SACRA CONGREGATIO PRO DOCIRINA FIDEI. Notificatio
Exc.mus dominus qua poenae canonicae episcopis qui illicite
alios episcopos ordinaverunt illisque hoc modo illegitimo ordinatis
denuo comminantur. 12 martii 1983: AAS 75(1983). pp. 392 393.
Nel mese di gennaio 1976, s.e. mons. Pietro Martino Ngô dinh
Thuc (1), arcivescovo titolare di Bulla Regia, ordinò del tutto
illegittimamente diversi presbiteri e vescovi nella località di Palmar
de Troya in Spagna. Per questa ragione la Sacra Congregazione
per la dottrina della fede, il 17 settembre dello stesso anno,
emanò un decreto (cfr. EV 5/2109s), nel quale venivano
ricordate le pene canoniche in cui erano incorsi sia lui sia gli altri
che in modo illegittimo avevano ricevuto l'ordinazione.
In seguito lo stesso prelato chiese ed ottenne l'assoluzione dalla
scomunica, riservata specialissimo modo alla Santa Sede, in cui
era incorso.
Ora però consta a questa sacra congregazione che l'ecc.mo
mons. Ngô dinh Thuc, già dal 1981, ha ordinato di nuovo altri
presbiteri contro la prescrizione del can. 955. Anzi e ciò è ancora
più grave nello stesso anno, trasgredendo il can. 953, ha
conferito l'ordine episcopale, senza mandato pontificio e senza
provvisione canonica, al religioso M. L. Guérard des Lauriers
o.p., di nazionalità francese, e ai sacerdoti Mosè Carmona e
Adolfo Zamora, originari del Messico; in seguito Mosè Carmona a
sua volta conferì l'ordinazione episcopale ai presbiteri messicani
Benigno Bravo e Roberto Martínez, e al sacerdote americano
George Musey.
Mons. Ngô dinh Thuc inoltre ha inteso provare la legittimità degli
atti compiuti, soprattutto attraverso una dichiarazione pubblica
fatta nella città di Monaco, il 25 febbraio 1982, nella quale
affermava che "la Sede della Chiesa cattolica di Roma era
vacante" e per questo egli, in quanto vescovo, "faceva tutto
perché la Chiesa cattolica di Roma continuasse per la salvezza
eterna delle anime".
La Sacra Congregazione per la dottrina della fede, dopo aver
valutato la gravità di questi delitti e delle asserzioni erronee, per
mandato speciale di s.s. Giovanni Paolo II, ritiene necessario
rinnovare le prescrizioni del proprio decreto del 17 settembre
1976, che si applica pienamente a questo caso, cioè:
1) i vescovi che hanno ordinato altri vescovi, nonché gli stessi
vescovi ordinati, sono incorsi, oltre che nelle sanzioni di cui ai
canoni 2370 e 2373, 1 e 3, del Codice di diritto canonico, anche
nella scomunica ipso facto, riservata in modo specialissimo alla
Sede Apostolica, di cui nel decreto della Congregazione del s.
uffizio del 9 aprile 1951 (AAS 43[1951], pp. 217s). La pena, poi,
di cui al can. 2370 si applica anche ai presbiteri assistenti, se ve
ne furono presenti.
2) 1 presbiteri ordinati in questo modo illegittimamente, secondo il
can. 2374 sono ipso facto sospesi dall'esercizio dell'ordine, e,
qualora abbiano posto un atto dell'ordine, sono anche irregolari
(can. 985, 7).
3) Infine, per quanto riguarda coloro che hanno già ricevuto
l'ordinazione in questo modo illegittimo o che forse stanno per
riceverla da costoro, checché ne sia della validità dell'ordine, la
Chiesa non riconosce né riconoscerà la loro ordinazione e li
ritiene a tutti gli effetti giuridici in quello stato che ognuno aveva
in antecedenza, ferme restando le sopra ricordate sanzioni
penali, fino alla resipiscenza.
Inoltre questa sacra congregazione ritiene suo dovere ammonire
calorosamente i fedeli cristiani, affinché si guardino dal
partecipare o incoraggiare in qualsiasi modo attività liturgiche o
iniziative e opere di qualsiasi genere, promosse da coloro di cui
sopra si è accennato (2).
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la dottrina
della fede, 12 marzo 1983.
JOSEPH card. RATZINGER, prefetto
fr. Jérome HAMER o.p., arciv. tit. di Loria, segretario
NOTE
(1) Come ricorda il documento sopra riportato, mons. Ngô dinh
Thuc cra stato scomunicato nel gennaio 1976 per alcune
ordinazioni episcopali (la cui validità non è stata riconosciuta)
senza mandato apostolico; avendo però espresso il suo
pentimento. egli era stato assolto il 17.12.1976, "ferma restando
la sospensione che gli proibiva di conferire gli ordini". Ma nel
1981 il vescovo incorreva nella recidiva con altre ordinazioni e il
12.3.1983 la Congregazione per la dottrina della fede dichiarava
ufficialmente che era incorso nella scomunica per questo delitto
canonico, aggravato dalle affermazioni fatte a Monaco di Baviera
il 25.2.1982, in cui dichiarava vacante la Sede Apostolica e che
riteneva suo compito "come vescovo di assicurare la continuità
della Chiesa cattolica romana in vista della salvezza delle anime"
(cfr. OR 8.4.1983).
Mons. Ngô dinh Thuc è deceduto il 13.12.1984 riconciliato. In
una dichiarazione, datata 11.7.1984, aveva ritrattato
pubblicamente i suoi precedenti errori, riguardanti le ordinazioni
illecite e le dichiarazioni fatte a Monaco, con le quali rifiutava il
Concilio Vaticano II e il Papa (cfr. DC 67[1985] 3/1889, p. 185).
La Congregazione per la dottrina della fede (in OR 17
18.12.1984) ha fatto sapere che, tenuto conto della
dichiarazione presentata l'11.7.1984, il Papa gli aveva accordato
l'assoluzione dalle censure incorse, rilevando però che tale
assoluzione non riguardava gli ordinati in modo illecito.
(2) Ouoad concordantiam singolurum canonum qui heic
referuntur cum legislatione canonica nuper prornulgata, cf. in
novo CIC cann. 1015 § 1, 1013, 1382, 1383, 1041 6°


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