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Discussione: č ora di svegliarsi

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    Predefinito č ora di svegliarsi

    Quanto tempo ci occorre ancora per rivoltare il....calzino? e intanto magari una bella disinfettata no?
    E riportare il malloppo (maltolto) della BANCA D'ITALIA IN MANO AL POPOLO SOVRANO!!!!!!




    REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA CONTRO BANCA D'ITALIA




    SENTENZA CONTRO BANCA D'ITALIA
    Data: Sunday, 02 October @ 1549 EDT
    Argomento: Giustizia ed InGiustizia

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
    Avv. Cosimo Rochira ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 8.07.2005,
    - promossa da
    DE GAETĂ€NTS GIOVANNI,
    rappresentato e difeso dagli avv. A. Tanza e A. Pinpìni
    ATTORE
    C’
    BANCA CENTRALE EUROPEA-BANCA CENTRALE D’ITALIA S.PÀ.
    rappresentata e difesa dagli avv. M. Perassi, M. Mancini, A. Frisullo
    CONVENUTA

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con atto di citazione del 12.10.2004, Giovanni De Gaetanis conveniva in giudizio “la Banca centrale europea, e, per essa, la locale articolazione individuata nella Banca Centrale d’ltalìa s.p.a� chiedendo dì accertare ineidenter tantum e dichiarare che la proprietà della moneta è della collettività nazionale europea, mentre la Banca Centrale ha unicamente il compito di provvedere alla stampa.

    In conseguenza dì ciò, dichiarare che l’intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell’Unione Europea, e che, per l’effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi, al contrario, ritenerlo Credito Pubblico.

    In conseguenza di ciò condannare l’istituto di emissione al pagamento della somma, forfettariamente indicata, di €. 1.100,00 con espressa rinuncia al sovrappiù.

    Condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa

    La Banca d’Italia, si costituiva in giudizio all’udienza del 26 novembre 2004, chiedendo il rigetto di tutte le domande cx adverso proposte siccome improponibili ed inammissibili e comunque infondate, nonché spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’ari. 96 cp.c..

    In particolare la convenuta eccepiva il proprio difetto dì legittimazione passiva, l’assoluta carenza di azione, di interesse di agire e di legittimazione attiva in capo a parte attrice e l’infondatezza nel merito delle richieste avversarie.

    All’udienza del 17 dicembre 2004, veniva respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Banca d’Italia ed ammessa la C.T.U. richiesta dall’attore.
    All’udienza dell’8 luglio 2005 le parti presentavano le proprie contro deduzioni tecniche alla CTU, precisavano le conclusioni riportandosì ai rispettivi scritti difensivi; quindi la causa veniva trattenuta per la decisione.

    Motivi della decisione
    Si premette che la causa, dato il suo valore sino ad E 1.100,00, viene decisa cx art.113, 2° comma c.p.c. secondo equità ed in osservanza delle nonne e dei principi informatori della materia.
    La domanda fondata, pertanto va accolta per quanto di ragione.
    L’eccezione dì difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla convenuta t infondata anche alla luce delle conclusioni del CTU dott. Mazzeo Maurizio il quale individua nella Banca d’Italia il soggetto che trae gli utili dal reddito di signoraggio,come risulta dal bilancio delIa stessa Banca.

    Peraltro l’atto introduttivo risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d’Italia S.p.A.
    La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta ex ar196 c.pc. non può, certamente essere accolta, oltre che per la fondatezza della domanda attrice che pertanto escluderebbe l’accoglimento del punto relativo alla condanna per temerarietà , anche per la pacifica circostanza che la formulata domanda cx art. 96 cp.c. non può essere che equiparata all’accessorietà delle spese processuali che giammai possono essere tenute in conto nella determinazione del valore della causa anche per la impossibile unilaterale determinazione da parte del richiedente.
    L’elaborato peritale ha anche chiarito l’esistenza dell’interesse ad agire e la legittimazione attiva del De Gaetanis, avendone determinato l’esatto diritto al risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio.
    AI C.T.U. veniva; formulato il quesito di accertare dì chi fosse la proprietà della moneta ed, in particolare se questa fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertando il danno medio derivante dal cosiddetto debito dì signoraggio.

    Questo giudizio si fonda, dunque, sulla C.T.U, che risulta essere ben motivata e scevra di alcun vizio e/o difetto logico e/o dì motivazione.

    La relazione tecnica descrive, in breve la storia della Banca d’Italia, gli aspetti istituzionali, le funzioni, i criteri operativi ed i fini istituzionali.
    Questi fini di natura pubblica la Banca d’Italia assolve in piena autonomia e indipendenza, ritraendone gli utili e i frutti, che divide tra i “partecipanti� come una società per azioni.

    Lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali e della Banca Centrale Europea definisce reddito monetaria (art.32) il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell’esercizio funzioni di politica monetaria del Sebc.

    La Statuto fissa anche le regole per la determinazione del reddito monetario e per la sua distribuzione tra le banche centrali dei paesi partecipanti all’euro.

    Prima di esaminarle, il perito ha ritenuto opportuno chiarire il concetto dì reddito monetario.

    Quando la circolazione era costituita soprattutto da monete in metalli preziosi (oro e argento), ogni cittadino poteva chìedere al suo sovrano di coniargli monete coni lingotti d’oro e argento che egli portava alla zecca. Il sovrano, ponendo la sua effigie sulla moneta, ne garantiva il valore, dato dalla quantità e dalla purezza del metallo in essa contenuto.

    In cambio di questa garanzia, tuttavia, tratteneva per sé una certa quantità di metallo: l’esercizio di questo potere sovrano venne chiamato signoraggio.

    Introdotta la circolazione della moneta cartacea,, slegata dall’oro ( soppressione delle c.d. riserve auree), sono mutate le modalità di formazione del signoraggio, ma non la sua natura, che resta quella di un introito dello Stato connesso con l’emissione di moneta.

    11 CTU ha determinato il reddito monetario, conte la differenza tra gli interessi percepiti sulle attività e il costo, modesto, di produzione delle banconote, chiarendo che costituisce il moderno reddito di signoraggìo> o reddito monetario, proprio lo scarto tra il primo ed il secondo importo.
    La domanda dell’attore è altresì fondata sulla violazione del disposto dell’an. 3, 3 eoznma dello statuto della Banca d’Italia, infatti prevede che le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio Superiore, solamente da uno all’altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. in ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

    Risulta, invece, che solo il 5 è posseduto dall’lNPS (Ente Pubblico ), il restante 95 % appartiene ad privati Gruppo intesa Gruppo San Paolo 1Ml “ Gruppo Assicurazioni Generali BNL ecc..

    11 C.TU., nella sua relazione, ha chiarito che il reddito dell’istituto, causato dall’ attività e dalla circolazione dì moneta posta in essere dalla collettività nazionale, dovrebbe vedere lo Stato quale principale beneficiano e non gruppi di privati.

    il C.T.U. conclude che, per il periodo preso in esame 1996-2003, la sottrazione deI reddito di signoraggio in danno alla collettività (quota attribuita a soggetti privati dalla Banca d’Italia) può determinarsi alla luce dei suddetti criteri e dei { prospetti analitici di calcolo riportati nelle relazione peritale, in complessivi €.87,OO corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data del 31.12.2003.

    La somma complessiva che spetta, quindi, all’attore per il titolo dedotto in giudizio cx a’t. 2033 e 2041 Cc. è di € 87,00.

    P.QM.
    11 Giudice di Pace di Lecce, avv. Cosimo Rochira, definitivamente pronunciando così provvede:
    a) Accoglie la domanda per i suddetti motivi e condanna la convenuta anche in via equitativa, a corrispondere all’attore la somma dì € 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito di signoraggio, oltre interessi legali dalla domanda all’effettivo soddisfo;
    b) non accoglie la domanda riconvenzionale per le ragioni dì cui in motivazione
    c) compensa le spese di giudizio in consìderzione della novità della questione trattata;
    ci) pone le spese cli C.T.U. a carico della convenuta soccombente.
    Così deciso in Lecce, il 15.09.2005









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  2. #2
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    Non potresti tradurre quelle parti in ostrogoto?

 

 

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