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  1. #21
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    In Origine postato da Conterio
    aggiornato al 09.09.2005
    riaggiornato al al 09.09.2005

  2. #22
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    Anche secondo me non è possbile una seduta intermedia, poichè non tutti hanno questo gran tempo a loro disposizione da dedicare a questo gioco.
    Ragionevole il fatto di far firmare gli emendamenti da altri congressisti.
    Livio

  3. #23
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    In Origine postato da LIBERAL_
    Si ma se passano gli emendamenti si sa alla fine della votazione.

    Io posso apprezzare la legge originale ma posso non apprezzare la legge emendata. Se io voto legge ed emendamenti insieme di fatto lo so solo alla fine se l'emendamento passa e magari in quel caso potrei non apprezzare più la legge ma oramai l'ho votata. Diventa un terno al lotto invece che un voto. Devo votare la legge "sperando" che non passi l'emendamento ma in quel caso avrei già votato la legge. E' una cosa perversa trattare l'emendamento e la legge nella stessa sessione di voto. Il parlamentare deve prima sapere se l'emendamento passa e poi votare la legge eventualmente emendata. Altrimenti è una cosa priva di logica.
    ed allora le leggi emandante si tramutano in DDL veri e propri da mettere ai voti con gli altri.. cosi .. voti NO alla legge originale che non apprezzi e voti SI alla legge emendata come desideri.

    Se ottengono la maggioranza sia la proposta originale che quella emendata.. la legge definitiva diventa quella emendata.. cosi si risolve tutto.

  4. #24
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    In Origine postato da danny78
    ed allora le leggi emandante si tramutano in DDL veri e propri da mettere ai voti con gli altri.. cosi .. voti NO alla legge originale che non apprezzi e voti SI alla legge emendata come desideri.

    Se ottengono la maggioranza sia la proposta originale che quella emendata.. la legge definitiva diventa quella emendata.. cosi si risolve tutto.
    Così già ha più senso.

  5. #25
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    Proposta per il regolamento del congresso:



    Art. 1

    L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capigruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea . La convocazione dell’assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei congressisti. La richiesta da parte dei congressisti va fatta mediante l’apertura di un thread che contenga l’adesione di almeno un terzo dei congressisti.

    Nella prima seduta convocata dopo l’elezione dei congressisti, l’Assemblea dovrà eleggere a maggioranza il Presidente dell’Assemblea. Qualora non si giungesse all’elezione del Presidente la votazione verrà effettuata di nuovo nella seduta successiva. Fino a che non si giungerà all’elezione del Presidente dell’Assemblea ogni seduta dovrà avere nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. L’Assemblea può decidere di eleggere anche un vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente avrà gli stessi poteri del Presidente.

    Art. 2

    L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata. Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti, le cariche politiche-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso.

    Art. 3

    Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 4

    Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 5 congressisti oltre al congressista che l’ha proposto. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di soli due emendamenti. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.

    Art. 5

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale. Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.

    Art. 6

    Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente alla conclusione della votazione congressuale.

    Art. 7

    In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto. Nel caso non ve ne fossero il seggio rimarrà vacante.
    Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile o nelle Commissioni Congressuali eventualmente costituite.

    Art. 8

    I congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo può essere costituito da qualunque numero di congressisti. I capigruppo sono scelti dai membri di ogni singolo gruppo.

    Art. 9

    Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale

    Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provvedimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo, mozioni o altri provvedimenti)
    I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.

    Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.

    Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
    Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
    Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro 1 settimana con lo stesso Odg.
    Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.

    Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari.

    Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.

    Art. 10

    Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.
    Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
    L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.

    Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)

    Art. 11

    Può essere convocata in qualunque momento la “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso” su richiesta della maggioranza dei congressisti. I congressisti devono fare richiesta al Presidente dell’assemblea mediante apertura di un thread apposito nel quale i congressisti dovranno esprimere la propria adesione alla richiesta della convocazione della Commissione. La Commissione è composta da tutti i congressisti e da membri esterni, nominati dagli stessi congressisti nella prima seduta della Commissione, che avranno solo diritto di esprimersi sui lavori. Il diritto di voto nella Commissione spetta solo ai membri congressisti. Il Presidente della Commissione verrà eletto a maggioranza nella prima seduta della Commissione. La Commissione potrà proporre e deliberare modifiche alla costituzione a maggioranza. Le modifiche alla costituzione deliberate dalla commissione, per avere validità, dovranno essere sottoposte al voto dell’Assemblea secondo le norme indicate nel Titolo VIII della costituzione. La Commissione potrà anche approvare revisioni al presente regolamento. Il regolamento del congresso potrà essere modificato a maggioranza dalla Commissione e tale revisione sarà immediatamente operativa senza bisogno di ulteriori passaggi nell’Assemblea.

    Art. 12

    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

  6. #26
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    In pratica ci sono modifiche alla forma e qualche modifica sostanziale.

    Vengono regolamentati gli emendamenti finalmente. In questo modo i congressisti potranno presentare propri emendamenti e se "condivisi" da altri 5 congressisti si passerà al voto. Non ho specificato le modalità di voto perchè complesse da codificare quindi preferisco lasciarle alla consuetudine. Si potrebbe utilizzare la procedura proposta da danny: 2 pdl, uno emendato e uno nella versione originale. Se entrambi vengono votati a maggioranza passa quello emendato.

    Vengono introdotte le mozioni attraverso cui trattare questioni di politica nazionale. Alcuni forumisti hanno espresso questa esigenza: voler approvare leggi che riguardassero anche la politica nazionale. Credo che con lo strumento della mozione si possa accontentare tale esigenza. Per le questioni riguardanti pol si continueranno ad utilizzare le proposte di legge mentre per le questioni di politica nazionale si utilizzeranno le mozioni.

    Ho seplificato le procedure di voto. Il vecchio regolamento era pieno di esempi per via del sistema complicato per computare i voti. Con questo regolamento le operazioni di computo sono più semplici e non richiedono esempi.

    Ho introdotto infine una commissione permanente per modificare costituzione e regolamento. fino ad ora il regolamento veniva modificato per legge, cosa assurda a mio parere.

  7. #27
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    Concordo su molte cose, propongo le seguenti aggiunte :

    Proposta per il regolamento del congresso:

    Art. 1

    L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Camera" e comunicazione PVT ai capigruppo, contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea . La convocazione dell’assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei congressisti. La richiesta da parte dei congressisti va fatta mediante l’apertura di un thread che contenga l’adesione di almeno un terzo dei congressisti.

    Nella prima seduta convocata dopo l’elezione dei congressisti, l’Assemblea dovrà eleggere a maggioranza il Presidente dell’Assemblea. Qualora non si giungesse all’elezione del Presidente la votazione verrà effettuata di nuovo nella seduta successiva. Fino a che non si giungerà all’elezione del Presidente dell’Assemblea ogni seduta dovrà avere nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. L’Assemblea può decidere di eleggere anche un vicepresidente che sostituirà il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo. Il vicepresidente avrà gli stessi poteri del Presidente.

    Art. 2

    L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata. Potranno far parte del Congresso di POL solo i congressisti, le cariche politiche-istituzionali del Congresso potranno essere ricoperte solo da Congressisti, comprese Presidenza e VicePresidenza del Congresso.

    Art. 3

    Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni. Le prime 72 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread alla votazione, che dura 72 ore dall'apertura. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa. Non sono ammesse deleghe. Sul thread della votazione possono essere espresse solo le intenzioni di voto. Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.

    Art. 4

    Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 5 congressisti oltre al congressista che l’ha proposto. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di soli due emendamenti. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate appartenenti alla stessa legge originaria si crea un Conflitto che sarà risolto dalla Corte Suprema convocata dal Presidente del Congresso.
    Il numero massimo degli emendamenti possibili per ogni seduta è di 5. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 12. PDL e Mozioni presentate negli appositi 3d e che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.


    Art 5.
    Entro Sette giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL ovvero il forumista relatore della legge approvata pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.


    Art. 6

    Il congresso sarà chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate, da chi ha il potere di iniziativa legislativa, sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*. Le mozioni riguarderanno argomenti di politica nazionale . Il congresso esprimerà una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.

    Art. 7.
    Le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel 3d Mozioni Virtuali

    Art. 8

    Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente alla conclusione della votazione congressuale.

    Art. 9

    In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimessosi verrà nominato il primo candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto. Nel caso non ve ne fossero il seggio rimarrà vacante.
    Il nuovo congressista assumerà la sua funzione postando un messaggio di accettazione nella prima seduta Congressuale disponibile o nelle Commissioni Congressuali eventualmente costituite.

    Art. 10

    I congressisti si riuniscono in gruppi parlamentari. Ogni gruppo può essere costituito da qualunque numero di congressisti. I capigruppo sono scelti dai membri di ogni singolo gruppo.

    Art. 11

    Regolamentazione del Voto in Assemblea Congressuale

    Tutti i congressisti sono invitati ad esprimere un voto su ogni provvedimento (proposte di legge, elezioni di cariche politiche, fiducia al Governo, mozioni o altri provvedimenti)
    I congressisti possono esprimersi votando favorevole, contrario, astenendosi o non partecipando al voto.

    Se un congressista non partecipa al voto per nessun punto dell'Odg della relativa assemblea congressuale e non riporta un giustificato motivo per tale comportamento sarà considerato assente ingiustificato.

    Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.

    Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
    Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
    Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non ottiene appunto il numero legale è considerata invalidata e verrà riconvocata entro 1 settimana con lo stesso Odg.
    Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.

    Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.

    Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari.

    Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza speciale (ad esempio, voto dei 2/3 o dei 3/5 dei congressisti), il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.

    Art. 12

    Verranno poste all'ordine del Giorno delle sedute congressuali per la votazione solo le Proposte di Legge Presentate nel thread *3d Ufficiale Proposte di Legge*.Le proposte di legge presentate in altri 3d non saranno prese in considerazioni ai fini delle sedute congressuali.
    L'Ordine del Giorno di ogni Seduta potrà essere modificato inserendo le varie PDL, presentate sull'apposito 3d, sino a 24 ore prima dell'inizio della seduta Congressuale programmata.

    Sono escluse da questo provvedimento le votazioni per le elezioni delle Cariche di pol (Corte Suprema, Presidente di pol, del Congresso etc etc...)

    Art. 13

    Può essere convocata in qualunque momento la “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso” su richiesta della maggioranza dei congressisti. I congressisti devono fare richiesta al Presidente dell’assemblea mediante apertura di un thread apposito nel quale i congressisti dovranno esprimere la propria adesione alla richiesta della convocazione della Commissione. La Commissione è composta da tutti i congressisti e da membri esterni, nominati dagli stessi congressisti nella prima seduta della Commissione, che avranno solo diritto di esprimersi sui lavori. Il diritto di voto nella Commissione spetta solo ai membri congressisti. Il Presidente della Commissione verrà eletto a maggioranza nella prima seduta della Commissione. La Commissione potrà proporre e deliberare modifiche alla costituzione a maggioranza. Le modifiche alla costituzione deliberate dalla commissione, per avere validità, dovranno essere sottoposte al voto dell’Assemblea secondo le norme indicate nel Titolo VIII della costituzione. La Commissione potrà anche approvare revisioni al presente regolamento. Il regolamento del congresso potrà essere modificato a maggioranza dalla Commissione e tale revisione sarà immediatamente operativa senza bisogno di ulteriori passaggi nell’Assemblea.

    Art. 14

    Il presente regolamento potrà essere modificato solo dalla “Commissione per le riforme costituzionali e per la revisione del regolamento del congresso”.

  8. #28
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    In Origine postato da danny78
    Art. 4

    Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni. Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 5 congressisti oltre al congressista che l’ha proposto. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito. Ogni congressista può essere firmatario di soli due emendamenti. Per firmatario si intende il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
    Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in ordine immediatamente successivo alla legge "originaria". Qualora venga approvata sia la legge "originaria" sia quella emendata, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate appartenenti alla stessa legge originaria si crea un Conflitto che sarà risolto dalla Corte Suprema convocata dal Presidente del Congresso.
    Il numero massimo degli emendamenti possibili per ogni seduta è di 5. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 12. PDL e Mozioni presentate negli appositi 3d e che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
    Non era meglio far passare comunque la legge emendata? Se passa la legge emendata, anche con meno voti (se passa con meno voto comunque vuol dire che i congressisti non hanno saputo scegliere tra una proposta e l'altra) significa che la maggioranza del congresso ha sia approvato l'emendamento che la proposta di legge emendata.

    Per quanto riguarda l'ultimo comma è meglio toglierlo a meno che tu non voglia comunque mettere un limite ai pdl. Perchè il limite degli emendamenti, secondo l'articolo 4 originale, è comunque di 6. Ridurlo a 5 esplicitamente significa che qualcuno non avrà la possibilità di presentare il sesto emendamento. Non è il massimo promuovere la filosofia del "chi arriva prima presenta gli emendamenti".

  9. #29
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    Entro Sette giorni dalla chiusura della votazione il Presidende dell'assemblea ovvero il Presidente di POL ovvero il forumista relatore della legge approvata pubblica sulla Gazzetta di POL i provvedimenti approvati, che avranno immediata efficacia verso tutti i forumisti.


    Art. 7.
    Le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel 3d Mozioni Virtuali
    Queste sono norme sulla promulgazione, è meglio che vengano specificate nella costituzione piuttosto che nel regolamento (le avevo tolte apposta dal regolamento originario).

  10. #30
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    Non era meglio far passare comunque la legge emendata? Se passa la legge emendata, anche con meno voti (se passa con meno voto comunque vuol dire che i congressisti non hanno saputo scegliere tra una proposta e l'altra) significa che la maggioranza del congresso ha sia approvato l'emendamento che la proposta di legge emendata.

    Per quanto riguarda l'ultimo comma è meglio toglierlo a meno che tu non voglia comunque mettere un limite ai pdl. Perchè il limite degli emendamenti, secondo l'articolo 4 originale, è comunque di 6. Ridurlo a 5 esplicitamente significa che qualcuno non avrà la possibilità di presentare il sesto emendamento. Non è il massimo promuovere la filosofia del "chi arriva prima presenta gli emendamenti".
    1)a mio modo di vedere se la legge Originale ottiene piu voti ha convinto piu forumisti rispetto a quella emendata e quindi mi pare logico far passare la prima rispetto alla seconda.

    2)ho calcolato 21 congressisti e non 19 visto che sul numero di congressisti abbiamo trovato un accordo.. viene 7 emendamenti e sono troppi. Posso abbassare ad 11 (o 10) i Punti massimi dell'Odg cosi da comprendere anche il 6°emendamento ed arrivare a 17 punti.
    Ripeto che già 15 sono tantissimi, ma un compromesso su 17 mi pare realistico.

 

 
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