Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1
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    Smile Seu torrau, mi serbit unu praxeri mannu

    Salude a totus, seu torrau :-) dui funti possibilidadis ca ap'a andai puru a santa gristina domingu. Aici si bieus.

    In custus tempus apu tentu problemas mannus, ma apu puru traballau po sa natzioni nostra. Esti cudda surpresa ki emu nau in s'istadi 2004, apena iscritu inoxi...no est ancora acabada, ma creu siat una cosa bella e isperu siat utili a totus.

    Perou m'iat a serbiri unu praxeri (log. Piaghere) mannu mannu:

    si calincunu mi podit gorbai su discu de s'urtima versione de Micro$oft Office, mi paret siat 2003, e mi da podit o imprestai o atru (ssssssh).
    Si torru gratzias meda, si boleis si dongu su numuru de telefuneddu aici candu andu a s.gristina s'atobiaus.

    Saludu a Taniei, Miali e Paul Craver e Itzocor e totu sa natzioni sadra.
    Finas a s'indipendentzia!

  2. #2
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    ah, vorrei dire 2 parole sull'accoglienza fatta alla nipote
    del grandissimo Mohandas Karamchand Ghandi:

    è stata accolta in sardegna, terra che ha aprezzato
    tantissimo, niente popodimeno che non le bandiere italiane,
    che pena!

    CHE PENA!

    Adulti, Bambini, Suore! Tutti con la bandierina italiana ad
    accogliere ghandi!!!! Perchè tanta schifosa e grottesca ignoranza!
    Che schifo! Gli prenderei a sculacciate a tutti quanti, uno ad uno,
    a coloro che hanno avuto questa vomitevole idea e a chi
    la ha accettata!

    Un mucchio di sculacciate : in faccia.

    Grottesco e basta! non ci sono altre parole!

    (anzi, un'altra si: vergogna).
    Finas a s'indipendentzia!

  3. #3
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    Talking Diritti d'autore

    Citazione Originariamente Scritto da mriccardo86
    Salude a totus, seu torrau :-) dui funti possibilidadis ca ap'a andai puru a santa gristina domingu. Aici si bieus.

    In custus tempus apu tentu problemas mannus, ma apu puru traballau po sa natzioni nostra. Esti cudda surpresa ki emu nau in s'istadi 2004, apena iscritu inoxi...no est ancora acabada, ma creu siat una cosa bella e isperu siat utili a totus.

    Perou m'iat a serbiri unu praxeri (log. Piaghere) mannu mannu:

    si calincunu mi podit gorbai su discu de s'urtima versione de Micro$oft Office, mi paret siat 2003, e mi da podit o imprestai o atru (ssssssh).
    Si torru gratzias meda, si boleis si dongu su numuru de telefuneddu aici candu andu a s.gristina s'atobiaus.

    Saludu a Taniei, Miali e Paul Craver e Itzocor e totu sa natzioni sadra.

    Diritto d'autore



    Decreto Urbani: il testo della Camera dei deputati

    29.04.04

    Decreto-legge n. 72

    Disegno di legge n. 4833-A

    Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

    Testo approvato dalla Camera il 22 aprile 2004

    Articolo 1
    (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

    1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

    2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

    3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

    4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse di cui al comma 7, di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

    5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

    6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

    7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (soppresso)

    8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70.

    9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
    b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
    "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore"

    10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
    4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa".



    Caro Mriccardo86,
    perchè contravvenire alle leggi dello Stato?

    NON SI FA

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da frankobollo
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    Caro Mriccardo86,
    perchè contravvenire alle leggi dello Stato?

    NON SI FA
    è vero, sono colpevole. anzi, io non sono Stato.

    Anzi, ma quale stato? quello di cui non ho mai scelto di far parte?
    certo, posso comportarmi bene nei suoi confronti,
    ma solo perchè sono più civile di lui!
    Anche se non mi sento obbligato a farlo.
    Perchè, per me è uno stato straniero.
    Allora potrei fumare anche cannabis, dato che,
    in jamaica, stato straniero tanto quanto l'italia (x me)
    la legge me lo consente.
    Ma, meno male, non lo faccio, perchè ho problemi
    al cuore. Ma sceti po custu.

    Cara italia: t'acumpanzaus a sa porta, a nos intender kito, ma
    candu bollis torrai, bussa sa ianna antis de intrai, e tando eus
    a essi nosu a narri ki podis intrai. Bruta mali-educada!
    Finas a s'indipendentzia!

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da mriccardo86
    è vero, sono colpevole. anzi, io non sono Stato.



    Cara italia: t'acumpanzaus a sa porta, a nos intender kito, ma
    candu bollis torrai, bussa sa ianna antis de intrai, e tando eus
    a essi nosu a narri ki podis intrai. Bruta mali-educada!

    CEEE! no mi ndi fui agattau! apu fatu a rima puru!

    a si calincunu tennit is registraduras de "La porta sull'inFinito" ....
    sudimoniu@hotmail.com
    Finas a s'indipendentzia!

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da mriccardo86
    ah, vorrei dire 2 parole sull'accoglienza fatta alla nipote
    del grandissimo Mohandas Karamchand Ghandi:

    è stata accolta in sardegna, terra che ha aprezzato
    tantissimo, niente popodimeno che non le bandiere italiane,
    che pena!

    CHE PENA!

    Adulti, Bambini, Suore! Tutti con la bandierina italiana ad
    accogliere ghandi!!!! Perchè tanta schifosa e grottesca ignoranza!
    Che schifo! Gli prenderei a sculacciate a tutti quanti, uno ad uno,
    a coloro che hanno avuto questa vomitevole idea e a chi
    la ha accettata!

    Un mucchio di sculacciate : in faccia.

    Grottesco e basta! non ci sono altre parole!

    (anzi, un'altra si: vergogna).
    su fatu paret ki derivet dae su declassamentu de su valore patrioticu (italianu)a totu vantaju de valores comente s'amistade, su rispetu, s'ambiente... a su "cabitzone de sa banda maddalenina" paret ki no agradet e tando isbentulat banderitas tricolore, innu de mameli in sos supermercados!!(custa l'apo esagerada )

    oltre a grottesco direi patetico e vergognoso...

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da frankobollo
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    Decreto Urbani: il testo della Camera dei deputati

    29.04.04

    Decreto-legge n. 72

    Disegno di legge n. 4833-A

    Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo

    Testo approvato dalla Camera il 22 aprile 2004

    Articolo 1
    (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).

    1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

    2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

    3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

    4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse di cui al comma 7, di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

    5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

    6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

    7. I prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei a integrare le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, provvedono a informarne con immediatezza il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. (soppresso)

    8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, 70.

    9. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
    "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
    b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
    "h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore"

    10. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    "3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
    4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa".



    Caro Mriccardo86,
    perchè contravvenire alle leggi dello Stato?

    NON SI FA
    si fa si fa,intanto lo stato SI STA TRATTENENDO LA NOSTRA IVA,e poi i prezzi son troppo alti,come per i cd e dvd!dobbiamo dissanguarci per arricchire produttori,attrici,pagliacci,nani,ballerine,buffon i,magnacci,maghi ecc ecc ecc W EMULE E TUTTI I GRUPPI CHE FANNO cd a PREZZI ACCESSIBILI!

 

 

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