Risultati da 1 a 10 di 10
  1. #1
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    Predefinito Banalizzazione dell'olocausto

    C'è una legge mi pare, non è la Mancino. Voi che siete informati , come si chiama la legge e dove posso scaricarne il testo.
    La famosa artista idolo delle folle :" si figuri che uno ha addirittura scritto che avrei dovuto investire i MIEI soldi comprando un bar! Io!!!! La barista!!!!"

  2. #2
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    Non sono a conoscenza di leggi a proposito di olocausto in Italia.

    So che ne esistono in Spagna, Francia, Germania, Austria..e pure la liberalissima Svizzera ha pene severe (vedi la condanna di Jurgen Graff)...
    Ma credo che l'Italia per il momento sia ancora sguarnita e che semmai il reato venga fatto rientrare nell'istigazione all'odio verso minoranze razziali...

    Magari esiste...ma non l'ho mai sentita...

  3. #3
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    Ma non l'avevano approvata tempo fa?!
    La famosa artista idolo delle folle :" si figuri che uno ha addirittura scritto che avrei dovuto investire i MIEI soldi comprando un bar! Io!!!! La barista!!!!"

  4. #4
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    In Italia non esiste, ma l'ha promessa Prodi nel caso in cui dovesse vincere le elezioni. E comunque, col mandato di cattura europeo ormai è come se ci fosse anche qui.

  5. #5
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    Allora è una direttiva europea. Dove posso trovare il testo?
    La famosa artista idolo delle folle :" si figuri che uno ha addirittura scritto che avrei dovuto investire i MIEI soldi comprando un bar! Io!!!! La barista!!!!"

  6. #6
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    ..neanche a me sembra che esista una legge del genere in Italia.. però, come diceva Fenris, esiste il mandato di cattura europeo, non è una direttiva.. praticamente se qui in Italia commetti un fatto che in un paese della comunità europea è reato, questo paese può chiedere la tua estradizione, processarti e sbatterti dentro anche se in Italia questo fatto non costituisce reato...vai su google, digita mandato di cattura europeo e dovresti trovare il testo...

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Traditio
    ..neanche a me sembra che esista una legge del genere in Italia.. però, come diceva Fenris, esiste il mandato di cattura europeo, non è una direttiva.. praticamente se qui in Italia commetti un fatto che in un paese della comunità europea è reato, questo paese può chiedere la tua estradizione, processarti e sbatterti dentro anche se in Italia questo fatto non costituisce reato...vai su google, digita mandato di cattura europeo e dovresti trovare il testo...
    Siete sicuri che il mandato di cattura europeo colpisca chi in uno stato compie un atto che NON è reato in quello stato?

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da shambler
    C'è una legge mi pare, non è la Mancino. Voi che siete informati , come si chiama la legge e dove posso scaricarne il testo.
    Ritengo che Tu intenda probabilmente riferirti a questa :

    Legge 9 ottobre 1967, n. 962

    Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.



    --------------------------------------------------------------------------------


    1. Atti diretti a commettere genocidio.

    Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

    Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.


    2. Deportazione a fine di genocidio.

    Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.


    3. Circostanza aggravante.

    Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.


    4. Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite.

    Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.


    5. Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.

    Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.


    6. Imposizione di marchi o segni distintivi.

    Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

    Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.


    7. Accordo per commettere genocidio.

    Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

    Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

    Per i promotori la pena è aumentata.


    8. Pubblica istigazione e apologia.

    Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

    La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.


    9. Competenza per materia.

    La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise

    Pur essendo in vigore da un terzo di secolo, mi sembra non sia stata mai applicata, per la sua evidente incostituzionalità. Per renderla impiegabile almeno contro gli stranieri, la Corte Costituzionale ha addirittura emanato una Sentenza per cui l'art 26 della Costituzione sarebbe inapplicabile ai delitti puniti dalla L. 962/67 . La Mancino riprende alcuni aspetti sanzionatori, edulcorandoli e rendendoli applicabili con minor spregio della Costituzione.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Peucezio
    Siete sicuri che il mandato di cattura europeo colpisca chi in uno stato compie un atto che NON è reato in quello stato?
    ..si.. David Irving infatti è stato arrestato per un fatto che in Inghilterra non costituisce reato..

  10. #10
    Saloth Sâr
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    Citazione Originariamente Scritto da Traditio
    ..si.. David Irving infatti è stato arrestato per un fatto che in Inghilterra non costituisce reato..
    Rischia fino a vent'anni di carcere...

 

 

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