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    Predefinito Eutanasia: riprendere il discorso

    Un tempo non se ne parlava, ora se ne parla.
    In molti paesi europei è una realtà.
    Contro ci saranno solo i cattolici, che tra una pomiciata ad un minorenne e l'incassare l'ennesimo privilegio debbono disturbare con le loro stronzate chi vuole essere padrone di se stesso.

    Ma arriverà anche in Italia.
    Come ottenemmo divorzio e aborto, e qindi padroni della propria coscienza, come avremo pacs e matrimoni (l'uomo padrone della propria affettività), finalmente l'uomo sarà padrone della propria vita quando otterremo la legalizzazione dell'eutanasia.

    Che intanto viene praticata non ufficialmente.
    Un po come quando non c'era l'aborto, ma lo si poteva praticare pagando il parroco.



    SENATO DELLA REPUBBLICA
    XIV LEGISLATURA - N. 2758/A.S.
    DISEGNO DI LEGGE
    Norme per la depenalizzazione dell'eutanasia

    d'iniziativa dei senatori BATTISTI ALESSANDRO, BASSANINI FRANCO, BOCO STEFANO, CALVI GUIDO, CREMA GIOVANNI, DALLA CHIESA NANDO, D' AMICO NATALE, FALOMI ANTONIO, LABELLARTE GERARDO, MALABARBA LUIGI, RIPAMONTI NATALE, SODANO TOMMASO, TOGNI LIVIO
    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2004
    RELAZIONE

    Onorevoli Senatori!
    Le aspettative dei cittadini italiani per una rapida introduzione anche nel nostro Paese della possibilità - ovviamente circoscritta a circostanze e situazioni ben delimitate - di porre termine alla propria vita, giudicata ormai insostenibile, tramite il ricorso all' eutanasia, sono attualmente assai ampie e in continua crescita.
    Come ha mostrato una recente indagine di un primario Istituto di ricerca, quasi il 60 per cento degli italiani si dichiara favorevole alla depenalizzazione dell' eutanasia, mentre solo il 27% si dichiara contrario. Ma i dati dei favorevoli salgono ulteriormente quando si domanda se a giudizio dell' intervistato dovrebbe essere possibile chiedere l' eutanasia per i malati terminali: a tale quesito hanno risposto sì quasi il 70 % degli intervistati. Un dato molto significativo è rappresentato, peraltro, dalla forte crescita nel tempo dei favorevoli; che nel 1987 erano solo il 24,5%, a fronte di un 40% dei contrari. Queste percentuali si sono dunque letteralmente ribaltate nell' arco degli ultimi quindici anni, come conseguenza - osservano i sociologi - della maturazione dell' opinione pubblica, anche a seguito di casi umani eclatanti che hanno scosso alcune certezze del nostro sentire collettivo.
    Altrettanto importante in questa maturazione dell' opinione pubblica è il fatto che Paesi molto vicini al nostro e come il nostro parte del nucleo originario della comunità europea - e precisamente l' Olanda e il Belgio - si siano dotati, negli ultimi anni, di una legislazione ispirata a consentire, sempre in ben delimitati casi, il ricorso legale all' eutanasia.
    Come è noto, questi due Paesi sono il primo a maggioranza protestante - l' Olanda - il secondo a maggioranza cattolica - il Belgio - e questo ci conferma che l' eutanasia non costituisce un problema religioso ma un problema sociale e politico, e che come tale va affrontato. Lo ribadisce anche il fatto che a fronte di gerarchie religiose tuttora contrarie a una riforma che preveda la depenalizzazione di questo istituto ci sono importanti confessioni cristiane, come quella valdese, che si sono invece dichiarate favorevoli, come pure favorevoli si sono dichiarate eminenti personalità dello stesso mondo cattolico, come il teologo tedesco Hans Kung e, in Italia, Don Giovanni Franzoni, un noto esponente religioso a suo tempo contestato dalle gerarchie (cosa peraltro avvenuta spesso anche nei confronti di personaggi poi santificati) ma con un notevole seguito nelle comunità di base del mondo cattolico.
    Un' eventuale opposizione delle gerarchie religiose non dovrebbe pertanto distogliere il nostro Parlamento dal farsi carico di dare una risposta positiva alle aspettative in proposito dell' opinione pubblica, così come è avvenuto in relazione ad altri importanti iniziative legislative che questo Parlamento ha saputo adottare, ad esempio in materia di divorzio e di aborto.
    Del resto, la proposta di legge che presentiamo contiene in sé tutte le garanzie per evitare che la depenalizzazione dell' eutanasia possa prestarsi ad abusi di qualunque tipo, il cui rischio viene spesso messo in campo in campo da chi si oppone in modo pregiudiziale a questa riforma.
    Infatti l' eutanasia (articolo 1, comma 1, lettera a) può essere chiesta solo da una persona che si trovi in " uno stato di malattia terminale" ovvero sia affetta da " uno stato patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento" . Queste condizioni rigorose escludono quindi che il ricorso all' eutanasia possa essere richiesto o praticato per motivi futili.
    Inoltre la p.d.l. prevede come ulteriore obbligo, alle successive lettere b e c dello stesso comma 1, che la richiesta sia valida solo se la persona che la presenta è " pienamente capace di intendere e di volere" e se viene effettuata " in modo ponderato e reiterato" e " in piena autonomia e libertà" . Infine, sempre affinché la richiesta sia valida, è previsto che la sussistenza delle predette condizioni sia vagliata da una Commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno designato dal paziente e uno dall' Ordine dei medici.
    L' insieme di queste condizioni, forse anche troppo restrittive, da un lato attesta la prudenza degli estensori della proposta nel momento di introdurre una riforma che tocca aspetti molto delicati e profondi della nostra vita e della nostra società, dall' altra esclude- come a volte viene paventato - che l' eutanasia possa essere un cavallo di Troia per coprire eventuali personaggi che desiderano liberarsi di congiunti impossibilitati a difendersi o - come spesso viene evocato da catastrofici oppositori - addirittura uno strumento per ripetere " pulizie etniche" di nazista memoria.
    Nella nostra proposta quella che è in primo piano è infatti la presenza - strettamente controllata e verificata - della precisa volontà di una persona di porre fine ad una esistenza che la stessa persona giudica ormai insostenibile. Una dolorosa e sofferta richiesta di fronte alla quale la società, qualora sussistano le precise condizioni determinate per legge, ha il dovere di inchinarsi e non ha il diritto di opporsi, condannando così una persona a protrarre a tutti i costi una vita che per lei è peggiore della morte.

    Nel seguito della proposta sono previste:
    • all' articolo 2, il riconoscimento del testamento biologico, e cioè delle direttive per il ricorso all' eutanasia date anticipatamente per iscritto da una persona per l' ipotesi in cui nel futuro la stessa venisse a trovarsi "in uno stato di malattia che comporti la perdita delle facoltà intellettive e della integrità fisica" (e, quindi, l' impossibilità di formulare al momento la proposta prevista dall' articolo 1);
    • all' articolo 3, la necessità della maggiore età per la richiesta di eutanasia, la possibilità che la stessa venga presentata in forma orale o scritta, e l' obbligo della sottoscrizione di due testimoni per il testamento biologico che la richiede;
    • all' art. 4, il diritto all' obiezione di coscienza per il medico a cui viene richiesto di praticare l' eutanasia;
    • all' art. 5, l' assimilazione ai fini civilistici della morte per eutanasia alla morte per eventi naturali;

    Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge, supportata da tante e rigorose condizioni, non ha - se si ragiona con la mente sgombra da pregiudiziali opposizioni di ordine ideologico o religioso - alcuna reale controindicazione, mentre è in grado di risolvere situazioni delicate sul piano sociale e morale, sicuramente in crescita dal punto di vista numerico considerando i progressi parziali ma purtroppo sempre limitati e contraddittori della scienza medica e il continuo ma spesso sofferto prolungamento della durata della vita umana.
    E' per questo che la sottoponiamo alla vostra approvazione.
    ARTICOLI

    Art. 1 - (Non punibilità)
    1. In deroga agli articoli 579, 580 e 593 del codice penale, non è punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che lo ha richiesto, a condizione che, la persona si trovi in uno stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile, causa di sofferenze fisiche o psichiche insopportabili e senza prospettive di miglioramento; che la persona, in piena autonomia e libertà, abbia chiesto espressamente, in modo ponderato e reiterato, di morire; che la persona, al momento della richiesta, sia pienamente capace di intendere e di volere.
    2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere attestate da una Commissione composta da tre medici, di cui uno specialista della patologia, uno indicato dal paziente e uno designato dall' Ordine dei medici tra coloro che non hanno sollevato obiezione di coscienza ai sensi del successivo art. 4.
    3. La non punibilità di cui al comma 1 si estende alle altre persone che hanno fornito i mezzi per l'eutanasia o il suicidio assistito e a chiunque abbia collaborato all'intervento sotto la direzione del medico.
    Art. 2 - (Testamento biologico)
    1. Non è altresì punibile il medico che provoca o agevola la morte di una persona che si trovi in uno stato di malattia che comporta la perdita delle facoltà intellettive e della integrità psichica, se la richiesta è stata formulata per iscritto quando la persona era pienamente capace di intendere e di volere.
    Art. 3 - (Requisiti e forma della richiesta)
    1. L'età minima per presentare la richiesta di cui all'art. 1 è stabilita nella maggiore età.
    2. La richiesta può essere verbale o scritta.
    3. Nel caso la richiesta sia stata formulata anticipatamente, in relazione a possibili eventi futuri tali da comportare la perdita irreversibile delle facoltà psichiche, deve essere inserita in un documento sottoscritto davanti a due testimoni.
    Art. 4 - (Obiezione di coscienza)
    1. Il medico che non intenda partecipare alle procedure previste dalla presente legge deve manifestare all' Ordine dei medici la propria obiezione di coscienza entro trenta giorni dall' emanazione della legge stessa ovvero dall' avvio del servizio presso un ente in cui tali procedure vengono praticate. In tal caso il medico è tenuto anche ad esplicitare la propria obiezione all' eutanasia al paziente che lo interpella ai fini previsti dalla legge.
    Art. 5 - (Effetti giuridici)
    1. Quando una persona muore a seguito di un atto contemplato all'art.1 della presente legge, ai fini civilistici tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o produttivo di conseguenze contrattuali sfavorevoli per la persona interessata o i suoi familiari e aventi causa.

  2. #2
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  3. #3
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    contrario. L'unica via percorribile è quella dell'eutanasia dei veri malati terminali ovvero di coloro i quali, una volta staccate le macchine non potrebbero sopravvivere e per i quali la scelta di un comportamento "non attivo" sarebbe più aberrante dell'accanimento terapeutico.
    La definizione di uno" stato di malattia terminale, patologico o accidentale gravemente invalidante e irreversibile" si presta ad anticipare troppo l'applicazione della disciplina, e quindi ad aberrazioni, specie se si pensa a come la decisione viene presa.

 

 

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