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  1. #1
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    Predefinito Ancora su Carnevale, giudice....

    ....assolto

    Il Csm contro la LEGGE e la Cassazione

    Corrado Carnevale, com’è noto, è stato prosciolto dalla Corte di cassazione dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché “il fatto non sussiste”.
    La sentenza risale al 2002, ma da allora è stato impedito al giudice di indossare nuovamente la toga. La legge dice che i dipendenti pubblici che sono stati espulsi perché implicati in procedimenti giudiziari dai quali sono usciti assolti devono essere reintegrati.
    Ma la sinistra giudiziaria, che ha la maggioranza nella commissione per le nomine del Csm non dà retta alle sentenze, non crede alla Cassazione e non rispetta la legge.
    L’argomento addotto da Luigi Berlinguer, ex ministro Ds e dagli esponenti di Magistratura democratica è che la legge, siccome impone al Csm un comportamento, ne limita l’autonomia e quindi non va applicata.
    Insomma il Csm insiste nel considerarsi una terza camera legislativa che, se non le piacciono, può bocciare le leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal capo dello Stato.
    Oltre al Csm c’è l’espressione della magistratura associata, l’Anm, che ad ogni pie’ sospinto strilla perché ritiene che si infanghi l’onorabilità dei magistrati.
    Recentemente se l’è presa con il procuratore generale della Cassazione, il magistrato d’accusa più alto in grado del sistema giudiziario, perché si era permesso, criticando come assolutamente infondata la sentenza di condanna di Calogero Mannino, di alludere all’incompetenza dei giudici che l’avevano stilata.
    Sull’onorabilità di Carnevale - che nonostante sia innocente di ogni reato, si vede escluso dal suo diritto di tornare in servizio – il Csm non spenderà mai una parola. Se poi qualcuno parla di una torsione politica della magistratura associata e del Csm, si risponde in modo scandalizzato che in questo modo si attacca l’imparzialità dei magistrati.
    Quello che invece rende la magistratura così impopolare è proprio questa manifesta faziosità, che finisce con il coinvolgere ingiustamente anche quelli, e sono la maggioranza, che fanno silenziosamente il loro mestiere.

    Ferrara su il Foglio

    Saluti

    Credo che il direttore de il Foglio sia certo di quel che dice sulla “maggioranza dei magistrati che fanno silenziosamente il loro mestiere”.
    Se così fosse basterebbero tre pedate “elettorali” per mandare quelli del Csm e dell’Anm tutti a casa.
    Mi chiedo: silenziosi o pusillanimi?

    E il Presidente Ciampi che fa?
    Anche Lui silenzioso?

  2. #2
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    Datosi che, come noto, non è vero che Carnevale sia stato prosciolto con la formula "il fatto non sussiste", bensì in quanto la Cassazione (della quale Carnevale ha fatto parte integrante) ha dichiarato inutilizzabili le deposizioni dei suoi colleghi che lo accusavano di ingerenze e forzature in camera di consiglio per favorire questa a quella assoluzione; tutto il resto della prolusione "ferraresca" è fuffa.

    Come sempre...

  3. #3
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    In origine postato da MrBojangles
    Datosi che, come noto, non è vero che Carnevale sia stato prosciolto con la formula "il fatto non sussiste", bensì in quanto la Cassazione (della quale Carnevale ha fatto parte integrante) ha dichiarato inutilizzabili le deposizioni dei suoi colleghi che lo accusavano di ingerenze e forzature in camera di consiglio per favorire questa a quella assoluzione; tutto il resto della prolusione "ferraresca" è fuffa.

    Come sempre...
    La "Sentenza" dice che il fatto non sussiste.
    La Cassazione "non dichiara" ma si esprime co sentenze e con l relative motivazioni.
    Togati di Cassazione possono dichiare quello che parte a loro, e loro ne sono responsabili.

    capito, bamboccetto!

  4. #4
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    In origine postato da mustang
    La "Sentenza" dice che il fatto non sussiste.
    La Cassazione "non dichiara" ma si esprime co sentenze e con l relative motivazioni.
    Togati di Cassazione possono dichiare quello che parte a loro, e loro ne sono responsabili.

    capito, bamboccetto!
    Dunque: la sentenza di secondo grado lo condanna, indi non può dire che "il fatto non sussiste".
    Punto.

    La sentenza della Cassazione non può entrare nel merito di quella emessa dalla Corte d'Appello ma, eventualmente, annullarla per vizi procedurali od altro; ma NON riscriverla.

    Indi, come dicevo; la Cassazione, dichiarando inutilizzabili le deposizioni di tre Magistrati di cassazione che INCHIODAVANO Carnevale ne ha dichiarato la nullità.

    Questo è.
    Ferrara è un noto ballista; fattene una ragione.

    P.S.: qui

  5. #5
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    E come puoi leggere qui :

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE
    Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327
    (ud. 30 ottobre 2003). Pres. Marvulli – Est. Calabrese – P.M. Siniscalchi (conf.) – Ric. Carnevale
    Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto - trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio - di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l’obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l’effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto.
    Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poichè acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile.
    (Fattispecie relativa a imputazione di concorso cd. “esterno” in associazione di tipo mafioso)

    [...]

    Dunque: l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado è subordinata a questo presupposto, che cancella le deposizioni dei colleghi come da testo che ti ho linkato sopra.
    Più o meno come l'ultima "assoluzione" del processo All Iberian 2: "Il fatto non costituisce PIU' reato".
    Nel caso Carnevale, invece, "Il fatto non sussiste" (è vero) in quanto sono state eliminate le testimonianze che lo comprovano.

    Un capolavoro.

  6. #6
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    In origine postato da MrBojangles
    E come puoi leggere qui :

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE
    Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327
    (ud. 30 ottobre 2003). Pres. Marvulli – Est. Calabrese – P.M. Siniscalchi (conf.) – Ric. Carnevale
    Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto - trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio - di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l’obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l’effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto.
    Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poichè acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile.
    (Fattispecie relativa a imputazione di concorso cd. “esterno” in associazione di tipo mafioso)

    [...]

    Dunque: l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado è subordinata a questo presupposto, che cancella le deposizioni dei colleghi come da testo che ti ho linkato sopra.
    Più o meno come l'ultima "assoluzione" del processo All Iberian 2: "Il fatto non costituisce PIU' reato".
    Nel caso Carnevale, invece, "Il fatto non sussiste" (è vero) in quanto sono state eliminate le testimonianze che lo comprovano.

    Un capolavoro.
    --------------------------------------------
    Sei bravissimo a girarci attorno, ma adesso dicci:
    Come cavolo sai che quelle testimonianze che affermano "il fatto sussiste" siano veraci o testimonianze false?
    E dicci: come posso il, cittadino, "capire" perchè un una "Corte" formata da esperti giudici possa usare, per condannare un imputato, testimonianze rese in violazione alle leggi?
    E per finire, dicci: che cavolo centra il processo All Iberian con Carnevale?

  7. #7
    Verrà un giorno...
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    In origine postato da MrBojangles
    E come puoi leggere qui :

    CORTE DI CASSAZIONE PENALE
    Sez. un., 21 maggio 2003, n. 22327
    (ud. 30 ottobre 2003). Pres. Marvulli – Est. Calabrese – P.M. Siniscalchi (conf.) – Ric. Carnevale
    Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto - trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio - di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l’obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l’effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto.
    Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poichè acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile.
    (Fattispecie relativa a imputazione di concorso cd. “esterno” in associazione di tipo mafioso)

    [...]

    Dunque: l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado è subordinata a questo presupposto, che cancella le deposizioni dei colleghi come da testo che ti ho linkato sopra.
    Più o meno come l'ultima "assoluzione" del processo All Iberian 2: "Il fatto non costituisce PIU' reato".
    Nel caso Carnevale, invece, "Il fatto non sussiste" (è vero) in quanto sono state eliminate le testimonianze che lo comprovano.

    Un capolavoro.

    Sbagliato!!!Errore clamoroso...l'inutilizzabilità di un elemento impedisce al giudice di valutarlo. Se Tizio, trovandosi un giorno qualunque in quel di Genova, viene picchiato dalla polizia in presenza del difensore perchè confessi, e rende dichiarazioni autoincriminanti, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili. Cioè il giudice non può valutarle, deve valutare altri elementi.
    Allo stesso modo v'è obbligo di astenersi quanto ai voti dati in camera di consiglio dal collegio...altrimenti le dichiarazioni sono inutilizzabili. Qualora la Cassazione le avesse ritenute utilizzabili...nulla esclude che la Suprema Corte li ritenesse non attendibili...Vale il principio del libero convincimento del giudice e non esistono prove legali nel processo penale...neanche i verbali d'udienza sono prove legali...sono liberamente valutabili.
    Sulla base di tali considerazioni è "diabolico" ritenere che dalla pronuncia de qua possa desumersi un'affermazione di implicita colpevolezza...Diabolico...Il giudice ha deciso sulla base degli elementi utilizzabili...e ha escluso la sussistenza del fatto di reato...formula liberatoria amplissima...

  8. #8
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    In origine postato da mustang
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    Sei bravissimo a girarci attorno, ma adesso dicci:
    Come cavolo sai che quelle testimonianze che affermano "il fatto sussiste" siano veraci o testimonianze false?
    E dicci: come posso il, cittadino, "capire" perchè un una "Corte" formata da esperti giudici possa usare, per condannare un imputato, testimonianze rese in violazione alle leggi?
    E per finire, dicci: che cavolo centra il processo All Iberian con Carnevale?
    Quello che ci gira attorno è Ferrara; e, dunque, tu.
    Il primo, perchè "gratta" via una frase e ci costruisce sopra un panegirico; e tu, perchè gli credi senza manco andarti a leggere le sentenze.
    Come lui, del resto.
    Io mi permetto, invece, di andarmi a leggere la sentenza d'appello; dove queste testimonianze (tre) sono definite da quei Giudici attendibili e concordanti.
    Il "privato cittadino" dovrebbe prima capire (se non fosse bombardato a BALLE incatenate a reti ed edicole unificate) che i tre gradi di giudizio esistono proprio per, eventualmente, correggere gli errori che CHIUNQUE può commettere nell'esercizio della propria professione.
    Sta di fatto che, comunque, Carnevale è stato assolto in terzo grado in conseguenza alla dichiarata inutilizzabilità delle deposizioni che gli erano costate la condanna in appello.
    Limpido.

    Per l'ultima domanda; era solo un parallelo.
    Sul come sia possibile far sparire un reato (materialmente commesso) con un semplice tratto di penna.
    Non a tutti, però.

  9. #9
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    In origine postato da demos77
    Sbagliato!!!Errore clamoroso...l'inutilizzabilità di un elemento impedisce al giudice di valutarlo. Se Tizio, trovandosi un giorno qualunque in quel di Genova, viene picchiato dalla polizia in presenza del difensore perchè confessi, e rende dichiarazioni autoincriminanti, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili. Cioè il giudice non può valutarle, deve valutare altri elementi.
    Allo stesso modo v'è obbligo di astenersi quanto ai voti dati in camera di consiglio dal collegio...altrimenti le dichiarazioni sono inutilizzabili. Qualora la Cassazione le avesse ritenute utilizzabili...nulla esclude che la Suprema Corte li ritenesse non attendibili...Vale il principio del libero convincimento del giudice e non esistono prove legali nel processo penale...neanche i verbali d'udienza sono prove legali...sono liberamente valutabili.
    Sulla base di tali considerazioni è "diabolico" ritenere che dalla pronuncia de qua possa desumersi un'affermazione di implicita colpevolezza...Diabolico...Il giudice ha deciso sulla base degli elementi utilizzabili...e ha escluso la sussistenza del fatto di reato...formula liberatoria amplissima...
    Amico "addetto ai lavori",
    i tuoi paragoni son sempre ad capocchiam; quindi, manco lo tengo in considerazione stante la totale incongruenza.
    Nel mentre, la norma utilizzata dalla Cassazione per invalidare le deposizioni rese dai suoi stessi componenti, è riferita essenzialmente alla rivelazione di informazioni INERENTI i procedimenti; e non ESATTAMENTE alle ingerenze e pressioni che Carnevale fece (come da sentenza d'appello) nei confronti dei suoi colleghi.
    I tre magistrati, deponendo, hanno rivelato un reato; non gli atti del Consiglio.

    Ma, ormai, questo è un "classico" bananas; si persegue chi i reati li scopre, non chi li commette.

  10. #10
    Fiamma dell'Occidente
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    BOJ tu certamente saprai che esistono delle garanzie e delle procedure CERTE da rispettare vero?

    SE quella testimonianza NON è UTILIZZABILE allora per la corte ESSA NON ESISTE.

    E NON DEVE ESISTERE.

    l'imputato deve essere CONSIDERATO innocente e come tale riammesso.



    Questo caso è SCIOCCANTE, il CSM DEVE OBBEDIRE AL PARLAMENTO.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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