FIRENZE - La terza sezione della corte d' appello di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della legge Pecorella, entrata in vigore dal 9 marzo, sull' inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

I giudici hanno accolto un'eccezione del sostituto procuratore generale, Marcello Scialoja, per un processo, fissato per oggi e poi sospeso, nel quale è imputato un marocchino clandestino, difeso dall'avvocato Giuseppe Larango, assolto in primo grado due anni fa dall'accusa di mancata esibizione di documenti e per il quale la procura aveva fatto ricorso in appello.

Secondo il pg, la legge 46/2006, la cosiddetta Pecorella, laddove stabilisce limiti all'appello alle sentenze di proscioglimento, viola l'articolo 111 della Costituzione sulla parità delle parti nel processo, perché "penalizza in maniera sensibile solo il pubblico ministero". Le nuove disposizioni inoltre sono in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione sull'obbligatorietà dell'azione penale a carico del pubblico ministero, essendo il potere di impugnazione "una estrinsecazione dell'azione penale".

Infine, per il pg, la normativa appare in contrasto col principio di ragionevolezza, fissato sempre in Costituzione, sotto almeno due profili. E' infatti irragionevole, a parere del sostituto procuratore generale, una disciplina che vieta al pm totalmente soccombente di proporre appello, quando invece è legittimato se la sua "soccombenza sia soltanto parziale" o quando, in caso di condanna, ritenga che l'imputato debba essere prosciolto. Inoltre, vietare per legge al pubblico ministero "di cercare, mediante l'appello, di correggere un più o meno evidente errore valutativo del giudice di merito o di rimuovere una decisione ingiusta non può che significare porre irragionevolmente un ostacolo a che l'esercizio della giurisdizione tenda effettivamente a realizzare le esigenze di giustizia". © Copyright ANSA Tutti i diritti riservati09/03/2006 165