LE MODIFICHE ALLA LEGGE MANCINO ORA PUNISCONO L'ISTIGAZIONE E NON L'INCITAMENTO
ho cercato sul dizionario la definizione di entrambe le cose e mi pare che cambi ben poco , tocchera' AL GIUDICE bene o male interpretare..
in|ci|tà|re
v.tr. (io ìncito, incìto)
1 CO esortare, stimolare qcn. a un’azione, a un’iniziativa, a un comportamento e sim.: i. un ragazzo a studiare, i. un popolo alla rivolta; i. al bene, al male, all’odio, alla vendetta; con riferimento ad animali, spronare: i. un cavallo alla corsa | incoraggiare: i. una squadra, un atleta
2 LE suscitare
i|sti|gà|re
v.tr. (io istìgo, ìstigo)
1 CO spingere, incitare con parole o con abili e sottili sollecitazioni a un comportamento spec. dannoso o illecito: i. qcn. al furto, alla ribellione, i. qcn. a commettere un reato
2 BU suscitare, risvegliare un desiderio, un sentimento e sim.: i. una passione
3 LE indirizzare con violenza: or veder si dispose altra campagna, | che quella dove i venti Eolo instiga (Ariosto)
Varianti: instigare
La legge modifica anche la Mancino: multa o reclusione fino a un anno e mezzo per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico, carcere fino a 4 anni per chi «istiga» (e non «incita» come dice l’attuale normativa) «a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione per motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi».


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