Originariamente Scritto da
Dottor Zoidberg
Art. 19.
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinchè siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.