La Cirielli : una legge disgustosa,razzista e classista
Per troppo tempo ci si è concentrati(compresa la sinistra)sugli effetti della Cirielli sui processi di Previti.
C'è da dire : chissenefrega di Previti.
Certo,mi rendo che è vergognoso,ed indegno di un Paese civile che un intero Parlamento legiferi allo scopo di tutelare gli interessi privati di un suo membro,ma questa gentaglia ci ha abituati a non stupirci di niente.
E nonostante la legge non salvi direttamente Previti hanno già trovato la maniera per far sì che non sconti neanche un giorno di galera(la non applicazione della pena carceraria per gli ultrasettantenni prevista dalla Cirielli stessa).
Anzi ne hanno trovata più di una : c'è anche il conflitto d'attribuzione sollevato dal Parlamento alla Corte Costituzionale per i "legittimi "impedimenti del parlamentare Previti a presenziare alle sue udienze.
Mica poteva andare in tribunale : l'Italia si sarebbe fermata in caso di una sua assenza in Parlamento.
Non solo,ma i furbetti legislatori,hanno già predeterminato l'incostituzionalità ad hoc della Cirielli,in maniera tale da consentire a Previti di sollevare ricorso alla Corte per far sì che con una sentenza additiva dichiari la incostituzionalità della Cirielli nella parte in cui non si applica anche ai processi in appello e in Cassazione ,salvando Previti.
Quindi state tranquilli : il culo a Cesarone lo hanno già parato,in qualche modo se la scappotterà..
Al contrario,dicevo sono stato trascurati gli effetti devastanti,e disgustosi ,per la natura classista e di fatto discriminatoria della Cirielli ..Effetti disastrosi sottolineati da giudici,p.m.,avvocati,giuristi,di destra,di centro e di sinistra.Tutti compatti.
Effetti che si possono riassumere nella formula ,apparentemente superficiale,ma efficace a descrivere la situazione " impunità assoluta e totale per ricchi,potenti,colletti bianchi,carcere,carcere e ancora carcere per i poveracci".
Sì per i poveracci.Perchè qui non si parla dei reati gravissimi,come stupro,omicidio rispetto ai quali nessuno vuole l'impunità per il reo.
La stragrande maggioranza dei reati non sono stupri e omicidi ,ma reati di criminalità comune,derivanti da situazioni di disagio delle nostre periferie e dei nostri quartieri,disagio sociale,rispetto al quale le nostre vergognose carceri,si sono sempre dimostrate inutili,anzi dannose.
Nella formula "recidivo"si è incluso di tutto,senza fare alcuna distinzione,Recidivo è anche l'immigrato nullatenente che viene trovato due volte a vendere cd,attività che svolge per campare.
Per lui il carcere,prescrizione invece per i novelli Tanzi.
Non è propaganda ,ma è la realtà,dacchè i tempi fisiologicamente lunghi dei nostri processi già fanno sì che molti processi vadano in prescrizione.
Ed è evidente che la riduzione generalizzata dei tempi di prescrizione è una mossa classista.Dacchè ci sono reati che richiedono tempi brevissimi di accertamento(l'immigrato colto in flagranza a vendere cd,processato per direttissima)ed altri che richiedono anni,tra controlli degli organi societari,conti bancari da sviscerare,la probatio diabolica della corruzione,reati di malasanità,reati finanziari,rapporti tra politica e mafia,etc.etc.
La prescrizione decorre dal tempus commissi delicti e non da quello in cui viene accertato il fatto.Risultato?Per l'appunto impunità totale per questi reati(senza contare la bravura degli avvocati cavillosi strapagati dai ricchi)
Non solo :Con la riforma, nei casi di recidivo che commetta uno dei reati di cui all'art. 407 comma 2 l. a) c.p.p., al giudice sarà impedito l'uso del potere discrezionale se concedere o meno le attenuanti generiche perché gli è impedito di considerare:
l'intensità del dolo o il grado della colpa;
la capacità a delinquere del colpevole.
Recita, infatti, l'art. 1 della legge di riforma, che aggiunge il comma 3 all'art. 62 bis del c.p.: "ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, numero 3 e secondo comma, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'art. 407, comma 2 l. a) c.p.p., nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni". Il primo comma s.c. stabilisce che "il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62 c.p., può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena".
Ritenendo la giurisprudenza di legittimità che l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce "un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola", se ne ha che il giudice è impedito ad effettuare la predetta valutazione a favore dei recidivi.
Così facendo, si stravolge il sistema perché si eleva la recidiva a circostanza regina che esclude l'applicazione di altra (pari) circostanza (attenuanti generiche) ma soprattutto, si violano i principi costituzionali dell'uguaglianza (art. 3), del diritto di difesa (art. 24) e della separazione dei poteri (art. 113), poiché il potere legislativo finisce con incidere nel merito del potere discrezionale del giudice, finendo ancora una volta col determinare un'ingiusta disparità di trattamento.Quello che colpisce è che modifiche del sistema penale così dirompenti determinino un allargamento della forbice tra categorie socialmente diverse di persone che comunque si macchiano di crimini: da una parte, delinquenti abituali, recidivi e persone vicine per scelta, per opportunità o, nella gran parte dei casi, per necessità ad ambienti malavitosi, persone in genere emarginate e che appartengono ad un basso rango sociale, segnatamente in certe aree geografiche (meridione d'Italia - periferie), dall'altro persone incensurate o comunque non recidive, anziane d'età, estranee alla malavita organizzata ma che, all'atto di delinquere (cd. white collects), fruiranno di importanti abbreviazioni dei termini di prescrizione e soprattutto del grande beneficio della detenzione domiciliare, a cominciare dai settanta anni d'età. "
A questo punto rispetto ad una legge così orrenda non ci resta che sperare nella Corte Costituzionale,augurandoci che la spazzerà via.
L'avvocato presso il quale faccio pratica ha già preparato 10 ricorsi da sollevare eventualmente alla Corte : ci sarà da divertirsi..




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