DEMAGOGIA REALTA' DECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALEdi Roberto Calderoli
CONTRODECALOGO DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE
di Leopoldo Elia
I Viene ridotto il numero dei parlamentari: da 950 a 773, con significativo risparmio per le finanze pubbliche.
I La riduzione del numero dei parlamentari viene rinviata al 2016 per favorire gli attuali capi e capetti. Nel lungo periodo c’è tempo anche per ridurre la riduzione; per ora c’è l’effetto di annuncio demagogico.
II Saranno i cittadini, e non più i palazzi della politica, a scegliere maggioranza parlamentare, coalizione di governo e primo Ministro: è il premierato.
II Il premierato non consiste nella investitura popolare di una maggioranza parlamentare, di una coalizione di governo e Primo ministro. Ciò avviene già in Inghilterra, in Germania e in Spagna e anche in Italia: è sufficiente perciò una buona legge elettorale. Il premierato della riforma si fonda sulla insostituibilità del Primo ministro durante tutta la legislatura e sui suoi enormi poteri (scioglimento della Camera dei deputati e questione di fiducia che, in caso di rifiuto da parte della stessa Camera, provoca nuove elezioni).
III Non più due Camere identiche, l'una doppione dell'altra. Ora il Senato sarà federale ed avrà una sua funzione specifica: rappresentare le esigenze delle Regioni. La Camera si occuperà di quelle dello Stato.
III Il Senato federale non risolve il problema del bicameralismo perché non è in grado, per la sua composizione, di rappresentare le esigenze delle Regioni: d’altra parte i veri rappresentanti delle comunità regionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Senato
IV Semplificato il procedimento legislativo. Non più lunghi e ripetuti passaggi di testi fra le due Camere, ma ciascuna Camera approverà le leggi nelle materie di propria competenza. Il risultato sarà la riduzione dei tempi e dei costi per le casse pubbliche.
IV Il procedimento legislativo è straordinariamente complicato perché la prevalenza della Camera o del Senato si fonda sulla competenza a legiferare per singole materie dello Stato e delle Regioni; siccome i confini di tali materie danno luogo a gravi dubbi interpretativi (sui quali deve intervenire sempre più spesso la Corte Costituzionale) è ovvia la ricaduta di tali incertezze sulle attribuzioni legislative di ciascuna Camera, specie nelle leggi, come quella finanziaria, di particolare complessità. La cancellazione del rapporto fiduciario tra Senato e governo sarebbe positiva solo se accompagnata da una chiara ripartizione di poteri da una Camera di rappresentanza nazionale e una Camera veramente rappresentativa degli enti e delle comunità regionali e locali.
V La legge dovrà stabilire limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate.
V La precisione di una legge che stabilisca limiti al cumulo delle indennità parlamentari con altre entrate non risolve il problema del conflitto di interessi che dovrebbe essere superato con regole giuste di incompatibilità e ineleggibilità anche in relazione a concessioni o autorizzazioni statali di notevole entità economica.
VI I regolamenti parlamentari dovranno tutelare i diritti delle opposizioni: ora questo non è previsto.
VI il problema delle garanzie dell’opposizione non si risolve con un generico rinvio ai regolamenti parlamentari, essendo necessarie puntuali revisioni costituzionali (ad esempio attribuzione alla Corte costituzionale, in ultima istanza, dell’esame dei ricorsi elettorali per Camera e Senato).
VII L’ordinamento evolve in senso federale, come sta avvenendo in molti Stati moderni: viene riequilibrato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni per garantire migliori servizi ai cittadini, senza compromettere l’unità del Paese. Alle Regioni vengono devolute particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e polizia locale. Tutte avranno le stesse opportunità, senza penalizzazioni per alcune aree rispetto ad altre e senza la differenziazione tra le Regioni, prevista dalla riforma del 2001. Si avrà quindi un federalismo equo, solidale ed equilibrato.
VII La devoluzione alle regioni di particolari funzioni in materia di istruzione, sanità e sicurezza è pericolosa perché dà luogo ad una competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni nelle stesse materie. Tale duplicità è illogica e può arrecare gravi danni anche all’esercizio (o godimento) di diritti fondamentali (livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale). Si avrà quindi un federalismo iniquo, conflittuale e squilibrato.
VIII Tutte le leggi regionali dovranno rispettare il criterio dell'interesse nazionale, non più previsto a seguito della riforma del 2001.
VIII L’interesse nazionale è ampiamente salvaguardato dal riparto delle competenze tra Stato e regioni e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha interpretato la riforma del Titolo V in senso pienamente rispettoso dell’interesse della Nazione.
IX Sulle modifiche alla Costituzione sarà sempre possibile chiamare i cittadini ad esprimersi, mentre ora ciò non avviene se tali modifiche sono state approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi.
IX L’abrogazione della norma che collega al raggiungimento dei due terzi in sede parlamentare, l’esclusione della richiesta di referendum sui testi di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione) va giudicata negativamente perché disincentiva quelle larghe intese che a parole tutti auspicano per l’adozione di modifiche alla Costituzione.
X Aumentano le garanzie per i comuni e le province, gli enti più vicini ai cittadini: potranno ricorrere alla Corte costituzionale in caso di lesione delle proprie competenze.
X Il ricorso diretto alla Corte costituzionale dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 46 della Riforma) per sollevare questioni di legittimità costituzionale su leggi o atti aventi forza di legge statali e regionali ritenuti lesivi di competenze costituzionalmente attribuite agli enti locali appare oggi un puro effetto annuncio perché la disciplina del ricorso è rinviata ad una legge costituzionale (condizioni, forme e termini di proponibilità della questione) di incerta adozione, nel se e nel quanto.