Costituzione Italiana:
Art. 117 comma 2:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ……
n) norme generali sull’istruzione; …..
Art. 117 comma 3:
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ……….; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; …..…. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Art. 117 comma 4:
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Come si può vedere, dal dettato costituzionale emerge in modo inequivocabile che al parlamento centrale spetta la legislazione sulle norme generali e la determinazione dei principi fondamentali dell’istruzione, mentre tutto il resto spetta alle regioni(titolari della podestà legislativa).
Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, noto come riforma Moratti dell’istruzione, definisce , invece, oltre alle norme generali anche quelle particolari, entrando addirittura nello specifico definendo perfino norme gestionali e dettagli organizzativi, non solo, ma con gli allegati a, b, c, d (indicazioni nazionali) con la scusa di definire i livelli essenziali di prestazione, si va a vincolare completamente il processo educativo escludendo e prevaricando le prerogative costituzionali delle regioni sull’istruzione.![]()
Non vale la pena di entrare nel merito della riforma perché, come appena dimostrato, la riforma è viziata in origine perché va controi principi costituzionali dell’art. 117.
Quello che stupisce e preoccupa di più è che nessunoha denunciato questi evidenti vizi costituzionali, nessuna regione ha reclamato le proprie prerogative, nessuno si è appellato alla corte costituzionale, ma tutto è andato avanti come se la riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» non fosse mai avvenuta…
Meditate gente… meditate…..![]()




(titolari della podestà legislativa).
i principi costituzionali dell’art. 117.
ha denunciato questi evidenti vizi costituzionali, nessuna regione ha reclamato le proprie prerogative, nessuno si è appellato alla corte costituzionale, ma tutto è andato avanti come se la riforma costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» non fosse mai avvenuta…
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