Roma, 5 nov. (Apcom) - Le famiglie delle vittime del fumo devono essere risarcite dai produttori di sigarette di tutti i danni non patrimoniali, anche quello esistenziale, in relazione ai periodi in cui sul pacchetto non c'era ancora l'indicazione "nuoce gravemente alla salute". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 22884 del 30 ottobre 2007, ha accolto in parte il secondo motivo del ricorso incidentale con il quale il figlio e la moglie di un fumatore, morto per un tumore ai polmoni, chiedevano che gli fosse risarcito, oltre al danno morale, anche quello esistenziale. Infatti la Corte d'appello di Roma, contrariamente a quanto aveva deciso il Tribunale, ha accordato agli eredi dell'uomo 150 mila euro per la moglie e 50 mila euro per il figlio in relazione ai danni morali sofferti dai due per la morte del loro caro. Per avere un risarcimento più alto i due hanno presentato ricorso incidentale ai giudici del Palazzaccio. La terza sezione civile, pur precisando che il danno esistenziale non è una voce autonoma ma rientra in quello non patrimoniale, hanno affermato che la sofferenza della famiglia (comunque la si voglia chiamare) per la perdita di un congiunto va risarcita, oltre ai danni morali. In particolare, si legge nelle motivazioni, "fondata è la censura relativa alla mancata liquidazione del cosiddetto danno esistenziale. Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciano privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso". Non basta. "L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, - continua ancora il Collegio - per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, spesso si colloca nell'area del danno non patrimoniale e si distingue sia dall'interesse al bene salute sia dall'interesse all'integrità morale". Insomma, concludono i giudici di legittimità, "nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di una pregiudizio non patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni". Ora la causa tornerà alla Corte territoriale capitolina la quale dovrà indicare se nella liquidazione del danno era stata compresa soltanto la sofferenza morale o anche "i profili di danno non patrimoniale, derivanti dalla perdita del rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita, quale si era in precedenza instaurata".
http://www.apcom.net/news/cro/200711...f0_26952.shtml


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