Regione Campania - Legge Regionale N. 28 del 29 dicembre 2003

Articolo 2 Aumento della tassa automobilistica regionale per l’anno 2004 1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, articolo 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, dovuti dall’1 gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con l’aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell’anno 2003.

Articolo 3 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 1. E’ istituita dall’1 gennaio 2004 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, articolo 17. 2. La misura dell’imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina. 3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell’impianto di distribuzione di carburantesulla base dei quantitativi erogati in ogni mese. 4. Il versamento dell’imposta è effettuato nel mese successivo a quello di erogazione con le modalità e nel termine previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17,18 e 19. 5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell’importo non versato, oltre agli interessi legali. Incaso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al cinque per cento dell’imposta, oltre agli interessi legali.6. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenziosoprovvede l’amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 3, comma 13e, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 4 Termini di validità 1. L’aumento della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 2 e l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’articolo 3, considerati strumenti straordinari di imposizione fiscale, sono validi fino alla possibilità di introdurre imposte o sovraimposte dirette regionali.