A sostegno di quanto esplicitato nel documento dell’ALE, permettetemi di riportare questo mio intervento sull’Unione Sarda del 9 aprile ’05 nella pagina “Lettere & Opinioni”.
LA “NAZIONALITA” OBIETTIVO DEI SARDI.
La discussione in Parlamento sulla riforma in senso “federale” della Costituzione,
approvata in seconda lettura al Senato, è stata ancora una volta una occasione mancata, per far sentire la voce di quella parte della società sarda che si riconosce nell’area nazionalitaria, indipendentista, federalista.
Poche e isolate parole sono state spese per sostenere la necessità di sciogliere il nodo storico della dipendenza politico-istituzionale tra lo Stato e la Sardegna, ovvero il riconoscimento della “nazionalità” sarda, pur nell’ambito della Costituzione italiana.
L’equivoco di fondo del rapporto Stato-Regione Autonoma infatti, non si esaurisce di certo con l’adozione di un nuovo “Statuto di Autonomia”.
Tralasciando il fatto che ciò debba avvenire attraverso la Costituente, cosa che la maggioranza al governo della Regione ha respinto, la revisione dello Statuto non è il solo strumento che può far modificare l’attuale sudditanza e dipendenza dallo Stato.
Il dispositivo, che precede e sovrintende lo Statuto, và ricercato proprio nella Costituzione della Repubblica e consiste nel riconoscimento della “nazionalità” sarda come soggetto giuridico istituzionale.
Nella lettura del Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2004 ed essenzialmente riconfermato al Senato, è interessante verificare, sia prima che dopo le modifiche, quante volte ed in quali contesti è presente il termine “Nazione” e l’attributo “nazionale”.
E’ noto che nella Carta costituzionale il termine “Nazione” è sinonimo di Stato, pertanto non si trova una esplicita definizione di “Nazione” italiana, e questa parola compare solo 4 volte: Artt. 9, 67, 87, 98. Per quanto riguarda l’attributo “nazionale”, questo è presente 15 volte.
Risulta assente il concetto di “nazionalità” sotto qualsiasi accezione.
A questo proposito l’Art. 114. definisce i soggetti istituzionali ed amministrativi della articolazione dello Stato: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
In sostanza, affinché il concetto di identità e delle conseguenti aspirazioni ad una reale autodeterminazione abbiano valore giuridico, sarebbe ora di cancellare dal vocabolario istituzionale la terminologia di “Regione Autonoma della Sardegna”, introducendo quella di Nazionalità sarda, anche per non confliggere sul piano lessicale con la Nazione – Stato italiana.
Tale passaggio si rende indispensabile per agevolare il cammino verso l’autogoverno della Sardegna ed eliminare alla radice le inevitabili conflittualità con lo Stato e spianare la strada ad un vero Statuto della nazionalità sarda.
L'Art.127 infatti, relativo alla questione di legittimità delle Leggi regionali con l’interesse “nazionale” della Repubblica, regola l’esercizio delle competenze regionali che dovranno passare al vaglio del Governo, della Corte costituzionale, del Parlamento, del Presidente della Repubblica.
Pertanto, l’invito rivolto alle forze politiche e sociali che si richiamano ai valori “identitari”, è quello di trovare le forme e i modi affinché nella prosecuzione dell’iter parlamentare della riforma costituzionale, tali concetti e aspirazioni siano avanzati da chi ha “voce in capitolo”.
Ciò potrebbe essere un ulteriore banco di prova per saggiare l’effettivo sentimento nazionalitario che, a parole, le formazioni politiche che si richiamano a tali valori declamano.
Un’ultima nota sulla Costituzione. A chi abbia letto le recenti modifiche non sarà certo sfuggito il fatto che tra le cinque Regioni a Statuto speciale, la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige, ogni qualvolta sono citate, possiedono la dicitura bilingue: Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino Alto Adige/Südtirol.
Chissà se i “nostri” parlamentari abbiano pensato anche per la Sardegna la dizione bilingue, o forse non si è trovato l’accordo sulla variante ortografica: Sardigna, Saldigna, Sardinnia o Sardinna?




Rispondi Citando
i
