Tornando ad argomenti seri, un po' differenti dalle avventure del sessantaduenne Amedeo di Aosta (di cui onestamente ...) e dal giochino di società che sta monopolizzando i forum del POL (che se non s'era capito non m'appassiona affatto).
Si fa un gran parlare, qui, del progetto monarchico quando verrà restaurata la monarchia di Casa Savoia, si portano molti esempi ma le idee mi sembrano abbastanza confuse o legate a pregiudizi. Propongo, qui, un progetto specifico portando ad esempio la costituzione spagnola promulgata nel 1978, limitatamente alle attribuzioni della Corona.
L'impianto è molto simile alla nostra repubblicana a differenza delle altre monarchie europee (eccezion fatta per quella inglese) le cui funzioni e attribuzioni sono regolate da statuti ottocenteschi aggiornati nel corso dei decenni.
TITOLO PRELIMINARE
Articolo 1
a) la Spagna si costituisce in uno Stato sociale e democratico di Diritto, che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l’eguaglianza (…) ed il pluralismo politico.
b) La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo, (…) dal quale emanano i poteri dello Stato.
c) La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare.
Articolo 2
La Costituzione si fonda sull’indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune ed indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra di esse tutte.
TITOLO II: LA CORONA
Articolo 56
a) Il Re è il Capo dello Stato, simbolo della sua unità e continuità (…), è arbitro e regolatore del funzionamento corretto delle istituzioni, assume la più alta carica dello Stato spagnolo nelle relazioni internazionali, specialmente con le nazioni che appartengono alla sua comunità storica, ed esercita le funzioni che gli attribuiscono espressamente la Costituzione e le leggi.
b) Il suo titolo è Re di Spagna e potrà utilizzare gli altri che spettano alla Corona.
c) La persona del Re è inviolabile e non è soggetta a responsabilità. I suoi atti saranno sempre controfirmati nella forma stbilita dall’art. 64, e saranno privi di validità senza la controfirma, salvo quanto disposto nell’art. 65, secondo comma.
Articolo 57
a) La Corona di Spagna è ereditaria nei successori di S.M. don Juan Carlos I di Borbone, legittimo erede della dinastia storica. La successione al trono seguirà l’ordine regolare di primogenitura e rappresentanza, sempre con preferenza per la linea anteriore rispetto alle linee posteriori; nella stessa linea per il grado più vicino rispetto al più lontano; nello stesso grado per il maschio rispetto alla femmina, e nello stesso sesso, per la persona di maggiore età rispetto a quella minore.
b) Il principe ereditario, dal momento della nascita o quando si produca il fatto che ne determina tale qualificazione, avrà il titolo di Principe delle Asturie o altri titoli tradizionalmente attribuiti al successore della Corona di Spagna.
c) Estinte tutte le linee legittimate di Diritto, le Cortes Generales provvederanno alla successione alla Corona nella forma più confacente agli interessi della Spagna.
d) Le persone che avendo diritto alla successione al trono abbiano contratto matrimonio contro l’espressa proibizione del Re e delle Cortes Generales, resteranno escluse dalla successione alla Corona per se e i propri discendenti.
e) Le abdicazioni e rinunce e qualsiasi dubbio di fatto o di diritto che insorga sull’ordine di successione alla Corona saranno risolti con legge organica.
Articolo 58
La Regina consorte o il principe consorte non potranno assumere funzioni costituzionali salvo quanto disposto per la Reggenza.
Articolo 61
a) Il Re, al momento della sua proclamazione davanti alle Cortes Generales presterà giuramento di assolvere lealmente alle sue funzioni, osservare e fare osservare la Costituzione e le leggi, e rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità Autonome.
b) Il Principe ereditario, al raggiungimento della maggiore età, e il Reggente o i Reggenti al momento in cui assumano all’esercizio delle proprie funzioni, presteranno lo stesso giuramento, così come quello di fedeltà al Re.
Articolo 62
Spetta al Re:
a) Sancire e promulgare le leggi;
b) Convocare e sciogliere le Cortes Generales e indire nuove elezioni nei termini previsti nella Costituzione.
c) Indire referendum nei casi previsti nella Costituzione.
d) Proporre il candidato alla Presidenza del Governo, e nel caso nominarlo, e porre fine alle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.
e) Nominare e revocare i membri del Governo, su proposta del suo Presidente.
f) Emanare i decreti deliberati nel Consiglio dei Ministri, conferire le cariche civili e militare, attribuire onorificenze e titoli a norma delle leggi.
g) Essere informato degli affari di Stato e presiedere, a questo effetto, le sessioni del Consiglio dei Ministri quando lo ritenga opportuno, a richiesta del Presidente del Governo.
h) Ha il comando supremo delle Forze Armate.
i) L’esercizio del diritto di grazia, a norma della legge, che non potrà autorizzare indulti generali.
j) L’Alto Patronato della Reali Accademie.
Articolo 63
a) Il Re accredita degli ambasciatori e gli altri rappresentati diplomatici. I rappresentanti stranieri in Spagna sono accreditati presso di lui.
b) Al Re compete manifestare il consenso dello Stato ad assumere obblighi internazionali mediante trattati, in conformità alla Costituzione e alle leggi.
c) Al Re compete, previa autorizzazione delle Cortes Generales, dichiarare la guerra e concludere la pace.
Articolo 64
a) Gli atti del Re saranno controfirmati dal Presidente del Governo e, nel caso, dai Ministri competenti. La proposta e la nomina del Presidente del Governo, e lo scioglimento previsto nell’art. 99, saranno controfirmati dal Presidente del Congresso.
b) Degli atti del Re saranno responsabili le persone che li controfirmano.
Articolo 65
a) Il Re riceve dal Bilancio dello Stato un appannaggio globalmente determinato per il mantenimento della sua Famiglia e della sua Casa, e ne destina l’ammontare liberamente.
b) Il Re nomina e revoca liberamente i membri civili e militari della sua Casa.
Unica modifica, che io sappia, introdotta a questo impianto sta nella introduzione di una sorta di pari opportunità riguarda al sesso relativo al figlio/a di Don Felipe principe delle Asturie e ai suoi discendenti.
La sezione cui all'art. 65,a riguardante l'appannaggio è regolato per legge, riguardo ai famigliari del Re, con una sorta di gettone di presenza, si potrebbe proporre anche per Ciampi.
Ho volutamente omesso, per brevità, le sezioni che riguardano l'Istituti della Reggenza e della Tutela del Principe Ereditario in caso di minorità.