Risultati da 1 a 4 di 4
  1. #1
    Proletario
    Ospite

    Predefinito Chiarimenti sul matrimonio canonico

    Che il matrimonio faccia parte del diritto naturale è una concezione che nessuno all'interno della chiesa contrasta. Che le genti si sposassero prima dell'avvento della chiesa e continuino a farlo anche in luoghi dove essa non è arrivata (escludendo qualche società tribale dove le donne sono in "comune" ed i figli vengono allevati da tutta la comunità) è una realtà apodittica.
    I primi cristiani del resto, quando si sposavano, lo facevano in base alla legge del luogo.

    Cos'è che ha spinto la chiesa ad introdurre una propria forma di matrimonio ed imporla ai propri adepti?

    Ed infine, sollevo una questione incidentale.
    Se la chiesa può celebrare i matrimoni, è lecito che essa abbia anche il potere di scioglierli, a prescidenre dai motivi che giustificano, istituendo dei propri tribunali?
    Una mia amica asserisce di no, e ciò si desumerebbe dallo stesso cristo, che, quando due fratelli vi si rivolsero per la risoluzione di una questione ereditaria, vennero invitati ad obbedire al giudice civile.

    Mi piacerebbe approfondire l'argomento.

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da Proletario
    Che il matrimonio faccia parte del diritto naturale è una concezione che nessuno all'interno della chiesa contrasta. Che le genti si sposassero prima dell'avvento della chiesa e continuino a farlo anche in luoghi dove essa non è arrivata (escludendo qualche società tribale dove le donne sono in "comune" ed i figli vengono allevati da tutta la comunità) è una realtà apodittica.
    I primi cristiani del resto, quando si sposavano, lo facevano in base alla legge del luogo.

    Cos'è che ha spinto la chiesa ad introdurre una propria forma di matrimonio ed imporla ai propri adepti?

    Ed infine, sollevo una questione incidentale.
    Se la chiesa può celebrare i matrimoni, è lecito che essa abbia anche il potere di scioglierli, a prescidenre dai motivi che giustificano, istituendo dei propri tribunali?
    Una mia amica asserisce di no, e ciò si desumerebbe dallo stesso cristo, che, quando due fratelli vi si rivolsero per la risoluzione di una questione ereditaria, vennero invitati ad obbedire al giudice civile.

    Mi piacerebbe approfondire l'argomento.
    Caro proletario,
    proverò ad essere sintetico e breve.
    Che il matrimonio sia istituto di diritto naturale è acclarato. Ma per i cristiani, Cristo Signore ha elevato questo istituto naturale alla dignità di sacramento (can. 1055 c.i.c.). Da ciò, dunque, la necessità di una nuova "forma" rispetto al puro matrimonio naturale. Il matrimonio canonico, come sacramento, dà la grazia (santificante), al pari degli altri sacramenti.
    Da qui tutto parte. Parte anche la potestà della Chiesa nel disciplinare la forma, le condizioni e gli impedimenti e, di rimbalzo, la potestà giurisdizionale, poichè è vero che il matrimonio è un contratto ma è anche sacramento dum fit dum permanet. I due elementi sono inscindibili, tant'è che non esiste valido contratto che non sia anche valido sacramento e viceversa (can. 1056). Il giudice dello stato non potrebbe giammai esprimersi su una res sacra (ed anzi mysterica) quale appunto il matrimonio, visto che una pronuncia sull'un aspetto ha delle ripercussioni sull'altro, stante l'intima compenetrazione dell'elemento umano a quello divino, del contratto al sacramento.
    L'episodio evangelico cui ti riferisci, evidentemente, è indicativo piuttosto di un aspetto: la Chiesa non ha giurisdizione sulle pure realtà temporali (come potrebbe essere una causa ereditaria), ma solo sulle spirituali e le annesse alle spirituali. Ed il matrimonio non è realtà temporale, ma spirituale, anzi, sacramentale.

  3. #3
    Proletario
    Ospite

    Predefinito

    Il can. 1055 qualifica il matrimonio fra battezzati, ma non indica la genesi di detta qualificazione. E' una regola cioè, proveniente da dio o dall'uomo (e quindi suscettibile di essere modificata) in un momento successivo?
    Il fatto che per i cattolici sia elevato a sacramento importa poi una distinzione (all'interno della chiesa) qualitativa fra il matriomonio dei non cattolici (che trova fondamento nel ius naturale) e quello dei cattolici (che pure dal ius naturale fa discendere la sua forza)?

    Un'ultima osservazione sui tribunali e poi chiudo.
    Dalle parole di Cristo, la chiesa non può giudicare su questioni prettamente temporali, non invece quelle che appartengono al trascendentale.
    Durante il medioevo era assai diffusa la prassi che in occasione della episcopalis audientia il vescovo venisse investito della risoluzione di controversie civili, devolute spontaneamente dal popolo. Come si spiega questo comportamento alla luce del Vangelo? Vale anche qui il principio della responsabilità dei singoli?

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Proletario
    Il can. 1055 qualifica il matrimonio fra battezzati, ma non indica la genesi di detta qualificazione. E' una regola cioè, proveniente da dio o dall'uomo (e quindi suscettibile di essere modificata) in un momento successivo?
    Il fatto che per i cattolici sia elevato a sacramento importa poi una distinzione (all'interno della chiesa) qualitativa fra il matriomonio dei non cattolici (che trova fondamento nel ius naturale) e quello dei cattolici (che pure dal ius naturale fa discendere la sua forza)?

    Un'ultima osservazione sui tribunali e poi chiudo.
    Dalle parole di Cristo, la chiesa non può giudicare su questioni prettamente temporali, non invece quelle che appartengono al trascendentale.
    Durante il medioevo era assai diffusa la prassi che in occasione della episcopalis audientia il vescovo venisse investito della risoluzione di controversie civili, devolute spontaneamente dal popolo. Come si spiega questo comportamento alla luce del Vangelo? Vale anche qui il principio della responsabilità dei singoli?
    Sull'aspetto matrimoniale, che richiede una risposta più approfondita, ritornerò stasera.
    Sull'ultimo profilo, cioè l'episcopalis audentia, vorrei solo ricordare che si trattava di una giurisdizione arbitrale, che si cominciò ad affermare a causa della corruzione diffusa in ambito giudiziario statale (denunciava S. Cipriano di Cartagine, in Ad Donatum, 10, era assai invalsa la prassi di “vendere” sentenze). E se è scelto dalle parti, non vi motivo di escludere un intervento dei vescovi. La giurisdizione arbitrale, infatti, assolveva principalmente ad una funzione conciliativa, diretta a "mettere d'accordo le parti". E questo è conforme alla fede.
    Ancora oggi, le parti contendenti possono scegliere di avvalersi dell'opera conciliativa della Chiesa. Ciò si verifica in special modo in ambito internazionale. Ad es., famoso fu il caso nel conflitto tra l’Argentina e il Cile, che, nel 1978, vollero il Papa quale mediatore nella loro contesa per cercare una soluzione adeguata per entrambi. In quell'occasione, Giovanni Paolo II inviò il card. Antonio Samoré quale proprio inviato speciale, che riuscì a conciliare le parti, evitanto una possibile guerra tra i due Stati.
    La Chiesa, comunque, ha rivendicato, nei confronti dell'autorità statale, la giurisdizione in talune situazioni negoziali o in alcuni rapporti ratione peccati, per la difesa di quella “salute delle anime” che deve ad ogni costo prevalere su ogni interesse egoistico dei soggetti, e tra queste vi è evidentemente il matrimonio o anche il privilegio del foro per gli ecclesiastici, ecc., poichè si tratta di materie che, direttamente o indirettamente, avendo a che fare con la salus animarum, sono spirituali o ad esse annesse.

 

 

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