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  1. #11
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    Predefinito

    In Origine Postato da Malik
    Non è cosi . Quando Giuliano Amato , uno dei vostri illuminati capoccia introdusse , nel 1992 , questa splendida TASSA esentò tutti i fabbricati eclesiastici . Tutti strutture sportive e commerciali comprese.

    In seguito la Corte dei Conti rilevò che questa era una "anomalia" del Concordato .

    Ma negli anni ulivisti la Chiesa NON PAGO' NULLA .


    P.s PER ANTONIO : VIVI NELLA MERDA , TI VIENE DIFFICILE IMMAGINARE ALTRO.....

    Se negli anni ulivisti la chiesa non pagò nulla; perchè adesso volevano abrogare il "nulla"?



    A Robbe'; ripijiate...

  2. #12
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    Predefinito AGLI ASINI DI SINISTRA

    POLEMICHE A VUOTO


    Infondata campagna di stampa contro il decreto votato dal Senato. Ospedali, scuole e case di cura non hanno mai pagato l’imposta E non solo se di proprietà della Chiesa cattolica

    Ici e Chiesa, la «non notizia» in prima pagina

    Il decreto convertito dal Senato non cambia lo stato delle cose Gli immobili destinati all’assistenza e alla formazione continuano ad essere esenti, a differenza dei cinema parrocchiali e delle case in affitto Ampia la platea dei beneficiari dell’esenzione, dalle onlus ai beni delle altre confessioni religiose: gli enti ecclesiatici sono solo il 4 per cento del totale

    Da Roma Mimmo Muolo


    Scuole cattoliche, centri per disabili, strutture di beneficenza, immobili per la formazione professionale e centri culturali di proprietà di enti ecclesiastici non hanno mai pagato l'Ici.

    E continueranno a non pagarla. Altri immobili di proprietà di enti religiosi come ad esempio i cinema parrocchiali o le case affittate a terzi hanno sempre pagato questa imposta e continueranno a pagarla. Questo nella sostanza stabilisce l'articolo 6 del decreto legge sulle infrastrutture, approvato mercoledì al Senato. La norma, dunque, non innova di una virgola rispetto al passato e non sottrae neanche un euro ai Comuni. Eppure, a leggere molti giornali di ieri, sembrava che nella disciplina dell'esenzione dall'Imposta comunale sugli immobili fosse avvenuta una vera e propria rivoluzione. Titoloni sparati in prima pagina, commenti indignati e dichiarazioni smodate nei toni, oltre che totalmente inesatte nella sostanza (specie da parte di alcuni settori dell'opposizione). La tesi generalmente accreditata era quella del grazioso regalo elettorale del governo alla Chiesa. Una canea politico-mediatica che francamente lascia stupefatti, dato che è stata innescata da una "non-notizia". E che richiede di essere smentita sulla base dei fatti.
    Per orientarsi nella complessa vicenda bisogna partire dal 1992, anno di nascita dell'Ici. La legge istitutiva del tributo stabilisce, infatti, non solo chi deve pagare, ma anche chi ne è esentato. Non sono soggetti all'imposta gli immobili degli enti pubblici, gli edifici di culto della Chiesa cattolica (le chiese e le loro pertinenze: ad esempio i locali dove si fa il catechismo, la casa canonica, l'oratorio) e anche quelli di tutte le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato. Sono esenti, inoltre, quegli immobili degli enti non commerciali (cioè senza fini di lucro) che siano esclusivamente destinati a una serie di finalità elencate nella legge: e cioè attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche , ricettive, culturali, ricreative, sportive.
    In questo gruppo rientrano anche gli enti ecclesiastici, ma la categoria è molto ampia, comprendendo gli enti del terzo settore, le organizzazioni non profit, le onlus, le cooperative sociali, gli enti delle altre confessioni religiose e le fondazioni che non hanno scopo di lucro. Si calcola, in base ai dati del Ministero dell'Economia, che gli enti ecclesiastici rappresentino solo il 4 per cento del numero complessivo di tutti i soggetti esenti.
    Venendo agli esempi concreti, ciò significa che non pagano l'Ici ospedali, scuole e case di cura non solo facenti capo alla Chiesa cattolica, ma a uno qualunque degli organismi esentati per legge. Invece gli enti ecclesiastici hanno sempre pagato l'Ici per gli appartamenti di proprietà dati in locazione a terzi, oppure per i locali fittati ad attività commerciali come bar o ristoranti. Più complessa è invece la definizione dell'attività ricettiva. Un conto sono le case adibite a sede di campi scuola estivi da parte di gruppi autogestiti (queste rientranti nell'area dell'esenzione). Un altro conto è invece l'attività alberghiera vera e propria. E un caso particolare è rappresentato, infine, dagli immobili utilizzati in parte per una finalità esente, in parte no. In questi casi occorre fare una divisione catastale, altrimenti l'Ici si paga su tutto l'immobile.
    Fin qui la norma del 1992, che - ripetiamo - non riguarda solo la Chiesa cattolica e che è stata pacificamente applicata in tutti questi anni. Ovviamente, trattandosi di una tassa comunale, singole controversie interpretative si sono avute qua e là. Ma la mole del contenzioso risulta abbastanza limitata. La vera difficoltà nasce in seguito a una sentenza della Cassazione del 2004, che è chiamata a decidere sull'attività di ospitalità svolta da un istituto religioso (bisogna ricordare a questo proposito che i due terzi dei beni ecclesiastici esenti dall'Ici sono di istituti religiosi e non fanno capo a parrocchie o a dioc esi, né tanto meno alla Cei). L'attività sottoposta a giudizio è ricettiva (e dunque esente) o alberghiera? La Corte prima ribadisce i due requisiti fondamentali dell'esenzione (ente non commerciale e immobile destinato esclusivamente a una delle finalità previste dalla legge), poi introduce un terzo requisito che non è previsto dalla legge stessa. L'attività, afferma, deve essere oggettivamente non commerciale. La sentenza, però, crea tutta una serie di difficoltà pratiche e giuridiche. Ad esempio, se l'attività deve essere oggettivamente non commerciale, come si può gestire una scuola o un ospedale senza porre in essere operazioni commerciali? Senza contare che, proprio per legge, l'attività ricettiva, ammessa all'esenzione, è sempre considerata commerciale ai fini fiscali. Di qui la necessità di un intervento interpretativo del legislatore. Tale è, appunto, l'articolo 6 del decreto legge approvato l'altroieri al Senato. Il quale ribadisce semplicemente che sono esenti dall'Ici gli immobili degli enti ecclesiastici utilizzati «per attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto». Ed è proprio in quell'inciso la natura interpretativa della norma. Se, infatti, non fosse intervenuto il legislatore, la sentenza del 2004, portata alle estreme conseguenze, avrebbe fatto sì che mentre gli altri enti non commerciali potrebbero continuare a usufruire dell'esenzione per tutti gli immobili previsti nella legge del 1992, gli enti ecclesiastici non pagherebbero l'Ici solo per le chiese, i seminari e poco altro. Non c'è, dunque, alcuna estensione dell'esenzione. Ma solo un provvedimento che impedisce un'arbitraria discriminazione.

  3. #13
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    In Origine Postato da MrBojangles
    Se negli anni ulivisti la chiesa non pagò nulla; perchè adesso volevano abrogare il "nulla"?



    A Robbe'; ripijiate...

    Prova un pò ad ampliare le tue informazioni...


    E pensare che sei un idolo per certi qui sopra...


    ps. sai che ti voglio bene

  4. #14
    email non funzionante
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    "Cade un'altro argomento di propanda dei nipotini di Peppone"


    Inizia a imparare l'italiano prima di scrivere........

  5. #15
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    In Origine Postato da antonio
    la Corte dei Conti e' intervenuta per ribadire che le attivita' commerciali della Chiesa devono pagare l'ICI...dunque bocciando la richiesta delle suore zelatrici dell'Aquila che pretendevano di non pagare...

    Malik..hai fatto l'ennesima figura di cacca..


    C'è un odore su POL in questi giorni quando compare un banana!


  6. #16
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    In Origine Postato da Lollo87Lp
    "Cade un'altro argomento di propanda dei nipotini di Peppone"


    Inizia a imparare l'italiano prima di scrivere........


    scusa lollo un altro senza '


    scusa professore.

  7. #17
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    In Origine Postato da Nelson


    C'è un odore su POL in questi giorni quando compare un banana!


    C'è un articolo. Se vuoi commentarlo?

  8. #18
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    In Origine Postato da antonio
    assolutamente falso...
    come ti puo' ripetere l'economo della diocesi di PIacenza Don Roberto Scotti le attivita' commerciali , con la legge del 92, pagavano l'ICI...altrimenti non potrebbe dire, dal momento in cui sembrava che il decreto passasse, "DA OGGI NON PAGHEREMO PIU' L'ICI"..
    ma come? se gia' , come dici tu, non la pagavano...

    come vedi , quindi, sei in errore...

    ancora: il sindaco di Assisi non si sarebbe lamenterebbe di questo decreto se non sottraesse entrate alle casse comunali...
    ah..tanto per chiarire...il sindaco di Assisi e' di AN..

    I sostenitori della legge affermano che si tratta di una semplice interpretazione di una vecchia legge poco chiara, ma questonon è assolutamente vero. Infatti, su questo tema è già presente una sentenza della Cassazione (e quindi l'interpretazione già c'era), la n. 4645 del 2 ottobre 2003, depositata l'8 marzo 2004, relativa alla causa sollevata dall'Istituto suore Zelatrice del Sacro Cuore Ferrari di L'Aquila, istituzione ecclesiastica che gestisce pensionati con pagamento di retta. Ebbene, la Cassazione ha dato torto a quell'istituto ecclesiastico, confermando che, poiché si tratta di attività di carattere commerciale, tale istituzione era tenuta a pagare l'ICI.


    Altri immobili di proprietà di enti religiosi come ad esempio i cinema parrocchiali o le case affittate a terzi hanno sempre pagato questa imposta e continueranno a pagarla.

  9. #19
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    In Origine Postato da Malik
    Prova un pò ad ampliare le tue informazioni...


    E pensare che sei un idolo per certi qui sopra...


    ps. sai che ti voglio bene
    Ma possibile che non ti entri in testa la differenza tra una chiesa o un ospedale ed un ristorante o un ostello?
    I primi non hanno MAI pagato l'Ici; i secondi l'hanno sempre pagata.
    Questo decreto voleva NON FARLA PAGARE anche ai secondi.
    E sarebbe stato uno schifo di regalo elettorale oltre che un'indebita interferenza alla concorrenza.
    In quanto, sono attività COMMERCIALI.

  10. #20
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    In Origine Postato da Malik
    Non è cosi . Quando Giuliano Amato , uno dei vostri illuminati capoccia introdusse , nel 1992 , questa splendida TASSA esentò tutti i fabbricati eclesiastici . Tutti strutture sportive e commerciali comprese.

    In seguito la Corte dei Conti rilevò che questa era una "anomalia" del Concordato .

    Ma negli anni ulivisti la Chiesa NON PAGO' NULLA .


    P.s PER ANTONIO : VIVI NELLA MERDA , TI VIENE DIFFICILE IMMAGINARE ALTRO.....
    dimostrare affermazione prego

 

 
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