"CHI SERVE L'ALTARE, VIVA DELL'ALTARE"
(Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi; cap. 9, vers.13)
Il diritto alla retribuzione per l'organista professionista ministro specializzato al servizio della Sacra Liturgia è sancito dall'Apostolo nel seguente passo tratto dalla prima lettera di Corinzi:
"Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto, e coloro che attendono all`altare hanno parte dell`altare?"
("Nescitis quoniam, qui sacra operantur, quae de sacrario sunt, edunt; qui altari deserviunt, cum altari participantur?")
Ciò è confermato dal Codice di Diritto Canonico e specificamente nel Can. 231:
Can. 230 - §1. I laici di sesso maschile che abbiano l'età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.
§2. I laici possono assolvere per incarico temporaneo la funzione di lettore nelle azioni liturgiche; così pure tutti i laici godono della facoltà di esercitare le funzioni di commentatore, cantore o altre ancora a norma del diritto.
§3. Ove le necessità della Chiesa lo suggeriscano, in mancanza di ministri, anche i laici, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra Comunione, secondo le disposizioni del diritto.
Can. 231 - §1. I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire una adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
§2. Fermo restando il disposto del can. 230, §1, essi hanno diritto ad una onesta rimunerazione adeguata alla loro condizione, per poter provvedere decorosamente, anche nel rispetto delle disposizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si garantiscano la previdenza sociale, le assicurazioni sociali e l'assistenza sanitaria.
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Commento del nostro consulente Avv. Lorenzo Marzona, presidente della Associazione per la Musica Sacra "Vincenzo Colombo" di Pordenone:
"Per quanto riguarda il Canone 230 esso regola l'assunzione liturgica dei ministeri di lettore e di accolito. Avendo tale assunzione appunto solo valore liturgico, è ovvio che non possa avere effetti economici e civilistici.
Il fatto che non sia citato il ministero del musicista, ma solo quello del cantore, conferma ulteriormente che esso, per la sua natura, ha caratteristiche specifiche non assimilabili a quelle del lettore, dell'accolito e del semplice cantore."
Il Codice di Diritto Canonico al n.231 interessa particolarmente il servizio professionale dell’organista di chiesa e del direttore di coro, e dimostra in realtà come, ufficialmente, la Chiesa Cattolica Italiana sia attenta al riconoscimento dei singoli carismi:
“I laici che si dedicano in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, hanno l’obbligo di acquisire un’adeguata formazione, necessaria per adempiere debitamente la loro funzione e per esercitarla consapevolmente, assiduamente e diligentemente. Essi hanno diritto ad una onesta remunerazione adeguata alla loro condizione mediante la quale possono decorosamente provvedere alle loro necessità ed a quelle della loro famiglia, rispettando anche le disposizioni del codice civile; hanno inoltre diritto che si provveda debitamente alla loro previdenza e assicurazione sociale ed alla cosiddetta assistenza sanitaria”.
Fonte: www.organisti.it


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