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Citazione:
Originariamente Scritto da fumo_di_londra
Non sarai tu a decidere, ma il tribunale.
Ti assicuro che daremo battaglia.
La cassazione ha gia deciso...
Citazione:
Pecoraro: "Obiezioni Calderoli?
La Cassazione ha già deciso"
"Sulla questione sollevata oggi dall'ex Ministro leghista l'Ufficio Centrale della Cassazione si è già pronunciato ai sensi dell'Art. 14 bis comma V della legge elettorale con un provvedimento del 16 marzo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo" e per il quale "tutte le liste presenti alle elezioni politiche ed i rispettivi collegamenti, erano regolari e non c'è nessun bisogno di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Centrale della Cassazione". Così il presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio.
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Citazione:
Originariamente Scritto da Bennah
Analizziamo attentamente il testo della legge elettorale:
"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale [...]
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate"
Tralasciamo il seguito.
E' evidente che l'art. 83 comma 1 n. 1) non impone affatto che una stessa lista sia presentata in più circoscrizioni. Semplicemente, per brevità, usa il plurale a ricomprendere anche il singolare. E' evidente infatti che, se una lista è presentata in una sola circoscrizione, la cifra elettorale nazionale coinciderà con la cifra della singola circoscrizione. Da nessuna parte nella legge vi è obbligo di presentare liste in più circoscrizioni.
Quando gli è stato obiettato questo, l'egregio ministro Calderoli si è attaccato al fatto che, a suo dire, siccome "la presentazione di liste in una singola circoscrizione è consentita solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche", i 40.000 voti in questione non contano.
Ma leggiamo ancora il testo della legge:
"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale [...]
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"
Tralasciamo il seguito.
E' evidente che il riferimento fatto dalla legge alle liste rappresentative di minoranze linguistiche non sta ad indicare che solo queste possono essere presentate in una singola circoscrizione; bensì sta ad indicare che tali liste possono essere presentate solo nelle circoscrizioni comprese nelle regioni il cui statuto speciale prevede la tutela di quelle minoranze linguistiche.
Questo per far stare tranquilli gli amici di csx e far passare una Pasqua meno tranquilla ai bananas.
:-:-01#19
calderoli intelligente è un ossimoro
buona pasqua anche a te.
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Citazione:
Originariamente Scritto da chessmate
Per quanto riguarda questo secondo punto, direi piuttosto che la legge individua solo le liste, con caratteristiche particolari (presentate in un unica circoscrizione inregioni a statuto speciale a difersa di particolrità linguistiche ecc...) che fanno eccezione al principio dello sbarramento del 2% PER PARTECIPARE ALLA SUDDIVISIONE DEI SEGGI OTTENUTI DA UNA COALIZIONE.
Nulla osta quindi che si presentino liste in un'unica circoscrizione anche se, in mancanza di quelle caratteristiche prima precisate, non potrebbero partecipare alla suddivisione dei seggi senza ottenere almeno il 2% (o essere la prima lista sotto il 2%...)
Anzi, mi correggo, questo è solo il critsrio perché, a una coalizione di liste, possa essere dato il premio di maggioranza.
Basta che una delle liste che la compongano ottenga almeno il 2% di voti, o che ci sia una lista "locale" con le caratteristiche specificate.
Ovviamente il resto del discorso resta pienamente valido.
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Citazione:
Originariamente Scritto da chessmate
Per quanto riguarda questo secondo punto, direi piuttosto che la legge individua solo le liste, con caratteristiche particolari (presentate in un unica circoscrizione inregioni a statuto speciale a difersa di particolrità linguistiche ecc...) che fanno eccezione al principio dello sbarramento del 2% PER PARTECIPARE ALLA SUDDIVISIONE DEI SEGGI OTTENUTI DA UNA COALIZIONE.
Nulla osta quindi che si presentino liste in un'unica circoscrizione anche se, in mancanza di quelle caratteristiche prima precisate, non potrebbero partecipare alla suddivisione dei seggi senza ottenere almeno il 2% (o essere la prima lista sotto il 2%...)
Hai perfettamente ragione.
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Scusate ma quando avremo la proclamazione degli eletti alla Camera?
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Nel 2001, elezioni il 13 maggio, proclamazione il 28 o 29 e riunione della camera il 29 mi pare.