Dal Giornale di Vicenza di qualche giorno fa...![]()
Vicenza e il bando casa
Illegittimi
i punti in più
ai residenti
Ogni amministratore dovrebbe tenere sempre a portata di mano una copia della Carta Costituzionale per evitare il rischio di dimenticare, al momento di adottare un provvedimento, i principi fondamentali che devono ispirare la sua azione nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
L'art. 97 della Costituzione è sufficientemente chiaro quando dispone che l'azione dell'Amministrazione deve essere ispirata a criteri di efficienza, trasparenza ed imparzialità.
Spesso e volentieri però si assiste ad un preoccupante scostamento dai principi fondamentali ora richiamati.
E' il caso della proposta di delibera di consiglio comunale in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica in elaborazione in questi giorni in Comune a Vicenza, delibera che, dietro il paravento della necessità di tutelare non meglio precisate esigenze del territorio vicentino, viola palesemente la legge.
Nonostante agli atti siano da tempo depositati i pareri del sottoscritto difensore civico, dell'avvocatura comunale e dell'ufficio casa della Regione Veneto, tutti negativi, la proposta, seppur emendata, insiste nel voler attribuire, a chi farà domanda per partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi popolari e sia residente in città o nella provincia di Vicenza da un certo numero di anni, alcuni punti in più rispetto agli altri concorrenti.
Tale criterio, di sicuro impatto fra la popolazione residente - e votante! - e sulle prime quasi condivisibile e di buon senso, a ben vedere risulta illegittimo in quanto non previsto dalla legge regionale che disciplina la materia, la n. 96 del 1990, che riserva le abitazioni di edilizia residenziale pubblica a tutte le persone deboli perché in condizioni di difficoltà economica o per altra causa. Siano esse italiane o straniere, residenti da molto o poco tempo.
E che la ratio della norma sia esclusivamente quella di favorire l'accesso ad abitazioni a canone agevolato ai meno abbienti è confermato da numerose pronunce della Corte Costituzionale e da alcune, illuminanti sentenze dei Tribunali amministrativi italiani che ritengono illegittimo adottare il criterio di residenzialità per sviamento di potere.
La residenza o lo svolgimento di un'attività lavorativa in città, infatti, sono i presupposti indefettibili perché si possa partecipare al bando. Ma, secondo la legge, il punteggio si acquisisce in base al grado di difficoltà economica della famiglia o ad altre circostanze che di fatto rendono "debole" il richiedente, quali ad esempio l'anzianità, le precarie condizioni fisiche o psichiche, la consistenza numerica del nucleo familiare. La proposta di delibera di cui si discute, invece, mischia le carte e confonde i presupposti necessari perché sorga il diritto a partecipare al bando con i criteri che determineranno la scelta di chi, fra i tanti aventi diritto, otterrà in locazione l'alloggio comunale.
A ciò si aggiunga, che l'eventuale delibera, oltrechè illegittima, sarebbe anche inopportuna, avendo sempre come punto d'arrivo l'efficienza e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Da un lato infatti rischierebbe di creare un'odiosa "guerra fra poveri", cioè fra residenti di vecchia data e nuovi residenti o non residenti che esercitano in città la loro attività lavorativa.... (continua)




Rispondi Citando