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  1. #1
    più arcipreti, meno arcigay
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    Tra la verità e l'errore non c'è nessuna via di mezzo, tra questi due poli opposti non c'è che un immenso vuoto. Colui che si pone in questo vuoto è altrettanto lontano dalla verità di colui che è nell'errore (J. Donoso Cortes)
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    Predefinito Notificazione a tutti a proposito delle bufale sull'Ici della Chiesa

    Rendo noto a tutti,di modo che chi non lo sapesse non si lasci cogliere impreparato, che NON è vero che il governo abbia esentato la Chiesa dal pagare l'Ici e che NON è vero che ciò produrrà buchi nel bilancio municipale.

    La Chiesa infatti NON HA MAI PAGATO l'Ici: l'Ici fu istituita nel 1992 dal governo Amato e fin da subito furono esentate TUTTE le confessioni concordatarie e le Onlus in quanto viene riconosciuto il loro compito sociale.

    Rendo noto anche che l'unico giornale che conosca che abbia detto questaverità è stato AVVENIRE. Hanno mentito spudoratamente, sostenendo la bufala: il Corriere della Sera, la Stampa, Repubblica, l'unità e feccia comunista varia.
    Nessuno ha pubblicato rettifiche delle bufale sparate a prima pagina, ovviamente.

    Questo solo per ricordarlo appenma qualche merlo salterà su con la balla della Chiesa che evade l'Ici.

    Merli, che peraltro han già cantato:

    "SULL’ICI UN FAVORE ALLA CHIESA DI SAPORE ELETTORALE

    Villetti: laici della Cdl dimostrino la loro opposizione

    “Domani – afferma il vicepresidente dello Sdi e vicepresidente della commissione bilancio di Montecitorio, Roberto Villetti - verrà alla Camera il provvedimento che contiene la norma che consentirà alla Chiesa di avere l’esenzione dell’Ici anche per gli immobili destinati ad attività commerciali. Si tratta di un privilegio che non si giustifica da nessun punto di vista, non può essere desunto dal Concordato, e comunque contraddice apertamente i principi di uguaglianza sanciti dalla nostra Costituzione. La rapidit! à con la quale il centrodestra si appresta a varare questa norma, nel contesto di un provvidemento più complesso, può rispondere solo ad una logica riconducibile ad un favore di sapore elettorale. Ci aspettiamo che coloro che nel centrodestra hanno sempre mantenuto il senso della laicità dello Stato, manifestino nettamente e concretamente il loro dissenso”."

    laicità...

  2. #2
    torquemada
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    Grazie, carissimo, della puntuale precisazione.
    Vien da cantare, come ai tempi dell'asilo: "il merlo ha perso il becco...".

  3. #3
    INNAMORARSI DELLA CHIESA
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    ......oooooooo prode antonio!!!
    Fraternamente Caterina
    Laica Domenicana

  4. #4
    INNAMORARSI DELLA CHIESA
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    Originally posted by Caterina63
    ......oooooooo prode antonio!!!

    non mi permetterei mai di contraddirla.......va bene così......

    Fraternamente Caterina
    Laica Domenicana

  5. #5
    Vox Populi
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    Sempre sullo stesso argomento, una nota dell'Avvocatura della Curia di Milano

    UN POLVERONE INFONDATO

    L’esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici, ma solo quelli nei quali vengono svolte le attività indicate dalla legge sull’Ici (ad esempio l’attività scolastica). Non si tratta di una nuova agevolazione: l’esenzione esiste da quando esiste l’imposta comunale (1992). E non spetta solo agli enti ecclesiastici, ma riguarda anche gli immobili nei quali tutti gli altri enti non commerciali svolgono le stesse attività, anche Stato o Comuni.


    di Patrizia Clementi
    Ufficio Avvocatura Curia di Milano

    A proposito della presunta introduzione di una norma che esenta dall’Ici gli immobili degli enti ecclesiastici è utile premettere alcune precisazioni che cercheremo poi di illustrare più analiticamente.

    1. L’esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici, ma solo quelli nei quali vengono svolte le attività indicate dalla legge sull’Ici (ad esempio l’attività scolastica).

    2. Non si tratta di una nuova agevolazione: l’esenzione esiste da quando esiste l’Ici (1992) ed è stata applicata in modo sostanzialmente pacifico (contenzioso molto limitato) sia dagli enti ecclesiastici che non hanno versato l’imposta (e quindi non avranno alcuna richiesta di rimborso da avanzare), sia dai Comuni che non hanno richiesto il pagamento (e quindi i conteggi che hanno resi pubblici in questi giorni si riferiscono non ad imposte che perderanno rispetto al passato, ma ad imposte che pensavano di avere il diritto di incassare per il futuro e che invece non incasseranno).

    3. L’esenzione non spetta solo agli immobili degli enti ecclesiastici, ma riguarda anche quelli nei quali tutti gli altri enti non commerciali svolgono le stesse attività. Quindi, per continuare con l’esempio dell’attività scolastica, l’immobile nel quale viene gestita una scuola materna è esente sia se l’attività è gestita da una parrocchia o da un istituto religioso, sia se è gestita da un’associazione di genitori, sia se è gestita dal Comune o dallo Stato.

    4. L’Ici è un’imposta patrimoniale (ha come oggetto gli immobili) e non di un’imposta sui redditi (che ha come oggetto la ricchezza prodotta, i guadagni). Questo vuol dire che non pagare l’Ici sull’immobile non vuol dire non pagare le imposte sulle attività. Per continuare con l’esempio della scuola materna l’ente non dovrà pagare l’Ici, ma dovrà invece pagare le imposte sul reddito come qualunque altro contribuente che svolge quella stessa attività (in pratica deve tenere la contabilità, fare la dichiarazione dei redditi e tutto il resto).

    Fatte queste premesse, cerchiamo di capire il motivo per cui è stato necessario che una legge (per la precisione l’ articolo 6 del decreto legge 163) confermasse quanto un’altra legge (il decreto legislativo 504 sull’Ici) aveva già stabilito.

    L’Ici è stata istituita da una legge del 1992. Dalla sua origine uno dei suoi articoli è destinato ad identificare tutti gli immobili per i quali l’imposta non si paga. E’ l’articolo 7, che si intitola appunto: “esenzioni”. Scorrendo questo articolo troviamo indicati tutti i casi in cui il legislatore ha sottratto gli immobili all’obbligo di pagamento dell’imposta, immobili ai quali riconosce una rilevanza sociale meritevole di agevolazione. Sono, ad esempio, esenti gli immobili in cui si svolgono le attività istituzionali dello Stato e quelli degli altri enti pubblici: le sedi dei Comuni, delle Province, delle Regioni, le Unità sanitarie locali, gli ospedali, le scuole pubbliche e, in generale tutti gli edifici dove l’ente pubblico eroga pubblici servizi (cf art. 7, c. 1, lett. a).

    Un altro esempio: sono esenti i fabbricati inagibili a condizione che siano recuperati e destinati alle attività assistenziali in favore dei portatori di handicap (cf art. 7, c. 1, lett. g).

    Tra tutte le ipotesi considerate dalla norma di esenzione, c’è anche quella che ha dato origine al decreto 163 di cui ci stiamo occupando. La lettera i) dell’articolo 7 della legge sull’Ici stabilisce infatti che sono esenti gli immobili per i quali si verificano due requisiti: devono essere utilizzati dagli enti non commerciali e devono essere destinati a quelle attività che la legge indica perché le ritiene di particolare significato nel contesto sociale.

    Esaminiamo uno per volta i due requisiti.
    Ente non commerciale è una definizione fiscale che identifica un soggetto che:

    - non può essere una società (quindi può essere un’associazione, una fondazione, un comitato, un ente ecclesiastico, organizzazione di volontariato, una Ong, un Comune, una Regione, una Provincia, ecc.);

    - non può avere per fine lo svolgimento di un’attività imprenditoriale (quindi può avere finalità culturali, sportive, ricreative, assistenziali, religiose, ecc.);

    - deve escludere la possibilità di distribuire utili (quindi ogni entrata deve essere destinata allo svolgimento delle attività che servono alla realizzazione dei fini dell’ente).

    Nel linguaggio comune parliamo di enti non profit, enti senza fine di lucro, enti morali, e, se ci limitiamo agli enti non commerciali diversi di natura privata (escludendo cioè gli enti pubblici) enti del terzo settore.

    Gli enti ecclesiastici sono una categoria di enti non commerciali il cui fine è per obbligo di legge (il Concordato) quello di religione o di culto. E’ ancora una legge dello Stato ( la legge 222 del 1985) che divide in due categorie le attività che gli enti ecclesiastici possono svolgere:

    - la prima categoria riguarda le attività definite di religione o di culto che l’ente ecclesiastico deve per forza svolgere, altrimenti non viene riconosciuto dallo Stato come ente ecclesiastico: «Quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana» ( art. 16, lett. a);

    - la seconda categoria sono tutte le altre attività (tecnicamente definite «attività diverse da quelle di religione o di culto») che l’ente ecclesiastico può svolgere e che lo stesso articolo 16, lettera b, indica in parte elencando quelle che più frequentemente vengono svolte: «Quelle di assistenza e di beneficenza, istruzione, educazione e cultura» e in parte, definendole genericamente come «attività commerciali o a scopo di lucro» ( art. 16, lett. b).

    Per avere diritto all’esenzione, però, non basta essere un ente non commerciale. La legge richiede infatti un secondo requisito : nell’immobile deve essere svolta una o più delle attività che la legge indica in quelli che possiamo definire due elenchi (cf art. 7, c. 1, lett. i del D.Lgs. 504 del 1992):

    - nell’elenco 1 sono comprese le attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

    - nell’elenco 2 sono comprese le attività di religione o di culto (attraverso il rinvio all’ articolo 16, lettera a della legge 222 del 1985), che, come abbiamo visto sopra sono quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

    E’ evidente che l’elenco 1 riguarda tutti gli enti non commerciali, mentre l’elenco 2 riguarda solo gli enti ecclesiastici.

    E’ altrettanto evidente che, mentre le attività dell’elenco 2 sono sempre attività non commerciali, le attività dell’elenco 1 possono essere indifferentemente commerciali oppure non commerciali, a seconda che siano svolte a fronte di corrispettivi oppure gratuitamente e che tale circostanza è ininfluente ai fini dell’Ici: non viene data alcuna indicazione su come le attività debbano essere svolte, quello che è invece richiesto è che siano quelle.

    Nella primavera dello scorso anno, la Cassazione ha emanato una sentenza nella quale ha dato un’interpretazione del tutto sbagliata di questa esenzione (cf Sentenza 4645 dell’8 marzo 2004). Il caso riguardava gli immobili nei quali un istituto religioso svolgeva delle attività che aveva ritenuto incluse tra quelle esenti ai fini Ici.

    I giudici hanno affermato che per avere diritto all’esenzione occorrono due requisiti: bisogna essere un ente non commerciale (e hanno riconosciuto che l’istituto religioso lo è) e bisogna svolgere nell’immobile una o più delle attività previste dalla legge (e hanno stabilito che le attività svolte erano “sanitaria” e “ricettiva”).

    Nonostante ciò, hanno però negato l’esenzione sulla base di questo sostanziale ragionamento:

    - l’ente ecclesiastico ha diritto all’esenzione per gli immobili in cui svolge le attività di religione o di culto, perché la legge sull’Ici lo stabilisce attraverso il richiamo dell’ articolo 16, lett. a; (sono le attività che abbiamo definito elenco 2)

    - inoltre ha diritto all’esenzione anche in relazione agli immobili in cui svolge le attività diverse da quelle di religione o di culto anche se la legge sull’Ici non le ha richiamate esplicitamente (nell’articolo 7 del decreto Ici, infatti non sono richiamate le attività dell’ articolo 16, lett. b che lo ricordiamo, sono le attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura) perché esse sono già comprese in quello che abbiamo definito elenco 1 (cf l ’articolo 7, c. 1, lett. i) della legge sull’Ici.

    - non ha invece diritto all’esenzione per gli immobili in cui svolge le attività commerciali o a fini di lucro perché anche se queste rientrano tra quelle elencate dall’ articolo 16, lettera b non sono invece comprese nell’ articolo 7 lettera i della legge sull’Ici.

    E’ evidente che questa interpretazione modifica la norma che stabilisce quali sono i requisiti per avere diritto all’esenzione Ici aggiungendone un terzo ai due che abbiamo visto prima: mentre per la legge Ici è necessario e sufficiente che l’immobile sia utilizzato da un ente non commerciale e sia destinato a una o più delle attività che identifica; per la Cassazione occorre anche che queste attività siano svolte in forma di attività non commerciale. Ma questo, come abbiamo sottolineato sopra, non è un aspetto che riveste interesse ai fini Ici, mentre assume invece un’importanza decisiva nell’ambito delle imposte sui redditi.

    In pratica, tornando all’esempio iniziale, la gestione di una scuola materna da parte di un ente non commerciale, dobbiamo distinguere l’ambito relativo all’Ici da quello relativo alle imposte sui redditi:

    - per quanto riguarda l’Ici l’immobile che ospita la scuola sarà esente perché si tratta di attività “didattica”, inclusa tra quelle agevolate;

    - per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, occorre invece operare un ulteriore verifica:

    - se l’ente non incassa rette l’attività non avrà rilevanza fiscale;

    - se l’ente incassa rette l’attività sarà considerata commerciale e l’ente dovrà pagare le imposte e adempiere a tutti gli obblighi come qualunque altro soggetto che svolga quella stessa attività.

    Con il D.L. 163 il legislatore ha precisato (cioè ha chiarito come deve essere interpretata la legge sull’Ici che già esiste ) che l’immobile nel quale l’ente ecclesiastico svolge un’attività diversa da quella di religione o di culto, purché tale attività sia compresa nell’elenco 1 dell’articolo 7 (cioè le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) della legge sull’Ici, ha diritto all’esenzione, anche se questa attività è svolta in forma di attività commerciale.

    Quindi nessuna nuova agevolazione, ma precisazione che ai fini dell’esenzione servono due requisiti e non tre come vuole la Cassazione.

    Anzi. Se leggiamo fino in fondo la nuova legge, vediamo che per gli enti ecclesiastici l’ambito delle agevolazioni è stato ristretto e non ampliato. Infatti, la norma si chiude precisando che è necessario che l’attività sia «connessa a finalità di religione o di culto». Una limitazione che nella legge originaria non c’è e che, in occasione dell’interpretazione autentica il legislatore ha aggiunto.

    fonte: Arcidiocesi di Milano

  6. #6
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    <ironic mode on>

    In realtà un beneficio per la collettività c'è: quelle famiglie che mandano i figli alle scuole cattoliche forse pagheranno una retta più bassa...

    <ironic mode off>

  7. #7
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    Se tutte le confessioni protestano dichiarando l'ingiustezza di questo provvedimento di favore nei confronti esclusivi della chiesa cattolica un motivo ci sarà o no? Se è stato rifiutato l'emendamento di Malan un motivo ci sarà o no? Se anche la Confindustria protesta dicendo che si creano delle distorsioni del mercato (pensiamo che se passa questo decreto le librerie di enti religiosi non pagheranno più l'ICI mentre le librerie non di enti religiosi sì, la concorrenza non è più garantita in modo corretto, idem per alberghi e strutture ricettive) un motivo ci sarà o no?

  8. #8
    INNAMORARSI DELLA CHIESA
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    Originally posted by ragazzosemplice
    Se tutte le confessioni protestano dichiarando l'ingiustezza di questo provvedimento di favore nei confronti esclusivi della chiesa cattolica un motivo ci sarà o no? Se è stato rifiutato l'emendamento di Malan un motivo ci sarà o no? Se anche la Confindustria protesta dicendo che si creano delle distorsioni del mercato (pensiamo che se passa questo decreto le librerie di enti religiosi non pagheranno più l'ICI mentre le librerie non di enti religiosi sì, la concorrenza non è più garantita in modo corretto, idem per alberghi e strutture ricettive) un motivo ci sarà o no?
    INVIDIA...........

    (anonimo)
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  9. #9
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    Caterina,
    secondo te è giusto che le scuole cattoliche, oltre a ricevere finanziamenti pubblici grazie alla legge Moratti, siano ANCHE esentate dal pagamento dell'ICI??

    E poi, la scuola dei padri barnabiti dove ho fatto le medie e le superioiri è stat chiusa e i padri al suo posto ci hanno fatto un albergo a 4 stelle (non un ostello per i pellegrini).
    E' giusto che sia esentato dal pagamento dell'ICI??

  10. #10
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    Originally posted by Caterina63
    INVIDIA...........

    (anonimo)
    ma che invidia!
    INGIUSTIZIA!

 

 
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