Il Giurì condanna la campagna stampa del vettore aereo sui diversi tarffari
Ryanair, pubblicità scorretta
Ingannevole e sleale la comparativa con Alitalia
Di FEDERICO UNNIA
Denigratoria, scorrettamente comparativa e ingannevole. E questa la lista dei profili di illiceità del messaggio stampa diffuso da Ryanair e finito sotto l’esame del Giurì per iniziativa della concorrente Alitalia. Vertenza che si è chiusa con la sanzione della pubblicazione di un estratto della decisione di condanna.
L’annuncio in questione mostrava, a sinistra, la scritta «Non farti spennare dalle compagnie ad alta tariffa!» affiancata dal disegno di un polio senza penne. A destra, un riquadro conteneva il confronto delle tariffe dei voli di sola andata di Ryanair con quelle di Alitalia sulle tratte Roma-Venezia e Roma-Verona, confronto che indicava le tariffe della prima "a partire da euro 4,99" e quelle della seconda rispettivamente "a partire da euro 158" per Venezia e "a partire da euro 16O" con destinazione Verona.
Secondo Alitalia, la campagna non solo poneva in essere una gratuita denigrazione ai suoi danni, ma metteva a confronto in modo ingannevole e non corretto tariffe di tratte diverse e soluzioni di viaggio non omogenee.
Da parte sua, Ryanair negava la sussistenza della violazione del c.a.p. perché il consumatore poteva ricevere ulteriori e più dettagliate informazioni nel corso della trattativa con il fornitore del servizio pubblicizzato, nella specie attraverso il sito web Ryanair.com.
Quanto alla denigrazione, il messaggio aveva come unico scopo quello di pubblicizzare l’estrema convenienza delle tariffe Ryanair che, notoriamente e per stessa ammissione di Alitalia, sono economicamente più vantaggiose di tutte le altre sul mercato.
Il Giuri ha chiarito quale debba intendersi il rapporto tra il mezzo, il contenuto del messaggio e il pronunciamento conseguente. Se è vero che difficilmente l’editore può controllare che il contenuto dei singoli annunci pubblicitari non sia in contrasto con il c.a.p. quando la violazione non sia evidente, ciò non esclude che i mezzi vengano convocati davanti al Giurì, per ottemperare tempestivamente alla decisione che il Giurì adotterà.
Nel merito delle accuse, il Giuri ha ritenuto che l’annuncio non rispettasse e condizioni di liceità della comparazione previste dall’art. 15 c.a.p.. Ciò rende la pubblicità non solo contraria a tale disposizione, ma toglie qualsiasi giustificazione all’accusa, gravemente screditante, rivolta ad Alitalia nella headline dell’annuncio di essere una compagnia "ad alta tariffa’" e di "spennare i clienti".
Con la conseguenza che l’annuncio contrasta anche con il disposto dell’art. 14 c.a.p. L’invito rivolto ai clienti a non farsi spennare da Alitalia sarebbe scorretto anche nel caso in cui risultasse che i prezzi praticati da Alitalia sono eccessivamente alti. Ciò in quanto l’espressione "spennare" riferita a un’impresa, esprime un comportamento esoso e fraudolento. Il Giurì ha infine ritenuto l’annuncio in contrasto anche con l’art. 2 c.a.p. in quanto idoneo a trarre in inganno i destinatari sui servizi di Ryanair pubblicizzati.
I voli da Roma a Venezia e a Verona cui si riferisce l’annuncio erano oggetto di un’offerta speciale soggetta a forti limitazioni; in più gli aeroporti di destinazione non erano quelli di Venezia e di Verona, bensì quelli di Treviso e di Brescia. L’annuncio non solo non avvertiva del carattere speciale dell’offerta delle sue limitazioni (se non con una scritta in caratteri assai piccoli posta in calce all’annuncio) ma la accreditava come normale, confrontandone il prezzo con quello dei voli di linea di Alitalia.
Tratto da Italia Oggi del 01-09-2005




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