madonna che velocità,manco il processo gli fanno?Originariamente Scritto da maimaria
madonna che velocità,manco il processo gli fanno?Originariamente Scritto da maimaria
Ti direi simbolico mica tanto, visto che in questo caso il tizio ha sparato proprio per un vegetale... quanto al caso generico, una cosa del genere "Vattene o sparo"-"Me ne fotto"-sparo non è palesemente sbagliata... il problema è che quanti lo sanno che la legge prevede questo e non il "diritto" di sparare a capocchia?Originariamente Scritto da Alex FN
There is no calamity greater than lavish desires.
There is no greater guilt than discontentment.
And there is no disaster greater than greed.
Lao-Tzu
cmq io ti dico solo questo...meglio un brutto processo che un bel funerale,poi pensate come volete
Brutta cosa non saper leggere.Originariamente Scritto da Alex FN
Omicidio volontario è l'accusa per l'uomo, che finisce subito in manette, arrestato dai carabinieri di Battipaglia: la nuova legge sulla legittima difesa non prevede alcun caso simile a questo, spiegano gli inquirenti, e Sabatino, 25 anni, di Eboli, finisce nel carcere di Fuorni di Salerno.
Sì, ma l'alternativa qui era fra un brutto processo e mettere una pianta di plastica...Originariamente Scritto da Alex FN
There is no calamity greater than lavish desires.
There is no greater guilt than discontentment.
And there is no disaster greater than greed.
Lao-Tzu
secondo me non va bene ne un brutto processo ne un funerale.
Per quale motivo ,io nella proprietà che mi viene riconosciuta legalmente,devo essere subordinato ad una forza che minaccia la mia vita?E' questa la libertà della sinistra?E' questo universalismo che vorrebbe dei robot,che frega nella praticità ,le politiche "progressiste"..
Come si fa a ragionare in certi momenti?Secondo quale giustizia,chi possiede giuridicamente un bene deve "sempre" cederlo,per preservare la vita.Spesso questo non succede,spesso la vita di una persona è legata ad un bene.
Stò modo di pensare generalizzato ed inconcludente,non andrà mai incontro alle regole di una convivenza civile.
Io sono contrario alle armi da fuoco,ma non alla difesa della propria incolumità e della propria serenità.
Fanculo ai pelandroni.
A ps. per i benpensanti.Come pensate che si mantiene questa condizione favorevole d'acquisto di componenti elettronici,se non col saccheggio occidentale...
Siamo tutti complici ed assassini...
Una vita per difendere questa chicas
Dato che ho già affrontato il tema sul forum liberalismo, e non ritenendo di avere per ora nulla da aggiungere, mi limito a riportare quanto già postato di là.
Per prima cosa riporto la chiara, perspicua opinione della migliore e dominante dottrina penalistica sulla ...c. d. riforma, o meglio arrembaggio elettoralistico.
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A seguito dell'approvazione in Senato del disegno di legge n. 1899 in
tema di legittima difesa, i sottoscritti docenti di diritto e
procedura penale ritengono indispensabile e urgente informare la
pubblica opinione della reale portata della riforma proposta e fanno
appello, nel contempo, agli onorevoli deputati, perché sia scongiurata
la definitiva approvazione del disegno di legge varato dall'aula del
Senato.
L'art. 52 del codice penale, nel testo attualmente vigente, stabilisce
che non è punibile chi commette un qualsiasi fatto costituente reato
quando vi è "costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio
o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la
difesa sia proporzionata all'offesa".
Il Senato ha approvato l'inserimento nell'art. 52 del codice penale
dei seguenti commi aggiuntivi:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma
(violazione di domicilio, n.d.r.), sussiste il rapporto di proporzione
di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o
altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è
desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al
secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale.".
Appare subito evidente che l'innovazione proposta non ha in nessun
modo l'effetto di "ampliare" i limiti di principio della legittima
difesa. E' infatti assolutamente pacifico che l'attuale normativa
consenta la difesa, non solo dell'incolumità personale, ma anche dei
beni patrimoniali, propri o altrui e, altrettanto sicuramente, del
diritto all'inviolabilità del domicilio. Si aggiunga che l'art. 59 del
vigente codice penale estende la non punibilità anche ai casi in cui
chi agisce per difendersi creda solo per errore di essere aggredito
nella persona o nei beni, e che l'art. 55 dello stesso codice prevede
una marcata attenuazione della responsabilità per chi ecceda
colposamente nella legittima difesa da un'aggressione, reale o
supposta, cagionando, senza averne l'intenzione, un danno maggiore del
necessario.
La norma approvata dal Senato introduce però la presunzione che la
reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa
minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel
suo luogo di lavoro. Ciò nell' intento di sottrarre al giudice,
limitatamente a questi casi, la valutazione della proporzione tra
offesa e difesa e di ridurre, conseguentemente, tempi e modalità di
accertamento dei fatti.
E' però del tutto irragionevole equiparare comportamenti assai diversi
fra loro, solo perché avvenuti in un determinato luogo. Anche a casa
propria, si può reagire a un'interferenza in modo appropriato, oppure
in modo manifestamente eccessivo. Non si può trattare allo stesso modo
chi neutralizza un rapinatore armato, chi spara freddamente a un
ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto e chi coglie una buona
occasione per sbarazzarsi dell'ex moglie infuriata, che si è
introdotta in casa e gli sta sfasciando i mobili!
Costituisce, d'altra parte, una pura illusione - per non dire una
mistificazione - l'idea che all'innovazione legislativa proposta possa
conseguire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle
sofferenze che causa all'aggredito il "normale" iter processuale che
consegue all'emergere di una caso di possibile difesa legittima.
E', infatti, evidente che in nessun caso si potrà prescindere
dall'accertamento delle concrete circostanze in cui si è svolto il
fatto (su cui, fra l'altro, potranno esserci versioni differenti da
parte dei protagonisti e degli eventuali spettatori). Se qualcuno è
stato ucciso o ferito, bisognerà sempre accertare le cause della morte
o delle lesioni e il movente dell'azione, stabilire dove esattamente
il fatto è avvenuto, e con quali modalità; se (come prevede la stessa
norma approvata dal Senato) la persona che ha commesso il fatto era
legittimamente presente sul posto, se deteneva legittimamente l'arma,
se non vi fosse stata desistenza, se vi era stato pericolo di aggressione.
Ma anche, aggiungiamo noi, se il corpo dell' eventuale vittima sia
stato spostato, se l'aggressore non sia stato attirato di proposito
sul luogo del fatto, ecc. Tutti accertamenti, questi, che richiedono
esami testimoniali, perizie, consulenze, ispezioni del luoghi, e così
via, con l'inevitabile corredo di informazioni di garanzia, nomina di
difensori, ecc: atti, cioè, di carattere e di competenza prettamente
giurisdizionale, almeno in uno Stato di diritto.
In realtà, disposizioni come quella approvata dal Senato rappresentano
solo un arretramento a leggi di tipo casistico, come le "gride" di
manzoniana memoria, annullando il progresso insito nel carattere
generale e astratto della legge, proprio del diritto moderno. Esse, da
un lato, mediante il ricorso alla "presunzione", mortificano in via di
principio il ruolo del giudice; dall'altro, aprono la strada a
inevitabili controversie applicative. Basti pensare, per fare un
esempio banale, ai problemi che potrebbero nascere nei casi di liti
violente fra vicini di casa!
Ma ben più grave, dal punto di vista ideologico, è l'implicita
affermazione di principio che, in casa propria - o, peggio, sulla
soglia della propria bottega - tutto sia lecito.
Dal punto di vista politico-criminale, un solo effetto sarebbe certo:
la rincorsa al possesso più o meno legittimo di armi da parte delle
categorie e dei ceti più esposti, e la conseguente maggiore
aggressività di una delinquenza, già di per sé ben agguerrita,
consapevole dell'accresciuta aggressività "difensiva" delle potenziali
vittime. La cronaca recente fornisce, a questo riguardo, esempi molto
significativi. Né ci vuole molta fantasia per immaginare l'instaurarsi
di prassi malavitose, che vedano aumentare gli agguati predisposti
attirando il proprio nemico in casa propria.
E' per questi motivi che i sottoscritti ritengono ormai indifferibile
una forte mobilitazione contro riforme legislative, in cui non si sa
dove finisca l'analfabetismo giuridico e dove inizi la malafede; e
ritengono, per intanto, loro preciso dovere quello di sollecitare la
più severa e vigile attenzione degli onorevoli componenti della Camera
dei Deputati, nonché della pubblica opinione, perché sia bloccato
l'iter parlamentare della ennesima disposizione di pura facciata - ma
quanto mai pericolosa per la coerenza e la civiltà del sistema
giuridico - con cui, in mancanza di meglio, si va alla ricerca di un
facile consenso presso un'opinione pubblica disorientata e assai
scarsamente informata.
Bruno Assumma, Università di Napoli Federico II
Giuliano Balbi, 2 Università di Napoli
Alessandro Bondi, Università di Urbino
Roberto Bartoli, Università di Firenze
Stefano Canestrari, Università di Bologna
Andrea Castaldo, Università di Salerno
Mauro Catenacci, Università di Teramo
Antonio Cavaliere, Università di Napoli Federico II
Agostino De Caro, Università del Molise
M.Valeria Del Tufo, Suor Orsola Benincasa – Napoli
Alberto di Martino, SSSUP di Pisa
Emilio Dolcini, Università di Milano Statale
Paolo Ferrua, Università di Torino
Giovanni Fiandaca, Università di Palermo
Carlo Fiore, Università di Napoli Federico II
Stefano Fiore, Università del Molise
Giovanni Flora, Università di Firenze
Luigi Foffani, Università di Modena-Reggio Emilia
Gabriele Fornasari, Università di Trento
Francesco Forzati, Università di Napoli Federico II
Carlo Federico Grosso, Università di Torino
Gaetano Insolera, Università di Bologna
Elio Lo Monte, Università di Salerno
Vincenzo Maiello, Università di Napoli Federico II
Stefano Manacorda, 2° Università di Napoli
Adelmo Manna, Università di Foggia
Ferrando Mantovani, Università di Firenze
Giorgio Marinucci, Università di Milano Statale
Enrico Marzaduri, Università di Pisa
Alessandro Melchionda, Università di Trento
Enrico Mezzetti, Università di Teramo
Sergio Moccia, Università di Napoli Federico II
Lucio Monaco, Università di Urbino
Vincenzo Bruno Muscatiello, Università di Bari
Tullio Padovani, SSSUP di Pisa
Francesco Carlo Palazzo, Università di Firenze
Carlo Enrico Paliero, Università di Milano Statale
Michele Papa, Università di Firenze
Paolo Patrono, Università di Verona
Massimo Pavarini, Università di Bologna
Domenico Pulitanò, Università di Milano Bicocca
Giuseppe Riccio, Università di Napoli Federico II
Andrea Scella, Università di Udine
Francesco Schiaffo, Università di Salerno
Giuseppe Spagnolo, Università di Bari
Federico Stella, Università Cattolica di Milano
Luigi Stortoni, Università di Bologna
Alfonso M.Stile, Università di Roma La Sapienza
Stefano Torraca, Università del Sannio
Francesco Viganò, Università di Milano Statale
Marco Zanotti, Università di Udine.
Il liberalismo è la suprema generosità.
A queste considerazioni, che io condivido in toto e che ho in parte -più rozzamente, ahimè- anticipato per mio conto, vorrei aggiungere solo questo.
La soluzione del codice Rocco era davvero una "soluzione semplice". Per la chiarezza dell'assunto di base (il criterio di proporzionalità, che è un limite di civiltà insostituibile) e per la neccessaria relativizzazione dell'applicazione concreta. Ora questa semplicità è malamente, e truffaldinamente, "irrigidita" per fini meramente progandistici ed elettoralistici: con il portato reale di un aumento della confusione tra i giuristi e tra gli stessi cittadini (nei quali si rischia di instillare un'idea sbagliata), nonchè, come al solito nei casi di poca perizia tecnica, di gravi impreviste lacune di disciplina. Questo legislatore in ansia pre-elettorale si è comportato come il contrario del buon legislatore, e in una materia -quella del codice penale- delicatissima, che a maggior ragione richiederebbe mente fredda e riflessioni adeguate. L’ennesimo improvvido e propagandistico intervento sul sistema penale sostanziale, disancorato da una visione di insieme.
Il liberalismo è la suprema generosità.
________________Originariamente Scritto da Tremendo
Aspetta che ci provo io: Tremendo, va fa n cu*o