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Discussione: Legge legittima difesa

  1. #51
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    Citazione Originariamente Scritto da maimaria
    Sì, hai ragione.


    Ma i simboli si pagano....


    Omicidio volontario è l'accusa per l'uomo, che finisce subito in manette, arrestato dai carabinieri di Battipaglia: la nuova legge sulla legittima difesa non prevede alcun caso simile a questo, spiegano gli inquirenti, e Sabatino, 25 anni, di Eboli, finisce nel carcere di Fuorni di Salerno.
    madonna che velocità,manco il processo gli fanno?

  2. #52
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex FN
    ovvio che la pianta è simbolico,io stavo parlando in generale sia che ti vengano a casa o che sia un commerciante.
    Ti direi simbolico mica tanto, visto che in questo caso il tizio ha sparato proprio per un vegetale... quanto al caso generico, una cosa del genere "Vattene o sparo"-"Me ne fotto"-sparo non è palesemente sbagliata... il problema è che quanti lo sanno che la legge prevede questo e non il "diritto" di sparare a capocchia?
    There is no calamity greater than lavish desires.
    There is no greater guilt than discontentment.
    And there is no disaster greater than greed.

    Lao-Tzu

  3. #53
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    cmq io ti dico solo questo...meglio un brutto processo che un bel funerale,poi pensate come volete

  4. #54
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex FN
    madonna che velocità,manco il processo gli fanno?
    Brutta cosa non saper leggere.

    Omicidio volontario è l'accusa per l'uomo, che finisce subito in manette, arrestato dai carabinieri di Battipaglia: la nuova legge sulla legittima difesa non prevede alcun caso simile a questo, spiegano gli inquirenti, e Sabatino, 25 anni, di Eboli, finisce nel carcere di Fuorni di Salerno.

  5. #55
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    Citazione Originariamente Scritto da Alex FN
    cmq io ti dico solo questo...meglio un brutto processo che un bel funerale,poi pensate come volete
    Sì, ma l'alternativa qui era fra un brutto processo e mettere una pianta di plastica...
    There is no calamity greater than lavish desires.
    There is no greater guilt than discontentment.
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    Lao-Tzu

  6. #56
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    secondo me non va bene ne un brutto processo ne un funerale.

    Per quale motivo ,io nella proprietà che mi viene riconosciuta legalmente,devo essere subordinato ad una forza che minaccia la mia vita?E' questa la libertà della sinistra?E' questo universalismo che vorrebbe dei robot,che frega nella praticità ,le politiche "progressiste"..

    Come si fa a ragionare in certi momenti?Secondo quale giustizia,chi possiede giuridicamente un bene deve "sempre" cederlo,per preservare la vita.Spesso questo non succede,spesso la vita di una persona è legata ad un bene.

    Stò modo di pensare generalizzato ed inconcludente,non andrà mai incontro alle regole di una convivenza civile.

    Io sono contrario alle armi da fuoco,ma non alla difesa della propria incolumità e della propria serenità.
    Fanculo ai pelandroni.

    A ps. per i benpensanti.Come pensate che si mantiene questa condizione favorevole d'acquisto di componenti elettronici,se non col saccheggio occidentale...
    Siamo tutti complici ed assassini...

  7. #57
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    Una vita per difendere questa chicas


  8. #58
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    Dato che ho già affrontato il tema sul forum liberalismo, e non ritenendo di avere per ora nulla da aggiungere, mi limito a riportare quanto già postato di là.
    Per prima cosa riporto la chiara, perspicua opinione della migliore e dominante dottrina penalistica sulla ...c. d. riforma, o meglio arrembaggio elettoralistico.

    ------------------------------------------------------------------------

    A seguito dell'approvazione in Senato del disegno di legge n. 1899 in
    tema di legittima difesa, i sottoscritti docenti di diritto e
    procedura penale ritengono indispensabile e urgente informare la
    pubblica opinione della reale portata della riforma proposta e fanno
    appello, nel contempo, agli onorevoli deputati, perché sia scongiurata
    la definitiva approvazione del disegno di legge varato dall'aula del
    Senato.
    L'art. 52 del codice penale, nel testo attualmente vigente, stabilisce
    che non è punibile chi commette un qualsiasi fatto costituente reato
    quando vi è "costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio
    o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la
    difesa sia proporzionata all'offesa".
    Il Senato ha approvato l'inserimento nell'art. 52 del codice penale
    dei seguenti commi aggiuntivi:

    "Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma
    (violazione di domicilio, n.d.r.), sussiste il rapporto di proporzione
    di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
    presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente
    detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o
    altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è
    desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al
    secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
    all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
    commerciale, professionale o imprenditoriale.".

    Appare subito evidente che l'innovazione proposta non ha in nessun
    modo l'effetto di "ampliare" i limiti di principio della legittima
    difesa. E' infatti assolutamente pacifico che l'attuale normativa
    consenta la difesa, non solo dell'incolumità personale, ma anche dei
    beni patrimoniali, propri o altrui e, altrettanto sicuramente, del
    diritto all'inviolabilità del domicilio. Si aggiunga che l'art. 59 del
    vigente codice penale estende la non punibilità anche ai casi in cui
    chi agisce per difendersi creda solo per errore di essere aggredito
    nella persona o nei beni, e che l'art. 55 dello stesso codice prevede
    una marcata attenuazione della responsabilità per chi ecceda
    colposamente nella legittima difesa da un'aggressione, reale o
    supposta, cagionando, senza averne l'intenzione, un danno maggiore del
    necessario.

    La norma approvata dal Senato introduce però la presunzione che la
    reazione dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa
    minacciata, quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel
    suo luogo di lavoro. Ciò nell' intento di sottrarre al giudice,
    limitatamente a questi casi, la valutazione della proporzione tra
    offesa e difesa e di ridurre, conseguentemente, tempi e modalità di
    accertamento dei fatti.
    E' però del tutto irragionevole equiparare comportamenti assai diversi
    fra loro, solo perché avvenuti in un determinato luogo. Anche a casa
    propria, si può reagire a un'interferenza in modo appropriato, oppure
    in modo manifestamente eccessivo. Non si può trattare allo stesso modo
    chi neutralizza un rapinatore armato, chi spara freddamente a un
    ladruncolo sorpreso a rubare nell'orto e chi coglie una buona
    occasione per sbarazzarsi dell'ex moglie infuriata, che si è
    introdotta in casa e gli sta sfasciando i mobili!

    Costituisce, d'altra parte, una pura illusione - per non dire una
    mistificazione - l'idea che all'innovazione legislativa proposta possa
    conseguire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle
    sofferenze che causa all'aggredito il "normale" iter processuale che
    consegue all'emergere di una caso di possibile difesa legittima.
    E', infatti, evidente che in nessun caso si potrà prescindere
    dall'accertamento delle concrete circostanze in cui si è svolto il
    fatto (su cui, fra l'altro, potranno esserci versioni differenti da
    parte dei protagonisti e degli eventuali spettatori). Se qualcuno è
    stato ucciso o ferito, bisognerà sempre accertare le cause della morte
    o delle lesioni e il movente dell'azione, stabilire dove esattamente
    il fatto è avvenuto, e con quali modalità; se (come prevede la stessa
    norma approvata dal Senato) la persona che ha commesso il fatto era
    legittimamente presente sul posto, se deteneva legittimamente l'arma,
    se non vi fosse stata desistenza, se vi era stato pericolo di aggressione.
    Ma anche, aggiungiamo noi, se il corpo dell' eventuale vittima sia
    stato spostato, se l'aggressore non sia stato attirato di proposito
    sul luogo del fatto, ecc. Tutti accertamenti, questi, che richiedono
    esami testimoniali, perizie, consulenze, ispezioni del luoghi, e così
    via, con l'inevitabile corredo di informazioni di garanzia, nomina di
    difensori, ecc: atti, cioè, di carattere e di competenza prettamente
    giurisdizionale, almeno in uno Stato di diritto.
    In realtà, disposizioni come quella approvata dal Senato rappresentano
    solo un arretramento a leggi di tipo casistico, come le "gride" di
    manzoniana memoria, annullando il progresso insito nel carattere
    generale e astratto della legge, proprio del diritto moderno. Esse, da
    un lato, mediante il ricorso alla "presunzione", mortificano in via di
    principio il ruolo del giudice; dall'altro, aprono la strada a
    inevitabili controversie applicative. Basti pensare, per fare un
    esempio banale, ai problemi che potrebbero nascere nei casi di liti
    violente fra vicini di casa!

    Ma ben più grave, dal punto di vista ideologico, è l'implicita
    affermazione di principio che, in casa propria - o, peggio, sulla
    soglia della propria bottega - tutto sia lecito.
    Dal punto di vista politico-criminale, un solo effetto sarebbe certo:
    la rincorsa al possesso più o meno legittimo di armi da parte delle
    categorie e dei ceti più esposti, e la conseguente maggiore
    aggressività di una delinquenza, già di per sé ben agguerrita,
    consapevole dell'accresciuta aggressività "difensiva" delle potenziali
    vittime. La cronaca recente fornisce, a questo riguardo, esempi molto
    significativi. Né ci vuole molta fantasia per immaginare l'instaurarsi
    di prassi malavitose, che vedano aumentare gli agguati predisposti
    attirando il proprio nemico in casa propria.

    E' per questi motivi che i sottoscritti ritengono ormai indifferibile
    una forte mobilitazione contro riforme legislative, in cui non si sa
    dove finisca l'analfabetismo giuridico e dove inizi la malafede
    ; e
    ritengono, per intanto, loro preciso dovere quello di sollecitare la
    più severa e vigile attenzione degli onorevoli componenti della Camera
    dei Deputati, nonché della pubblica opinione, perché sia bloccato
    l'iter parlamentare della ennesima disposizione di pura facciata - ma
    quanto mai pericolosa per la coerenza e la civiltà del sistema
    giuridico - con cui, in mancanza di meglio, si va alla ricerca di un
    facile consenso presso un'opinione pubblica disorientata e assai
    scarsamente informata.

    Bruno Assumma, Università di Napoli Federico II
    Giuliano Balbi, 2 Università di Napoli
    Alessandro Bondi, Università di Urbino
    Roberto Bartoli, Università di Firenze
    Stefano Canestrari, Università di Bologna
    Andrea Castaldo, Università di Salerno
    Mauro Catenacci, Università di Teramo
    Antonio Cavaliere, Università di Napoli Federico II
    Agostino De Caro, Università del Molise
    M.Valeria Del Tufo, Suor Orsola Benincasa – Napoli
    Alberto di Martino, SSSUP di Pisa
    Emilio Dolcini, Università di Milano Statale
    Paolo Ferrua, Università di Torino
    Giovanni Fiandaca, Università di Palermo
    Carlo Fiore, Università di Napoli Federico II
    Stefano Fiore, Università del Molise
    Giovanni Flora, Università di Firenze
    Luigi Foffani, Università di Modena-Reggio Emilia
    Gabriele Fornasari, Università di Trento
    Francesco Forzati, Università di Napoli Federico II
    Carlo Federico Grosso, Università di Torino

    Gaetano Insolera, Università di Bologna
    Elio Lo Monte, Università di Salerno
    Vincenzo Maiello, Università di Napoli Federico II
    Stefano Manacorda, 2° Università di Napoli
    Adelmo Manna, Università di Foggia
    Ferrando Mantovani, Università di Firenze
    Giorgio Marinucci, Università di Milano Statale
    Enrico Marzaduri, Università di Pisa
    Alessandro Melchionda, Università di Trento
    Enrico Mezzetti, Università di Teramo
    Sergio Moccia, Università di Napoli Federico II
    Lucio Monaco, Università di Urbino
    Vincenzo Bruno Muscatiello, Università di Bari
    Tullio Padovani, SSSUP di Pisa
    Francesco Carlo Palazzo, Università di Firenze
    Carlo Enrico Paliero, Università di Milano Statale
    Michele Papa, Università di Firenze
    Paolo Patrono, Università di Verona
    Massimo Pavarini, Università di Bologna
    Domenico Pulitanò, Università di Milano Bicocca
    Giuseppe Riccio, Università di Napoli Federico II
    Andrea Scella, Università di Udine
    Francesco Schiaffo, Università di Salerno
    Giuseppe Spagnolo, Università di Bari
    Federico Stella, Università Cattolica di Milano
    Luigi Stortoni, Università di Bologna
    Alfonso M.Stile, Università di Roma La Sapienza
    Stefano Torraca, Università del Sannio
    Francesco Viganò, Università di Milano Statale
    Marco Zanotti, Università di Udine.
    Il liberalismo è la suprema generosità.

  9. #59
    Liberale hayekiano
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    Predefinito la miseria tecnica e spirituale di questo legislatore...

    A queste considerazioni, che io condivido in toto e che ho in parte -più rozzamente, ahimè- anticipato per mio conto, vorrei aggiungere solo questo.
    La soluzione del codice Rocco era davvero una "soluzione semplice". Per la chiarezza dell'assunto di base (il criterio di proporzionalità, che è un limite di civiltà insostituibile) e per la neccessaria relativizzazione dell'applicazione concreta. Ora questa semplicità è malamente, e truffaldinamente, "irrigidita" per fini meramente progandistici ed elettoralistici: con il portato reale di un aumento della confusione tra i giuristi e tra gli stessi cittadini (nei quali si rischia di instillare un'idea sbagliata), nonchè, come al solito nei casi di poca perizia tecnica, di gravi impreviste lacune di disciplina. Questo legislatore in ansia pre-elettorale si è comportato come il contrario del buon legislatore, e in una materia -quella del codice penale- delicatissima, che a maggior ragione richiederebbe mente fredda e riflessioni adeguate. L’ennesimo improvvido e propagandistico intervento sul sistema penale sostanziale, disancorato da una visione di insieme.
    Il liberalismo è la suprema generosità.

  10. #60
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    Citazione Originariamente Scritto da Tremendo
    ...quando non si sa rispondere....
    ________________
    Aspetta che ci provo io: Tremendo, va fa n cu*o

 

 
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