A.C. 2531 ed abb.-A/R
EMENDAMENTI
Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.
Relatore: PAOLETTI TANGHERONI
N. 2.
Seduta del 13 settembre 2005
Capo I.
LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE[/size]
ART. 1.
(Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione).
(…)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Diritto fondamentale della libertà della coscienza e di religione). - 1. La Repubblica riconosce e garantisce i simboli sacri, i luoghi di culto, le festività e le tradizioni della religione cattolica quale parte integrante e fondamento inscindibile della cultura nazionale.
2. Considerato il presupposto nella separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, il principio di libertà religiosa consiste nel riconoscere la diversità di ciascuna religione dall'altra e nel regolarle differentemente in rapporto alla specificità di ognuna.
3. La libertà della coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione e nel rispetto dei doveri di ogni singolo a dichiararsi solidale con quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta il 10 dicembre 1948 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
1. 33. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Votazione dell'articolo 1)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La Repubblica riconosce e garantisce i riti liturgici che affondano le proprie radici nella civiltà cristiana, i simboli sacri, i luoghi di culto, le festività e le tradizioni della religione cattolica, quale parte integrante e fondamento inscindibile della cultura nazionale. 1. 032. Gibelli.
(…)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La Repubblica riconosce e garantisce i simboli sacri, i luoghi di culto, le festività e le tradizioni della religione cristiana quale parte integrante e fondamento inscindibile della cultura nazionale.
1. 031. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il patrimonio storico culturale dell'Italia affonda le sue radici nella Civiltà e nella Tradizione Cristiana. 1. 034. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il principio di libertà religiosa consiste nel riconoscere la diversità di ciascuna religione dall'altra e nel regolarle differentemente in rapporto alla specificità di ognuna.
1. 030. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
ART. 2.
(Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione).
(…)
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Oltre a quelle previste dagli articoli 18, 19 e 20 della Costituzione possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione nei confronti delle sette che affondano le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene al rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
2. 31. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
(Votazione dell'articolo 2)
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 2 le sette che professano o praticano riti derivanti dall'occultismo o che affondano le loro radici in esperienze di pratiche occultistiche e totalmente aliene rispetto alla vita e alla salute dell'uomo in tutte le sue forme.
2. 030. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
ART. 3.
(Divieto di discriminazioni).
(…)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie ospedaliere, in tutte le stazioni e autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l'immagine del crocifisso. 3. 30. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile nel patrimonio storico e civico-culturale della Repubblica. 3. 31. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE
ART. 14.
(Libertà delle confessioni religiose).
(…)
Al comma 1, dopo le parole: contrari al buon costume aggiungere le seguenti:, non derivino dall'occultismo e siano rispettosi della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme.
14. 30. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Al comma 1, sopprimere le parole: di formare e nominare liberamente i propri ministri di culto;
14. 4. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Al comma 1, sopprimere le parole: di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; 14. 32. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
Al comma 1, sopprimere le parole: di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni e con altre confessioni religiose;
14. 33. Fontanini, Luciano Dussin, Gibelli, Polledri.
(…)
(Votazione dell'articolo 21)
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, per la ristrutturazione o il loro cambiamento d'uso, alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, solo previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale. 21. 030. Gibelli, Fontanini, Luciano Dussin, Polledri.
(…)
ART. 22.
(Sepoltura dei defunti).
(…)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Nel rispetto delle norme di polizia mortuaria e delle norme vigenti in materia di cremazione, a coloro che in vita ne hanno fatto richiesta deve essere assicurata la disponibilità di luoghi idonei alla sepoltura privi di simboli o riferimenti religiosi, nonché la predisposizione di locali e spazi esterni atti allo svolgimento di esequie non religiose.
22. 2. Mascia, Valpiana, Boato.
(…)
Testo completo: http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...coli/frame.htm
Proposta di legge 2531 A/R (pdf): http://www.camera.it/_dati/leg14/lav...PDL0072440.pdf
Fontanini: Lega Nord
Luciano Dussin: Lega Nord
Gibelli: Lega Nord
Poliedri: Lega Nord
Lista dei deputati e loro partito su: http://www.camera.it/index.asp?conte...epage%2Easp%3F




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