Per aver chiaro quanto siano fondate le ragioni della rivendicazione dell'accesso al matrimonio civile da parte di coppie dello stesso sesso, è necessario avere presente l'art. 1 della Costituzione italiana.
Sappiamo tutti che la Costituzione è la fonte giuridica di grado più elevato. Non tutte le fonti del diritto, infatti, hanno lo stesso valore, ma alcune sono subordinate ad altre. La Costituzione è la prima fonte giuridica, quella che viene prima di tutte le altre e che orienta ogni legge; tant'è vero che se un progetto di legge o una legge confligge con essa è dichiarata incostituzionale e decade.
Ora l'art. 3 della Costituzione recita, al 1° comma:
Art. 3
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Il punto fondamentale, qui, è il principio che tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge». Poiché il matrimonio civile è un negozio giuridico, e poiché «tutti i cittadini ... sono eguali davanti alla legge», ne segue che di fronte a questo negozio giuridico che è il matrimonio tutti sono uguali, e nessuno, quindi, può essere privato del diritto a esercitarlo.
Anni fa si pensò di fare un tentativo, che non ebbe seguito, di inserire nella seconda proposizione («senza distinzione di...») anche l'espressione «e di orientamento sessuale». Ma qui bisogna stare attenti a un possibile equivoco. Non c'è bisogno che questa voce sia inserita, perché noi si possa accedere al matrimonio. Certo, sarebbe meglio se ci fosse, ma unicamente perché ciò rafforzerebbe la giurisdizione (cioè tutta l'attività dello Stato volta ad attuare le leggi: nei Tribunali, nelle controversie civili). E quindi casi di discriminazione (sul lavoro, ad esempio) sarebbero immediatamente sanzionabili.
Ma non c'è bisogno di aggiungere quella voce per rivendicare il diritto di contrarre matrimonio da parte delle persone omosessuali.
Perché? Perché le distinzioni elencate non hanno e non possono avere valore altro che esemplificativo: non valore limitativo, cioè esclusivo. In questo caso, infatti, sarebbe vanificato il principio fondamentale enunciato: «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge», equivalendo ciò a dire «salvo che nei casi non elencati». Con il che il principio sarebbe distrutto. Ma se una interpretazione del principio implica la negazione del principio stesso, allora essa è sicuramente falsa (lo dice la logica di Aristotele).
Si può aggiungere anche un'altra inoppugnabile argomentazione. L'orientamento sessuale rientra sicuramente nelle condizioni della persona. Ma allora esso è senz'altro ricompreso nella dizione «senza distinzioni ... di condizioni personali», esplicitamente enunciata nell'art. 3. Con l' espressione «senza distinzioni ... di condizioni personali e sociali», che ha evidentemente una latitudine amplissima, e che non a caso è posta a conclusione dell'articolo, il legislatore ha voluto rendere palese l'assolutezza del principio: essa equivale, in sostanza, a un riassuntivo «eccetera», a un «e senza alcuna altra distinzione possibile».
Quindi le persone omosessuali sono, già adesso, secondo il dettato costituzionale, incluse nel diritto a contrarre matrimonio civile. Ne sono escluse, in pratica, dalla giurisdizione: ma in ogni momento un Sindaco o un suo rappresentante ha, già oggi, facoltà di unire in matrimonio due persone delle stesso sesso. E due persone dello stesso sesso hanno, già ora, diritto di avanzare questa richiesta presso il Comune di residenza.
Ad adiuvandum, si può ancora ricordare quanto dice l'art. 2 della Costituzione:
Art. 2.
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Il 1° comma, asserendo che lo Stato «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», fornisce un ulteriore appoggio all'inclusione delle coppie omosessuali nel matrimonio, perché la famiglia è una formazione sociale in cui si svolge la personalità del singolo, e delle persone che sono coinvolte in questa formazione. Il 2° comma, assegnando allo Stato addirittura il compito di rimuovere gli ostacoli d'ordine sociale che, limitando di fatto l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sancisce un impegno di tal fatta anche per i cittadini omosessuali che intendono sposarsi civilmente e non possono farlo. Oltre a ciò, queste formulazioni possono dare un forte sostegno, in subordine, alla legittimità di unioni tipo Pacs (non intese come unioni-ghetto per cittadini omosessuali ma come formazioni di tipo familiare alternative)
Queste cose presto o tardi dovranno imporsi. Il diritto non scende dal cielo: è ed è sempre stato opera di rivendicazione, controversia, interpretazione, e in ultima analisi soggettiva pretesa, che lotta per imporsi.




Rispondi Citando
