Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Per motan.....
Citazione:
In origine postato da Eridano
Lo hanno detto e scritto loro; ne hanno dato amplissimo risalto e diffusione tutti gli organi di informazione. Ma la tua propensione a ignorare i fatti che confliggono con la tua posizione, evidentemente, ti impedisce di vedere, sentire, leggere e ascoltare.
Continua così.
Non è la stessa cosa. Io non nego che ci siano magistrati politicizzati, che affosserebbero di buon occhio la Bossi-Fini.
Chi scrive una legge deve però essere accorto nel non prestare il fianco ai rilievi che potrebbe fare un giudice (a livello costituzionale o altro), condizionandone l'applicazione.
Altrimenti che senso avrebbero avuto le modifiche che sono state apportate a tale legge dal 2002 fino ad adesso, se era così perfetta?
Se mi permetti, faccio un'ulteriore precisazione:
l'espulsione NON viene decisa da un magistrato, bensì è determinata dalla questura ( è il QUESTORE che dispone il fermo presso i centri di permanenza temporanea).
E' sempre la questura che trasmette gli atti al giudice di pace territorialmente competente (art. 14/3), il quale DEVE (sottolineo deve, non è suo diritto opporsi alla decisione del questore) convalidare entro 48 ore, SENZA RITARDO il provvedimento di espulsione (infatti l'udienza è definita "di convalida"). Tale procedura di convalida è necessaria perchè in assenza di questa verrebbe violato il diritto (costituzionale) dell'uguglianza dei cittadini davanti alla legge e del diritto alla difesa alla presenza di un avvocato.
Casomai è lo straniero che può presentare ricorso contro l'espulsione, se ritiene di avere validi motivi per farlo.
Quindi smettila di dare responsabilità ai giudici, prenditela piuttosto con la questura se proprio vuoi addossare le colpe a qualcuno.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Per motan.....
Citazione:
In origine postato da motan
Non è la stessa cosa. Io non nego che ci siano magistrati politicizzati, che affosserebbero di buon occhio la Bossi-Fini.
Chi scrive una legge deve però essere accorto nel non prestare il fianco ai rilievi che potrebbe fare un giudice (a livello costituzionale o altro), condizionandone l'applicazione.
Altrimenti che senso avrebbero avuto le modifiche che sono state apportate a tale legge dal 2002 fino ad adesso, se era così perfetta?
Se mi permetti, faccio un'ulteriore precisazione:
l'espulsione NON viene decisa da un magistrato, bensì è determinata dalla questura ( è il QUESTORE che dispone il fermo presso i centri di permanenza temporanea).
E' sempre la questura che trasmette gli atti al giudice di pace territorialmente competente (art. 14/3), il quale DEVE (sottolineo deve, non è suo diritto opporsi alla decisione del questore) convalidare entro 48 ore, SENZA RITARDO il provvedimento di espulsione (infatti l'udienza è definita "di convalida"). Tale procedura di convalida è necessaria perchè in assenza di questa verrebbe violato il diritto (costituzionale) dell'uguglianza dei cittadini davanti alla legge e del diritto alla difesa alla presenza di un avvocato.
Casomai è lo straniero che può presentare ricorso contro l'espulsione, se ritiene di avere validi motivi per farlo.
Quindi smettila di dare responsabilità ai giudici, prenditela piuttosto con la questura se proprio vuoi addossare le colpe a qualcuno.
Il magistrato può opporsi. E, di solito, si oppone.
Mentite, mentite, qualcosa resterà.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Per motan.....
Citazione:
In origine postato da Eridano
Il magistrato può opporsi. E, di solito, si oppone.
Mentite, mentite, qualcosa resterà.
Esiste solo un caso in cui il giudice può SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE (che non significa opporsi) l'espulsione:
art. 13/3
"L’espulsione è disposta IN OGNI CASO con decreto motivato IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato.
Quando lo straniero è sottoposto a PROCEDIMENTO PENALE e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che PUO' NEGARLO SOLO in presenza di INDEROGABILI ESIGENZE PROCESSUALI valutate in relazione all’ACCERTAMENTO della responsabilità di eventuali concorrenti nel REATO o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è SOSPESA fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali".
Tradotto in linguaggio meno burocratico: l'espulsione può essere al massimo temporaneamente sospesa solo quando il clandestino ha in corso un processo per altri reati, che richiedono indagini più approfondite e che possono coinvolgere altre persone che hanno subito un danno. Finita l'indagine il decreto d'espulsione deve essere firmato, anche se l'interessato fa un ricorso.
Tanto è vero che è consentito il reingresso in Italia di chi, subita l'espulsione, si è opposto a tale decreto di allontanamento, per il tempo strettamente necessario alla presenza al processo.
Esiste un altro caso, in cui il provvedimento del questore perde di validità (ma non si tratta di opposizione sul merito dell'espulsione) : quando il giudice non emette il decreto confermativo entro il termine di 48 ore dalla comunicazione del questore.
E' comunque ONERE DEL QUESTORE fornire i supporti e i locali idonei affinchè la decisione rispetti i tempi prefissati (art.13/5 ter), non del giudice.
Per cui un questore non ha interesse a decretare l'espulsione se non è in grado di assicurare che il giudice la ratifichi (perchè la colpa sarebbe sua nel non aver creato le condizioni per l'esecuzione della sentenza).