Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1
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    Predefinito Incredibile: Allogeni Tentano Di Rapire Bambina In Pieno Centro A Firenze

    Allogeni tentano di rapire una bambina dal passeggino complice una distrazione della madre.
    Fortuna che per la prontezza del padre il peggio è stato scongiurato.
    Ciò è accaduto in pieno centro a Firenze davanti a migliaia di passanti impotenti.
    Se anche i delinquenti finissero in carcere sarebbero sicuramente liberati in pochi giorni come è successo in passato ad opera di magistrati 'democratici'. E non esagero perchè vi ricordo che poche settimane fa ci fu un altro tentativo di rapimento ed il magistrato ordinò subito la liberazione degli zingari.
    E noi cittadini come possiamo difenderci?

  2. #2
    Guido Keller
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    la fonte?

  3. #3
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    Testo originale scritto da Guido Keller
    la fonte?
    Eccone una

    http://www.firenze.repubblica.it/archivio/prima.htm

  4. #4
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    Testo originale scritto da Guido Keller
    la fonte?
    telegiornali e televideo

  5. #5
    Guido Keller
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    Testo originale scritto da Drieu
    telegiornali e televideo
    si, l'ho trovata.

    se mi dovessi trovare in una situaziaone del genere finirò i miei giorni in galera

  6. #6
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    succedesse a me, da padre he sono, finirei anch'io in carcere

  7. #7
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    Predefinito

    Testo originale scritto da Guido Keller
    si, l'ho trovata.

    se mi dovessi trovare in una situaziaone del genere finirò i miei giorni in galera
    Beh, intanto tirati su il morale con questa amena lettura


    LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 2
    Interventi per i popoli rom e sinti.
    21.1.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2
    --------------------------------------------------------------------------------


    ARTICOLO 1
    (Finalita’)

    1. La presente legge detta norme per la salvaguardia
    dell’identita’ e lo sviluppo culturale e l’identita’ dei rom e
    dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture,
    garantire il diritto al nomadismo, all’esercizio del culto, alla
    sosta e alla stanzialita’ all’interno del territorio regionale,
    nonche’ per la fruizione e l’accesso ai servizi sociali,
    sanitari, scolastici ed educativi.

    2. La Regione promuove, nell’ambito della programmazione
    regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione
    professionale e di aiuto all’occupazione, nonche’ iniziative sul
    piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle
    tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.

    3. Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti
    i gruppi comunemente denominati "zingari".

    TITOLO I
    INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITA’ E PER IL TRANSITO

    ARTICOLO 2
    (Le soluzioni abitative)

    1. Gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo
    previsti dalla presente legge sono:

    a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli
    artt. 3 e 4;
    b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati
    previsti dall’art. 5;
    c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6
    marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla
    condizione dello straniero";
    d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione
    straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o
    realizzate da rom e sinti;
    e) la realizzazione di spazi di servizion ad attivita’ lavorative
    di carattere artigianale.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto
    della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi,
    attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle
    famiglie interessate.

    ARTICOLO 3
    (Aree attrezzate per la residenza)

    1. Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad
    accogliere le famiglie rom e sinti che gia’ risiedono o intendono
    stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono
    destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o piu’
    nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinita’ o
    di mutualita’.

    2. Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e
    localizzate secondo i seguenti criteri:

    a) rispondenza ad una capacita’ ricettiva preferibilmente non
    superiore alle sessanta persone;
    b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni
    di proprieta’ comunale o di altri enti pubblici, al fine di
    contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
    c) la localizzazione deve garantire l’inserimento in contesti di
    vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere
    l’esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e
    interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante,
    con l’organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con
    la rete degli istituti scolastici.

    3. Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie
    destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili,
    del contesto urbano, possono essere composte da strutture
    abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse
    di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.

    4. Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le
    indicazioni ed i requisiti previsti all’art. 4.

    5. Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal piano
    regolatore generale comunale e possono essere classificate, a
    seconda del prevalente carattere, come zone residenziali B oppure
    C, ovvero come zona F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile
    1968, n. 1444.

    6. Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese
    nei piani di zona per l’edilizia economica popolare di cui alla
    legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire
    l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
    popolare". In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente
    legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalita’ della
    loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma
    di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In
    questa eventualita’, la popolazione da accogliere in dette aree
    e’ ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo
    residenziale comunale.

    ARTICOLO 4
    (Requisiti delle aree residenziali attrezzate)

    1. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi
    restando i requisiti di igienicita’ e salubrita’, sono di volta
    in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto
    in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo
    destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a
    criteri di integrazione urbana e ambientale.

    2. In rapporto alle diverse situazioni, l’area attrezzata per la
    residenza puo’ consistere:

    a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi
    consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi
    igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di
    pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
    b) nella realizzazione di una unita’ abitativa minima, camera,
    cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza,
    integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.

    3. E’ prevedibile in progetto l’ulteriore sviluppo del nucleo di
    servizi o l’ampliamento dell’unita’ abitativa, anche con risorse
    proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di
    costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.

    4. Nella organizzazione delle aree e’ promossa la partecipazione
    dei gruppi dei rom e dei sinti destinatari degli interventi e
    delle associazioni di volontariato.

    5. Per le aree attrezzate e le unita’ abitative o di servizio
    realizzate ai sensi della presente legge al fine di
    decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le
    condizioni di grave precarieta’ abitative esistenti possono
    essere applicati i criteri di cui all’art. 40 del decreto
    legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle
    disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
    sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.

    ARTICOLO 5
    (Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati)

    1. Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio
    pubblico o privato e prevede:

    a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici
    raggiunti;
    b) vincolo di utilizzo sociale dell’immobile per un tempo
    adeguato all’investimento effettuato.

    2. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai
    sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto
    dall’art. 4, comma 2.

    ARTICOLO 6
    (Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve)

    1. Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di
    rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione
    regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.

    2. A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali
    di interesse generale indicate con deliberazione della Giunta
    regionale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 30 aprile
    1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.

    3. L’area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di
    impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica,
    di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti
    ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche
    e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono
    determinate ai sensi del comma 2 con deliberazione della Giunta
    regionale.

    4. La regolamentazione delle modalita’ e dei tempi della sosta
    nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche
    al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

    ARTICOLO 7
    (Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate)

    1. Il Comune con proprio regolamento disciplina:

    a) le condizioni per l’ammissione e per la permanenza nell’area;
    b) le modalita’ di utilizzo dell’area;
    c) le modalita’ di utilizzo dei servizi presenti.

    2. Il regolamento di cui al comma 1 individua altresi’ le
    tipologie delle attivita’ lavorative che possono essere svolte
    nelle aree e le modalita’ per la loro autorizzazione. Il
    regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole
    di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la
    gestione dell’area medesima con la presenza dei rappresentanti
    dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.

    3. Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario
    nel cui territorio e’ ubicata l’area residenziale, provvede ad
    acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti
    igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di
    natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l’inserimento
    scolastico dei minori.

    TITOLO II
    ATTIVITA’ PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE

    ARTICOLO 8
    (Attivita’ formative e lavorative)

    1. I Comuni e le Comunita’ montane autonomamente ed in attuazione
    della programmazione regionale attuano idonee iniziative
    metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il
    loro inserimento nelle attivita’ di orientamento al lavoro,
    formazione professionale e di aiuto all’occupazione.

    2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e
    regionali per gli interventi di aiuto all’occupazione ed in
    particolare quanto contenuto nella LR 26 aprile 1993 n. 27
    "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno
    dell’imprenditoria giovanile", nella LR 12 aprile 1994 n. 29
    "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli
    inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli
    artt. 32 e 51 della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e
    promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari
    opportunita’: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-
    sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.

    ARTICOLO 9
    (Assistenza sanitaria)

    1. Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla
    Azienda unita’ sanitaria locale, di seguito denominata Azienda
    USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune
    nel cui territorio essi hanno abituale dimora.

    2. L’Azienda USL provvede a rilasciare il documento per
    l’assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale
    vigente.

    3. Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si
    applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all’art. 43,
    comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.

    4. Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono
    utilizzare quote del fondo sociale di cui all’art. 16 della LR
    72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a
    parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente
    erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel
    settore sanitario.

    ARTICOLO 10
    (Scolarizzazione e istruzione)

    1. Allo scopo di promuovere l’assolvimento dell’obbligo
    scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti
    in eta’ scolare:

    a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a
    verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e
    si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del
    distretto socio-sanitario e con l’istituzione scolastica, per
    rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza
    dei minori a scuola;
    b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori
    distrettuali delle Aziende UUSSLL ed eventualmente anche
    tramite la collaborazione di volontari singoli o delle
    associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e
    dei sinti in eta’ scolare nelle classi, in collaborazione con
    le competenti autorita’ scolastiche e possono attivare
    progetti integrati di sostegno ai sensi dell’art. 28 della LR
    n. 72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche
    comprensivi di azioni mirate all’ambientamento scolastico,
    funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.

    2. I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in eta’ scolare gli
    interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalita’
    previste dalla LR 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto
    allo studio".

    3. I Comuni individuano nell’ambito dei progetti di area di cui
    agli artt. 9 e 10 della LR n. 53/81 le forme e le modalita’ atte
    ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di
    cui al comma 1 ed a promuovere l’adempimento dell’obbligo
    scolastico.

    ARTICOLO 11
    (Educazione permanente e interscambio culturale)

    1. Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti
    possono essere attivati nell’ambito delle politiche sociali
    integrate di cui al Titolo IV della LR n. 72/97 e successive
    modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:

    a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la
    istituzione di corsi in lingua "romane’";
    b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
    c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la
    partecipazione a mostre e mercati.

  8. #8
    Mondializzatori VS Differenziatori
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    Predefinito Re: Incredibile: Allogeni Tentano Di Rapire Bambina In Pieno Centro A Firenze

    Testo originale scritto da Drieu
    Allogeni tentano di rapire una bambina dal passeggino complice una distrazione della madre.
    Fortuna che per la prontezza del padre il peggio è stato scongiurato.
    Ciò è accaduto in pieno centro a Firenze davanti a migliaia di passanti impotenti.
    Se anche i delinquenti finissero in carcere sarebbero sicuramente liberati in pochi giorni come è successo in passato ad opera di magistrati 'democratici'. E non esagero perchè vi ricordo che poche settimane fa ci fu un altro tentativo di rapimento ed il magistrato ordinò subito la liberazione degli zingari.
    E noi cittadini come possiamo difenderci?
    Agghiacciante.
    Ci vorrebbero pene certe e severe per criminali così.

 

 

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