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  1. #1
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    Predefinito Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    Qualcuno ha notizia di un fenomeno statisticamente significativo di processi bloccati, scaduti, oppure di pericolosi boss scarcerati per effetto diretto delle leggi del governo Berlusconi ?

  2. #2
    vae victis
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    Predefinito Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da Max64
    Qualcuno ha notizia di un fenomeno statisticamente significativo di processi bloccati, scaduti, oppure di pericolosi boss scarcerati per effetto diretto delle leggi del governo Berlusconi ?

    Per rispondere a tutto questo ci vuole mrbojangles!!!!

  3. #3
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    Predefinito

    Egregio... ci scusi la confidenza ma, come vede, il 3d sta velocemente passando nel dimenticatoio senza alcuna risposta.

    Il problema è che Lei, nel titolo, ha omesso la parolina magggica: "Berlusconi".

    "Questo governo" non signisifisifisfica nulla per i sinistrati del forum... Ma se ci mette la parolina magggica ... tic, tic, tic... si accendono tutte le lampadine...

  4. #4
    vae victis
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    Predefinito

    ....allora io rispondo in modo da mandare il post in cima...alla fine lo notera'qualcuno!!!

  5. #5
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    Predefinito Re: Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da kingzorc
    Per rispondere a tutto questo ci vuole mrbojangles!!!!
    dagli tempo, magari veramente hanno scarcerato diversi boss e bloccato tanti processi, sono curioso di vedere questi numeri...

  6. #6
    vae victis
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    Predefinito Re: Re: Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da Max64
    dagli tempo, magari veramente hanno scarcerato diversi boss e bloccato tanti processi, sono curioso di vedere questi numeri...

    mi sto gia informando da mr.bojangles...ha tirato fuori delle sviste di castelli sul 41bis...ora ci spieghera'meglio...

  7. #7
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    Predefinito Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da Max64
    Qualcuno ha notizia di un fenomeno statisticamente significativo di processi bloccati, scaduti, oppure di pericolosi boss scarcerati per effetto diretto delle leggi del governo Berlusconi ?


    Ecco.
    Siccome non s'è scarcerato nessun boss mafioso, questo governucolo sarebbe "probo".
    Ma pensa te...

  8. #8
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    Predefinito Re: Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da kingzorc
    Per rispondere a tutto questo ci vuole mrbojangles!!!!
    Pronti:

    Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
    «Inchiesta sull’applicazione della legge 23 dicembre 2002 n. 279 di riforma dell’articolo 41bis dell’Ordinamento penitenziario»
    (Proposta di relazione conclusiva presentata dall’onorevole Alberto Maritati, Ds)

    Premessa
    La Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, in adempimento dei compiti sanciti dall’articolo 1 della legge istitutiva, ha dato corso ad un’attività d’inchiesta volta all’accertamento della congruità della normativa relativa al regime di detenzione speciale previsto dall’ordinamento penitenziario all’articolo 41bis.
    La Commissione ritiene che questo istituto costituisca uno strumento fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e pertanto la presente iniziativa muove dalla necessità di assicurare a quel regime le condizioni di massima operatività, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute dall’ordinamento.
    Il percorso della nuova legge
    Appare opportuno richiamare per brevi cenni le vicende politiche e parlamentari che hanno portato all’attuale assetto della normativa.
    L’articolo 41bis della legge di ordinamento penitenziario (354/75) reca la disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti e agli internati per reati di particolare gravità, indicati dall’articolo 4bis della stessa legge. La disposizione fu introdotta, in via temporanea, dall’articolo 19 del Dl 306/92; essa riprendeva l’abrogato articolo 90 dell’ordinamento penitenziario, norma che tante polemiche aveva suscitato per le ingiustificate limitazioni dei diritti dei detenuti, operate in relazione ad accadimenti non riferibili alla istituzione penitenziaria.
    La concreta ed efficace applicazione dell’istituto in questi anni è stata garantita dalle numerose sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale, che ha orientato entro binari di legittimità le prassi giurisprudenziali e la linea applicativa dell’Amministrazione penitenziaria e del ministro della Giustizia.
    La caratteristica precipua del regime di detenzione previsto dall’originaria formulazione dell’articolo 41bis, è stata quella della temporaneità: la sua vigenza, infatti, è stata assicurata per quasi dieci anni da ripetuti provvedimenti legislativi di proroga.
    Con l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2002, furono presentati in Parlamento distinti disegni di legge. Quelli proposti dalla opposizione (on. Fassino e altri, Atto Camera 2781, e sen. Angius e altri, Atto Senato 1440), accanto ad istituti di maggiore garanzia e di diversificazione dei regimi di detenzione, si caratterizzavano per la proposta di stabilizzare nell’ordinamento giuridico il regime detentivo speciale.
    Anche il disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia Roberto Castelli (atto Senato. 1487), era connotato da un impianto di garanzia che recepiva le indicazioni della Corte Costituzionale (determinazione legislativa dei contenuti del regime, garanzie procedimentali, coerenza con la finalità rieducativa ect.) ma non prevedeva la stabilizzazione dell’istituto, poiché fissava la data finale di efficacia della normativa al termine della legislatura.
    L’intervento della Commissione Parlamentare Antimafia
    La scelta della definitiva stabilizzazione nell’ordinamento giuridico dell’istituto di cui all’articolo 41bis, è stata affermata per la prima volta in sede parlamentare da questa Commissione.
    All’esito di un dibattito impegnato e approfondito, la Commissione, in data 18 luglio 2002, ha, infatti, approvato all’unanimità un documento di indirizzo che ha positivamente orientato il Parlamento nella definizione della riforma del regime detentivo differenziato.
    Questi i principi essenziali stabiliti dalla Commissione parlamentare antimafia nel documento:
    1. stabilizzazione della previsione dell’istituto del regime di massima sicurezza nell’ordinamento giuridico, così da evitare l’anomalia della temporaneità della disposizione, certo non funzionale alla sua efficacia intimidatoria;
    2. più adeguata e garantita disciplina dell’istituto con la specificazione per legge delle regole e dei contenuti del regime detentivo differenziato;
    3. estensione del termine di validità del decreto e delle proroghe e definizione del presupposti per la prima applicazione e per le proroghe;
    4. compiuta regolamentazione del controllo giurisdizionale, sia con riferimento alla legittimazione al reclamo, estesa al difensore, sia con riguardo alla autorità giudiziaria competente;
    5. ridefinizione dei presupposti applicativi del regime speciale relativamente ai soggetti destinatari, con l’estensione della sua applicabilità ad altre categorie di pericolosi criminali, come i trafficanti di esseri umani;
    Il documento, dunque, afferma principi e linee di riforma della normativa, entro le cui coordinate il Parlamento ha potuto delineare una disciplina equilibrata e stabile del regime di detenzione speciale, mirata a garantire, ad un tempo, le esigenze di sicurezza e di prevenzione del crimine e i diritti del cittadino detenuto, alla stregua degli insegnamenti affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
    Con legge 279/02 il Parlamento ha infine approvato a larga maggioranza - e in tempi significativamente rapidi - la riforma della normativa concernente il trattamento penitenziario differenziato,facendo proprio l’impianto indicato dalla Commissione.
    Le vicende applicative della nuova legge
    L’entrata in vigore della nuova legge ha determinato la proposizione di un maggior numero di ricorsi rispetto al passato proprio in relazione alle maggiori opportunità offerte dalla legge 279/02.
    E tuttavia, nel corso dell’intero anno 2003 l’andamento dei pronunciamenti dei Tribunali di sorveglianza sui reclami proposti avverso i decreti ministeriali, segnalava un altissimo e preoccupante numero di declaratorie di inefficacia. Una siffatta situazione determinava un’iniziativa della Commissione volta a valutare la congruità della nuova normativa introdotta dalla legge 279/02, l’adeguatezza dell’azione dei pubblici poteri interessati e, dunque, le cause di un così alto numero di annullamenti.
    In questa prospettiva, agli inizi di gennaio del 2004, il Presidente della Commissione ha avviato un monitoraggio delle decisioni della magistratura, richiedendo a tutti i Tribunali di sorveglianza e alle Procure Generali, una rassegna degli eventuali profili problematici derivanti dall’entrata in vigore della legge 279/02.
    Anche al Dipartimento della Amministrazione è stato richiesto di riferire in ordine alla situazione determinata dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.
    Disposta l’acquisizione della documentazione, il sen. Alberto Maritati, già Relatore del citato documento di indirizzo approvato dalla Commissione nel luglio 2002, nella seduta del 23 marzo 2004, ha svolto una relazione illustrativa delle prassi applicative della nuova legge, individuando e proponendo al dibattito della Commissione le questioni sulle quali appariva necessaria la presa di posizione dell’organismo parlamentare.
    In esito alla discussione è stata deliberata l’audizione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Piero Luigi Vigna ( avvenuta nella seduta del 4 maggio 2004), del Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria dott. Giovanni Tinebra e del Direttore Generale dell’Ufficio dei Detenuti e del Trattamento del Dap, dott. Sebastiano Ardita (seduta dell’11 maggio2004).
    Il quadro delle risposte dei uffici giudiziari di merito
    Prima di affrontare il merito degli importanti contributi offerti, appare opportuno dare atto in questa sede del quadro emerso dall’esame delle relazioni e delle note illustrative inviate alla Commissione da tutti i Tribunali di sorveglianza e dalle Procure generali alle quali, come detto, era stato richiesto di riferire in ordine alle problematiche applicative dell’istituto di cui all’articolo 41bis dell’Op e, in particolare delle eventuali criticità indotte dall’entrata in vigore della legge 279/02.
    Ancona
    Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, che nel 2003 ha definito con ordinanza 75 ricorsi su 79 presentati:
    1. esprime perplessità sul fatto che i nuovi decreti applicativi predisposti dal Ministero non riguardino solo figure apicali ma anche chi «sia in grado di veicolare all’esterno le disposizioni …… dei capi».
    2. rileva che la riconosciuta possibilità dell’autonoma impugnabilità del silenzio - rigetto dell’Amministrazione, a fronte della istanza di revoca del decreto, possa determinare una duplicazione di giudizi.
    3. pone questioni di rilievo eminentemente applicativo in relazione a: modalità di fruizione dei colloqui per i detenuti con prole minore di età; vetro divisorio; pacchi.
    4. rileva l’incongruenza della competenza del magistrato di sorveglianza che poco conosce della situazione “criminale” esterna del detenuto;
    5. rileva che il Tribunale deve decidere nel termine di dieci giorni dalla presentazione del reclamo con la procedura di cui agli articoli 666 e 678 Cpp, le quali norme tra l’altro, pongono, l’obbligo dell’avviso al difensore «almeno dieci giorni prima della udienza in camera di consiglio.....».
    Bologna
    Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disapplicato il decreto in sei casi: tre per ragioni di salute. Gli altri tre: per espiazione della pena, previo scioglimento del cumulo; difetto di motivazione del ruolo direttivo; mancato invio da parte del Dap di documentazione probatoria indicata nel decreto.
    La Procura Generale di Bologna riferisce di aver impugnato uno dei sei provvedimenti di cui sopra. In ordine ad altri 18 provvedimenti del Tribunale che dichiaravano inefficaci talune disposizioni del decreto (per colloqui e pacchi) ha proposto ricorso per Cassazione, ottenendo l’annullamento dei provvedimenti del Tribunale sul punto delle limitazioni.
    Sulla questione dell’aggravante di cui all’articolo 7, (della quale più avanti meglio si dirà) l’orientamento del Tribunale è nel senso che è sufficiente che essa risulti in fatto dalla motivazione pur se manca la contestazione formale dell’aggravante.
    Per l’ipotesi di pene concorrenti, il Tribunale esclude l’applicabilità del regime detentivo speciale quando, sciogliendosi il cumulo, siano già state espiate le pene relative ai reati che legittimano il regime differenziato.
    Trieste
    Nel 2003, il Tribunale ha emesso 19 ordinanze, rigettando tutti i ricorsi e nel contempo manifestando un giudizio sostanzialmente positivo sulla legge.
    Catania
    Riferisce i dati statistici relativi ai procedimenti scaturiti dai reclami, dal 1988 al 2003. Rileva l’effetto positivo della stabilizzazione della normativa. Non segnala alcuna criticità, salvo il problema del termine dei dieci giorni per la decisione, che contrasta col termine a difesa di cui dagli articoli 666 e 678 Cpp.
    L’Aquila
    Nel 2003, su 148 reclami: n. 81 sono stati respinti; n. 11 sono stati accolti, n. 5 accolti parzialmente; n. 51 sono in via di definizione. Segnalata la difficoltà della prova da parte del detenuti dell’avvenuta cessazione della capacità di collegamento (e richiama l’eccezione di incostituzionalità sollevata sul punto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli); rileva che il comma 2quater del novellato articolo 41bis Op non prevede il controllo della magistratura in ordine alla autorizzazione dei colloqui telefonici da parte del Direttore del carcere; rileva la genericità della disposizione sui colloqui dei difensori e, infine, il problema del termine di dieci giorni per la decisione sul reclamo, incompatibile col termine a difesa.
    Messina
    Il Tribunale non si è occupato della materia perché nel Distretto non vi sono Istituti con detenuti sottoposti al 41bis. Prospetta, tuttavia, una serie di interessanti considerazioni sulla materia.
    La Dda di Messina, riferendo a quella Procura Generale, prende in esame gli annullamenti di decreti relativi a taluni esponenti della criminalità di quel distretto e “smonta” efficacemente i rilievi, con motivazioni collimanti con quelle del Dap.
    Napoli
    Solleva eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto agli articoli 3, 13, 24, 27, 97 e 113 della Costituzione, dell’articolo 41bis, comma 2bis Op, come novellato dall’articolo 2 della legge 279/02, laddove prescrive che i provvedimenti di proroga del regime differenziato ex 41bis Op sono prorogabili, «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali terroristiche o eversive sia venuta meno».
    Perugia
    Della legge di riforma, il Tribunale sottolinea positivamente, tra l’altro, la “stabilizzazione” e la più rigorosa individuazione dei presupposti e del contenuto del decreto, il rifiuto dell’automatismo tra titolo del reato e applicazione del regime differenziato. I reclami nel 2003 sono stati 155 dei quali accolti n. 26; accoglimenti parziali n. 100 (in relazione alla disposizione limitativa della ricezione dei “pacchi”); negli altri casi: insussistenza dei fatti indicati, ovvero mancanza, in fatto, dell’aggravante ex articolo 7 dell’agevolazione o della finalità mafiosa del delitto, non desumibile dalla motivazione della sentenza, ovvero, decreto emesso per delitto non rientrante tra quelli indicati dalla prima parte del primo comma dell’articolo 41bis Op dopo lo scioglimento del cumulo o del reato continuato.
    Roma
    Non evidenzia problemi applicativi di rilievo. Segnala la maggiore adeguatezza della motivazione dei decreti. Esprime perplessità circa la prova da produrre per dimostrare la cessazione della capacità di mantenere contatti con l’organizzazione criminale (richiama l’eccezione sollevata dal Tribunale di Napoli).
    Torino
    Nel 2003 sono state decisi dal Tribunale di Sorveglianza 167 ricorsi: 12 sono stati accolti, 153 sono stati respinti, salvo la rimozione di uno dei punti restrittivi. Segnala il problema del termine(ordinatorio) di dieci giorni previsto per la decisione del tribunale, in contrasto col termine a difesa.
    Rileva che il Ministero non si avvale mai della possibilità di prevedere la durata biennale del decreto. La durata annuale è posta in discussione con istanze di revoca sulle quali il Ministero resta silente così consentendo il ricorso ben prima della scadenza annuale. Suggerisce una previsione normativa che consenta al Ministro (o al Presidente del Tribunale, de plano, ) di dichiarare inammissibile l’istanza se non è fondata su dati specifici. Segnala la problematicità, sul piano organizzativo, della partecipazione all’udienza del detenuto.
    Bari Cagliari Brescia Caltanissetta Campobasso Catanzaro Firenze Genova Lecce Palermo Potenza Trento: non hanno trattato procedimenti o li hanno respinti; non segnalano criticità ed esprimono apprezzamento per la stabilizzazione.
    I dati complessivi del 2003. Le questioni interpretative della legge
    Procedendo ora ad una valutazione di sintesi, anche alla luce delle informative del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, si può osservare che:
    alla data del 30 settembre 2003 il numero dei detenuti ex articolo 41bis Op era pari a 637. Si tratta di una presenza che si è mantenuta costante nel corso degli anni, con un andamento in lieve crescita.
    nel corso del 2003, dopo l’entrata in vigore della legge 279/02, sono stati dichiarati inefficaci dai Tribunali di Sorveglianza 72 decreti di applicazione del regime ex articolo 41bis co.2 Op. Il numero è in lieve aumento rispetto al passato, anche per le maggiori occasioni di ricorso che la legge offre.
    quasi unanimemente la magistratura di sorveglianza ha apprezzato la nuova legge e, in particolare, la stabilizzazione dell’istituto, il prolungamento a due anni del periodo di applicazione del regime (anche se quasi mai, rilevano i giudici, il Ministero si avvale della durata massima), l’estensione e la definizione delle garanzie procedurali.
    molti Tribunali, come si è visto, hanno rilevato una dissonanza nella legge perché, da un canto (articolo 2 comma 2sexies ) si prevede che il Tribunale decida nel termine di dieci giorni dalla presentazione del reclamo e, dall’altro, gli articoli 666 e 678 Cpp pongono l’obbligo dell’avviso al difensore «almeno dieci giorni prima della udienza in camera di consiglio......» (il problema,tuttavia, è stato correttamente risolto dai giudici ritenendo ordinatorio il termine per la decisione, che, infatti, è sprovvisto di sanzione).
    Passando ora alle motivazioni maggiormente ricorrenti nelle pronunce di annullamento della magistratura di sorveglianza, esse possono riportarsi a due categorie:
    La prima attiene a motivi formali ineccepibili: ciò accade quando l’annullamento del decreto deriva dalla scarcerazione del detenuto disposta dalla magistratura giudicante, ovvero da particolari ragioni sanitarie, ritenute incompatibili col regime differenziato. Il Dap ha contato n. 6 casi di questo genere, non suscettibili, normalmente, di impugnazione.
    Sul punto degli accertamenti sanitari, la Commissione richiama l’attenzione dell’Amministrazione penitenziaria e delle forze di polizia, posto che dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è risultato che proprio in questo settore si registrano numerose iniziative delle associazioni criminali volte alla elusione del regime mediante l’utilizzo di metodi intimidatori e/o pratiche corruttive verso i sanitari.
    La seconda categoria, per la quale sono stati individuati n. 65 casi, rimanda a questioni interpretative di stretta competenza dell’autorità giudiziaria. Sono diversi i profili delle motivazioni di annullamento, già accennati nella dinanzi indicata rassegna delle risposte delle Aagg:
    1. scioglimento del cumulo delle pene al fine di individuare i reati che consentono l’applicazione del regime speciale.
    Nelle ipotesi di condanna per più reati, taluni Tribunali hanno ritenuto che il regime detentivo speciale debba permanere solo fino a quando il detenuto non abbia scontato la quantità di pena relativa ai delitti che costituiscono il presupposto per l’applicazione dell’articolo 41bis.
    Per dare esecuzione a questo principio hanno proceduto allo scioglimento del cumulo delle pene allo scopo di individuare quelle relative ai delitti indicati dall’articolo 4bis, annullando il regime per la parte di pena relativa ad altri reati (ad esempio omicidio) che non rientrano nella categoria dei delitti “mafiosi”o, come tra breve vedremo, per i quali non sia stata formalmente contestato il metodo o la finalità mafiosa.
    Questa impostazione trova la sua giustificazione nella interpretazione estensiva data ad una sentenza delle Su della Cassazione del 30 giugno 1999, Ronga, emessa sotto il precedente regime normativo dell’istituto in esame, nella quale è scritto che nel corso della esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione e sempre che il condannato non abbia la pena relativa ai delitti ostativi.
    La estensione degli effetti di tale decisione all’istituto in oggetto non può, tuttavia, essere condivisa, perché essa muove da considerazioni tutte fondate sul diritto penale sostanziale ed ispirate alla regola del favor rei, con particolare riguardo al nesso che intercorre tra la condotta penalmente sanzionata del detenuto e l’accesso ai benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, in costanza di detenzione o in alternativa alla stessa.
    Applicando per via analogica quel principio giurisprudenziale - dalla materia dei benefici penitenziari al regime dell’articolo 41bis Op- l’interprete incorre in un errore di valutazione della natura e delle finalità che il legislatore ha inteso conferire all’istituto carcerario del regime speciale. Questo, infatti, non ha una funzione punitiva ulteriore, una sorta di meccanismo retributivo supplementare rispetto alla semplice espiazione della pena detentiva, bensì una reale finalità di prevenzione.
    La materia disciplinata dall’articolo 41bis Op è volta a regolare tutt’altra situazione che non riguarda certo i principi retributivi del diritto penale sostanziale, bensì la funzione preventiva propria delle misure di prevenzione che è quella di impedire la consumazione di ulteriori reati. L’istituto del regime speciale, rispetto alle misure di prevenzione, ha inoltre la caratteristica di essere certamente commisurato all’attività del singolo ma altresì alla situazione dinamica relativa alla attività dei gruppi mafiosi presenti sul territorio.
    In altri termini, le minori opportunità di contatto con l’esterno, determinate dallo stato di carcerazione in regime speciale, consentono di evitare il flusso delle ordinarie comunicazioni tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza.
    Appare allora evidente l’errore di interpretazione nella scelta di scioglimento del cumulo, perché il regime previsto dall’articolo 41bis non riguarda il delitto in espiazione bensì, la “mafiosità” del detenuto, rectius, la sua pericolosità, intesa come volontà e capacità di mantenere il collegamento con l’associazione criminale di appartenenza, o altre, operanti all’esterno della struttura carceraria.
    Al regime speciale del 41bis,in definitiva, non si soggiace per il solo motivo di avere consumato un determinato tipo di delitto, essendo esclusa la sua funzione retributiva, ma al solo scopo di prevenire la consumazione di ulteriori reati.
    Rispetto a tale finalità è del tutto incongruo che il detenuto debba espiare in regime speciale solo la porzione di pena relativa al delitto di cui all’articolo 4bis, proprio perché quel regime non ha alcun carattere retributivo.
    2. Una causa di annullamento del regime speciale ricorrente nella giurisprudenza dei Tribunali ha poi riguardato la valutazione del titolo del reato presupposto. A tal riguardo si osserva che accanto alla indicazione tassativa di una serie di figure delittuose che consentono l’applicazione del 41bis, la norma indica i delitti commessi “avvalendosi delle condizioni” previste dall’articolo 416bis, «ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste».
    La previsione di legge, come può osservarsi, riproduce i contenuti dell’aggravante di cui all’articolo 7 della legge 356/92, ma la circostanza non è espressamente indicata e, tanto meno, la legge richiede la contestazione formale di essa.
    Orbene, nonostante sia chiaro il riferimento della legge alle caratteristiche “mafiose” del reato e non alla effettiva contestazione della aggravante, diversi tribunali hanno caducato (in 17 casi) l’applicazione del regime perché nel titolo di detenzione mancava l’espressa indicazione della aggravante, e ciò anche nei casi in cui dalla motivazione e dalle altre informazioni risultava che i reati erano caratterizzati esplicitamente dalla “modalità” o dalla “finalità” mafiosa.
    Un tale orientamento formalistico è stato giustamente criticato con diverse osservazioni di ordine tecnico-giuridico (la legge non richiede la contestazione formale dell’aggravante; restano ingiustificabilmente esclusi –attesa la finalità preventiva del 41bis - i fatti “mafiosi”commessi prima del Dl 203/91 ecc ). Lo stesso Procuratore nazionale antimafia, nel corso della sua audizione, ha ricordato come la stessa aggravante, a parere di tantissimi operatori, non fosse tecnicamente contestabile in relazione a delitti puniti con l’ergastolo (dove non può farsi luogo all’aumento di pena), ma solo a quelli in astratto punibili con la reclusione ( che ammette l’aumento di pena) sicché l’interpretazione di quei Tribunali finiva per escludere l’applicazione del regime speciale proprio per i più gravi delitti.
    Le conseguenze aberranti di siffatte interpretazione sono poi esaltate quando, contestualmente,il Tribunale procede al cosiddetto scioglimento del cumulo delle pene, per cui, ad esempio, il regime speciale viene applicato solo per la pena - ad es. 6 anni- inflitta per il delitto di cui all’articolo 416bis e non già per quella- l’ergastolo- relativa al connesso omicidio di mafia e tuttavia mancante della formale contestazione dell’aggravante ( com’è accaduto per una pronuncia relativa a detenuto condannato all’ergastolo per la strage di Via D’Amelio).
    3. Si registrano poi ben 24 casi di annullamento relativi a decreti di proroga.
    Alcuni tribunali, nonostante la nuova formulazione della legge, ritengono sia tuttora necessaria, «la prova specifica della sussistenza di attuali collegamenti tra il detenuto ed i sodalizi criminali che operano all’esterno del carcere».
    Sul punto le posizioni espresse dal Dap e, in particolare dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento, sono condivisibili, perché la lettera e lo spirito della norma sono in linea con le stesse pronunce della Corte Costituzionale: ciò che la legge richiede è “la capacità” (che significa possibilità, probabilità, quindi pericolo del “contatto” con l’esterno,capacità e pericolosità, desunta ovviamente da “fatti” che devono essere oggetto di accertamento da parte delle forze di polizia specializzate e dalla magistratura) non la sussistenza attuale di contatti reali con l’esterno (che come tale non sarebbe possibile, salvo che l’applicazione del regime detentivo previsto dall’articolo 41bis a quel detenuto risulti inefficace).
    La questione è di particolare delicatezza e peraltro il Tribunale di Napoli, come già detto, ha sollevato eccezione di incostituzionalità delle norme di cui alla legge 279/04 per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione.
    Va tuttavia osservato che la nuova normativa di disciplina del regime speciale ha tenuto in debita considerazione l’indirizzo fornito in materia dalla Corte costituzionale, che già con la sentenza n. 306 del 1993, aveva affermato il principio secondo cui «dalla commissione di delitti di criminalità organizzata discende una presunzione di persistenza dei collegamenti con quella, salva la dimostrazione della loro rottura mediante condotta collaborativi o condotta comunque evidenziante la dissociazione».
    Ed ancora la Corte di cassazione ha affermato in varie occasioni che «la mera detenzione non è sufficiente ad interrompere la permanenza del vincolo associativo risultando che, pur nella restrizione degli affiliati, l’organizzazione riesce a perseguire il programma associativo, non soltanto mantenendo costanti contatti con l’esterno, e con gli altri affiliati in particolare, ma giungendo a realizzare specifici progetti delittuosi».
    A seguito della riforma questa interpretazione giurisprudenziale è stata formalmente recepita dalla legge che, nel disciplinare la durata dei provvedimenti, così recita: «...non superiore a due anni e non inferiore ad uno…e che la prorogabilità dei provvedimenti, nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari ad un anno, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche od eversive sia venuta meno».
    Nel catalogo delle motivazioni con cui si dichiarata l’inefficacia del regime del 41bis, va fatta menzione della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, addirittura, ha annullato un provvedimento di applicazione del regime, dando credito ad una presunta dissociazione di un esponente della ‘ndrangheta calabrese. La Commissione esprime preoccupazione per decisioni di questo tipo poiché trova spazio, sia pure in un caso isolato, una soluzione che richiama un istituto, quello della dissociazione, che non è previsto dalla legge ed è stato, in tempi recenti, prospettato pericolosamente da taluni boss mafiosi come grimaldello di una inammissibile trattativa con lo Stato.
    È significativo rilevare che in quel caso, secondo le informazioni acquisite dalla Commissione, l’atteggiamento processuale assunto dal detenuto era del tutto strumentale. Trova così smentita, anche sul piano dei fatti, una ipotesi che contrasta con i principi di una efficace lotta alle mafie, ripetutamente affermati da questa Commissione parlamentare.
    L’atteggiamento processuale delle Procure Generali
    La Commissione rileva con preoccupazione la condotta di molte Procure Generali della Repubblica, che non hanno proceduto alla impugnazione avverso le declaratorie di inefficacia adottate dai Tribunali di sorveglianza, se non in casi sporadici, nonostante le sollecitazioni del Dap e della Dna. Nel 2003 vi sarebbero state solo n. 9 impugnazioni sulle 65 ordinanze che secondo il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria meritavano il vaglio di legittimità della Suprema corte di Cassazione.
    Proprio per superare tale gravissimo atteggiamento, la Dna si è fatta carico di inviare a tutti i Procuratori Generali, in relazione ad ogni annullamento segnalato dal Dap, una nota con la documentazione e la indicazione delle ragioni militanti a favore dell’applicazione del 41bis.
    Va poi menzionata la circostanza significativa che, a fronte di allegazioni delle Procure successive agli annullamenti, taluni Tribunali, abbiano adottato provvedimenti di autosospensione cautelare delle ordinanze, sia in relazione a sopravvenienze investigative, sia a seguito di rinnovata valutazione in diritto delle medesime risultanze, per la riconosciuta possibilità di un differente orientamento della Suprema corte.
    L’indirizzo della Cassazione
    Giova osservare che le valutazioni critiche espresse dalla Commissione sulle decisioni di taluni Tribunali di sorveglianza, trovano riscontro nelle prime pronunce della Corte di Cassazione.
    Anzitutto, sulla questione dello scioglimento del cumulo e all’interpretazione estensiva della sentenza 30 giugno 1999, vale bene ribadire che l’articolo 41bis è norma speciale dalle chiare finalità di prevenzione, sicché la sua revoca non può essere inquadrata nella categoria dei benefici penitenziari, che sono destinati solo a migliorare il normale trattamento penitenziario.
    Quanto al problema interpretativo dell’aggravante di cui all’articolo 7, l’erroneo indirizzo di taluni Tribunali di Sorveglianza è stato posto in rilievo dalla Corte di cassazione che ha chiarito che «l’articolo 4bis Op, che anche nel testo novellato costituisce il parametro di riferimento del successivo articolo 41bis agli effetti dell’applicazione del trattamento penitenziario differenziato, menziona, tra gli altri, non soltanto il delitto di cui all’articolo 416bis, ma anche i delitti commessi avvalendosi ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste»: categoria che, nella sua lata estensione, comprende, oltre a quello associativo, i delitti comuni, purché specificamente qualificati dal contesto o dalla finalità.
    Purtroppo, nonostante il chiaro pronunciamento e l’altrettanto chiaro disposto della legge – che non richiede la contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 7 -il Tribunale dell’Aquila, con decisione dell’11 giugno 2004, ha revocato il decreto applicativo del 41bis a persona condannata, tra l’altro, per l’omicidio del giudice Livatino, sul presupposto – erroneo- che i due ergastoli inflitti per più omicidi…. non sono aggravati………poiché «la sentenza non prevede l’aggravante in questione».
    Anche sul delicato tema delle condizioni per la proroga del decreto sono intervenute decisioni della Corte di cassazione. Com’è noto i decreti sono prorogabili nelle stese forme per periodi successivi, ciascuno pari a un anno, «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali terroristiche o eversive sia venuta meno».
    Una decisione della Suprema corte del gennaio 2004 dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma perché essa non comporta affatto l’inversione dell’onere della prova posto che permane l’obbligo del giudice di dare congrua motivazione in ordine al proprio convincimento che la capacità di cui sopra non sia venuta meno.
    Con altra sentenza, la Corte chiarisce che «nel procedere all’emissione del provvedimento di proroga, il Ministro dovrà ora verificare la sussistenza delle condizioni che giustificarono la prima imposizione del trattamento differenziato nonché l’assenza della prova positiva sopra indicata».
    Un tale orientamento di giurisprudenza è stato considerato “sufficientemente confortante” dal Procuratore nazionale antimafia; ed analogo positivo giudizio è stato espresso a questa Commissione dai vertici del Dap.
    Il problema della uniformità di trattamento
    Nel corso della loro audizione, il dott. Giovanni Tenebra e il dott. Sebastiano Ardita, hanno richiamato la necessità di garantire criteri di uniformità nel governo della popolazione carceraria ristretta con il regime speciale.Il rischio di una applicazione eterogenea dell’istituto derivava dagli interventi di taluni Tribunali di sorveglianza che hanno modificato il contenuto di singole disposizioni dei decreti di applicazione del regime
    È del tutto evidente che l’adozione di misure uguali per tutta la comunità ristretta con il regime speciale risponde a principi di buona gestione penitenziaria. L’applicazione differenziata dell’istituto, infatti, rischia di creare un canale per le comunicazioni con le realtà criminali esterne per ciascuno dei detenuti ristretti in quel circuito, mediante l’intermediazione dei soggetti beneficiati di più favorevole trattamento.
    Le prescrizioni del regime speciale sono definite in concreto direttamente dalla legge e non possono quindi subire modellamenti soggettivamente differenziati in virtù della entità del reato e del singolo profilo di pericolosità. Quando ciò accade, ci si allontana, ancora una volta, dalla finalità di prevenzione propria della misura, per assumere parametri propri di una funzione retributiva estranea all’istituto del regime detentivo speciale.
    Le indicazioni emerse dalle audizioni
    Le questioni di ordine interpretativo che hanno dato luogo alle numerose scarcerazioni nel corso dell’anno 2003 sembrano oggi trovare soluzione nella fisiologia della dialettica processuale.
    E tuttavia “il danno” recato alla convivenza civile “è fatto”, come ha commentato il direttore del Dap dott. Tinebra dinanzi alla Commissione.
    Quali le ragioni del danno?
    Anzitutto la Commissione sottolinea come l’orientamento che si va affermando nella giurisprudenza della Cassazione, esalti ancora di più la gravità dell’atteggiamento inerte di quelle Procure Generali che, in un numero davvero troppo grande di casi, hanno omesso di esercitare l’impugnazione contro i provvedimenti di annullamento dei decreti di applicazione o di proroga del regime detentivo differenziato. Una motivata e generalizzata impugnativa delle decisioni avrebbe ben potuto –al di là degli esiti del ricorso per cassazione, peraltro favorevoli - indurre tempestivi mutamenti nella stessa giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza.
    Le scelte delle procure generali, pur nel rispetto dell’autonomia dell’indipendenza della magistratura, desta particolare preoccupazione nella Commissione, specie ove si tenga conto della osservazione del Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Piero Luigi Vigna, secondo cui «…le procure generali partecipavano alle udienze dei tribunali di sorveglianza senza essere pienamente a conoscenza dei fatti».
    V’è poi da rilevare che da parte del ministro della Giustizia è mancato un allarme tempestivo in ordine al trend negativo delle decisioni dei Tribunali di sorveglianza.
    La legge 279/02 ha ribadito che il Ministro ha un ruolo centrale di presidio e di vigilanza della corretta applicazione dell’istituto del regime speciale di detenzione per i mafiosi.
    Il Ministro della giustizia, infatti, dispone degli apparati di rilevazione e valutazione dell’andamento delle verifiche giudiziali.
    E poiché risulta dall’elenco inviato alla Commissione dal Pna in data 5 maggio 2004(Doc.1020), che le revoche intervenute alla fine del mese di luglio del 2003, ammontavano già a ben 54 ( erano 30 a fine aprile e 49 a fine giugno 2003), può rilevarsi un qualche ritardo nell’attivazione delle iniziative politiche e istituzionali necessarie per dispiegare ogni energia in direzione del contenimento del fenomeno.
    La valutazione s’impone anche perché non risulta che siano stati sottoposti a particolare attività di indagine e vigilanza i detenuti che tornavano al regime detentivo normale e tanto meno è risultato che un’opera di speciale attenzione investigativa sia stata attivata verso i gruppi criminali di riferimento esterno di quei detenuti.
    E non può certo ritenersi soddisfacente, a fronte della gravità della situazione, l’atteggiamento del Ministro che, debitamente e tempestivamente informato dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, si è limitato ad una mera autorizzazione delle attività già programmate dal Dap.
    E’ mancato, proprio da parte del Ministro, il coinvolgimento tempestivo delle altre istituzioni, da questa Commissione Parlamentare alla Procura Generale della Cassazione, alla stessa pubblica opinione, attraverso gli organi di informazione, per ottenere il massimo di sensibilizzazione al tema, sia dei cittadini sia degli organi pubblici impegnati nel contrasto alla criminalità.
    La Commissione sollecita,inoltre, una riflessione sulla scelta politica del Ministro di contenere nel minimo –un anno- la durata dei decreti di applicazione del regime differenziato emessi nel corso del 2003, laddove la nuova legge consente una durata pari al doppio ( e nel senso della maggiore durata si è opportunamente espresso il Pna nel corso della sua audizione)
    Va invece dato atto della meritoria iniziativa del Dap,che ha attivato un proficuo circuito informativo e di coordinamento - che ha coinvolto la Dna e le Dda - finalizzato a porre le condizioni per difendere adeguatamente innanzi al Tribunale di sorveglianza i decreti ministeriali, documentando il procuratore generale competente di tutte le risultanze investigative e giudiziarie a carico del destinatario del decreto ex articolo 41bis.
    Così come deve riconoscersi al, Direttore Generale dell’ufficio detenuti e trattamento,dott. Sebastiano Ardita,il merito specifico della predisposizione delle note di approfondimento tecnico-giuridico che, condivise dalla Dna, hanno orientato la linea di tutela sociale sottesa all’applicazione e alla proroga del decreto, linea accolta, stando ai primi pronunciamenti, dalla stessa Corte suprema di Cassazione.
    Nel corso delle audizioni sono state avanzate dai Commissari una serie di questioni alle quali, per vero, non è stata data adeguata risposta.
    Si è osservato che i detenuti sottoposti al regime differenziato comunicano con l’esterno e tra di loro, in modo continuo e ordinario, e si è dunque sottolineata la necessità di un’azione organica e programmata per individuare i punti critici del sistema sul piano operativo e consentire all’Amministrazione penitenziaria di intervenire efficacemente.
    In questa prospettiva il Procuratore Nazionale Antimafia si è impegnato dinanzi alla Commissione a promuovere un monitoraggio delle innumerevoli forme di elusione del regime speciale di detenzione, delle quali, peraltro, ha diffusamente paralato un collaboratore di giustizia.
    Occorrerà, ad avviso della Commissione, rivedere l’organizzazione dell’efficacia del 41bis alla luce dei risultati degli accertamenti richiesti alla Dna e al Dap.
    Forte preoccupazione esprime poi la Commissione per la possibilità che la difettosa gestione delle maggiori opportunità concesse dalla nuova legge (maggiore socialità, maggior numero di colloqui ecc.) possa determinare, al di là della inadeguatezza di singole previsioni, un indebolimento dell’efficacia operativa del presidio del 41bis.
    Preoccupazione confermata dai segnali di apparente tranquillità che provengono dalle carceri e dal silenzio serbato in questi ultimi tempi dai boss su di una materia – l’eliminazione del regime speciale- da sempre tra i principali obiettivi di cosa nostra.
    la valutazione dei vertici del Dap non sia negativa, ritiene la Commissione che occorra garantire la piena funzionalità, dal punto di vista della sicurezza, delle allocazioni dei detenuti pericolosi ex articolo 41bis, così da assicurare la necessaria impermeabilità delle sezioni destinate al regime differenziato.
    Resta comunque alta l’attenzione della Commissione sui temi del regime penitenziario differenziato, sia dal punto di vista delle soluzioni normative necessarie per rendere più efficaci e praticabili i presidi indicati dalla nuova legge, sia dal punto di vista della interlocuzione con i soggetti pubblici- ministro, forze di polizia, magistratura – impegnati sul versante applicativo della legge.
    E infatti, il positivo orientamento che sembra affermarsi nella giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione non mette certo definitivamente al riparo le esigenze di tutela della collettività da esiti interpretativi che possono vanificare gli sforzi del contrasto alla criminalità mafiosa, sul delicatissimo versante del rapporto tra il carcere e le associazioni criminali operanti sul territorio.
    La Commissione, poi, ritiene che, allo stato, sia prematuro intervenire sul piano legislativo in ordine alle questioni – cumulo, aggravante, proroga- che hanno determinato gli annullamenti .
    La corretta interpretazione delle norme affermata dalla Cassazione dovrebbe infatti consolidare un orientamento interpretativo capace di assicurare le esigenze di tutela della collettività nel rispetto delle garanzie.
    E peraltro i dati concernenti gli annullamenti verificatisi nei primi quattro mesi del 2004(12, rispetto ai 30 del 2003), se da un lato costituiscono un campanello di allarme che impone al Ministro e all’Amministrazione penitenziaria la massima attenzione, dall’altro sembrano indicativi di una tendenza al ripristino di un rapporto fisiologico tra provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie di annullamento.
    Del tutto aperto, invece, è lo spazio per un intervento che indichi le linee di rafforzamento delle attività di coordinamento investigativo e giudiziario mirate all’accertamento delle situazioni di fatto che consentano l’efficace applicazione del regime speciale e la sua permanenza nel tempo ove ricorrano condizioni previste dalla legge .
    Si inquadra in questo ambito la proposta della formazione di un nucleo di polizia specializzato e la integrazione del procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza con la previsione della possibile partecipazione all’udienza del p.m. del luogo in cui operano le associazioni criminali di riferimento del detenuto al 41bis.
    La questione della competenza
    Proprio in ordine alla competenza a decidere sul reclamo avverso il decreto applicativo del regime differenziato, il dibattito svoltosi in Commissione ha registrato particolare attenzione alla ipotesi che essa possa attribuirsi al tribunale della prevenzione del luogo in cui si manifesta la pericolosità del detenuto ex articolo 41bis.
    Milita a favore di questa soluzione la considerazione della natura giuridica dell’istituto di cui al’41bis, chiaramente caratterizzato – come più avanti si è detto- dalla finalità preventiva.
    Si è affermato che dovendosi procedere ad una valutazione della pericolosità del detenuto nella sua proiezione esterna all’area penitenziaria, la competenza del tribunale di sorveglianza,specializzato nel trattamento individuale,non sarebbe del tutto consona in riferimento alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime.
    Si è sostenuto che la lontananza fisica del giudice della sorveglianza rispetto ai luoghi in cui opera la consorteria criminale di riferimento,si è detto,comporta una scarsa sensibilità e conoscenza del background criminale del detenuto e delle esigenze di tipo preventivo.
    L’utilità di una soluzione che privilegi la competenza del giudice vicino ai luoghi in cui si manifesta la pericolosità,peraltro, è stata richiamata dallo stesso Procuratore Nazionale Antimafia nel corso della sua audizione.
    Ma il dibattito nella Commissione ha evidenziato,anche sulla scorta degli insegnamenti della Corte Costituzionale, come l’applicazione dell’articolo 41bis costituisca una particolare modalità di applicazione della pena che implica una limitazione ulteriore della già ristretta libertà personale. E non v’è dubbio che, innestandosi sull’esecuzione della pena, presidiata dalle garanzie previste dalla Costituzione, anche il momento genetico di quelle restrizioni – oltre che l’adeguatezza del loro contenuto- debba essere affidato al giudice che il nostro ordinamento giuridico designa, a motivo della sua specializzazione, per la valutazione del rispetto delle prerogative di legalità che devono sempre accompagnare l’esecuzione della pena.
    Né la competenza della magistratura i sorveglianza può essere messa in discussione dalla finalità preventiva che caratterizza l’istituto .
    Tale funzione di prevenzione è certamente analoga-anche se differenti sono gli ambiti applicativi- a quella che l’ordinamento assegna alle misure di prevenzione. Ma una tale analogia è riscontrabile anche per le misure di sicurezza.
    Com’è noto le misure di sicurezza condividono con le misure di prevenzione la finalità preventiva e il giudizio di pericolosità sul destinatario, e si differenziano perché le prime presuppongono la commissione di un reato e sono applicate dal giudice mentre le seconde possono prescindere dalla realizzazione del reato e sono rimesse alla iniziativa dell’Autorità amministrativa.
    L’istituto di cui all’articolo 41bis,appare influenzato dai caratteri di entrambe le predette categorie: come per le misure di prevenzione l’iniziativa è riconosciuta all’amministrazione mentre condividono con le misure di sicurezza il presupposto della commissione di un reato.
    Così nel regime detentivo speciale, la prognosi di pericolosità (rectius: capacita di mantenere il collegamento con l’associazione criminale) è ancorata alla realizzazione di uno dei reati indicati dall’articolo 4bis dell’ordinamento penitenziario.
    E nella materia delle misure di sicurezza, l’ordinamento individua in modo esclusivo la competenza del tribunale di sorveglianza quanto alla valutazione della pericolosità del sottoposto: e si tratta di giudizio che attiene a profili di pericolo esterni alla realtà carceraria vera e propria .
    Le ragioni di ordine sistematico appena indicate, favorevoli alla competenza della magistratura di sorveglianza, sembrano poi confermate dall’osservazione più generale che anche nella materia dei benefici penitenziari, la valutazione della pericolosità dei detenuti è un presupposto costante dell’attività di quei giudici, tanto nella fase di ammissione quanto durante la fruizione del benefico e dunque anche in ambiente esterno.
    D’altro canto la magistratura di sorveglianza ha assicurato degnamente in oltre dodici anni di vigenza della legge,un’applicazione coerente dell’istituto di cui al 41bis, acquisendo specializzazione e competenza che non possono essere poste in discussione da talune discutibili prime decisioni di merito, peraltro smentite dalla Cassazione.
    Il problema della vicinanza del tribunale ai luoghi ove maturano i fatti che consentono l’applicazione del regime,infine, è certamente importante ma non sembra risultare risolutivo.
    La questione, infatti, non può rilevare per il suo aspetto meramente geografico e fisico: al giudice che decide,infatti, va assicurata la migliore conoscenza dei documenti e dei fatti posti a base del decreto applicativo.
    Non è dunque essenziale la conoscenza personale delle vicende criminali di un certo territorio, quanto la conoscenza documentale dei fatti accertati da specifiche che possono dare conto dei contesto criminale in cui opera l’organizzazione criminale e della pericolosità del detenuto.
    Il problema deve dunque trovare soluzione nella conoscenza effettiva e completa di tutte le evidenze acquisite, che deve essere garantita al tribunale della sorveglianza e al procuratore generale .
    In realtà manca un’efficace attività investigativa mirata all’accertamento delle condizioni richieste dall’articolo 41bis, così come manca un adeguato coordinamento investigativo e giudiziario.Non a caso ad una tale attività hanno dato meritoriamente corso il Dap e la Dna a fronte di pronunce di annullamento dei decreti emesse in procedimenti nei quali non era stato acquisito tutto quanto poteva accertarsi, ovvero erano stati rilevati difetti di comunicazione tra le varie autorità interessate.
    Lo stesso Pna sembra confermare il problema quando afferma, nel corso della sua audizione, «le informazioni provenienti dal territorio…sono spesso deludenti».
    Le proposte della Commissione
    Come si è detto, i problemi interpretativi di applicazione della nuova legge sono in via di soluzione nella fisiologia della dialettica processuale: la Corte di cassazione, ha ribadito l’inesattezza delle interpretazioni dei Tribunali di sorveglianza in punto di scioglimento del cumulo;contestazione dell’aggravante mafiosa ex articolo 7; presupposti per la proroga del decreto.
    Ma l’esame delle vicende applicative della nuova legge, come abbiamo visto, ha evidenziato carenze dell’apparato di contrasto preventivo e repressivo al crimine organizzato specie in relazione alla adeguatezza delle attività investigative e al coordinamento giudiziario.
    Accade infatti che dopo la condanna inflitta agli appartenenti alle varie organizzazioni criminali, l’attenzione investigativa verso il detenuto venga attenuata, perché l’impegno di indagine è giustamente rivolto verso le attività criminali attuali, sistematicamente consumate dai nuovi adepti ai sodalizi criminali e da quelli che residuano in stato di libertà.
    Il criminale mafioso, pure fatto oggetto di uno speciale trattamento all’interno del carcere, non è più destinatario di una specifica e, soprattutto, stabile verifica sulla persistenza di suoi legami con l’organizzazione all’esterno. A fronte di tale situazione fa invece riscontro il mantenimento del vincolo delle organizzazioni criminali con gli associati detenuti.
    Come rilevava il documento della commissione parlamentare antimafia del luglio 2002, «lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tuttora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali, di continuare a svolgere – talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatorie – le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all’esterno del carcere, ad opera d’altri criminali in libertà.
    L’agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale».
    E in forza di tale realtà l’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario, grazie alla legge 279/02 è divenuto previsione stabile e non più transitoria dell’ordinamento. Ma proprio per questo occorre che la realtà socio - criminale presupposta da quella norma, sia oggetto di una attenzione costante e di un intervento specifico di analisi e di investigazione, per acquisire correttamente ed efficacemente gli indici che segnalano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’applicazione e, soprattutto, per la proroga del decreto ex 41bis Op.
    Accade invece che nella realtà quotidiana si proceda alla verifica dei collegamenti nel contesto di indagini “nuove” per attività criminali che attualmente si svolgono sul territorio: e non è detto che rispetto ad esse emergano i collegamenti, o meglio, “i fatti” che comprovano «la capacita di collegamento» con l’associazione esterna del detenuto al 41bis Op.
    D’altro canto, tale ricerca è compito di particolare difficoltà, che non può assolversi incidentalmente; esso richiede preparazione e professionalità specifica di forze dell’ordine specificamente destinate a quella particolare missione.
    Il compito appare particolarmente delicato, giacché presuppone una particolare conoscenza dei fatti oggetto di comportamenti che potrebbero spesso non concretizzare ipotesi di reato.
    Nonostante infatti l’alto livello di controlli cui è sottoposta il detenuto in stato di regime speciale, previsto dall’art 41bis Op, quasi sempre - come è dimostrato dalla realtà - residuano rapporti con gli altri componenti della organizzazione di appartenenza.
    Seguire l’evolversi di un simile, spesso assai ben “protetto”, rapporto è praticamente impossibile per il personale addetto alla custodia ed al controllo del detenuto all’interno del circuito carcerario. E tuttavia, occorre continuare a ricercare anche all’interno del carcere, ogni elemento utile ad identificare la persistenza del vincolo al fine di assicurare la vigenza del regime detentivo speciale.
    La individuazione e l’acquisizione di tutti gli elementi che possano attestare la capacità del detenuto e dell’internato ex articolo 41bis di mantenere i contatti con i sodalizi operanti all’esterno del circuito carcerario, ovvero la permanenza del vincolo associativo, deve essere affidata in modo diretto a nuclei di polizia stabilmente incaricati di tali compiti di indagine .
    Un’attività di questo genere oltre che utile ai fini specifici della procedura, risponde ad una evidente finalità di prevenzione generale.
    Appare pertanto necessario ed urgente che tali nuclei siano espressamente istituiti, presso i corpi di polizia preposti al contrasto del crimine organizzato di tipo mafioso dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza (Ros, Sco Gico) e, altresì, presso la Polizia Penitenziaria.
    Ne consegue la necessità di un apposito piano di formazione e specializzazione delle aliquote di personale destinate ai nuclei suddetti al fine dell’acquisizione di una specifica professionalità.
    Ma occorre altresì che sia previsto un livello centrale di coordinamento, per mettere insieme tutte le fonti informative e documentali, al fine di una gestione unitaria delle notizie in possesso dei vari corpi e con la possibilità di sviluppare o sollecitare specifiche indagini dirette e indirette, personali e patrimoniali, per tutte le vicende successive alla detenzione.
    Un ruolo, questo, che ben potrebbe essere affidato alla Dia, per l’alto grado di conoscenza della materia e per la sperimentata capacità di acquisire e ben utilizzare dati, notizie ed informazioni, anche dalle altre forze specializzate nel contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso.
    Accanto alla Dia va rimarcata la importante funzione della Polizia Penitenziaria, le cui attribuzioni di polizia giudiziaria nell’ambito degli Istituti di pena, sono state molto positivamente espletate nel corso di questi anni con risultati davvero encomiabili.
    Deve infine trovare sanzione legislativa l’esperienza vissuta sul campo dalla Dna alle Dda e dal Dap: tra le dette istituzioni si è infatti stabilito un circuito di raccolta dei dati informativi concernenti i detenuti soggetti al 41bis, al fine di mettere il Pg competetene per territorio,nella migliore condizione di conoscenza degli atti e del contesto criminale di riferimento del detenuto, onde consentirgli di esercitare le attribuzioni di legge a fronte di annullamenti palesemente erronei dei decreti di applicazione del regime del 41bis.
    A tal fine il p.g. competente in vista della udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza avverso il decreto ex articolo 41bis richiede alla Dna il materiale comprovante la sussistenza del vincolo ovvero l sussistenza di fatti significativi della”capacità” del detenuto di mantenere i contatti con l’organizzazione criminale che opera all’esterno.
    In aggiunta deve prevedersi la possibilità per l’ufficio del Pm che ha condotto le indagini di partecipare al procedimento giudiziale instaurato avverso l’applicazione del decreto ovvero la proroga di esso, unitamente al Pg del luogo ( che deve tempestivamente avvisarlo per consentirgli di esercitare la facoltà).
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    Il ministro della Giustizia si è mosso male e tardi sul «numero altissimo e preoccupante» di revoche del regime del carcere duro decise dai tribunali di sorveglianza, dopo l’entrata in vigore della nuova legge sul 41bis.
    A puntare l’indice contro il Guardasigilli è la proposta di relazione conclusiva dell’inchiesta svolta dalla commissione Antimafia sull’applicazione delle nuove norme, messa a punto dal responsabile del comitato sul 41bis, il senatore diessino Alberto Maritati. Il documento sul quale la Commissione ha iniziato a discutere ieri dovrebbe essere approvato, con le eventuali modifiche, la prossima settimana, forse già il 20 luglio.
    Nella trentina di pagine che compongono il documento si afferma che «da parte del ministro della Giustizia è mancato un allarme tempestivo» sul fenomeno.
    Nel merito della nuova disciplina, la relazione si pronuncia anche a favore del mantenimento ai tribunali di sorveglianza della competenza sui ricorsi relativi al 41bis e suggerisce di affidare a nuclei di polizia specializzati coordinati dalla Dia e che devono operare a stretto contatto con la polizia penitenziaria - il compito di accertare stabilmente se i boss sottoposti al 41bis , nonostante lo speciale regime di detenzione, continuano ad avere contatti con le organizzazioni criminali che operano fuori dal carcere.
    L’anno scorso - secondo un monitoraggio compiuto nei mesi scorsi dalla Commissione – sono stati ben 72 i decreti che disponevano il 41bis a essere annullati dai tribunali di sorveglianza, spesso per un’erronea interpretazione della legge (il caso più recente l’11 luglio scorso, con la revoca del 41bis da parte del tribunale dell’Aquila a una persona condannata anche per l’omicidio Livatino). Ma di fronte alla “gravità” del fenomeno c’è stato «qualche ritardo nell’attivazione delle iniziative politiche e istituzionali necessarie» per farvi fronte. Una responsabilità che la relazione imputa al ministro della Giustizia cui la legge ha attribuito «un ruolo centrale di presidio e di vigilanza della corretta applicazione dell’istituto del regime speciale di detenzione per i mafiosi».
    Nella relazione si dice che: «Non risulta che siano stati sottoposti a particolari attività di indagine e vigilanza i detenuti che tornavano al regime detentivo normale e tanto meno è risultato che un’opera di speciale attenzione investigativa sia stata attivata verso i gruppi criminali di riferimento esterno di questi detenuti». Ed «è mancato, proprio da parte del ministro, il coinvolgimento tempestivo delle altre istituzioni, da questa Commissione parlamentare alla procura generale della Cassazione, alla stessa pubblica opinione, per ottenere il massimo di sensibilizzazione al tema, sia da parte dei cittadini sia degli organi pubblici impegnati nel contrasto alla criminalità». Ma non basta: occorre inoltre avviare una «riflessione sulla scelta politica del ministro di contenere nel minimo (un anno) la durata dei decreti di applicazione del regime differenziato emessi nel corso del 2003, laddove la nuova legge consente una durata pari al doppio».
    Nonostante quanto accaduto l’anno scorso la relazione si pronuncia comunque a favore del mantenimento della competenza sui ricorsi relativi all’applicazione del 41bis alla magistratura di sorveglianza: questa struttura giudiziaria «ha assicurato degnamente in oltre 12 anni di vigenza della legge, un’applicazione coerente dell’istituto del 41bis – sottolinea tra l’altro il documento – acquisendo specializzazione e competenza che non possono essere poste in discussione da talune discutibili prime decisioni di merito, peraltro smentite dalla Cassazione».
    Il vero problema è piuttosto la mancanza di «un’efficace attività investigativa mirata all’accertamento delle condizioni richieste dal 41bis», cioè di una «specifica e stabile verifica» della persistenza dei legami del detenuto con l’organizzazione criminale che continua a operare all’esterno.
    «Nonostante infatti l’alto livello di controlli cui è sottoposto il detenuto in stato di regime speciale quasi sempre residuano rapporti con gli altri componenti della organizzazione di appartenenza. E seguire l’evolversi di un simile rapporto è praticamente impossibile per il personale addetto alla custodia e al controllo del detenuto all’interno del circuito carcerario». Di qui la proposta di affidare «in modo diretto e a nuclei di polizia stabilmente incaricati il compito di svolgere indagini per accertare la permanenza del vincolo associativo» . Nuclei che vanno «istituiti presso i corpi di polizia preposti al contrasto del crimine organizzato di tipo mafioso dei carabinieri, della polizia di Stato e della Guardia di Finanza (Ros, Sco e Gico) e presso la polizia penitenziaria». Occorre però anche «un livello centrale di coordinamento per mettere insieme tutte le fonti informative e documentali. Un ruolo che potrebbe ben essere affidato alla Dia per l’alto grado di conoscenza della materia e per la sperimentata capacità di acquisire e ben utilizzare dati, notizie e informazioni anche dalle altre forze specializzate nel contrasto al crimine organizzato di tipo mafioso».

  9. #9
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    Predefinito Re: Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da MrBojangles


    Ecco.
    Siccome non s'è scarcerato nessun boss mafioso, questo governucolo sarebbe "probo".
    Ma pensa te...
    non è esatto...

    siccome non sono stati scarcerati boss nè bloccati chissà quanti processi, almeno a quanto pare, se così fosse significherebbe che per mesi e mesi avete raccontato una marea di fregnacce....

    inutile poi che getti fumo negli occhi, parlando di una eventuale cattiva applicazione dell'articolo 41bis, che non c'entra un cazzo con le nuove leggi promulgate che secondo voi avrebbero provocato disastri...

  10. #10
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    Predefinito Re: Re: Re: Quanti boss mafiosi scarcerati con le leggi di questo governo ?

    In Origine Postato da Max64
    non è esatto...

    siccome non sono stati scarcerati boss nè bloccati chissà quanti processi, almeno a quanto pare, se così fosse significherebbe che per mesi e mesi avete raccontato una marea di fregnacce....

    inutile poi che getti fumo negli occhi, parlando di una eventuale cattiva applicazione dell'articolo 41bis, che non c'entra un cazzo sulle nuove leggi promulgate che secondo voi avrebbero provocato disastri...

    La sua tecnica e'molto semplice....ci posta un papiro di 11 km che nemmeno gli antichi egizi si metterebbero a leggere...in modo tale che ci stanca a tal punto da nn potergli rispondere....ovviamente nessuno mafioso e'stato scarcerato,la tua provocazione ha colto nel segno...cosi'tanto che prima di rispondere mrbojangles ci ha messo una mezzoretta di ricerche su google prima di poter postare qualcosa che nn c'entra niente con la tua domanda!!!

 

 
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