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  1. #1
    Liberale Cattivo
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    Predefinito NUOVO REGOLAMENTO INTERNO SENATO e CAMERA

    Possibilmente direi di mettere in rilievo, eliminare i commenti e chiudere.











    REGOLAMENTO SENATO








    Introduzione e Linea guida

    lo scopo del Senato è quello permettere una discussione seria, dettagliata, esaustiva ed pluralista dei temi trattati, con lo scopo di produrre e approvare delle leggi sulla materia in questione.

    Senato vuole inoltre essere una vera e propria palestra d' oratoria politica, dove i vari Senatori sfideranno nelle sue aule, altri Senatori in un si spera acceso contraddittorio pubblico, in difesa dei propri ideali e dei propri valori.




    Art. 1
    Tutta l'attività del Senato sarà svolta in una sottosezione del Parlamento Virtuale, dedicata.
    Nella sottosezione saranno presenti obbligatoriamente due thread in rilievo e chiusi ai non addetti ai lavori:

    - Albo delle leggi approvate
    - Ufficio di Presidenza del Senato


    Art. 2
    Al termine delle elezioni e alla distribuzione ufficiale dei seggi, il Senatore eletto, con più post all'attivo assume l' incarico di presidente provvisorio del Senato.



    Art. 3
    Entro tre giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati delle elezioni il presidente provvisorio dovrà aprire la prima seduta del Senato, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo Senatore con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente del Senato.
    Nelle successive 48 ore ci saranno le operazioni di voto.
    La carica del Presidente del Senato sarà attribuita secondo Costituzione.

    Il Presidente del Senato eletto potrà nominare due vicepresidenti che faranno le sue veci quando assente o impossibilitato.



    Art. 4
    Una volta eletto il Presidente del Senato, le varie liste o coalizioni politiche presenti in Senato dovranno indicare pubblicamente il loro rappresentante ufficiale presso l' ufficio di presidenza.
    Fatto ciò il Presidente del Senato dovrà convocare i rappresentanti ufficiali nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere.

    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per il Senato.

    Il regolamento del Senato prevede che si possano discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
    Un turno di discussione può durare un massimo di trenta giorni.

    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.



    Art. 5
    La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:

    - Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente del Senato, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.

    - Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
    Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
    Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.

    - Un quarto tema può essere proposto dal Governo in carica, in forma di progetto di legge, da far dibattere, emendare ed eventualmente approvare dal Senato.

    Il relatore di questo progetto di legge potrà essere il capo del governo stesso o un suo ministro.

    Il Presidente del Senato dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi ( come ad esempio economia o diritti civili ) in un unico turno di discussione, ma che piuttosto essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati , in più turni di discussione.

    Non potrà porre veti alle libere scelte tematiche dei partiti, ma piuttosto dovrà fare opera di persuasione e convincimento sul buonsenso di chi ha proposto un tema troppo vago o generalista.



    Art. 6
    una volta scelti i temi, spetterà al Presidente del Senato aprire un thread ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.



    Art. 7
    Il Presidente del Senato dovrà far svolgere quattro fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
    Il presidente del Senato potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare tutte e tre le fasi, più il tempo necessario per la votazione entro il turno di dibattito di trenta giorni.

    Le quattro fasi sono:

    - Dibattito libero
    - Fase di scrittura delle proposte di legge
    - Fase di presentazione
    - Illustrazione posizione politica della lista d' appartenenza e dichiarazione di voto

    Nella fase di dibattito i Senatori potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente carpire se ci sono possibilità d' intesa con altre liste su posizioni comuni.

    Nella fase di scrittura delle proposte di legge, chi vuole potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.

    Nella fase di presentazione i relatori dovranno semplicemente postare nel thread apposito aperto dal Presidente del Senato il loro progetto di legge.
    In questa fase è vietato ogni commento da parte degli altri Senatori.

    Nella fase della dichiarazione di voto, potranno prima intervenire i relatori del progetto di legge presentato nella fase precedente, per illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
    Dopo di che potranno intervenire tutti i Senatori eletti.
    Ognuno di essi potrà prendere parola una sola volta, per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.




    Art.8

    I progetti di legge dovranno essere presentati in questa forma:

    - Tema trattato e nome relatore.
    - Testo libero di presentazione descrizione intenti della legge, posizione politica sul tema.
    - uno o più ( quanti necessari ) provvedimenti e proposte concrete da prendere al riguardo.



    Art. 9
    Finite le quattro fasi il Presidente del Senato, nello stesso thread apre la fase di voto vera e propria.
    Il voto avrà una durata di 72 ore e dovrà essere conteggiato entro il turno di dibattito.

    Tutte le deliberazioni del Senato non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.



    Art. 10

    Tutte quelle proposte di legge approvate, diventeranno leggi ufficiali dello Stato, fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l' approvazione di un altra proposta di legge sul medesimo tema.
    Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato fino alla fine della legislatura.
    Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
    Le leggi approvate verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate" messo in rilievo nel sottoforum "Senato".



    Art. 11
    Ogni legge approvata, oltre ad una numerazione progressiva, porterà anche il nome del proprio relatore e un titolo.

    Ogni legge approvata sarà riportata nel trhead "Albo delle leggi approvate".
    Nel titolo del thread dovrà anche essere specificato il numero della legislatura.

    Il Thread dovrà essere organizzato in questo modo:

    Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.

    Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dal Senato.



    Art. 12
    Nel caso di richiesta ufficiale di 5 Senatori, il Presidente del Senato e i rappresentanti ufficiali delle liste presenti in Senato ( o i loro sostituti indicati fra gli altri senatori ) andranno a formare una commissione che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
    In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti Senatori rappresenta.
    Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.
    Ultima modifica di Supermario; 10-12-09 alle 23:18
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #2
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: NUOVO REGOLAMENTO INTERNO SENATO e CAMERA

    A breve il testo del regolamento interno della Camera.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #3
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Rif: NUOVO REGOLAMENTO INTERNO SENATO e CAMERA

    REGOLAMENTO CAMERA






    Parte prima – Disposizioni preliminari





    Articolo 1 - I deputati

    I deputati entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto dell’insediamento, che avviene accettazione esplicita del mandato nel corso della prima seduta assembleare. L'assenza non motivata a quattro sedute consecutive, senza una valida giustificazione da presentare prima della quarta assenza comporta l’automatica decadenza del deputato e l’obbligo per il Presidente della camera di provvedere alla sostituzione del deputato decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista, che dovrà accettare o rifiutare il mandato nei successivi 5 giorni. La mancata accettazione entro i predetti termini equivarrà a rifiuto.


    Articolo 2 – Il Presidente della Camera

    L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera. L’elezione ha luogo per scrutinio palese a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti.


    Articolo 3 - I Vicepresidenti

    Eletto il Presidente, si procede all'elezione di due Vicepresidenti. Vengono eletti i due candidati alla Vicepresidenza più votati. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente; a tal fine possono essere da lui convocati ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.




    Parte seconda - Del Presidente, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi parlamentari




    Articolo 4 – Il Presidente della Camera

    Il Presidente rappresenta la Camera dei deputati. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. Il Presidente della Camera convoca le sedute dell’Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno .In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
    4.1 Ogni atto o comportamento del Presidente della Camera che si presuma contrario a norme costituzionali o di legge può essere sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale. Le determinazioni della Corte Costituzionale sono vincolanti per il Presidente della Camera e comportano l’annullamento degli atti oggetto di censura.


    Articolo 5 – La Conferenza dei Capigruppo

    La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente della Camera ogniqualvolta lo ritenga utile o su richiesta di un quarto dei deputati, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Alla Conferenza potranno partecipare attivamente anche i singoli membri del Gruppo Misto.


    Articolo 6 – I gruppi parlamentari

    Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di due deputati. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Presidente del Congresso a quale Gruppo intendono iscriversi .I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel precedente comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. I deputati di ciascun Gruppo parlamentare nominano al loro interno un Capogruppo.




    Parte terza – il Funzionamento della Camera




    Articolo 7 – La presentazione delle proposte di legge


    L'iniziativa legislativa é esercitata tramite la presentazione della proposta di legge nell’apposito thread ufficiale "Proposte di Legge della Camera - numero legislatura" predisposto dal Presidente dell’Assemblea nei sette giorni successivi alla sua elezione. Il Presidente della Camera verifica che la proposta di legge rispetti i requisiti formali previsti dalla Costituzione ed in caso di verifica positiva provvede alla calendarizzazione della stessa.


    Articolo 8 – La seduta parlamentare


    La seduta parlamentare è convocata dal Presidente della Camera tramite l'apertura di un apposito thread. Tra la convocazione e l’apertura della discussione è necessario un preavviso minimo di 24 ore. Ciascuna seduta è composta da due sessioni: sessione di discussione della durata di 72 ore, e sessione di voto della durata di 48 ore. La fase di votazione si conclude con la proclamazione degli esiti ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci.


    Articolo 9 – Convocazione in seduta comune delle Camere


    La Camera dei Deputati è convocato in seduta comune con il Senato nei casi previsti dalla Costituzione. Le formalità di convocazione, la Presidenza e le procedure sono quelle della Camera dei Deputati. La seduta comune non implica la sospensione dei lavori in seduta ordinaria, il ritardo delle convocazioni o il rinvio delle sedute convocate.


    Articolo 10 - Il voto di fiducia e la mozione di sfiducia

    La Camera è convocata per la votazione della fiducia al Governo entro cinque giorni dalla nomina di esso da parte del Presidente di POL.
    10.1 Il Congresso è altresì convocato per la votazione della fiducia al Governo o a un singolo Ministro su richiesta di cinque deputati e cinque senatori.
    10.2 La seduta segue le regole delle ordinarie sedute parlamentari.
    10.3 Entro 5 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia il Presidente della Camera dovrà convocare l'Assemblea ai fini della deliberazione sulla mozione stessa.
    10.4 Qualora un Ministro si sia dimesso o sia stato rimosso mediante mozione di sfiducia, lo stesso non potrà essere nominato nuovamente Ministro durante la medesima legislatura se non in caso di un nuovo voto di fiducia sulla sua persona da parte di entrambe le camere del Parlamento.
    10.4 Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta di legge del Governo non implica obbligo di dimissioni.



    Art. 11 – Impeachment di uno o più Magistrati


    La procedura di impeachment di uno o più magistrati viene attivata dal Presidente della Camera su richiesta di almeno la metà dei congressisti.Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera. La rimozione del magistrato o dei magistrati coinvolti nella procedura di impeachment è disposta obbligatoriamente dal presidente della Camera qualora a suo favore si esprimano almeno i 3/4 dei votanti,


    Art. 12 – Impeachment del Presidente della Camera


    La procedura di impeachment del Presidente della Camera viene attivata su richiesta di almeno cinque deputati. Durata e svolgimento della seduta seguono le ordinarie regole di funzionamento della Camera La rimozione del Presidente della Camera è ordinata dal Presidente di PIR obbligatoriamente qualora a suo favore si esprimano almeno i 2/3 dei congressisti.


    Art. 13 - Question Time

    Ogni gruppo parlamentare può presentare una interrogazione rivolta al Governo affinché il Primo Ministro o il Ministro competente per materia chiarisca una questione di attualità politica, economica o relativa all’attività governativa.

    13.1 Il soggetto istituzionale al quale è rivolta l’interrogazione ha l’obbligo di rispondere all’interrogazione nei sette giorni successivi alla richiesta di Question Time. Il capogruppo del gruppo parlamentare richiedente, o un altro membro del gruppo da lui delegato, hanno facoltà di dichiararsi soddisfatti o meno della risposta ricevuta, ed eventualmente di replicare. Alla replica il soggetto al quale è stata rivolta la prima interrogazione ha facoltà di rispondere per iscritto entro i successivi 7 giorni.
    Ultima modifica di Supermario; 11-12-09 alle 00:00
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

 

 

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