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    Predefinito SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVANTI DELLA LEGGE DI RIFORMA: "devolution"

    FRANCESCO SEMERARO 26 gennaio 2006
    SINTESI DEGLI ASPETTI RILEVANTI DELLA LEGGE DI RIFORMA
    COSTITUZIONALE APPROVATA DAL SENATO IL 16 NOVEMBRE 2005
    Premessa
    La riforma costituzionale varata dalle Camere in seconda lettura e pubblicata sulla G.U. del 18 novembre 20051 modifica buona parte delle norme contenute nella parte II della Costituzione dedicata all’ordinamento della Repubblica, mentre restano immodificati sia i principi fondamentali contenuti nei primi dodici articoli che tutta la prima parte (artt. da 13 a 54) dedicata ai diritti e doveri dei cittadini. Deve perciò essere innanzitutto sottolineato che vengono sottoposte a revisione le parti della Costituzione che disciplinano l’organizzazione dello Stato e dei suoi fondamentali organi:
    Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.
    All’interno di questa parte della Costituzione vengono significativamente modificate le disposizioni che riguardano la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, sia ponendo rimedio agli inconvenienti derivanti dalla riforma varata nella scorsa legislatura dal centrosinistra (la cosiddetta
    riforma del Titolo V della parte II che ha comportato rilevanti conflitti tra Stato e Regioni), sia introducendo la devoluzione di importanti competenze esclusive alle Regioni in materia di organizzazione sanitaria, istruzione, polizia amministrativa regionale e locale (cd. devolution).
    Il risultato è quello di una più netta ripartizione di competenze tra Stato e Regioni che consente anche una maggiore responsabilizzazione dei diversi livelli di governo nelle rispettive competenze e riguardo la gestione delle risorse che saranno assegnate a ciascuno attraverso l’attuazione del
    federalismo fiscale.
    La riforma della Costituzione che verrà qui di seguito illustrata intende perciò rimediare a tutte quelle inefficienze dello Stato centralizzato che si sono in particolar modo tradotte nella crescita a dismisura dell’apparto burocratico dello Stato, e nell’accumulazione di un imponente debito pubblico.

    Il Parlamento

    Riduzione del numero dei parlamentari.
    I numeri ai quali si è pervenuti sono i seguenti: 518 deputati, dei quali 18 eletti nella circoscrizione estero (più i deputati a vita che sono nominati per un totale di 3 dal Presidente della Repubblica a cui si aggiungono gli ex-Presidenti della Repubblica) e 252 senatori (non sono più previsti i senatori a vita, né senatori eletti nella circoscrizione estero).
    Per l’eleggibilità a deputati si scende dagli attuali 25 anni ai 21 anni. L’età per essere eletti al Senato viene abbassata a 25 anni dagli attuali 40.
    Il Senato federale Il testo approvato dalle due Camere conferma la creazione della seconda Camera rappresentativa delle Regioni secondo alcune linee portanti: elezione diretta dei senatori su base regionale, requisiti di eleggibilità legati all’aver ricoperto cariche pubbliche elettive regionali o locali
    1 Si ricorda che entro tre mesi da tale pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali possono richiedere che la legge costituzionale sia sottoposta a referendum. Per la validità di tale referendum non è richiesta la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.
    Si segnala che è già stata avviata da un apposito comitato la raccolta di firme, nonché si sono attivate alcune Regioni tra cui la Lombardia.
    2 all’interno della Regione, all’essere stati già eletti deputati o senatori nella Regione, alla residenza nella Regione alla data di indizione delle elezioni.
    Il Senato federale si caratterizza perciò come Camera rappresentativa delle Regioni sotto diversi profili:
    vi appartengono solo membri che sono espressione dei territori regionali: non vi fanno più parte né i senatori a vita, né i senatori eletti dagli italiani all’estero;
    l’elezione dei senatori avviene in ciascuna regione contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali in modo da coniugare l’elezione diretta dei senatori con l’esigenza di raccordo del Senato con il territorio. Il Senato, dunque, si rinnoverà parzialmente, a seconda della durata dei
    Consigli regionali;
    è previsto che all’attività del Senato partecipino, ma senza diritto di voto, e secondo le modalità stabilite dal regolamento, anche rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, eletti dai Consigli regionali e dal Consiglio delle autonomie locali;
    il Senato non è legato al Governo dal rapporto di fiducia: non concede la fiducia al Governo, né può essere sciolto su iniziativa del Primo Ministro: ha quindi una sua legittimazione come Camera rappresentativa delle Regioni;
    La riforma del bicameralismo perfetto.
    La scelta di massima è quella di superare l’attuale bicameralismo perfetto, sia per rimediare alle lentezze decisionali del Parlamento, sia per riconoscere un ruolo ben preciso al nuovo Senato federale.
    Si prevede perciò una tripartizione del procedimento legislativo.
    Si delineano tre tipi di procedimento:
    1) uno a “prevalenza Camera” (art. 70, primo comma), nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, in cui, salva la possibilità per il Senato di proporre modifiche nel termine di trenta giorni, la Camera decide in via definitiva;
    2) uno – speculare al precedente – ma nelle materie di competenza legislativa concorrente (di cui al terzo comma dell’art.117) a “prevalenza Senato”, in cui il Senato comunque decide in via definitiva (art. 70, secondo comma). Non essendo il Senato legato al Governo dal rapporto fiduciario (cfr. nuovo testo dell’articolo 94 Costituzione), nel procedimento legislativo è, comunque, previsto un meccanismo – in cui è in qualche modo coinvolto anche il Presidente della Repubblica – atto a «spostare la decisione» dal Senato alla Camera (art. 70, quarto e quinto) che dovrà tuttavia approvare il testo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Il testo approvato infatti prevede che qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma dell’articolo 70, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle
    finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
    In altre parole si consente al governo di poter far valere le proprie posizioni, attraverso la propria maggioranza, su questioni di grande rilevanza che pure sono attribuite alla competenza del Senato, ma che tuttavia coinvolgono l’indirizzo politico del Governo.
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    L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.
    3) uno in cui le due Camere sono poste in posizione paritaria (art. 70, terzo comma) e che prevede, nel caso in cui un disegno di legge non sia adottato nel medesimo testo dopo la prima lettura dalle Camere, la convocazione di una commissione paritetica di 60 membri, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di
    predisporre un testo da sottoporre al voto finale delle rispettive assemblee.
    Il sistema prevede anche la possibilità di istituire un comitato di quattro deputati e quattro senatori, cui i Presidenti possono demandare le questioni di competenza insorte tra le due Camere.

    Il Presidente della Repubblica
    La forma di governo assunta come modello è quella del Premierato, sicchè la figura del Presidente della Repubblica viene prevalentemente configurata come organo di garanzia.
    Il ruolo appena descritto del Presidente della Repubblica spiega la scelta di allargare la rappresentanza delle autonomie all’interno dell’Assemblea chiamata ad eleggerlo (vi partecipano i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano piu dei delegati eletti dai Consigli regionali, in numero maggiore rispetto a quanto attualmente previsto).
    La nuova configurazione del Presidente è ribadita all’articolo 87 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, nella espressa definizione di Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica e si riflette sulle sue funzioni che vengono rese il più possibile politicamente neutre.
    Viene in particolare eliminata l’autorizzazione presidenziale alla presentazione dei disegni di legge del Governo.
    Quanto alle maggioranze prescritte per l’elezione si stabilisce che il Presidente della Repubblica è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
    Con una modifica al primo comma dell’articolo 84 della Costituzione, l’età minima per essere eletti Presidente della Repubblica scende da 50 a 40 anni.
    Il premierato e lo scioglimento della Camera dei deputati
    Si introduce una sostanziale investitura diretta del Primo Ministro, il quale dovrà godere della
    fiducia della sola Camera dei deputati, che si esprime con un voto iniziale sul programma, al
    momento della presentazione del Governo alla Camera stessa.
    Questo risultato si realizza mediante il collegamento del candidato premier alle liste dei
    candidati alla Camera dei deputati.
    Per quanto riguarda lo scioglimento della camera dei deputati il testo prevede che il
    Presidente della Repubblica non emani il decreto di scioglimento richiesto dal Primo Ministro
    (e altresì nelle ipotesi di morte, impedimento permanente o dimissioni) nel caso in cui, nei
    successivi venti giorni, venga presentata e approvata dai deputati appartenenti alla
    maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
    della Camera una mozione, nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del
    programma e si indichi il nome di un nuovo Primo ministro.
    In tal caso il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro designato.
    Nel caso invece di approvazione di una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei
    componenti la Camera, il Primo Ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta
    lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni.
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    La disciplina è completata dalla previsione secondo cui il Primo Ministro è costretto a
    dimettersi qualora la Camera dei deputati non approvi la proposta sulla quale, previa
    posizione della questione di fiducia, il Premier abbia chiesto con priorità su ogni altra
    proposta un voto conforme alle proposte del Governo.
    Il rafforzamento del Primo Ministro è realizzato anche attraverso le disposizioni contenute
    principalmente nell’articolo 95 della Costituzione riformato che esalta il ruolo di direzione
    dell’attività dei Ministri e di garanzia dell’unità di indirizzo del Governo in capo al Premier che
    assume altresì l’effettivo potere di nomina e revoca dei ministri.
    La devolution e l’interesse nazionale
    Il capitolo più importante della riforma costituzionale per la Lega Nord è costituito dalla devolution
    sulla quale si sono raggiunti alcuni apprezzabili risultati.
    In concreto il testo della devolution aggiunge un comma all’articolo 117 della Costituzione.
    Con questa aggiunta si prevede che:
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
    a) assistenza e organizzazione sanitaria;
    b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia
    delle istituzioni scolastiche;
    c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
    Regione;
    d) polizia amministrativa regionale e locale;
    e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    I punti di forza del testo approvato sulla devolution sono essenzialmente costituiti dall’importanza
    delle materie devolute, dalla concreta attribuzione di potestà legislative alle Regioni garantite a livello costituzionale e dagli obiettivi di efficienza ed autogoverno che si intendono realizzare.
    Per quanto riguarda il primo punto si consideri come la tutela della salute richieda un’aderenza dei modelli organizzativi prescelti alle diverse realtà locali che si differenziano innanzitutto sul piano demografico, ma anche, ad esempio, sotto il profilo dell’incidenza delle diverse malattie professionali. Ciò tuttavia nel pieno rispetto di standards minimi di assistenza che continuano ad
    essere di competenza statale (la lettera m del secondo comma dell’articolo 117 prevede infatti che spetti allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e la lettera m-bis riserva allo Stato
    le norme generali sulla tutela della salute).
    Con la soluzione approvata si realizza perciò un risultato molto importante: consentire ad ogni regione di scegliere il proprio modello organizzativo di sanità, creando concorrenza tra le diverse regioni, ma lasciando tuttavia una disciplina uniforme degli standards minimi di tutela garantiti a tutti i cittadini.
    Nell’ambito dell’istruzione e dell’organizzazione scolastica una piena autonomia a livello regionale potrà garantire una maggiore aderenza della formazione alle reali esigenze ed al contesto economico e produttivo in cui le istituzioni scolastiche operano. Anche in questo caso la concorrenza ed il confronto tra modelli differenti potrà accrescere la qualità della complessiva offerta formativa.
    Il settore dell’ordine pubblico è di importanza cruciale: la devoluzione in questo ambito costituisce la risposta più razionale alla domanda di sicurezza che proviene dai cittadini. Non c’è dubbio che la devolution nasce dalla consapevolezza che le diverse realtà territoriali pongano emergenze diverse.
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    Partendo da questa premessa il testo approvato compie alcuni importanti passi perché si possa pervenire all’attribuzione di compiti di polizia a livello regionale.
    Si deve infatti considerare che l’articolo 117 al comma 2 lettera h) prevede che spetti allo Stato la competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale.
    Questa ultima formula sta a significare che la polizia amministrativa regionale e locale costituisce una parte della più generale materia della sicurezza che la Costituzione assegna principalmente allo Stato. Premettendo perciò che spetterà alla legge di individuare concretamente i compiti della polizia locale e regionale, si può tuttavia affermare che la formula da ultimo approvata e cioè la polizia amministrativa regionale e locale, consente di aprire la strada alla creazione di polizie regionali. Quanto ai compiti si può anche prevedere che poiché le Regioni vengono ad assumere nuove funzioni legislative in materia sanitaria, di governo del territorio, ecc. è probabile che si apra innanzitutto la possibilità di prevedere che le sanzioni che le leggi regionali introdurranno nel disciplinare questi diversi settori potranno essere attribuite alla competenza di queste nuove polizie regionali o locali. Allo stesso modo si può pensare che queste polizie potranno anche svolgere funzioni preventive di illeciti, sempre negli ambiti di potestà legislativa regionale.
    Il secondo importante risultato che la devolution realizza è quello di stabilire a livello costituzionale che le importanti materie sopra citate spettano alle Regioni.
    Ciò significa individuare dei precisi ambiti nei quali spetta alla regione una potestà esclusiva garantita perciò nei confronti delle possibili invasioni da parte dello Stato.
    Le eventuali invasioni statali che non siano giustificate dalle ragioni elencate nell’articolo 120 della Costituzione (nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) potranno essere denunciate davanti alla Corte Costituzionale. Il terzo importante aspetto della devolution riguarda gli obiettivi della riforma che sono quelli di favorire l’efficienza dei servizi nelle materie sopra indicate sfruttando anche lo stimolo che proviene da una reale concorrenza tra i modelli adottati dalle varie Regioni. Le esperienze di Stati stranieri organizzati in forme federali dimostrano che il federalismo realizza normalmente un’utilizzazione più razionale delle risorse rispetto a quel che accade negli Stati accentrati. Al contrario di quanto viene strumentalmente sostenuto si può perciò prevedere che la devolution non comporterà un incremento dei costi per lo Stato. La riforma costituzionale si è anzi fatta carico di questi problemi sia sul piano del futuro trasferimento di beni e di risorse alle regioni e agli enti locali, sia sul piano dell’attuazione del federalismo fiscale.
    Ci riferiamo agli articoli 56 e 57 del disegno di legge costituzionale che stabiliscono:
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    Art. 56.
    (Trasferimento di beni e di risorse)
    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge costituzionale, il
    Governo assicura la puntuale individuazione
    dei beni e delle risorse da trasferire alle
    Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra
    le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per
    garantire l’effettivo esercizio delle rispettive
    funzioni e competenze di cui alla presente
    legge costituzionale e alla legge
    costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge
    dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70,
    terzo comma, della Costituzione, come
    modificato dalla presente legge
    costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi
    per la ripartizione dei beni e delle risorse
    individuati e i successivi trasferimenti, che
    devono comunque essere congrui rispetto
    alle funzioni e alle competenze esercitate e
    comportano l’adeguamento delle
    amministrazioni statali, in rapporto ad
    eventuali compiti residui.
    Art. 57.
    (Federalismo fiscale e finanza statale)
    1. Entro tre anni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge costituzionale, le
    leggi dello Stato assicurano l’attuazione
    dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun
    caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva
    ai Comuni, alle Province, alle Città
    metropolitane e alle Regioni può determinare
    un incremento della pressione fiscale
    complessiva.
    L’introduzione della devolution ha trovato un suo bilanciamento nella reintroduzione del concetto di interesse nazionale.
    Dopo il primo comma dell’articolo 127 della Costituzione, infatti, è stato inserito il seguente: «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le
    disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
    Le competenze legislative di Stato e Regioni secondo l’articolo 117
    L’articolo 117 della Costituzione viene profondamente riformato in ordine alla distribuzione delle materie di competenza statale e regionale.
    Come è possibile evincere dal nuovo testo si apportano delle correzioni a norme sul riparto di competenze risultante dalla riforma del Titolo V che avevano dato luogo a conflitti Stato-regioni o erano comunque apparse incongruenti.
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    Il nuovo riparto di competenze è dunque il seguente (Legenda: in grassetto le disposizioni nuove;
    in grassetto barrato la parti eliminate. Il quarto e l’ottavo comma sono stati integralmente sostituiti):
    «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
    promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) politica monetaria; moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile
    dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    m-bis) norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari;
    n) norme generali sull'istruzione;
    o) previdenza sociale; sicurezza del lavoro;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei
    dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
    t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme
    di sicurezza;
    u) ordinamento della comunicazione;
    v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
    z) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
    pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
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    legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
    a) assistenza e organizzazione sanitaria;
    b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
    d) polizia amministrativa regionale e locale;
    e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»
    La soppressione dell’articolo 116 terzo comma e le norme di garanzia per le Regioni a statuto speciale Viene soppresso l’articolo 116 terzo comma della Costituzione, introdotto dalla riforma ulivista del Titolo V, che consentiva il cosiddetto regionalismo asimmetrico, e cioè la possibilità che con legge approvata a maggioranza assoluta si concedessero forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni che lo richiedessero, nelle materie di potestà concorrente e in alcune materie di potestà esclusiva statale (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente e beni culturali).
    L’articolo 116 è stato ulteriormente modificato per recepire le richieste delle Regioni a statuto speciale, finalizzate a promuovere più efficacemente il raggiungimento di intese con le Regioni e le Province autonome nel caso di modifica degli Statuti speciali.
    La clausola di supremazia L’articolo 120 in tema di poteri sostitutivi contiene la clausola di supremazia statale rispetto alla legislazione regionale.

    Il secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione, in materia di potere sostitutivo, avrà quindi il seguente tenore:
    «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni. Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione» (art. 41 del testo).

    Roma capitale

    La questione del riconoscimento costituzionale di Roma capitale è stato affrontato mediante il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.
    Si consideri che tra le competenze esclusive statali di cui all’articolo 117 secondo comma della Costituzione è stata inserita la materia “ordinamento della capitale” (lettera p del secondo comma), sicchè sembra che entrambe le fonti (Statuto della Regione Lazio e legge dello Stato) concorreranno a definire lo status di Roma capitale.

    Le garanzie per le autonomie locali.

    La garanzia dell’autonomia di Comuni, Province e Città metropolitane viene fortemente rafforzata attraverso l’introduzione della possibilità per tali enti di ricorrere alla Corte Costituzionale nel caso di violazioni da parte di leggi dello Stato o delle Regioni delle loro competenze costituzionalmente attribuite.

    Il CSM

    Le principali innovazioni consistono nell’aver affidato al Presidente della Repubblica, in forza del suo nuovo ruolo sopra illustrato, la competenza a nominare il vicepresidente del Csm (attualmente eletto dallo stesso CSM tra i membri designati dal Parlamento) e nell’aver attribuito al Senato federale e alla Camera dei deputati rispettivamente l’elezione di un sesto dei membri, mentre i due terzi restano eletti dai magistrati.

    La Corte Costituzionale

    La volontà di introdurre una rappresentanza espressa dalle Regioni nella Corte Costituzionale si è tradotta nella previsione secondo cui dei quindici giudici della Corte quattro siano nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dalle supreme magistrature, tre dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato federale, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Si è poi stabilita l’impossibilità di rivestire determinate cariche politiche e governative dopo il mandato di giudice costituzionale per tre anni.

    La revisione costituzionale

    L’articolo 138 è stato modificato nel senso di consentire sempre lo svolgimento del referendum costituzionale, anche nel caso di raggiungimento della maggioranza dei due terzi nella seconda votazione.

  2. #2
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