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  1. #1
    Neutrino NO-TUNNEL
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    Thumbs up Marwan Barghouti lascia Fatah e fonda un nuovo partito!

    Last update - 08:07 15/12/2005


    Marwan Barghouti quits PA's Fatah faction, forms new party

    By News Agencies

    Jailed Palestinian uprising leader Marwan Barghouti and a number of leading Fatah officials banded together Wednesday night to run for parliament on a competing ticket for the January 25 elections.

    Joining Barghouti on the new list are Palestinians Civil Affairs Minister Mohammed Dahlan and senior Palestinian security advisor Jibril Rajoub.

    A number of Barghouti associates, including his wife Fadwa, Palestinian parliament member Kadoura Fares, Dahlan and senior Fatah official in Gaza Samir Masharawi arrived at the Ramallah election headquarters and submitted a list of candidates, just one hour before the election deadline.




    Advertisement

    "We have registered an independent list under the name, 'The Future,' headed by Marwan Barghouti," Saeb Nimr, Barghouti's campaign manager, told reporters.

    Barghouti, serving five life terms in an Israeli prison, has won West Bank primary elections conducted by Fatah, but old-time Fatah leaders, headed by Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas, tried to insert old guard figures in the list ahead of the younger leaders, setting off a rebellion.

    Barghouti seeks the establishment of a Palestinian state alongside Israel, but says violence is justified to drive Israel out of the West Bank and Gaza Strip.

    Rival Fatah men trade shots in Gaza prior to election deadline
    Rival factions of the ruling Fatah party clashed in a shootout at party headquarters in Gaza City on Wednesday shortly after masked gunmen took over the building, deepening a political crisis ahead of a key election deadline. Three people were wounded.

    The shootout was the latest - and most serious - incident in a rash of violence in recent days as the party prepares to announce its candidates for the parliamentary elections. Abbas, along with rival parties, faced a midnight deadline to present the party's candidate list.

    Abbas held primaries in the West Bank and Gaza Strip in recent weeks to determine who would represent the party in the election. But he decided to cancel the results of the primaries in some areas - including Gaza - due to violence, the burning of ballot boxes and other election violations. He said he would appoint candidates in those areas.

    The gunmen who occupied the Fatah headquarters Wednesday - taking up position on the building's rooftops, balconies and around the facade - were protesting the appointments, demanding that the primary results be respected. The gunmen were part of the Al-Aqsa Martyrs' Brigades, a militant group linked to Fatah.

    A security force headed by the chief bodyguard to Fatah's secretary-general in Gaza rushed to the building, sparking Wednesday's gunbattle. The shooting subsided after several minutes, and dozens of bodyguards and security personnel retook control of the building.

    Police also took up positions at other buildings that could be targeted, including Abbas' office and residence.

    Ismail Hanieh tops Hamas candidate list for Jan. elections
    The militant group Hamas, forging ahead with plans to challenge Palestinian Authority Chairman Mahmoud Abbas's Fatah party at the polls, submitted its official list of candidates on Wednesday for next month's parliamentary election.

    Sources in Hamas said Ismail Hanieh, a leader of the group's more pragmatic wing, tops the list, registered under the name "The List of Change and Reform." The list of 62 contenders includes 10 women.

    Hamas had been unable to register its list on Tuesday after violence by gunmen from Fatah forced the Central Elections Committee to suspend operations briefly out of fears for the safety of employees.

    Hamas, which has wide popular sway in Gaza, is expected to make major inroads on the ruling Fatah in legislative polls seen as a test of Abbas's leadership following Israel's September withdrawal from the Strip.



    http://www.haaretz.com/hasen/spages/657860.html




    W MARWAN BARGHOUTI E IL SUO NUOVO PARTITO!

    BARGHOUTI LIBERO!

    Nè DAVANTI Nè DI DIETRO, MA DI LATO

  2. #2
    I amar prestar aen
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    Bene come Sharon, ora però rimane a scontare i suoi crimini.

    Cordiali Saluti
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
    Che di me degno un dì questo mio figlio
    Sia spendor della patria, e de Troiani
    Forte e possente regnator. Deh! fate
    Che il veggendo tornar dalla battaglia
    Dell'armi onusto de' nemici uccisi,
    Dica talun: NON FU SI' FORTE IL PADRE:
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  3. #3
    Hanno assassinato Calipari
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    Sharon è un assassino, lui no.

    Locke sta dalla parte degli assassini, anche oggi vari palestinesi innocenti sono stati ammazzati e tanti altri torturati e derubati.

  4. #4
    Ashmael
    Ospite

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    Citazione Originariamente Scritto da yurj
    Sharon è un assassino, lui no.

    Locke sta dalla parte degli assassini, anche oggi vari palestinesi innocenti sono stati ammazzati e tanti altri torturati e derubati.
    Barrghouti è un terrorista, un criminale e un assassino. Chi assassina innocenti merita di stare in galera. Magari insieme a Sharon.

  5. #5
    I amar prestar aen
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    Citazione Originariamente Scritto da yurj
    Sharon è un assassino, lui no.

    Locke sta dalla parte degli assassini, anche oggi vari palestinesi innocenti sono stati ammazzati e tanti altri torturati e derubati.
    Barghouti è il mandante di un numero considerevole di assassini. Non escludo che abbia ucciso anche lui. Yurj sta dalla parte dei kamikaze e di chi con le proprie azioni fa del male soprattutto alla propria causa.

    Cordiali Saluti
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
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  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da locke
    Barghouti è il mandante di un numero considerevole di assassini. Non escludo che abbia ucciso anche lui. Yurj sta dalla parte dei kamikaze e di chi con le proprie azioni fa del male soprattutto alla propria causa.

    Cordiali Saluti
    Gran cazzata.

    Portami UNA sola prova di quanto dici.

    In questo momento è l'unico vero leader serio dei Palestinesi. E per questo ovviamente rinchiuso dagli Israeliani.
    Vuoi una soluzione VERA alla Crisi Finanziaria ed al Debito Pubblico?

    NUOVA VERSIONE COMPLETATA :
    http://lukell.altervista.org/Unasolu...risiEsiste.pdf




  7. #7
    I amar prestar aen
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    Citazione Originariamente Scritto da Fuori_schema
    Gran cazzata.

    Portami UNA sola prova di quanto dici.

    In questo momento è l'unico vero leader serio dei Palestinesi. E per questo ovviamente rinchiuso dagli Israeliani.
    Mi risulta essere stato regolarmente processato, in un paese dove il diritto e la democrazia sono cose serie, mica come a Milano. Concordo sul fatto che sia un vero leader serio dei paelstinesi e forse sarà anche l'unico. La sua carcerazione è legittima e sacrosanta e non è legata con il suo essere leader ma con il suo essere organizzatore di attacchi terroristici sul teritorio di israele.

    Cordiali Saluti
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  8. #8
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    Barghouti seeks the establishment of a Palestinian state alongside Israel,
    ahahahahahah
    Portami UNA sola prova di quanto dici.
    le prove le hanno portate ai giudici, se permetti.....dopo il fantastico e supersonico e ripetibile arresto del mostriciattolo da parte delle forze israeliane.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da arba2
    ahahahahahah

    le prove le hanno portate ai giudici, se permetti.....dopo il fantastico e supersonico e ripetibile arresto del mostriciattolo da parte delle forze israeliane.
    In mutande se non ricordo male.

    Cordiali Saluti
    E voi tutti, o Celesti, ah! concedete,
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  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da locke
    Mi risulta essere stato regolarmente processato, in un paese dove il diritto e la democrazia sono cose serie, mica come a Milano. Concordo sul fatto che sia un vero leader serio dei paelstinesi e forse sarà anche l'unico. La sua carcerazione è legittima e sacrosanta e non è legata con il suo essere leader ma con il suo essere organizzatore di attacchi terroristici sul teritorio di israele.

    Cordiali Saluti
    Ma finiscila per favore..........


    IL PROCESSO A MARWAN BARGHOUTI, IL PROBLEMA DEI PRIGIONIERI POLITICI
    PALESTINESI E LA NECESSITA’ DI UNA GIUSTA PACE IN MEDIO ORIENTE
    di Fabio Marcelli*

    Sommario. 1. Premessa. 2.L’incriminazione di Barghouti 3. Il processo. 4. Obiezioni alla giurisdizione israeliana sulla base del diritto
    internazionale. a) IV Convenzione di Ginevra. b) Accordo di Oslo e riconoscimento della sovranità palestinese. c) IV Allegato dell’Accordo ad interim. d)Esercizio del diritto di resistenza. e)Resistenza, sovranità e terrorismo. 5. Il problema dei prigionieri palestinesi più in generale. 6. Conclusioni: la necessità di una pace basata sul rispetto del diritto in
    Medio Oriente.

    Premessa
    Il 14 aprile 2002, nel pieno dell’operazione "Muraglia difensiva", che
    vedeva la rioccupazione militare israeliana di varie località palestinesi, veniva catturato da unità speciali israeliane il dirigente palestinese Marwan Barghouti,.
    Tale cattura, come pure la conseguente reclusione di Barghouti in vari carceri di massima sicurezza e il processo iniziato il 5 settembre 2002 di fronte a una Corte penale israeliana, pongono vari problemi sul piano del diritto internazionale.
    E’ interessante constatare come la situazione processuale di Barghouti e l’eventuale difetto di giurisdizione dello Stato di Israele nei suoi confronti siano direttamente connessi con i rapporti esistenti, sul piano internazionale, fra tale Stato e l’Autorità palestinese, ovvero in ultima analisi con lo status attribuito, su tale piano, all’Autorità, da un lato e allo Stato di Israele, dall’altro.
    Gli ostacoli eccepiti all’esercizio della giurisdizione penale nei confronti di Barghouti derivano infatti sia dal diritto internazionale generale, con particolare riferimento allo status di Potenza occupante spettante ad Israele e alla soggettività riconosciuta o meno, nell’ambito dell’ordinamento internazionale, all’Autorità palestinese, sia dal particolare tessuto di accordi convenzionali esistenti fra i due soggetti in questione. E’ evidente come i due ordini di argomentazione, quello cioè che risulta dal diritto internazionale generale e quello che invece attinge agli
    accordi esistenti, si rafforzino mutuamente.
    Al tempo stesso l’arresto e la prigionia di Barghouti costituiscono il caso probabilmente più emblematico di una situazione largamente diffusa, che è la
    prigionia dei Palestinesi arrestati a migliaia negli ultimi sei mesi, a partire cioè dall’inizio della cosiddetta operazione "Muraglia difensiva".
    Anche tale situazione più generale, che riguarda oggi alcune migliaia di persone, va valutata alla luce del diritto internazionale, e in particolare delle norme e standards esistenti in materia di diritto umani.
    Un’ulteriore valenza di carattere generale del caso Barghouti deriva poi dalla considerazione che rispetto delle norme di diritto internazionale, sia generale che convenzionale, da un lato, e osservanza delle norme e degli standards in materia di diritti umani, dall’altro, cospirano tutti a
    garantire il raggiungimento della pace, mediante la cessazione degli atti di terrorismo di ogni genere, sia imputabile a gruppi organizzati che, a maggior ragione, ad organi statali, e l’individuazione di una soluzione che sia soddisfacente per tutti. La cronaca di questi ultimi dimostra come questo obiettivo, sia pure ancora tragicamente lontano, sia assolutamente
    indispensabile, pena il mantenimento dell’attuale situazione di stillicidio di attentati e massacri e insicurezza profonda, le cui vittime principali sono, ovviamente, le popolazioni civili di entrambi gli schieramenti in campo.
    La salvaguardia dello status internazionalmente garantito dei leaders
    destinati a costruire la pace, sotto la spinta dell’opinione pubblica internazionale che vede con preoccupazione il proliferare di questo pericoloso ed annoso focolaio di guerra e fonte di violazione continua dei
    diritti umani, nonché pretesto e causa per azioni terroristiche, costituisce in questo senso una precondizione di grande importanza alla cui soddisfazione vanno finalizzati l’applicazione delle norme giuridiche e gli sforzi dei politici in buona fede.
    Prima di addentrarci nell’analisi giuridica, peraltro condotta sommariamente a causa delle dimensioni del presente scritto, occorre premettere una fondamentale considerazione di natura politica: criminalizzare, con l’accusa di gravi atti di terrorismo, un leader riconosciuto, equivale a criminalizzare un intero popolo, cosa che del resto sta avvenendo, con le punizioni collettive inflitte alla popolazione palestinese, le uccisioni spesso indiscriminate e l’arresto e la detenzione arbitraria, in condizioni contrarie alle più elementari esigenze dell’umanità e del diritto, di migliaia di cittadini palestinesi.
    Prenderemo in considerazione, nel corso del presente lavoro, la pretesa punitiva formulata dal governo di Tel Aviv e le varie obiezioni formulate all’esercizio della giurisdizione israeliana contro Barghouti.
    Successivamente ci occuperemo del problema dei prigionieri palestinesi più
    in generale. La parte finale sarà quindi dedicata ad alcune considerazioni sul conflitto israelo-palestinese e le sue possibili soluzioni.
    L’incriminazione di Barghouti e l’inizio del processo. Marwan Barghouti è stato accusato dal governo israeliano dell’organizzazione di vari atti di terrorismo, nella sua qualità di segretario generale
    dell’organizzazione palestinese Al Fatah e di responsabile dell’organizzazione di autodifesa militante Tanzim.
    L’accusa è più precisamente quella di "murder, aiding and abetting murder,
    promoting murder, attempted murder, criminal conspiracy, and being an active
    member of a terrorist organization" e sarebbe basata su testimonianze di altri "terroristi", nonché su alcuni documenti che gli sarebbero stati confiscati.
    L’atto di accusa, formulato dal Procuratore dello Stato il 14 agosto 2002, parte dall’Intifada iniziata alla fine del settembre 2000 definita alla stregua di "violents incidents" i quali "include ongoing and intensive terror activity against Israeli targets, including the execution of suicide
    attacks and murderous shooting attacks, as a result of which hundreds of civilians and soldiers of the State of Israel have lost their lives, and hundreds more have been wounded".
    Già da queste prime righe dell’Atto di accusa risulta evidente l’intento di associare Intifada e episodi terroristici, a loro volta definiti in modo generico, come inclusivi degli attentati suicidi e delle sparatorie, siano essi diretti verso le Forze armate o verso semplici cittadini israeliani.
    L’identificazione di Barghouti come responsabile degli attentati terroristici, in quanto massimo dirigente dell’Intifada costituisce quindi il naturale risultato di questo teorema accusatorio fortemente politicizzato.
    Responsabili del compimento degli "Acts of terror", definizione che comprende le attività cui si è fatto riferimento, sono d’altronde, secondo l’Atto d’accusa, la massima organizzazione politica palestinese, che è parte principale dell’OLP, Al Fatah, di cui per l’appunto Barghouti è il
    segretario, Tanzim, definita una struttura organizzativa facente capo ad Al Fatah, le Brigate dei Martiri di Al Aqsa, definite come cellule terroristiche facenti capo a Tanzim. Tutte e tre le entità ora nominate vengono qualificate come organizzazioni terroristiche ai sensi dell’Ordinanza sul terrorismo 5708-1948.
    La struttura delineata è quindi del tipo a scatole cinesi o a matrjoska:
    dentro Al Fatah trovi Tanzim e dentro Tanzim trovi le Brigate dei Martiri di Al Aqsa, ma si tratta in fondo di un’unica struttura. Marwan Barghouti viene definito "the head of the Terrorist Organizations in the Judea and Samaria
    area [nome israeliano per la Cisgiordania o West Bank]". Sebbene egli sia "their leader and was a central partner in their decision making" è però "subordinate to Yasser Arafat, who is head of the Terrorist Organizations" (punto 3).
    Gli atti terroristici venivano quindi eseguiti in conformità alle scelte politiche generali delle organizzazioni citate, quindi in ultima analisi Al Fatah e l’OLP (che però non viene citata in quanto tale) (punto 4). Ne deriva che le direttive all’organizzazione terroristica vengono impartite, nella ricostruzione effettuata dalla Procura israeliana, da Yasser Arafat, Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, il quale però non viene perseguito, per motivi sui quali la requisitoria non si sofferma.
    Appare peraltro peculiare il fatto che, se da un lato viene affermato come Barghouti dirigesse, organizzasse ed attuasse ("led, managed and oeprated") le attività terroristiche in conformità alle scelte politiche generali appena menzionate (punto 5), da una più puntuale descrizione contenuta nel paragrafo successivo (punto 6) emerge come il suo ruolo fosse quello di
    imporre ai capi delle unità terroristiche (Field Commanders) determinate tregue allo svolgimento delle loro attività. In altri termini Barghouti interveniva non tanto per ordinare il compimento degli attentati quanto per imporne la cessazione. La frase che segue appare un capolavoro di
    contorcimento dialettico e vale quindi la pena di riportarla per intero: "The end result of that pattern of activity was that during the Relevant Period for the Indictment, since no explicit order was given by the Defendant to halt the Acts of Terror, the Commanders and their subordinate Terror Activists continued to carry out Acts of Terror in accordance with
    the policy of the leadership of the Terrorist Organizations throughout the entire period, as detailed above". Non risulta peraltro neanche che Barghouti avesse dato una sorta di ordine iniziale relativo al compimento delle attività terroristiche in questione.
    Pare quindi, ai sensi di questo passo, che la responsabilità di Barghouti sia piuttosto quella per omissione, essersi astenuto dall’impartire ordini di cessazione degli attentati in determinate circostanze, il che configura un modus operandi invero assai inedito per un’organizzazione terroristica….
    Altre imputazioni sono poi quelle, di aver compiuto una serie di attività di contorno ("the Defendant and his subordinates carried out a series of actions that caused, promoted and enabled the implementation of the Acts of Terror") (punto 7) e di essere consapevole e informato delle attività terroristiche (punto 8).
    Fatti specifici su cui l’Atto si sofferma sono d’altronde solo l’attacco al ristorante "Sea food market" di Tel Aviv, del 5 marzo 2002 e quello all’Università ebraica Mont Scopus di Gerusalemme del giugno 2001. Si tratta
    di episodi tutto sommato secondari nei quali il ruolo di Barghouti, secondo lo stesso Atto d’accusa, fu del tutto marginale.
    Quanto al primo, infatti, conclusosi con la morte dell’attentatore e di tre Israeliani da lui pugnalati, Barghouti avrebbe detto per telefono a uno dei presunti ideatori dell’attacco di avere appreso dell’attentato dalla televisione e gli avrebbe chiesto di consultarsi con lui prima di redigere il comunicato di rivendicazione (punto 8).
    Quanto al secondo, che provocò l’uccisione di un monaco greco-ortodosso, ci sarebbe la testimonianza di uno degli attentatori, secondo la quale Barghouti gli avrebbe detto che era pronto a procurargli armi per
    l’esecuzione di attacchi contro soldati e coloni (punto 9).
    Più genericamente, Barghouti viene accusato di avere organizzato attività di
    addestramento militare (punto 10), acquisto di armi (punto 11), finanziamento (punto 12) e istigazione mediante "discorsi incendiari" (punto 13). In un caso menzionato nel punto relativo all’acquisto di armi, Barghouti viene accusato di aver approvato un attacco, "purché non si svolgesse su territorio israeliano" (punto 11.C).
    Un Atto di accusa, come si vede, nel quale la forte povertà di addebiti concreti e motivati si abbina a evidenti contraddizioni logiche, sotto l’egida di una volontà politica di fondo che è quella di criminalizzare le
    organizzazioni fortemente rappresentative del popolo palestinese, nella specie Al Fatah, componente maggioritaria dell’OLP, rendendole responsabili, per un verso o per un altro, ma in modo mai diretto, di taluni atti terroristici.

    Il processo
    Il processo è iniziato il 5 settembre, davanti a un collegio composto da tre giudici; il 3 ottobre si è aperta invece, davanti a un solo giudice, la procedura relativa alla richiesta di messa in libertà dell’imputato; il giudice in questione dovrà decidere, probabilmente il 21 novembre 2002, sulla questione pregiudiziale della giurisdizione.
    All’udienza del 3 ottobre hanno partecipato varie delegazioni di osservatori internazionali: una del Parlamento europeo (Morgantini, Krivine, Boumedienne, Wurtz), una del Parlamento francese e una di avvocati e giuristi provenienti da Francia, Italia e Spagna. Di quest’ultima facevano parte, in rappresentanza del Coordinamento dei giuristi democratici e
    dell’Associazione internazionale dei giuristi democratici, il sottoscritto e l’avvocata Desi Bruno del Foro di Bologna.
    La presenza di osservatori internazionali, che verrà replicata all’udienza del 21 novembre, è stata particolarmente opportuna, evidenziando il carattere politico delle accuse, la sostanza internazionale della questione che ne è alla base, nonché sottolineando alcuni aspetti di dubbia legittimità del processo dal punto di vista del diritto internazionale.
    Intento degli avvocati di Barghouti, il palestinese con cittadinanza israeliana Jawad Boulos e l’israeliano Shama’il Leibowitz, nipote di un apprezzato e raffinato biblista, è quello di abbandonare il processo qualora alla prossima udienza del 21 novembre, venisse affermata la giurisdizione israeliana. Marwan Barghouti continuerebbe quindi a difendersi da solo, il
    che gli è peraltro consentito dall’ordinamento israeliano.
    Va aggiunto che l’atmosfera nella quale si è svolta l’udienza del 3 ottobre, alla quale abbiamo assistito, è stata particolarmente incandescente per gli scontri che, quasi fin dentro l’aula, hanno opposto gruppi di israeliani pacifisti e favorevoli al dialogo con l’Autorità palestinese ed altri oltranzisti contrari al processo di pace, fra i quali alcuni parenti delle vittime degli attentati.
    Altro fatto che suscita perplessità sull’effettiva imparzialità dei giudici e sul clima generale di forte politicizzazione nel quale si svolge il processo è la presenza viva ed operante del Governo Sharon che ha
    addirittura svolto una conferenza stampa nei locali del tribunale subito dopo l’udienza, mentre l’avvocato Shama’il Leibowitz veniva aggredito da un gruppo di ultras che tentava di malmenarlo.


    4. Obiezioni alla giurisdizione israeliana sulla base del diritto internazionale
    Varie sono le obiezioni che possono essere sollevate all’esercizio della giurisdizione israeliana nei confronti di Marwan Barghouti. Esse risultano basate sulla IV Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei territori occupati, sull’Accordo di Oslo e il riconoscimento della sovranità palestinese da parte di Israele, sull’inosservanza delle procedure previste
    dal IV Allegato dell’Accordo ad interim fra Israele ed Autorità palestinese e sull’esercizio del diritto di resistenza spettante ai popoli oggetto di occupazione e repressione militare. Vediamole partitamente.
    IV Convenzione di Ginevra
    Entra in considerazione in primo luogo l’art. 49 di tale Convenzione che pone un divieto imperativo e inderogabile dei trasferimenti forzati collettivi o individuali dal territorio occupato in quello della Potenza occupante. Il testo francese di tale disposizione proibisce "les transferts forcés en masse ou individuels, ainsi que la déportation de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance
    occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, quel qu’en soit le motif".
    Vale la pena tuttavia di ricordare, a tale riguardo, che lo Stato di Israele pur avendo firmato le Convenzioni di Ginevra, ha in genere sempre negato l’applicabilità della IV Convenzione ai territori palestinesi. Il
    ragionamento seguito dalle autorità israeliane, appare basato sulla considerazione che i territori palestinesi costituirebbero una sorta di terra nullius, non risultando attribuibili ad alcun altro Stato e quindi non possono essere considerati neanche alla stregua di territori occupati.
    Si tratta peraltro di posizione alquanto discutibile, alla luce di una prassi abbastanza conseguente delle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di Sicurezza. Ricordiamo le risoluzioni 237 del 14 giugno 1967, 446 del 22 marzo 1979, 681 del 20 dicembre 1990, e 694 del 24 maggio 1991. Quest’ultima ha dichiarato, in particolare, "que l’action des autorités israéliennes de déporter […] 4 Palestiniens est en violation de la Ive Convention de Genève de 1949 applicable sur l’ensemble des territoires palestiniens occupés par
    Israel depuis 1949, y compris Jérusalem".
    Ricordiamo inoltre la risoluzione 641 del 30 agosto 1989 la quale ha affermato, in termini più generali, "que la Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre est applicable aux territoires palestiniens, occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem et les
    autres territoires arabes occupés."
    Da ultimo la Conferenza delle Alti Parti Contraenti della Quarta Convenzione di Ginevra, svoltasi a Ginevra il 5 dicembre 2001, ha riaffermato l’applicabilità di tale Convenzione ai territori palestinesi occupati,
    compresa Gerusalemme Est, reiterando quindi la necessità del pieno rispetto delle sue disposizioni in tale ambito. Il punto 13 della Dichiarazione invita le Potenze occupante ad astenersi in modo particolare dalle attività elencate nell’art. 147 della Convenzione, tra le quali trovano spazio
    killing, torture, unlawful deportation, wilful depriving of the rights of fair and regular trial".



    Accordo di Oslo e riconoscimento della sovranità palestinese
    La Dichiarazione di principi firmata a Washington il 13 settembre 1993 e lo
    Scambio di note che l’ha preceduta, note come "Accordi di Oslo" per il ruolo davvero determinante svolto dal governo norvegese nel complesso negoziato che le ha precedute, sembravano, nove anni or sono, poter aprire la strada a una soluzione pacifica del conflitto tra Israeliani e Palestinesi che da più di cinquanta anni stava insanguinando la regione medio-orientale.
    Va qui sottolineato come, nello Scambio di note che ha preceduto la firma della Dichiarazione di principi, mentre da un lato l’OLP "riconosceva il diritto dello Stato di Israele a vivere in pace ed in sicurezza",
    rinunciando al terrorismo e ad altri atti di violenza, dall’altro il Governo di Israele decideva di riconoscere l’OLP "come rappresentante del popolo palestinese e di cominciare i negoziati con l’OLP nell’ambito dei processi di pace per il Medio Oriente".
    La Dichiarazione di principi, dal canto suo, conteneva il seguente fondamentale passaggio: "the Parties recognize their mutual legitimate and political rights and strive to live in peaceful coexistence and mutual dignity and security and achieve a just, lasting and comprehensive peace
    settlement and historic reconciliation through the agreed political process"

    Bisogna ammettere che sia lo Scambio di Note che la Dichiarazione appartengono al genus degli accordi internazionali, accogliendo la definizione di questi ultimi che è contenuta nell’art. 2, lett. A, della
    Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: "l’espressione ‘trattato’ significa un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, contenuto sia in unico
    strumento sia in due o più strumenti connessi, e quale che ne sia la particolare denominazione", tenendo presente fra l’altro che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, della stessa Convenzione, "le fait que la présente
    Convention ne s’applique ni aux accords internationaux conclus entre des Etats et d’autres sujets de droit international ou entre ces autres sujets de droit international…ne porte pas atteinte: a) à la valeur juridique de tels accords; b) à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention".
    E’ infatti il caso di rammentare che l’OLP non costituiva uno Stato, pur essendo invece un soggetto internazionale di diversa natura, del genere "movimento di liberazione" come cerco di dimostrare nel mio scritto; essa è stata peraltro sostituita, nel frattempo, dall’Autorità nazionale
    palestinese che, anche per effetto della legittimazione democratica conferitale dalle elezioni democratiche svoltesi in Cisgiordania e a Gaza e a seguito dell’esercizio di veri e propri poteri di governo in quei territori, rappresenta invece quantomeno "uno Stato in formazione".
    Ne deriva l’obbligo di Israele di rispettare l’organizzazione di governo dell’ANP, della quale fa parte indubbiamente, con un ruolo di primo piano, Marwan Barghouti. L’arresto (o meglio il rapimento) di quest’ultimo, la sua detenzione e la sua sottoposizione a processo costituiscono quindi una violazione di tale obbligo.
    Vale la pena di insistere sul fatto che la necessità di rispettare la sovranità palestinese non deriva da un riconoscimento unilaterale israeliano
    che pure ha contribuito in questo senso, ma si basa su un accertamento compiuto ai sensi del diritto internazionale generale.

    IV Allegato dell’Accordo ad interim
    I dubbi sulla natura giuridica e l’efficacia, affacciati a proposito degli Accordi di Oslo, hanno ancora meno ragione di essere a proposito degli atti che si sono susseguiti a tali Accordi e che hanno regolamentato nel
    dettaglio i rapporti fra Israele e Autorità nazionale palestinese in una serie di campi, avendo come obiettivo il conseguimento di un’effettiva capacità di autoamministrazione da parte dell’entità palestinese, nella prospettiva, indubbia e fatta propria dall’insieme della comunità
    internazionale nonché dalle parti al conflitto, della costruzione dello Stato palestinese indipendente e sovrano.
    E’ quindi importante sottolineare, riguardo a questi accordi, che il ripudio politico pure in alcuni casi espresso dall’attuale governo israeliano non può in alcun caso determinare in alcun caso il venir meno della loro efficacia giuridica, che dovrebbe ritenersi superiore a quello della legislazione statale.
    Ci riferiamo in particolare all’Accordo cosiddetto ad interim (Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip"), firmato a Washington il 28 settembre 1995, destinato a disciplinare il
    trasferimento dei poteri fra le autorità israeliane e quelle palestinesi.
    Il Capitolo 3 e l’Allegato IV di tale Accordo riguardano le questioni legali L’art. 1 dell’Allegato IV disciplina in particolare la giurisdizione penale.
    Non essendo qui possibile una disamina approfondita delle questioni poste da tale Accordo ci limiteremo ad indicare che tale articolo attribuisce in linea di massima la giurisdizione per tutte le attività compiute nei territori alla giurisdizione palestinese (punto 1, lett. a: "The criminal jurisdiction of the Council covers all offenses committed by Palestinians and/or non-Israelis in the territori, subject to the provisions of this artiche") stabilendo invece la giurisdizione israeliana per i crimini
    commessi fuori dei territori o da Israeliani nei territori (punto 2), stabilendo peraltro, al successivo art. 2, il principio della cooperazione fra le due Parti negli affari penali.
    Cruciale appare, nella fattispecie, il punto 7, lett. b, a norma del quale "where an individual suspected of, charged with, or convicted of, an offense that falls within Israeli criminal jurisdiction, is present in the Territory Israel may request the Council to arrest and transfer the individual to Israel", procedura evidentemente del tutto diversa da quella di fatto seguita nel caso in esame.
    La disposizione appena citata è stata del resto violata, su di un piano più generale, dall’Ordinanza militare 1500 del 29 marzo 2002, adottata proprio all’inizio dell’operazione "Muraglia difensiva", che dà ai soldati e poliziotti israeliani il potere di arrestare qualunque Palestinese per ragioni di sicurezza.

    Esercizio del diritto di resistenza
    Abbiamo ricordato come i territori palestinesi destinati all’Amministrazione
    dell’Autorità Nazionale Palestinese siano stati rioccupati con la forza, a più riprese, dalle forze armate israeliane, che in più di un’occasione, a partire dallo scoppio della seconda Intifada (settembre 2000) hanno
    proceduto alla distruzione di edifici pubblici e privati e all’uccisione di un grande quantitativo di Palestinesi fra cui molti civili inermi e in particolare bambini.
    Per dirla con il giornalista e studioso israeliano Zvi Schuldiner, "[s]e all’inizio qualcuno poteva pensare che dei militari avessero ‘perso il controllo’, ora è chiaro: non si è trattato di saccheggi occasionali, di
    uccisioni per errore. Gli ‘errori’ si ripetono e i morti innocenti si accumulano. I soldati e i loro ufficiali si sono accaniti contro istituzioni
    e individui e hanno seminato devastazione ovunque".
    Bisogna tuttavia compiere a questo punto qualche passo indietro nella storia della tormentata regione di cui si parla. La legittimità della lotta del popolo palestinese per la sua autodeterminazione fu riconosciuta dall’Assemblea generale sin dalla sua risoluzione 2787-XXVI, risoluzione che un’autorevole dottrina ha ritenuto decisiva anche in ordine alla questione
    della classificazione di tale lotta come guerra di liberazione nazionale.
    Ricordiamo come, sempre secondo Ronzitti, la guerra di liberazione nazionale veda come parti in conflitto "a people lacking State identity but organised within the framework of the liberation movement, and the incumbent government". Lo scopo di tale guerra è d’altronde "the fulfilment of the principle of self-determination", e quindi la realizzazione di un obiettivo che appare in piena conformità all’ordinamento internazionale.
    Lo sviluppo del diritto umanitario bellico a partire dal secondo dopoguerra ha avuto ad oggetto, in particolare, anche la condizione dei combattenti appartenenti ai movimenti di liberazione nazionale. Il primo Protocollo
    aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra ha, in continuità con queste, renforcé la protection des belligérants qui se battent sur leur propre territoire, contre un envahisseur; l’article 44 a consacré le principe de la défense populaire, abolissant la distinction entre combattants dits ‘reguliers’ et ‘irréguliers’ ou encore ‘légitimes’ et ‘illégitimes’".
    Vero è che Israele non ha mai ratificato questo Protocollo, ma alcune delle norme in esso contenute sembrano essere dotate di un’efficacia che va al di là della mera sfera dei contraenti, rivestendo per certi aspetti addirittura il carattere di diritto imperativo (jus cogens), proprio in virtù del
    collegamento con un principio assolutamente cogente come quello di
    autodeterminazione, per di più in un contesto, come quello del conflitto israelo-palestinese nel quale tale principio assume nettezza senza pari e valore incontrastabile.
    Anche gli Accordi di Oslo, con il menzionato riconoscimento della contraparte palestinese da parte di Israele, militano in questa direzione, sottolineando la necessità della soddisfazione del diritto
    all’autodeterminazione del popolo palestinese, cui sicuramente si accompagna
    anche quello, altrettanto importante, della salvaguardia della libera e tranquilla esistenza dello Stato di Israele.
    E’ bensì vero che l’OLP ha rinunciato non solo al terrorismo ma anche ad ogni forma di violenza, ma è pur vero che tale rinuncia appare evidentemente condizionata alla cessazione di forme di repressione armata indiscriminata da parte di Israele, che equivalgono ovviamente alla negazione della concessione da parte dello Stato di Israele, con il ritiro delle sue Forze armate dai territori occupati, di un’autonoma e incontrastata sfera di governo all’Autorità palestinese.
    Tale ritiro viene attuato in modo graduale, ma non sono consentiti, nella logica inaugurata dagli Accordi di Oslo, ritorni indietro sulla strada dell’occupazione militare. Qualora ciò, come purtroppo è ora sotto gli occhi di tutti, avvenga, si riapre per i Palestinesi la possibilità dell’esercizio del diritto di resistenza.
    Data la rilevata natura dell’entità palestinese, di Stato in formazione, a metà strada fra il movimento di liberazione e lo Stato sovrano, tale diritto parteciperà di una duplice natura: da un lato quella della violenza legittima propria della guerra di liberazione nazionale, dall’altro quella della legittima difesa con la quale, ai sensi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, ogni entità sovrana può legittimamente reagire con la forza ai tentativi di occupare il proprio territorio.
    Quello che importa in ultima analisi mettere in evidenza è come, per effetto
    delle ripetute e concordanti prese di posizione delle organizzazioni internazionali, in primo luogo le Nazioni Unite, da una parte, e del processo negoziale avviato fra le Parti che ha prodotto una serie di accordi a partire da quelli cosiddetti di Oslo, si sia verificata, in modo irreversibile, un’equiparazione fra le Parti stesse, che costituiscono entrambi, sia pure con proprie peculiarità, soggetti operanti a pieno titolo sul piano dell’ordinamento internazionale.
    Data tale posizione, che spetta in particolare all’Autorità palestinese, costituisce un crimine internazionale, sub specie di aggressione, il ricorso alla forza contro la popolazione, il territorio e gli organi di governo palestinesi da parte dello Stato israeliano, salve le altre fattispecie
    criminali internazionali consistenti in commissione di atti di genocidio e/o
    violazioni massicce dei diritti umani e/o crimini di guerra.

    Resistenza e terrorismo
    E’ sempre più forte e maturo l’intento della comunità internazionale di prevenire atti indiscriminati di terrorismo, come quelli compiuti, per rifarsi ad episodi di cui sono state vittime da un lato la principale
    potenza mondiale e a quella che fino a qualche anno fa era la sua comprimaria-antagonista, l’11 settembre 2001 contro le Torri gemelle ed altri simboli del potere statunitense, e più di recente, il 24 ottobre 2002, con il sequestro di svariate centinaia di persone da parte di un commando di
    terroristi ceceni in un teatro moscovita.
    E’ del pari evidente come siano finora naufragati i tentativi di stabilire in modo chiaro i contorni normativi della nozione di terrorismo e di atti di terrorismo. La chiara definizione di ciò che costituisce terrorismo è
    peraltro un necessario prerequisito della lotta a tutti i livelli, giudiziario, ma anche di intelligence e militare, per sconfiggere il
    terrorismo. In mancanza di una tale definizione, invece, quello di terrorismo" si rivela un pretesto buono per tutti gli usi, in particolare per colpire oppositori pericolosi o per piegare la resistenza di interi popoli di fronte all’oppressione. Questo spiega perché taluni Stati, primi fra tutti gli stessi USA, si siano sempre dichiarati contrari a una definizione puntuale di terrorismo e atto terroristico.
    Tornando al caso in esame, appare in particolare indispensabile porre un limite invalicabile fra "terrorismo" da un lato e "resistenza" dall’altro.
    Si tratta di operazione tutto sommato non difficile, tenendo conto innanzitutto del luogo dove si svolgono le azioni, delle loro modalità e dell’obiettivo contro il quale esse sono indirizzate.
    Per altri versi va identificato il proprium del terrorismo, che è la sua finalità di terrorizzare, attraverso un uso generalizzato e indiscriminato della violenza, la popolazione civile.Partendo da questo elemento distintivo appare abbastanza consequenziale includere nel fenomeno non solo attività svolte da gruppi od organizzazioni, ma anche quelle svolte da organi statali come ad esempio i bombardamenti aerei o di artiglieria che le Forze armate statunitensi hanno eseguito in Afghanistan o quelle israeliane in
    Cisgiordania e Gaza, attività che pure i media classificano a volte fra le reazioni al terrorismo. Il terrorismo, in altri termini, può anche essere, anzi il più delle volte è, "terrorismo di Stato", come ci insegna la storia.
    Non pare dubbio, per altri versi, che siano da considerare oltre che atti di terrorismo, anche crimini contro l’umanità, come proposto da Human Rights Watch, gli attentati suicidi compiuti da alcune organizzazioni fondamentaliste palestinesi, in particolare Hamas, sul territorio israeliano
    In effetti, la considerazione degli atti di terrorismo come crimini contro l’umanità, stabilendo un nesso biunivoco fra le due categorie di atti, rappresenterebbe senza dubbio un contributo importante alla migliore definizione del terrorismo e quindi alla sua repressione, che diverrebbe
    attuabile anche mediante la Corte penale internazionale.

    Sovranità e crimini internazionali
    Un altro problema di carattere generale evocato dalla vicenda del processo Barghouti è poi quello dei limiti della tutela da concedere agli Stati e alle entità sovrane in genere.
    Si tratta di una questione di grande attualità sulla quale il moto della prassi internazionale appare ancora eccessivamente pendolare, passando
    dall’importante pronuncia della Camera dei Lords contro Pinochet alla per certi versi deludenti sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Belgio contro Repubblica democratica del Congo.
    Non è del resto la prima volta che dal conflitto fra Israele e Palestinesi emergono elementi di riflessione relativi a questo aspetto. Basti pensare alla recente incriminazione di Sharon da parte di un tribunale belga, che ha dato vita a un procedimento penale al momento sospeso dalla Cassazione, in virtù di un’interpretazione discutibile di un articolo del Codice di procedura penale.
    L’insegnamento da trarre da queste vicende deve essere, per i giuristi davvero sensibili alla causa dei diritti umani, quello di dare la precedenza alla punizione dei crimini contro l’umanità alla tutela della sovranità statale.
    Ariel Sharon, ricordiamo, è stato incriminato dalla giustizia penale belga, sulla base della legge relativa alla giurisdizione universale, per aver collaborato al massacro svoltosi l’11 dicembre 1982 nei campi di Sabra e Chatila, nei quali, con la complicità di Tsahal (le forze armate israeliane) penetrarono gruppi di assassini inquadrati nelle Falangi libanesi che
    macellarono indisturbati vecchie, donne e bambini per alcuni giorni di seguito.
    Davanti a fatti di questa natura non ha senso invocare le prerogative statuali. Se Marwan Barghouti, venisse in ipotesi riconosciuto colpevole di fatti di questa natura portata, quali peraltro non ne figurano neanche nell’ipotesi accusatoria formulata dal Procuratore dello Stato di Israele, non avrebbe senso invocare immunità sovrane e neanche la scriminante
    relativa al diritto di resistenza. Si porrebbe peraltro in ogni caso la strutturazione di sedi giudiziarie idonee dal punto di vista della loro imparzialità, quali ad esempio la Corte penale internazionale in via di
    strutturazione.

    5.Il problema dei prigionieri palestinesi più in generale
    Marwan Barghouti costituisce il caso più noto, ma sono alcune migliaia (il numero varia in continuazione) i Palestinesi prigionieri di Israele a partire dall’inizio della seconda Intifada. Il problema ha assunto un’importanza tale da indurre l’Autorità nazionale palestinese a istituire
    un apposito ministero dotato di competenza in materia.
    Non v’è dubbio che la detenzione arbitraria di una tale quantità di persone, gettate in campi di concentramento e costrette a passare lunghi periodi in condizioni disumane, rappresenti una grave violazione del diritto internazionale.
    La Conferenza internazionale di giuristi svoltasi al Cairo il 6 agosto 2002 su convocazione dell’Associazione internazionale dei giuristi democratici e
    dell’Associazione dei giuristi arabi, ha sottolineato come in particolare tale situazione costituisca una violazione del divieto di punizioni collettive e misure di intimidazione, previsto dall’art. 33 della Quarta Convenzione di Ginevra, nonché, su di un piano più generale, dell’art. 9 del
    Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato da Israele, che prevede la tutela dagli arresti arbitrari e il diritto al giusto
    processo.
    Un problema che si pone alle organizzazioni internazionali degli avvocati è
    quello di garantire l’assistenza legale ai prigionieri palestinesi, impossibilitati a riceverla da parte degli avvocati palestinesi, soggetti a loro volta a una dura repressione.

    6.Conclusioni: la necessità di una pace basata sul rispetto del diritto in Medio Oriente.
    Sempre più forte è la consapevolezza, sul piano internazionale, del nesso forte e diretto esistente fra pace, rispetto dei diritti umani e costruzione dello Stato di diritto. Quest’ultimo fattore, in particolare, riveste
    un’importanza fondamentale con particolare riguardo alla situazione del
    mondo arabo e in particolare dei territori palestinesi, dove la sua crescita appare ostacolata da numerose cause, prima fra tutte l’illegittima occupazione da parte delle Forze armate israeliane.
    La ripresa dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi ha provocato fra l’altro la completa paralisi dei tribunali palestinesi,
    impedendo l’instaurazione e il funzionamento di un essenziale elemento dello Stato di diritto.
    Questo obiettivo è stato raggiunto con le distruzioni materiali, da un lato, e gli impedimenti quotidiani alla libera circolazione di avvocati, giudici, pubblici ministeri e impiegati della giustizia, dall’altro.
    Da un rapporto redatto dagli Ordini degli avvocati in Cisgiordania e a Gaza, risulta che "Courts’ sites in Jenin, Nablus, Qalqeliah, Tulkarem and Ramallah were also broken into, their contents were destroyed and their forniture and files were stolen by the occupation army. Judges, prosecutors and lawyers are not able to reach their courts to exercise their duties
    because of roadblocks, closures and continual siege around the Palestinian
    cities, towns, villages and camps. Furthermore, courts’ resolutions can’t be
    carried out due to the daily crimes committed by the Israeli occupation against the Palestinian".
    Singoli giudici, avvocati e pubblici ministeri sono sottoposti a ripetute umiliazioni, che non giovano certo al prestigio delle istituzioni giudiziarie palestinesi e che rappresentano anche una violazione dei diritti umani di queste importanti categorie di operatori della giustizia.
    Secondo il Rapporto appena citato, "Judges, prosecutors and lawyers are
    forced to stand for long hours before roadblocks to undergo a long process of humiliation, frisking, beating and detention. The judge Mohammed Al-Hroub
    for example, was detained and released after being beaten and humiliated.
    Some of the advocates who undervent the same conditions of humiliation, frisking, beating and detention are: Mohammed Mousa Salama, Mousa Alkurdi, Raed Al-Abouh, Maher Basheer".
    Per un verso questi maltrattamenti sono un aspetto di una situazione più generale dell’intero popolo palestinese, per altri, tuttavia, non può escludersi una particolare volontà punitiva delle autorità israeliane, o
    anche solo di singoli graduati e soldati, che intendono, umiliando gli operatori della giustizia, frustrare la volontà palestinese di ottenere uno Stato indipendente e istituzioni autonome funzionanti secondo le regole dello Stato di diritto.
    Va considerato, a tale proposito, come gli avvocati palestinesi in esercizio siano 1170, 800 dei quali operano nella West Bank e 370 a Gaza. Si aggiungano 429 praticanti, 300 dei quali nella West Bank e 129 a Gaza. Il 30% degli uffici legali situati nelle principali località della West Ban (Ramallah, Jenin, Betlemme, Nablus, Tulkarem ed Hebron) sono stati devastati dall’esercito israeliano, in alcuni casi con la distruzione pura e semplice, in altri con atti di vandalismo o addirittura il furto di somme di denaro.
    La situazione appena evocata conduce ovviamente all’impossibilità per gli avvocati di esercitare la propria professione. Di conseguenza il 70% degli avvocati non può far fronte ai costi degli uffici, mentre il reddito mensile medio è sceso da 800 a circa 200 dollari statunitensi. Il 60% degli avvocati palestinesi non ha potuto neanche versare le quote annuali agli Ordini.
    Agli avvocati palestinesi viene inoltre negata la possibilità di difendere i detenuti, che non possono quindi difendere in qualche modo i propri diritti, già fortemente menomati dalla legislazione eccezionale israeliana.
    Si tratta di una situazione di grave violazione dei diritti umani e dei più elementari canoni del diritto, sulla quale occorre richiamare l’attenzione di chiunque sia realmente e sinceramente interessato alla pace e a una lotta intransigente contro ogni forma di terrorismo. Questo specie nella considerazione della fondamentale importanza dello Stato di diritto per il
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