posta elettronica (mail - box) a cui corrisponde il relativo indirizzo e - mail.
Il mittente può, tramite la predetta casella, inoltrare uno o più messaggi ad altre caselle, corredandoli eventualmente di file allegati (attachment), mentre il destinatario, una volta scaricato il messaggio dal server del proprio provider, potrà leggerne il contenuto direttamente.
Il messaggio così inviato, attraverso un sistema di computer collegati alla rete, potrà essere ricevuto istantaneamente qualora i due utenti siano entrambi connessi nello stesso momento, altrimenti resterà in attesa nella mail - box finché il destinatario non si connetterà al servizio per "scaricarlo" dal server.
In ogni caso risulta indispensabile il passaggio intermedio attraverso il provider, essendo sul server di quest'ultimo che le e - mail vengono inviate dal mittente, per essere, poi, ricevute dal destinatario sul suo p. c. nel momento in cui questi attiverà la connessione.
Per quanto concerne le chat line, invece, l'utente, collegandosi al proprio server attraverso un apposito programma gratuito, si pone in contatto con altri utenti dello stesso programma, ciò allo scopo di colloquiare con questi ultimi simultaneamente, qualunque sia la loro collocazione geografica, semplicemente digitando sul proprio computer testi leggibili in tempo reale sul video dell'interlocutore.
Uno dei principali problemi posti dalla chat riguarda l'identificazione personale degli interlocutori, giacché nell'ambito di essa ciascun partecipante utilizza uno pseudonimo (nick name), il che può consentire a chiunque di porre in essere condotte penalmente rilevanti col vantaggio di mantenere celata la propria identità.
Seppure, infatti, si riuscisse a risalire all'IP, ossia al numero di protocollo assegnato dal server all'atto del collegamento, non è dato sapere se ad utilizzare il computer a quell'ora e quel dato giorno sia stato realmente il titolare dell'abbonamento di fornitura dell'accesso ad Internet.
Attraverso, invece, i newsgroup si possono inviare, tramite e - mail, comunicazioni ad una sorta di bacheca elettronica, accessibile e, dunque leggibile, da parte di tutti coloro che risultano iscritti al group, i quali potranno a loro volta aggiungere una propria, personale comunicazione.
Ogni gruppo può o meno disporre di un moderatore deputato a garantire il rispetto, ad opera dei partecipanti, di alcune regole interne, la cui violazione può essere causa di esclusione dal gruppo.
Per quanto concerne i siti web, ovvero le singole pagine web, questi possono assimilarsi più che a forme di comunicazione a quelle di pubblicazione di notizie.
Una pagina web pubblicata in rete tramite un soggetto terzo, ossia l'Internet - provider, rappresenta uno strumento multimediale di comunicazione cui possono accedere tutti coloro che sono collegati alla rete, ovvero soltanto coloro che, dietro registrazione e/o pagamento, acquisiscono la possibilità di consultazione.
La pubblicazione di una pagina web costituisce il modo più efficace e moderno di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale luogo virtuale risulta accessibile non solo da quegli utenti interessati ad apprenderne il contenuto, ma altresì da quei visitatori, per così dire ignari o non interessati, che, inserendo un motore di ricerca, vengono da quest'ultimo indirizzati proprio al sito in questione.
3. IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE SEMPLICE, A MEZZO STAMPA E A MEZZO RADIO E TELEVISIONE.
Prima di procedere all'esame della diffamazione on line, risulta opportuno tracciare l'attuale quadro normativo in ordine alla fattispecie semplice della diffamazione e a quella commessa attraverso la stampa o la comunicazione radiotelevisiva.
Il delitto previsto dall'art. 595 c.p. sanziona, nella sua ipotesi base, il comportamento di chi, fuori dei casi di cui all'articolo precedente, ossia del reato di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
Il delitto di diffamazione, pertanto, in termini generali ed ai sensi dell'art. 595, 1 c.p., si compone di tre elementi oggettivi:
- l'assenza della vittima (per cui si differenzia dall'ingiuria);
- l'offesa all'altrui reputazione;
- la comunicazione con più persone.
I commi 2 e 3 della medesima disposizione prevedono, inoltre, due circostanze aggravanti ad effetto speciale, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
La ragione dell'aumento di pena, in quest'ultimo caso, deriva dalla particolare diffusività del mezzo adoperato, capace in quanto tale di rendere la diffamazione più incisiva e, conseguentemente, l'offesa più grave.
Nell'ipotesi, inoltre, in cui ricorrano entrambe le predette circostanze aggravanti, si applicherà, in virtù dell'art. 63, 4 c.p. la sola pena prevista per la circostanza più grave, ossia quella contemplata al terzo comma, potendo, tuttavia, il giudice aumentarla.
In ultimo, va rilevato che la legge n. 47 del 1948, recante disposizioni sulla stampa, include all'art. 13 una norma finalizzata a differenziare la diffamazione a mezzo stampa dalla fattispecie generale contenuta nel codice, prevedendo un'aggravante ulteriore che riunisce in sé tanto l'elemento dell'attribuzione di un fatto determinato, quanto quello dell'uso della stampa.
In tal caso, oltre all'aumento, vi è la possibilità di applicare congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.
Per quanto, invece, concerne la diffamazione realizzata col mezzo radiotelevisivo, in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, detta fattispecie era punita a norma dell'art. 595, 3 c.p., in quanto si finiva col considerare il reato de quo come commesso "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
La l. 223/1990 disciplina all'art. 30, 4 l'ipotesi della diffamazione realizzata a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive alla quale, se consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica, per espresso richiamo operato dello stesso art. 30, l'aggravante di cui all'art. 13 della l. 47/1948, altrimenti trova applicazione la sola aggravante di cui all'art. 595, 3 c. p..
L'art. 30, 5 della normativa in oggetto individua per il reato de quo, quale foro competente, il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
Per effetto di questa previsione tale fattispecie si differenzia dalla diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisione ricadente nella previsione di cui all'art. 593, 3 c.p., rispetto alle quali, infatti, il foro competente si determina secondo le regole ordinarie in tema di competenza per territorio.
L'art. 30, 4, inoltre, estende l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 13 della l. 47/48 unicamente al concessionario privato o pubblico, ovvero alla persona dagli stessi delegata al controllo della trasmissione, così sancendo, indirettamente, l'esclusione di ogni responsabilità in capo all'operatore non munito di regolare concessione e all'autore della trasmissione.
Ne consegue che, se la diffamazione è perpetrata attraverso una trasmissione radiotelevisiva e consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, esclusivamente i predetti concessionari risponderanno ai sensi dell'art. 13 della l. 47/48, mentre l'autore diretto risponderà a norma dell'art. 595, 3 c. p..
Diventa a questo punto del tutto rilevante stabilire se Internet sia o meno equiparabile alla stampa, ovvero alla radio o alla televisione o, in ipotesi, a nessuno di essi. In caso affermativo, l'assimilazione, in particolare, al mezzo radiotelevisivo renderebbe applicabile non solo l'aggravante di cui all'art. 13, espressamente richiamata dall'art. 30, ma consentirebbe altresì di ritenere competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
4. IL DELITTO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET.
Con l'avvento di Internet, i comuni delitti contro l'onore, tra cui in primo luogo la diffamazione, sono oggi perpetrabili, oltre che con i tradizionali mezzi di manifestazione del pensiero, altresì sfruttando quel particolare veicolo di comunicazione multimediale che è la rete.
Che il reato previsto dall'art. 595 c.p., la cui condotta tipica ha quale presupposto la comunicazione con più persone, possa realizzarsi anche per via telematica è, del resto, intuitivo.
Basti, ad esempio, pensare alla trasmissione via e - mail di messaggi offensivi dell'altrui reputazione: se il messaggio è inoltrato allo stesso soggetto offeso si configura il delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c. p., mentre se ha per destinatari persone diverse dall'offeso si perfeziona la fattispecie della diffamazione.
Se, invece, l'agente immette il messaggio denigratorio in rete, creando ovvero utilizzando uno spazio web, la sua condotta integra in tal modo gli estremi della diffamazione, in quanto la comunicazione può dirsi effettuata potenzialmente erga omnes, per lo meno nell'ambito di tutti coloro che dispongano degli strumenti e delle capacità tecniche e, nel caso di siti a pagamento, della legittimazione a connettersi.
Similmente all'ipotesi della comunicazione diretta via e - mail, anche in tal caso, l'azione compiuta risulta altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore.
E' noto, infatti, che il delitto de quo si consuma anche allorché la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di queste ultime del messaggio non avvengano contemporaneamente alla trasmissione dello stesso e in modo contestuale tra loro, potendo i destinatari trovarsi anche a considerevole distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente.
Va, tuttavia, precisato che tra le due ipotesi summenzionate esiste una radicale differenza: mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo e - mail, occorre che l'agente compili e spedisca una molteplicità di messaggi rivolti a più destinatari, nel caso della pagina web, la comunicazione vale già di per sé come effettuata erga omnes.
Ciò premesso, va rilevato che la disciplina dettata dal legislatore in ordine alle fattispecie classica della diffamazione mal si attaglia al recente contesto tecnologico, essendo stata concepita con riferimento a mezzi di comunicazione diversi da quello telematico, dando perciò luogo ad alcune lacune normative oltre che a diversi problemi applicativi.
Di rilevante importanza al riguardo è la sentenza n. 4741 del 2000 con la quale la Suprema Corte ha affrontato, risolvendoli, due principali problemi posti dall'utilizzo della rete: la disciplina applicabile nell'ipotesi di diffamazione commessa on line e l'individuazione del locus commissi delicti.
Limitando per il momento il nostro esame al primo dei profili accennati, il problema nasce in ragione delle particolari caratteristiche del mezzo impiegato per realizzare l'offesa all'altrui reputazione, non essendo Internet espressamente configurato, quale canale di comunicazione, dall'art. 595 c.p. né da alcuna disposizione di legge speciale.
La Cassazione, con riflessioni analoghe a quelle già compiute dai giudici di merito, in particolare dal G. u. p. del Tribunale di Oristano (sentenza del 25/05/00), ha ritenuto applicabile alla fattispecie della diffamazione on line l'aggravante speciale di cui all'art. 595, 3 c. p..
Tale norma di chiusura, infatti, punisce il reato de quo anche quando l'offesa sia stata recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", il che permette di far rientrare nel suo alveo anche il mezzo telematico. Del resto, ad essere penalmente rilevante non è tanto il mezzo impiegato, quanto il fatto oggettivo dell'offesa all'altrui reputazione, realizzata "comunicando con più persone".
L'impiego di Internet, dunque, data la particolare diffusività connaturata a questo mezzo, integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p. e, pertanto, giustifica l'applicazione e rende meritevole l'agente di un trattamento sanzionatorio più severo di quello previsto per la diffamazione semplice.
Va tenuto comunque presente che il ragionamento dei giudici muove dalla premessa della diversità di condotte criminose cui dà luogo, da un lato, la diffamazione compiuta via mail e, dall'altro, quella realizzata sul web.
Ne consegue che l'aggravante de qua si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui la diffamazione sia compiuta erga omnes, ossia utilizzando allo scopo uno spazio web, mentre nel caso in cui si realizzi mediante una comunicazione diretta a destinatari determinati, come avviene con l'inoltro di una e- mail, si resta nell'ambito della fattispecie non circostanziata.
Nel caso in cui, poi, tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona offesa, ciò non legittima a ritenere integrato il delitto di ingiuria piuttosto che quello di diffamazione.
Il mezzo impiegato, nello specifico Internet, consente senz'altro anche al soggetto passivo la diretta percezione del messaggio, tuttavia, quest'ultimo è indirizzato dall'agente ad un numero talmente più vasto di fruitori che l'offesa finisce, necessariamente, col collocarsi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra agente e vittima.
Del resto una tale diffusività del messaggio denigratorio consegue anche all'impiego degli altri media, poiché un'offesa perpetrata attraverso la radio o la televisione è percepibile anche dal diretto interessato, ma la fattispecie penale che in tal caso si perfeziona è fuor di dubbio quella della diffamazione e non dell'ingiuria.
5. APPLICABILITA' ALLA DIFFAMAZIONE ON LINE DELLA NORMATIVA SULLA STAMPA E SUL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO.
La circolazione di informazioni on line avviene, a ben vedere, tramite l'immissione di dati in rete, posti a disposizione di un numero indeterminato di soggetti, esattamente come accade in ordine ai reati commessi a mezzo stampa, radio e televisione, trattandosi questi ultimi di veicoli in grado di raggiungere, sia pure in misura ridotta, un numero imprecisato di destinatari.
Ne consegue che resta da vagliare, ai fini della punibilità, se sia o meno applicabile, in tema di diffamazione via internet, la disciplina dettata con riferimento alle aggravanti dalla legislazione speciale, richiamata esplicitamente dal terzo comma dell'art. 595 c. p.. Diventa, in altri termini, di fondamentale importanza stabilire se Internet sia o meno equiparabile alla stampa, ovvero alla radio o alla televisione o, in ipotesi, a nessuno di essi.
Si è già, infatti, avuto modo di precisare che, in caso di risposta affermativa, l'assimilazione, in particolare, al mezzo radiotelevisivo renderebbe applicabile non solo l'aggravante di cui all'art. 13 della l. 47/48, per effetto del richiamo operato dall'art. 30 della l. 223/90, ma consentirebbe altresì di ritenere competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.
Come ha correttamente evidenziato la Cassazione nella citata pronuncia n. 4741/00, " la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radiotelevisive", considerando che le informazioni in circolazione sulla rete sono fruibili potenzialmente da chiunque e, soprattutto, in qualunque parte del mondo.
L'orientamento prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, ritiene non penalmente perseguibile la diffamazione a mezzo Internet sulla base della normativa prevista in ordine alla diffamazione a mezzo stampa, radio e televisione.
Il precedente giurisprudenziale, da cui la stessa Cassazione attinge, è costituito dalla pronuncia del G. u. p. del Tribunale di Oristano del 25/05/00.
Il giudice dell'udienza preliminare si era dovuto esprimere con riguardo ad un caso sollevato dalla società "Is Arenas", la quale lamentava di aver subito offesa alla propria reputazione a seguito di pubblicazioni apparse sul sito della Federazione dei Verdi di Oristano.
Su quelle pagine, infatti, due attivisti avevano rese pubbliche una serie di annotazioni su presunti rapporti che la società aveva intrattenuto con l'Unione Banche Svizzere, anche in relazione alla costruzione di alcune strutture ricreative di cui la medesima società aveva la commissione nel comune di Narbolia.
La decisione circa la sussistenza della diffamazione aggravata, laddove la condotta sia posta in essere tramite la rete, è stata nel senso di escludere che la divulgazione on line di notizie a contenuto denigratorio concretizzi l'aggravante che usualmente si applica in virtù dell'art. 13 della legge n. 47/1948, in tema di diffamazione a mezzo stampa, e dell'art. 30 della legge n. 223/90, in ordine alla diffamazione a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive.
Ciò in quanto, ad avviso del giudicante, trattandosi di norme speciali, sussiste in relazione ad esse il divieto di interpretazione analogica in malam partem, sancito dall'art. 14 delle disposizioni preliminari, nonché il limite invalicabile imposto dall'osservanza del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione.
La disposizione, infatti, di cui all'art. 1 della legge 47/48 considera quali stampe o stampati "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico - chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Detta definizione, pertanto, non è in alcun modo idonea a comprendere in sé le comunicazioni via Internet, salvo il ricorso all'analogia, fondata sulla ratio legis, la quale resta, tuttavia, preclusa in ambito penale ex art. 14 disp. prel. c. c..
Analoghe conclusioni si possono rassegnare in riferimento all'art. 30 della legge n. 223/90 in tema di trasmissioni televisive e radiofoniche.
La relativa disciplina risulta, infatti, applicabile, in forza dell'art. 30, 4 della medesima normativa, esclusivamente ai concessionari ovvero ai soggetti incaricati del controllo delle trasmissioni, figure, queste, radicalmente assenti nelle comunicazioni on line.
L'utilizzo di Internet, pertanto, integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595, 3 c. p., trattandosi, ai sensi di tale disposizione, di offesa recata con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
6. LA RIVISTA TELEMATICA. LA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA ED IL PRESUNTO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE.
Si pone, a questo punto, il problema delle riviste c. d. telematiche. Tale fenomeno concerne tanto le riviste diffuse esclusivamente via Internet, quanto quelle che riproducono on line le testate cartacee, avendo, infatti, quasi tutti i principali quotidiani creato la propria corrispondente e, sempre aggiornata, copia destinata alla divulgazione per via telematica.
Alcune di queste riviste, allo stesso modo dei tradizionali giornali a stampa, sono riuscite di recente a conseguire la registrazione.
Dal punto di vista legislativo è sorto, dunque, il quesito se tali riviste godano o meno della medesima tutela accordata a quelle cartacee, ossia, in altri termini, se sia applicabile la disciplina della stampa anche all'informazione giornalistica telematica.
Tale interrogativo si è riproposto a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sull'editoria (l. 62 del 7/03/01) la quale ha, fra l'altro, ammesso i siti Internet, aventi carattere informativo, alla medesima procedura di registrazione prevista per le tradizionali testate cartacee.
Invero, in epoca anteriore alla riforma, il problema della rivista telematica si traduceva essenzialmente nel problema della sua registrabilità.
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 47/48, infatti, l'assolvimento dell'obbligo di registrazione costituisce conditio sine qua non per la regolare e lecita diffusione della stampa a carattere periodico, e per permettere, altresì, di identificare i soggetti responsabili della pubblicazione.
Circa la possibilità di una registrazione delle riviste elettroniche, la dottrina è apparsa divisa al riguardo.
Una parte di essa escludeva che la rivista telematica potesse equipararsi a quella cartacea e che, pertanto, esulasse dal campo di applicazione della legge n. 47/48.
Stando a tale orientamento, si affermava che le riviste on line, infatti, non risultavano compatibili con la nozione di stampa di cui all'art. 1 della predetta normativa, secondo il quale "sono considerati stampa o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi cartacei o fisico - chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".
Altra parte della dottrina, al contrario, ammetteva l'equiparazione, sostenendo, in particolare, che le riviste de quibus possedessero il requisito ontologico e quello finalistico previsti dalla legge sulla stampa quali presupposti minimi ai fini della registrazione di un periodico.
Tale ultimo orientamento era stato avallato da parte della giurisprudenza e, in particolare, da una pronuncia del Tribunale di Roma del 6/11/1997, la quale aveva ammesso, senza esitazione, alla registrazione un periodico edito solo in via telematica.
In ordine alla richiesta di registrazione, presentata dal direttore della rivista giuridica on line "Interlex", l'ordinanza del tribunale si era espressa in senso favorevole, evidenziando come nella rivista fossero presenti proprio i requisiti ontologici e finalistici delle pubblicazioni a stampa, così come regolate dalla legge n. 47/48.
A conclusioni parzialmente diverse era, per altro, giunto in precedenza il Tribunale di Napoli il quale, con l'ordinanza del 18/03/1997, aveva ritenuto che l'applicabilità alle testate telematiche della legge sulla stampa dovesse intendersi limitata a quei giornali che costituivano fedele riproduzione di pubblicazioni cartacee, in quanto soltanto a queste ultime la legge n. 47 del 1948 risultava direttamente applicabile.
Sulla scia del Tribunale di Roma si erano, successivamente, avute decisioni di altri giudici favorevoli alla registrazione, proprio in virtù della sussistenza, nelle pubblicazioni telematiche, sia del requisito ontologico, sia di quello finalistico.
Dal punto di vista giuridico, tuttavia, le argomentazioni dei giudici di merito, per quanto suggestive, peccavano di razionalità e, al di là di ogni loro condivisibilità, non apparivano idonee a superare il vincolo interpretativo posto dall'art. 1 e dal sistema della normativa sulla stampa.
Se ne doveva dedurre che, in virtù della normativa al tempo vigente ed in assenza di concordi indicazioni giurisprudenziali sul punto, non fosse possibile, anche a fronte di vere e proprie riviste informatiche, ritenere consentito l'assolvimento di formalità atte ad equiparare in toto tali pubblicazioni a quelle dell'editoria tradizionale.
L'adempimento di tali formalità si è reso oggi possibile a seguito della entrata in vigore della legge n. 62/01, la cui emanazione ha colmato la precedente lacuna legislativa.
Occorre in primo luogo precisare che sono da escludere dall'ambito di operatività della legge in esame i siti privi di carattere informativo (ad es. i forum di discussione, il download di programmi, i siti di commercio elettronico), nonché quelli destinati esclusivamente all'informazione aziendale, sia ad uso interno sia pubblico (ad es. siti che presentano o promuovono un'azienda e i suoi prodotti).
Salve le eccezioni appena indicate, l'art. 1 della nuova legge sull'editoria impone l'applicabilità della normativa sulla stampa a qualunque prodotto realizzato su supporto cartaceo o informatico, destinato alla pubblicazione, ovvero alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.
Con riferimento ai siti informativi non periodicamente aggiornati, l'art. 3 della legge in commento rinvia agli adempimenti di cui all'art. 2 della normativa sulla stampa, secondo cui "ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore".
Con riguardo ai siti informativi periodicamente aggiornati, ossia alle pubblicazioni on line, la medesima disposizione prevede che il prodotto editoriale diffuso al pubblico con regolare periodicità e contraddistinto da una testata, quale elemento identificativo dello stesso, sia sottoposto agli obblighi prescritti dall'art. 5 della legge n. 47/48, in particolare, all'obbligo di registrazione presso il tribunale nella cui circoscrizione deve avvenire la pubblicazione.
Tale registrazione presuppone che sia indicato il titolare della testata, l'editore se persona diversa dal proprietario, il direttore responsabile.
Va subito precisato che, in realtà, la novella, all'art. 1, ha introdotto la definizione di prodotto editoriale al fine di concedere provvidenze ed agevolazioni alle nuove forme di editoria, nell'ambito delle quali rientrano sicuramente i siti Internet in virtù del richiamo al "supporto informatico", tuttavia, il rinvio operato ad alcune disposizioni della legge sulla stampa, non deve indurre a concludere per l'equiparazione delle testate telematiche a quelle cartacee.
Secondo, infatti, una recente tesi, la definizione di "prodotto editoriale" possiederebbe un carattere vago, impreciso e strumentale, dunque, non sarebbe decisiva ai fine della predetta equiparazione.
L'inciso, inoltre, "ai fini della presente legge" costituirebbe la riprova che il legislatore avrebbe imposto, quanto previsto dall'art. 3, soltanto nei casi in cui gli operatori della comunicazione informatica e telematica domandassero di accedere alle provvidenze concesse dalla stessa legge.
La giurisprudenza, dal canto suo, ha negato, sebbene sulla scorta di una diversa premessa, la sussistenza degli obblighi di ragistrazione.
Così il G. i. p. del Tribunale di Aosta, con la sentenza n. 15 del 2 febbraio scorso ha ritenuto che la legge del '48, nel sanzionare l'omessa indicazione dell'editore e dello stampatore, si riferisce col termine "stampato" alla definizione attribuita a quest'ultimo dall'art. 1 della medesima legge.
In forza del principio espresso dagli artt. 1 c. p. e 14 preleggi, non può ritenersi, pertanto, che il testo pubblicato su Internet sia assimilabile ad uno stampato se non compiendo un'interpretazione analogica in malam partem.
Del resto, la definizione di stampato poggia sul concetto di riproduzione la quale presuppone, in modo fisicamente percepibile, una distinzione tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, mentre, nel caso di testo pubblicato on line, non si può parlare di riproduzione, giacché il relativo file si trova in un unico originale sul sito stesso. La riproduzione del file può essere eventualmente effettuata dall'utente, solo allorché questi lo scarichi dal sito e lo stampi.
La normativa comunitaria, infine, in particolare la legge n. 39 del 2002, all'art 31 afferma che deve essere reso esplicito - quindi sottintende che nella legge sull'editoria è già implicito - che l'obbligo di registrazione della testata edita in via telematica si applica, esclusivamente, alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 62/01.
Ne consegue che è rimesso alle scelta, del tutto discrezionale, del curatore della rivista se beneficiare o meno, attivando la procedura di registrazione, delle provvidenze riservate all'editoria.
7. SEGUE: LA DIFFAMAZIONE A MEZZO DI RIVISTA TELEMATICA.
Tornando, alla luce di quanto premesso, al tema della diffamazione, sul versante penalistico si rileva che, anche allorché si proceda alla registrazione delle testate telematiche, l'eventuale assolvimento dei relativi obblighi a nulla varrebbe a mutare la disciplina applicabile al delitto di diffamazione quando quest'ultimo risulti commesso attraverso la loro pubblicazione, stante il limite invalicabile segnato, in diritto penale, dal principio di tassatività e dal divieto di analogia in malam partem.
L'estensione, pertanto, alle riviste telematiche della possibilità della loro registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge sulla stampa non implica, in alcun modo, stante l'assenza di un esplicito rinvio in tal senso ad opera del legislatore, l'applicazione integrale della legge n. 47/48 e, dunque, della relativa disciplina penalistica.
L'ovvia conseguenza di questo argomentare è che l'avvenuta registrazione porterebbe a considerare la rivista on line quale vero e proprio giornale ai soli fini civili ed amministrativi, con esclusione di quelli penali, essendo questa la soluzione obbligata in quanto la sola conforme al dettato dell'art. 25, 2 della Costituzione.
Certo è che la possibilità di commissione del reato di diffamazione anche a mezzo di riviste telematiche sussiste fuor di dubbio.
La rivista pubblicata on line, difatti, permette tanto la "comunicazione con più persone" di cui all'art. 595, 1 c. p., quanto l'applicazione del terzo comma della medesima disposizione, ossia dell'aggravante prevista per l'ipotesi in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa, ovvero con "qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
Se da un lato la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere l'uso di Internet dalla definizione di stampa - così come risulta dalle decisioni del Tribunale di Roma del 4 luglio del 1998 e del Tribunale di Teramo dell' 11 dicembre 1997, secondo cui, rispettivamente, deve negarsi alla diffusione di notizie e opinioni su internet il carattere di stampa e una qualsivoglia competenza in proposito dell'ex Garante per la radiodiffusione e l'editoria -, dall'altro è pur sempre ravvisabile l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c. p., trattandosi di forme di comunicazione effettuate con altri mezzi di pubblicità.
Con riguardo, infine, alle specifiche responsabilità gravanti ex art. 57 c. p. sul direttore o vicedirettore responsabile di un giornale periodico, inerenti all'omissione dei controlli necessari ad impedire che col mezzo della stampa siano commessi reati, si deve ritenere che ogni estensione di responsabilità in capo al direttore di una rivista telematica, ossia al gestore del sito web, non possa che sconfinare, anche in tal caso, in applicazioni analogiche vietate in ambito penale.
Resta, tuttavia, ferma la possibilità per i responsabili di fatto della pubblicazione on line, laddove naturalmente ne ricorrano i presupposti, di far luogo all'applicazione del concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 c. p., qualora abbiano fornito un fattivo apporto causale alla realizzazione dell'altrui condotta criminosa.
In assenza di dati normativi inequivocabili sul punto e non potendosi certo lasciare alla giurisprudenza, per altro divisa, il compito di colmare le lacune legislative del sistema, deve necessariamente convenirsi per l'impossibilità di introdurre surrettiziamente forme di responsabilità per omissione dei dovuti controlli, senza incorrere nel menzionato divieto di estensione analogica in malam partem.
8. LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI DI INTERNET.
Accanto alla responsabilità penale dei soggetti che direttamente diffondono dati o notizie diffamatorie su Internet, si pone il problema di individuare l'eventuale profilo di responsabilità a carico degli operatori della rete, ossia del provider, quale soggetto che, fornendo l'accesso ad Internet, offre anche lo spazio dove pubblicare i messaggi, nonché del webmaster, in qualità di organo responsabile di un'area del server.
Con riferimento a questi ultimi, non risulta possibile configurare a loro carico, per le notizie divulgate tramite il servizio di cui hanno la gestione, una responsabilità analoga a quella del redattore di una testata giornalistica.
In assenza, infatti, di una norma penale specifica, come quella di cui all'art. 57 c. p., la responsabilità di tali soggetti deve, ancora una volta, escludersi sulla base del divieto di applicazione analogica delle norme penali oltre i casi e i tempi in esse considerati (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale).
Ne consegue che, a meno che detti soggetti assumano volontariamente l'obbligo di filtrare preventivamente il materiale immesso in rete attraverso il proprio server, non sussiste alcun dovere di controllo da parte loro che abbia un qualche fondamento giuridico, stante l'assenza di una previsione normativa in tal senso.
Non sarebbe, inoltre, possibile individuare una posizione di garanzia in capo al provider o al webmaster in relazione alla lesione di beni o interessi di terzi, da cui discenderebbe l'obbligo di controllare il contenuto dei messaggi immessi in rete e, conseguentemente, l'eventuale responsabilità penale a titolo di omissione, astrattamente ipotizzabile in virtù dell'art. 40 c. p.. Ciò in quanto il dovere di vigilanza risulterebbe di fatto inattuabile, considerando che l'enorme quantità di dati in transito sulla rete, anche in un brevissimo lasso di tempo, renderebbe impossibile e, pertanto, inesigibile un controllo sui medesimi da parte del gestore.
Resta, peraltro, aperta la possibilità di ravvisare un comportamento penalmente rilevante, similmente a quanto si è detto per il titolare di una rivista telematica, qualora la condotta posta in esser dal gestore del sito integri gli estremi del concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c. p..
Sul versante civilistico, permane l'esigenza di attribuire una qualche responsabilità al provider, in considerazione della difficoltà di individuare l'autore materiale dello scritto lesivo: tecnicamente, infatti, si può risalire solo al nome di accesso dell'utente, senza peraltro avere certezza della veridicità di tale nome, né dell'identità della persona fisica che ha utilizzato il terminale da cui è partito il messaggio diffamatorio.
Di qui, dunque, i reiterati tentativi di coinvolgere nel giudizio di responsabilità l'Internet - provider, in quanto soggetto facilmente individuabile.
Va in proposito precisato che un addebito a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c. c. presuppone che il provider abbia cagionato un danno ingiusto a terzi come conseguenza della propria condotta illecita, sia pure omissiva, in quanto, com'è noto, per il nostro ordinamento non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo. In presenza di un comportamento omissivo, dunque, è lecito affermare che la responsabilità del provider sussiste nella misura in cui sussista un obbligo giuridico da parte sua di controllare quanto viene posto sul proprio server e che, viceversa, resta esclusa allorché manchi un tale dovere di vigilanza.
La giurisprudenza, nell'affrontare questa tematica, ha assunto posizioni spesso contrastanti.
Nel 1997, il Tribunale di Teramo, al cui esame fu sottoposto il primo caso concernente la diffusione di notizie denigratorie in rete, con l'ordinanza dell'11 dicembre dello stesso anno, da un lato escluse la responsabilità civile del provider in virtù di una clausola del contratto di hosting sottoscritto dall'utente, mentre dall'altro dispose la rimozione dal sito delle informazioni lesive della reputazione del ricorrente, inibendone l'ulteriore diffusione ex art. 700 c. p. c..
Un successivo caso riguardava la diffusione di un messaggio diffamatorio su un sito web ospitato dal server "Isole nella rete", in questa occasione, il Pretore di Vicenza, con l'ordinanza del 23 giugno 1998, dispose il sequestro preventivo di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito web il messaggio offensivo, onde farne cessare l'ulteriore propagazione.
Un'ulteriore caso interessante, deciso dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 4 luglio 1998, riguardava un'ipotesi di diffamazione ai danni di un istituto di credito, realizzata attraverso la pubblicazione di un messaggio su un newsgroup.
Le parti coinvolte erano la Banca del Salento e l'Internet - provider Pantheon s.r.l., oltre, s'intende, all'autore materiale del messaggio.
La banca invocava la responsabilità del provider, in quanto società addetta alla gestione del sito, nonché del webmaster, convenuto in proprio, in qualità di soggetto preposto alla supervisione dei messaggi immessi in rete, ma il tribunale ne rigettava le richieste, negando il provvedimento d'urgenza volto alla rimozione del messaggio diffamatorio.
In particolare, il giudice ravvisava una carenza di legittimazione passiva in capo al webmaster, il quale non poteva essere chiamato a rispondere personalmente per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del news - server, posto che ai sensi dell'art. 2049 c. c. del fatto del preposto risponde il preponente.
Per quanto concerne il provider, anche in tal caso, il tribunale ravvisava una carenza di legittimazione passiva, sostenendo che "il news - server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti".
La responsabilità dei contenuti non può, dunque, essere attribuita che al loro autore quando il provider, o chi per lui designato alla gestione di un settore del sito, non abbia alcun potere di vigilanza sugli interventi che vi vengono svolti.
Il fatto, in altri termini, che il webmaster (e quindi il gestore del server di cui è preposto) non abbia alcun obbligo di controllare preventivamente quanto immesso in rete, significa affermare che non lo si può ritenere coautore di danni ingiusti provocati a terzi a mezzo del proprio server.
Ne consegue che va respinta l'azione proposta dal danneggiato nei confronti del gestore, non avendo quest'ultimo posto in essere alcun comportamento dannoso, neppure di tipo omissivo, stante la mancanza di qualsivoglia obbligo di controllo.
Si potrebbe, tuttavia, sostenere che, allorché il provider venga avvisato dal danneggiato circa l'esistenza sul proprio server di un messaggio a contenuto diffamatorio, la sua posizione muti radicalmente.
Se, in altri termini, il messaggio integra gli estremi della diffamazione, di esso è senz'altro responsabile l'autore, non il gestore del server che lo ospita, a meno che quest'ultimo, pur essendo stato invitato dal danneggiato a rimuoverlo, non abbia provveduto al riguardo, dando così luogo ad un comportamento omissivo che, in quanto capace di procurare anch'esso un danno, ben si presta ad essere fonte di responsabilità aquiliana.
Dal momento in cui, pertanto, il provider è stato avvisato che sul suo server è in atto un comportamento lesivo, deve scegliere se sospendere la visibilità del messaggio incriminato o mantenerlo in linea, contribuendo in quest'ultimo caso ad incrementare il danno.
Nel passaggio da ricostruzioni in chiave di responsabilità oggettiva, al ricorso all'art. 2050 c. c., volto a qualificare l'attività del gestore come pericolosa e ad imporgli l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il protrarsi dell'illecito commesso da un utente, la soluzione preferibile appare quella adottata dalla Direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE) la quale consente al provider di "usare le forbici" sugli articoli della rete, sollevandolo da responsabilità quando decida di intervenire.
In particolare, la direttiva afferma l'assenza di responsabilità per i contenuti immessi dagli utenti e l'inesistenza di un obbligo da parte dell'Internet - provider di verificare i dati memorizzati sul server o trasmessi.
Il provider che permette la trasmissione di informazioni (e- mail) o l'accesso ad internet non è responsabile dei dati trasmessi a condizione che, tuttavia, non dia egli stesso origine alla trasmissione, non ne selezioni il destinatario, non modifichi il contenuto delle informazioni (art. 12).
Il fornitore del servizio, inoltre, non è responsabile nemmeno della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea, dei dati al fine di rendere più efficace il successivo inoltro di essi ad altri destinatari a loro richiesta. Ciò a patto che il gestore non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso ad esse e alle norme di aggiornamento delle stesse, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per conseguire dati sull'impiego delle informazioni, agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo ove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, ovvero che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso (art. 13).
Nel caso di un servizio di fornitura di hosting, il provider non è responsabile delle informazioni memorizzate a condizione che non sia effettivamente a conoscenza dell'illiceità dell'attività e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, non appena al corrente di tali fatti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso. La direttiva, infine, lascia liberi gli Stati membri di stabilire, ciascuno secondo il proprio ordinamento, che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa impongano al gestore del servizio di impedire o far cessare la violazione (art. 14).
Il provider non è tenuto ad alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né ad un obbligo di ricercare fatti o circostanze che denotino lo svolgimento di attività illecite. Gli Stati membri possono stabilire che il prestatore del servizio sia tenuto a riferire senza indugio alla pubblica autorità competente circa le presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei propri servizi, ovvero a comunicare, a richiesta delle predette autorità, informazioni idonee ad identificare i destinatari con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati (art. 15).
La ratio di tale disciplina, peraltro a tutt'oggi priva di recepimento nel nostro diritto interno, non sembra, tuttavia, aver ispirato i successivi orientamenti della giurisprudenza.
La Corte di cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 4741/00, nell'ambito di una motivazione molto corposa, trova modo di trattare il delicato tema della responsabilità del provider per gli atti commessi dai propri utenti.
La pronuncia afferma chiaramente che, fatta salva l'ipotesi di concorso nel reato, il gestore del sito non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.
Si tratta di un'affermazione di principio molto importante, dato che sempre più di frequente si tende a scaricare sul fornitore dei servizi, come prevede la stessa direttiva n. 31/00, obblighi e responsabilità che non possono competergli.
9. IL LOCUS COMMISSI DELICTI E LA LEGGE PENALE APPLICABILE.
Altra questione posta dall'avvento di Internet, in particolare con riferimento alla determinazione della giurisdizione, riguarda il locus commissi delicti, per l'individuazione del quale occorre risolvere la preliminare questione attinente al momento consumativo del reato.
Le informazioni immesse in rete, infatti, risultano fruibili, sia pure potenzialmente, in qualunque parte del mondo e, proprio in ragione del carattere transnazionale del mezzo utilizzato ai fini della comunicazione, diviene problematico stabilire quale sia il luogo in cui debba ritenersi commessa la diffamazione.
Stando alla dottrina tradizionale, si registrano due impostazioni in ordine alla struttura del reato di cui all'art. 595 c. p..
La prima ravvisa nella diffamazione un reato di mera condotta, per cui esso si consumerebbe con la semplice manifestazione delle espressioni offensive insieme alla possibilità della loro percezione, senza tuttavia richiedere l'effettiva ricezione ad opera dei destinatari.
La seconda, viceversa, qualifica il delitto de quo come reato di evento naturalistico, per cui esso si perfezionerebbe solo con la percezione dell'offesa, ma indipendentemente dall'effettiva comprensione del suo contenuto denigratorio ad opera dei destinatari (c.d. reato di evento di pericolo).
A quest'ultimo indirizzo interpretativo ha aderito la Cassazione con la sentenza n. 4741/00, in occasione della quale la Suprema Corte ha affrontato, risolvendoli, due principali problemi posti dall'utilizzo della rete: la disciplina applicabile nell'ipotesi di diffamazione commessa on line e l'individuazione del locus commissi delicti.
Attraverso tale pronuncia, da inquadrarsi in un'ottica volta a favorire una più efficace tutela alle ragioni del soggetto passivo, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, con la quale si era negata alla parte lesa la tutela innanzi al giudice italiano in considerazione del fatto che il messaggio diffamatorio proveniva da un sito estero, benché il provider si trovasse in Italia.
In particolare, i giudici del riesame avevano ritenuto che, in ipotesi di diffamazione on line, essendo avvenuta la diffusione del messaggio denigratorio al di fuori dei confini dello Stato italiano, anche la consumazione dovesse ritenersi compiuta all'estero. Ciò in quanto la consumazione del reato de quo coinciderebbe col momento in cui è posta in essere la diffusione della manifestazione offensiva, trattandosi, pertanto, di delitto istantaneo, la fattispecie tipica si perfezionerebbe all'atto della realizzazione della condotta criminosa.
Nella pronuncia in commento, la Corte, respingendo l'assunto del tribunale, sottolinea, contrariamente ai giudici di merito, che "la diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e casualmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di un evento non fisico, ma, per così dire, psicologico, consistente nella percezione da parte dei terzi della espressione offensiva".
Ne discende che, qualora il fatto di reato si verifichi tramite l'utilizzo di Internet, la mera immissione in rete di contenuti denigratori non basterebbe di per sé a realizzare il fatto tipico, al punto che, se nessuno visitasse il sito, si rimarrebbe allo stadio del tentativo punibile (art. 56 c. p.), verificandosi la consumazione solo allorché i terzi, connettendosi al sito e percependo il messaggio, consentano il prodursi dell'evento.
In base all'individuazione del locus commissi delicti è possibile determinare altresì la giurisdizione competente e, dunque, la legge penale applicabile nel caso di diffamazione commessa per via telematica.
Si pone, al riguardo, una questione di diritto internazionale, considerato che mediante Internet si raggiungono diversi Paesi collegati alla rete i quali prevedono, ciascuno, un proprio diritto penale.
L'esigenza cui ha fatto fronte la Cassazione con la sentenza n. 4741/00 è quella di reperire una soluzione atta ad evitare che quei comportamenti, intrapresi in uno Stato estero, ma i cui effetti si siano verificati in Italia e costituenti reato secondo la nostra legislazione penale, possano restare impuniti a causa di un difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Al fine di riconoscere la giurisdizione italiana in ordine ad una diffamazione iniziata all'estero su un sito straniero, la Corte, proprio ricollegandosi alla struttura del reato non istantaneo, bensì di evento, ha individuato il momento consumativo di esso nell'atto della percezione da parte dei terzi delle espressioni offensive e, dunque, il locus commissi delicti nel Paese dove è avvenuta tale percezione, ravvisando in tal modo, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, 2 c.p., la competenza giurisdizionale italiana.
Secondo, infatti, il principio dell'ubiquità, enunciato all'art. 6, 2 c.p., si considera commesso nello Stato il reato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi compiuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento conseguente all'azione o all'omissione.
La teoria dell'ubiquità, dunque, consente al giudice italiano di conoscere del fatto di reato, sia nel caso in cui sul territorio nazionale si sia verificata la condotta criminosa, sia nell'ipotesi in cui sul medesimo territorio si sia realizzato l'evento, il che vale non solo per la diffamazione on line ma per qualsiasi tipo di crimine informatico.
Ne consegue che, se l'iter criminis è iniziato in uno Stato estero e si è concluso con la produzione dell'evento in Italia, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano.
Stando alla prevalente interpretazione del principio in discorso, perché sussista la giurisdizione italiana è sufficiente che la parte di azione o di omissione che deve essere compiuta in Italia assuma un qualche significato, sia pur minimo, nell'ambito dello svolgimento del fatto.
Ne consegue che, per i reati commessi tramite Internet, la giurisdizione italiana può ammettersi tutte le volte in cui la condotta, consistente nell'immissione di dati in rete, si realizzi in Italia, ovvero ivi siano compiuti atti di riproduzione, memorizzazione o ritrasmissione, sia pure in modo automatico tramite server collocati sul territorio nazionale.
Nel caso in cui, viceversa, in Italia avvengano solo gli atti di percezione, mediante il collegamento al sito estero contenente le comunicazioni illecite, si pone il problema che, in tal caso, la condotta è realizzata dai terzi destinatari e non dall'agente, per cui se ne dovrebbe escludere la giurisdizione italiana.
Deve, tuttavia, porsi in rilievo che l'elemento caratterizzante il fatto tipico è la messa a disposizione dei dati, quale presupposto per l'istaurarsi del rapporto comunicativo essenziale ai fini della configurazione dei reati di opinione, ciò implica che il delitto deve considerarsi perfezionato contemporaneamente dovunque esista una postazione informatica capace di reperire il messaggio accedendo alla rete.
La pronuncia della Cassazione, a ben vedere, al di là del concetto di "evento psicologico", fonda la sua ratio decidendi proprio su tali considerazioni.
Questa impostazione comporta, tuttavia, che, nel caso in cui gli effetti negativi di una medesima condotta si realizzino in più Paesi, l'agente possa essere chiamato a rispondere dello stesso reato di fronte a giudici appartenenti a Stati diversi, tenuto conto che nell'ambito internazionale non sussiste il principio del ne bis in idem.
10. IPOTESI DI REATO CONNESSE.
Come la stessa casista giudiziaria ha avuto modo di dimostrare ampiamente negli ultimi anni, attraverso una condotta diffamatoria è possibile ledere, oltre all'onore e alla reputazione della persona offesa, anche beni giuridici diversi, parimenti tutelati da altre disposizioni penali.
Poniamo il caso, ad esempio, che, accanto al messaggio diffamatorio, compaia sul forum di un newsgroup, anche il nominativo della vittima o comunque altri suoi elementi identificativi.
In tale ipotesi ben potrebbe accadere che terze persone, tratte in inganno dalle dichiarazioni diffamatorie, siano indotte a contattare il soggetto passivo, sia direttamente, sia per mezzo del telefono o tramite e - mail, inviandogli, così, messaggi aventi un oggettivo contenuto di molestia o di disturbo per quest'ultimo.
La fattispecie di reato che in tal modo, unitamente alla diffamazione, verrebbe a configurarsi è quella punita dall'art. 660 c. p., ossia il delitto di molestie poste in essere da un autore mediato (art. 48 c. p.).
E' poi intuitivo che, laddove le dichiarazioni a contenuto diffamatorio venissero accompagnate dall'indicazione di dati o di informazioni, anche rispondenti al vero, riguardanti la vittima, si potrebbe ravvisare altresì l'ipotesi di trattamento illecito di dati personali sanzionato ex art. 35 della legge sulla privacy (l. 675/96).
In relazione a detta fattispecie criminosa, la finalità di profitto, ovvero quella di arrecare ad altri un danno emergerebbe in re ipsa, allorché il corretto trattamento dei dati o delle informazioni avvenisse contestualmente alla diffusione di notizie denigratorie sul conto del soggetto cui i dati o le informazioni stesse si riferiscono, ciò proprio allo scopo di attribuire credibilità alle dichiarazioni diffamatorie, ovvero di consentire che eventuali attività di molestia o di disturbo raggiungano materialmente la persona offesa.
L'immissione di informazioni in rete, infatti, costituisce una forma di comunicazione o di diffusione dei dati espressamente disciplinata dalla normativa in commento quale ipotesi di reato aggravata, limitatamente, tuttavia, all'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto determinate categorie di informazioni.
La diffusione tramite la rete di notizie false, tendenziose o, comunque, a contenuto diffamatorio si rivela indubbiamente grave se perpetrata ai danni di un privato cittadino, ma risulta ancor più grave se realizzata nei confronti di soggetti che svolgono attività pubbliche, ovvero di carattere economico.
Una siffatta informazione, il più delle volte inserita avvalendosi abilmente di accessi criptati o, ad ogni modo, non facilmente individuabili, consente di arrecare irreparabili danni all'immagine pubblica o commerciale di tali soggetti.
Non va dimenticato, inoltre, che lo strumento telematico per sua stessa natura si presta ad assicurare la possibilità di porre in essere qualsivoglia condotta illecita, la cui fattispecie tipica prevede, quali elementi costitutivi del fatto di reato, forme di dichiarazione ovvero di comunicazione.
Attraverso la rete, pertanto, sarà possibile inviare scritti o disegni a contenuto intimidatorio, tali da integrare il delitto di cui all'art. 612 c. p..
Considerato, poi, che approfittando delle oggettive difficoltà, a livello probatorio, di ricondurre il contenuto di una e - mail ad un determinato soggetto tutte le volte in cui l'autore abbia avuto l'accortezza di non utilizzare il proprio elaboratore, è ovvio che specifiche minacce potranno essere poste in essere per via telematica anche allo scopo di perseguire finalità illecite particolarmente gravi.
Si potrebbe, cioè, in tal modo obbligare taluno a fare, tollerare o omettere qualche cosa ex art. 610 c. p., oppure si potrebbe costringere altri a commettere un fatto costituente reato ai sensi dell'art. 611 c. p., per conseguire un ingiusto profitto a norma dell'art. 629 c. p. o per esercitare arbitrariamente le proprie ragioni ex art. 393 c. p..
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